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Bur n. 103 del 28 ottobre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA n. 26 del 25 ottobre 2016

Rettifica del Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA n. 19 del 12 ottobre 2016 ad oggetto: "Pubblicazione degli incarichi vacanti di CONTINUITÀ ASSISTENZIALE - 1° semestre 2016. ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) - art. 63 e Accordo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005".

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede alla rettifica del Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA n. 19 del 12 ottobre 2016, relativo alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale – 1° semestre 2016.

Il Direttore

VISTO l’art. 63, comma 1° del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in base al quale “ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende”.

RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30/12/2005.

RICORDATO che, ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del vigente ACN, il citato Accordo regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell’Accordo Collettivo Nazionale in esame e che la graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2016 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 14 del 19 febbraio 2016.

VISTO il vigente ACN, il quale, nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di medicina generale per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel prevedere, all’art. 62, che questi ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di base in forma di disponibilità domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo indeterminato, rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni regionali.

VISTO l’Accordo regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005, con il quale si è stabilito, in attuazione dell’art. 62, comma 2 del sopraccitato ACN, che l’attività di continuità assistenziale sia assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste dall’art. 63 e segg. dell’ACN vigente, nonché dalla disciplina di seguito richiamata.

VISTO il comma 7 dell’art. 16 del vigente ACN, come integrato per la disciplina in oggetto dal citato Accordo regionale 2005, il quale dispone che l’attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999).

RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare di quanto disposto dall’art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorre all’assegnazione degli incarichi solo per trasferimento.

RICORDATO che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all’assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall’Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, che vi provvede in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN.

PRESO ATTO che con decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Cure primarie e LEA n. 19 del 12/10/2016 in base alle comunicazioni trasmesse dalle Aziende ULSS - agli atti dei competenti Uffici regionali - sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale relativi al 1° semestre 2016 (Allegato A) prevedendo ex art. 63, comma 3 del vigente ACN, i modelli di domanda per il caso di “trasferimento” e di “conferimento dell’incarico”, nonché le relative “Avvertenze Generali” (rispettivamente Allegati B e C).

DATO ATTO che con il provvedimento di cui sopra per mero errore materiale all’Allegato C) è stato indicato: “… Si precisa che i 10 punti per la residenza nella: “località carente” previsti dall’art. 63 punto 4, lett. b) dell’ACN saranno attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Azienda ULSS, ove viene pubblicato l’incarico vacante, da almeno 2 anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2015, ossia dal 31.01.2012 residenza nella Regione Veneto previsti dall’art. 63, punto 4, lett. c)” anziché “… Si precisa che i 10 punti per la residenza nella: “località carente” previsti dall’art. 63 punto 4, lett. b) dell’ACN saranno attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Azienda ULSS, ove viene pubblicato l’incarico vacante, da almeno 2 anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2016, ossia dal 31.01.2013 residenza nella Regione Veneto previsti dall’art. 63, punto 4, lett. c) …”; pertanto si rende necessario procedere alla rettifica dell’atto, indicando il periodo di riferimento esatto nell’Allegato in questione.

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra si rende altresì necessario procedere alla proroga dei termini previsti per l’invio delle domande, sia relative al “conferimento di incarico a tempo indeterminato nei servizi di continuità assistenziale” - Allegato C) del decreto regionale n. 19/2016 – sia, per uniformità, relative al “conferimento di incarico per trasferimento nei servizi di continuità assistenziale” - Allegato B) del decreto regionale n. 19/2016 - prevedendo per entrambe le fattispecie il termine di 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente atto e stabilendo altresì che nel caso di domande già pervenute l’Azienda ULSS n. 6 provveda d’ufficio ad acquisire le necessarie integrazioni e/o regolarizzazioni.

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 0001 del 20/07/2016 ad oggetto “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 – individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative “Accreditamento strutture sanitari”, “Cure primarie e LEA”, “Assistenza specialistica, liste d’attesa, termale”, “Strutture intermedie e socio-sanitarie territoriali”, “Salute mentale e sanità penitenziaria” ed “Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata”, afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria” con il quale è stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, potere di spesa e di acquisizione delle entrate, per le attività e funzioni nonché per i capitoli del bilancio di rispettiva competenza

decreta

  1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
  2. di confermare i contenuti dell’Allegato A) del Decreto regionale n. 19 /2016, così come riportato nell’Allegato A) del presente provvedimento;
  3. di approvare i modelli di domande relativi al “conferimento di incarico per trasferimento nei servizi di continuità assistenziale” e di “conferimento di incarico a tempo indeterminato nei servizi di continuità assistenziale” - e relative avvertenze generali - come indicato negli Allegati B) e C) del presente atto;
  4. di precisare espressamente che i termini di 15 giorni, previsti per l’invio delle domande, sia relative al “conferimento di incarico a tempo indeterminato nei servizi di continuità assistenziale” sia relative al “trasferimento nei servizi di continuità assistenziale”, decorrano dalla pubblicazione del presente atto;
  5. di stabilire che per le domande nel frattempo già pervenute, l’Azienda ULSS n. 6 provveda d’ufficio ad acquisire le eventuali integrazioni e/o regolarizzazioni che si rendessero necessarie alla luce delle disposizioni contenute nel presente decreto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria – Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA della successiva comunicazione del presente provvedimento alle Aziende ULSS e agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri;
  8. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.

Maria Cristina Ghiotto

(seguono allegati)

26_AllegatoA_DDR_26_25-10-2016_332118.pdf
26_AllegatoB_DDR_26_25-10-2016_332118.pdf
26_AllegatoC_DDR_26_25-10-2016_332118.pdf

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