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Bur n. 103 del 28 ottobre 2016


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 154 del 17 ottobre 2016

Concessione geotermica denominata "PONTE MINISCALCHI" sita in Comune di San Michele al Tagliamento (VR). S.S. Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti. Differimeno dei termini di scadenza.

Note per la trasparenza

Vengono differti i termini di scadenza della Concessione geotermica "Ponte Miniscalchi" assegnata alla S.S. Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti, ai fini del completamento delle procedure ad evidenza pubblica di riassegnazione della Concessione stessa.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. 6590 del 15/11/1991 di rilascio della concessione.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • con DGR n. 6590/1991 è stata rilasciata alla S.S. Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti, C.F 00188300271, la concessione di acqua termale per uso agricolo denominata “Ponte Miniscalchi” in Comune di San Michele al Tagliamento per la durata di venticinque anni e con scadenza in data 14/11/2016;
  • con nota n. 113697 del 22/3/2016 la Sezione Geologia e Georisorse (ora Direzione Difesa del Suolo) ha comunicato alla ditta concessionaria l’intenzione di dare corso alla procedura di riassegnazione della concessione attraverso una gara ad evidenza pubblica, come previsto dal nuovo quadro normativo in materia di geotermia. Vista la complessità degli atti di gara e la prevedibile durata della stessa, ha inoltre richiesto alla ditta di manifestare eventuale interesse al mantenimento della concessione per valutare l’opportunità di adottare un atto di differimento dei termini della concessione in essere per il tempo necessario a predisporre gli atti di gara e a espletare le procedura di nuova assegnazione;
  • con nota del 19/6/2016, protocollata al n. 248559 del 27/6/2016, la ditta ha risposto esprimendo il proprio interesse a mantenere la concessione;

CONSIDERATO CHE:

  • in data 14/11/2016 scadrà l’assegnazione alla S.S. Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti, della Concessione geotermica “Ponte Miniscalchi” e che la stessa dovrà essere riassegnata nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza;
  • le procedure di riassegnazione comprendono l’endoprocedimento relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
  • nelle more dell’avvio e dell’espletamento delle suddette procedure è opportuno mantenere in esercizio la Concessione stessa anche al fine di prevenire danni al pozzo che potrebbero determinare alterazioni della sua potenzialità;
  • il concessionario, da quanto risulta dagli atti d’ufficio, ha manifestato interesse al mantenimento della Concessione ed ha eseguito il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti;
  • per lo svolgimento delle procedure di riassegnazione appare opportuno differire la data di scadenza della Concessione geotermica “Ponte Miniscalchi” sino 31/12/2017;

decreta

  1. di differire al 31/12/2017, termine presunto per il completamento della procedura di riassegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica, la data di scadenza della Concessione geotermica denominata “Ponte Miniscalchi”, rilasciata con DGR n. 6590/1991 alla S.S. Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti, con sede in San Michele al Tagliamento (VE) Località IV Bacino di Cesarolo, C.F./P.IVA 00188300271;
  2. di stabilire che la Ditta titolare della Concessione è tenuta a:
  • sottostare a tutti gli obblighi imposti con gli atti di concessione nelle premesse citati, che si intendono integralmente trascritti;
  • corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato,
  • sottostare alle prescrizioni che venissero, nel corso dell’esercizio della Concessione, impartite dall’Autorità mineraria;
  • stabilire che le prescrizioni di cui al presente decreto devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
  • assicurare ai funzionari della Regione e della Città metropolitana di Venezia territorialmente competente, la possibilità di svolgere l’attività di vigilanza;
  • fornire ai funzionari della Regione ed alle altre autorità competenti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
  1. di ricordare alla ditta l’obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 128/1959 ed al D.lgs. 624/1996 nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario adempimenti, la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
  2. di prescrivere a carico del concessionario, ai sensi dell’art.18 del R.D. n.1443/1927, l'obbligo di:
  • corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l’importo dell’imposta relativa alla registrazione a imposta fissa del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo);
  • trascrivere il medesimo alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze;
  • far pervenire alla Regione del Veneto, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
  1. di stabilire che ai fini di determinazione dell’Imposta di Registro il valore della presente concessione è determinato in euro 2.360,90 (duemilatrecentosessanta/90) pari al valore del canone annuo anticipato dovuto alla data del presente provvedimento, assommante a euro 2091,57, moltiplicato per 1 anno e 47 giorni di durata della concessione;
  2. di stabilire altresì, che il differimento della data di scadenza della concessione, di cui al presente provvedimento, è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  3. di trasmettere il presente decreto al Comune di San Michele al Tagliamento e alla Città Metropolitana di Venezia;
  4. di stabilire che la consegna ufficiale del presente decreto avverrà a seguito della presa d’atto da parte del concessionario, o da un suo delegato munito di procura speciale, per accettazione incondizionata degli obblighi previsti;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR);
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
  7. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Marco Puiatti

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