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Bur n. 40 del 24 aprile 2015


Materia: Settore secondario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO n. 75 del 09 aprile 2015

Applicazione della normativa in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013, del 18 dicembre 2013 "De minimis", alla Comunicazione (2014/C 19/04), del 22 gennaio 2014, "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio", al Regolamento (UE) N. 651/2014, del 17 giugno 2014 "Regolamento Generale di esenzione", alla Comunicazione (2014/C 249/01), del 31 luglio 2014, "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" e alle "Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014" approvate il 19 febbraio 2014, agli strumenti agevolativi istituiti dalla Regione del Veneto a favore delle PMI.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si effettua una ricognizione della normativa europea sugli aiuti di stato applicabili alle agevolazioni regionali a sportello.

Il Direttore

PREMESSO  che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123  “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, norma, all’art. 5, la cosiddetta “Procedura valutativa” ed in particolare, le agevolazioni “a sportello”;                             

che la Regione del Veneto, al fine di rafforzare il sistema produttivo veneto, ha nel tempo rese operative diversificate strumentazioni agevolative, a favore delle P.M.I. operanti nei diversi comparti produttivi, strumentazioni sia a carattere settoriale che trasversale;

che, in particolare, sono stati costituite ed operano le seguenti misure agevolative a favore delle P.M.I. aventi sede operativa in Veneto:

  • “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore commercio” (Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 1), regolamentato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013;
  • “Fondo di Rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI” (Legge Regionale  9 febbraio 2001, n. 5, art. 23), regolamentato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013;
  • “Fondo di Rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” (Legge Regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21), regolamentato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013;
  • “Strumentazione agevolativa in favore dell’imprenditoria giovanile” (L. R. 24 dicembre 1999, n. 57, art. 3), regolamentato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013;
  • “Strumentazione agevolativa in favore dell’imprenditoria femminile” (L.R. 1 gennaio 2000, n. 1, art. 3), regolamentato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013;
  • “Fondo di Rotazione per le aree di confine – Provincia di Belluno” (L.R. 7 aprile 1994, n. 18, art. 3), regolamentato con Deliberazione della Giunta regionale n.1537 del 12 agosto 2014;
  • “Fondo per gli Interventi regionali a sostegno della cooperazione (L.R. 18 novembre 2005, n. 17, art. 13), regolamentato con Deliberazione della Giunta regionale n. 4489 del 28 dicembre 2007;
  • “Fondo di Rotazione per il Polesine – Provincia di Rovigo”, avente l'obiettivo di agevolare il finanziamento delle imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese ubicate nel territorio del Polesine, regolamentato con Deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 20 febbraio 2007; 
  • Strumento per le partecipazioni minoritarie al capitale di rischio denominato “Patrimonio destinato”, regolamentato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3238 del 27 ottobre 2009;
  • “Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative”, regolamentato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1682 del 7 agosto 2012; 
  • “Fondo Regionale di Garanzia per gli interventi di garanzia agevolata, che opera tramite il rilascio di garanzie dirette, la costituzione di garanzie di portafoglio ("tranched cover") e operazioni di riassicurazione agevolata del credito, regolamentato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1116 del 26 luglio 2011, n. 789 del 7 maggio 2012, n. 714 del 14 maggio 2013 e n. 903 del 4 giugno 2013;

che le suddette misure agevolative operano nel rispetto della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

CONSIDERATO   che con Regolamento del 18 dicembre 2013 (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea  sono state aggiornate le disposizioni relative all’applicazione degli art. 107 e 108 del trattato  agli aiuti “De minimis”;

che con Comunicazione (2014/C 19/04), del 22 gennaio 2014 la Commissione europea ha comunicato i propri orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, i cui principi vanno applicati alle misure per il finanziamento del rischio che non soddisfano tutte le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria;

che con Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, sono state aggiornate le disposizioni che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale d’esenzione);

che il suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014, relativamente agli aiuti concessi sotto forma di garanzia, all’art. 5, co. 2, II prevede che gli stessi, se approvati in base alla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato sugli aiuti di stato, siano tuttora in corso di validità. In tale fattispecie rientra la Decisone della Commissione europea del 6 luglio 2010 relativa all’aiuto di stato n. 182/2010 “Metodo nazionale per calcolare l’elemento dell’aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”;

che con Regolamento del 27 giugno 2014 (UE) n. 717/2014 della Commissione europea  sono state aggiornate le disposizioni relative all’applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “De minimis” nel settore della pesca e dell’acquacultura ;

che con Comunicazione (2014/C 249/01), del 31 luglio 2014, la Commissione europea ha comunicato i propri orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;

che in data 19 febbraio 2015 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato e le “Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014” ed i relativi allegati tecnici;                            

RITENUTO  opportuno effettuare una ricognizione al fine di definire per ciascuna delle misure agevolative sopraindicate la disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato;

che gli orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio, Comunicazione (2014/C 19/04), non debbano essere applicati alle seguenti misure: “Partecipazione minoritaria al capitale di rischio di imprese innovative”; “Patrimonio destinato” e “Partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative”, in quanto le medesime operano in “regime esentato” ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 la cui validità, per le misure a favore del capitale di rischio per le PMI, è confermata ai sensi dell’art. 58, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale d’esenzione);

che gli orientamenti comunitari in tema di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà debbano costituire il riferimento normativo per la definizione di “impresa in difficoltà”, anche ai fini delle verifiche di ammissibilità alle agevolazioni a valere sulle strumentazioni agevolative poste in essere dalla Regione del Veneto; 

PRESO ATTO  dell’“Allegato A”, contenente l’elenco delle agevolazioni per le quali si applica il regime “De minimis”, dell’“Allegato B”, contenente l’elenco delle agevolazioni per le quali si applica il regime “De minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura”e dell’“Allegato C”, contenente l’elenco delle agevolazioni per le quali si applica il “Regolamento generale d’esenzione”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

delle “Linee guida delle Regioni e delle Province Autonome per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014” approvate il 19 febbraio 2015;

che con legge regionale n. 13 del 6 aprile 2012 è stato modificato l’art. 3 della legge regionale n. 57 del 24 dicembre 1999 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”, consentendo che gli incentivi ivi previsti siano cumulabili fra loro e con altre forme agevolative nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e che tale disposizione ha modificato ipso iure l’”Allegato A, parte speciale 2 – Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile” della DGR n. 2216/2013;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 1994-97 e il Programma Operativo Regionale POR FESR 2007-13;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1407/2013,  del 18 dicembre 2013, la Comunicazione  (2014/C 19/04), del 22 gennaio 2014, il Regolamento  (UE) N. 651/2014, del 17 giugno 2014, il Regolamento (UE) N. 717/2014, del 27 giugno 2014 e la Comunicazione (2014/C 249/01), del 31 luglio 2014;

VISTE le leggi regionali 7 aprile 1994, n. 18; 18 gennaio 1999, n. 1; 24 dicembre 1999, n. 57; 20 gennaio 2000, n. 1; 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23; 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21; 13 luglio 2004, n. 19;

VISTE la Deliberazioni della Giunta regionale n. 4489 del 28 dicembre 2007;  n. 362 del 20 febbraio 2007; n. 3238 del 27 ottobre 2009; n. 1116 del 26 luglio 2011; n. 789 del 7 maggio 2012; n. 1682 del 7 agosto 2012; n. 266 del 5 marzo 2013; n. 267 del 5 marzo 2013; n. 714 del 14 maggio 2013; n. 903 del 4 giugno 2013; n. 1884 del 15 ottobre 2013; n. 2216, del 3 dicembre 2013 e  n.1537 del 12 agosto 2014;

VISTA la Decisone della Commissione europea del 6 luglio 2010 relativa all’aiuto di stato n. 182/2010, “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”;

decreta

  1. di approvare l’“Allegato A”, contenente l’elenco delle agevolazioni per le quali si applica il regime “De minimis”, l’“Allegato B”, contenente l’elenco delle agevolazioni per le quali si applica il regime “De minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura”e l’“Allegato C”, contenente l’elenco delle agevolazioni per le quali si applica il “Regolamento generale d’esenzione”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
  2. di prendere atto che la Comunicazione (2014/C 19/04), del 22 gennaio 2014 “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio” non trova applicazione con riferimento alle misure: “Patrimonio destinato” e “Partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative in quanto la prima opera in “regime esentato” ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 la cui validità, per le misure a favore del capitale di rischio per le PMI, è confermata ai sensi dell’art. 58, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale d’esenzione), mentre la seconda opera in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013;
  3. di disporre che la Comunicazione (2014/C 249/01), del 31 luglio 2014 “Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” costituisce il riferimento normativo per la definizione di “impresa in difficoltà”, anche ai fini delle verifiche di ammissibilità alle agevolazioni a valere sulle strumentazioni agevolative in essere nella Regione del Veneto;
  4. di prendere atto che il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 prevede il permanere della validità del “Metodo nazionale per calcolare l’elemento dell’aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” oggetto della Decisone della Commissione europea del 6 luglio 2010 relativa all’aiuto di stato n. 182/2010;
  5. di disporre che i soggetti gestori di fondi regionali adottino le Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, approvate il 19 febbraio 2015, quale documento di riferimento per la corretta applicazione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento comunitario;
  6. di prendere atto che con legge regionale n. 13 del 6 aprile 2012 è stato modificato l’art. 3 della legge regionale n. 57 del 24 dicembre 1999 “consentendo che gli incentivi ivi previsti siano cumulabili tra loro e con altre forme agevolative, nei limiti consentiti dai Regolamenti comunitari di riferimento e quindi nel rispetto dei massimali stabiliti in materia di aiuti di Stato e che tale disposizione ha modificato ipso iure l’”Allegato A, parte speciale 2 – Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile” della DGR n. 2216/2013;
  7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  8. di trasmettere ai soggetti gestori dei fondi regionali il presente provvedimento.

Michele Pelloso

(seguono allegati)

75_Allegato_A_DDR_75_09-04-2015_296568.pdf
75_Allegato_B_DDR_75_09-04-2015_296568.pdf
75_Allegato_C_DDR_75_09-04-2015_296568.pdf

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