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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 56 del 27 aprile 2020


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 26 del 21 aprile 2020

Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019 del Consiglio regionale. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 115).

 IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTA la proposta di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 del Consiglio regionale approvata dall’Ufficio di presidenza con deliberazione n. 28 del 31 marzo 2020;

 UDITA la relazione dell’Ufficio di presidenza, relatore il Vicepresidente Bruno PIGOZZO, come riassunta nel testo che segue e riportata in dettaglio nell’apposito allegato alla presente deliberazione:

 

Signori Consiglieri,

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’obbligo per le Regioni di conformare la propria gestione ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal decreto, nonché di adottare a partire dal 1° gennaio 2016 specifici schemi di bilancio e rendiconto. Prevede che cessino di avere efficacia con decorrenza 1° gennaio 2015 le disposizioni regionali incompatibili con le norme contenute nel decreto legislativo in parola.

L’articolo 3, comma 1, del decreto prevede che:

Art. 3 - Principi contabili generali e applicati

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- della programmazione (allegato n. 4/1);

- della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);

- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);

- del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. – 17. […] omissis

L’articolo 63 del decreto stabilisce che:

Art. 63 Rendiconto generale

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.

2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.

3. Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1.

5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.

6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3.

7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:

a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;

b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

8. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

9. Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

10. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L’articolo 67 del medesimo decreto stabilisce che:

Art. 67 - Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai princìpi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all’articolo 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l’assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell’anno successivo.

L’autonomia di bilancio e contabile del Consiglio regionale è disciplinata nell’ambito delle disposizioni contenute al Titolo II (art. 5-8) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. L’articolo 8 della lr 53/2012 prevede che:

Art. 8 - Autonomia contabile e gestionale

1. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale del Consiglio regionale ed il rendiconto sono redatti nell’osservanza della disciplina stabilita dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

2. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i controlli interni sugli atti e sulla gestione.

Il Regolamento del Consiglio regionale (Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1) stabilisce quanto segue:

Art. 17 - Funzioni dell’Ufficio di presidenza

1. L’Ufficio di presidenza, oltre a quanto disposto dall’articolo 41 dello Statuto, esercita le seguenti funzioni:

a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio e demanda alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il necessario stanziamento;

(…)

 

LA PROPOSTA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE

Ciò posto, per l’anno 2019, nel rispetto dei vigenti principi e regole contabili e nell’ambito dell’autonomia di cui all’articolo 67 del decreto, il Consiglio regionale approva il rendiconto della gestione sulla base della proposta di rendiconto approvata dall’Ufficio di presidenza, secondo lo schema previsto dall’allegato n.10 del d.lgs. 118/2011, che ai sensi dell’art. 11, comma 1 lett. b) del decreto, comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico.

Nel rendiconto della gestione trova evidenza il riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 23 dell’11 marzo 2020.

Al rendiconto della gestione sono allegati i prospetti, le tabelle, gli elenchi di cui all’articolo 11, comma 4 del citato decreto, nonché la relazione sulla gestione redatta secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 6 del decreto medesimo.

Al rendiconto della gestione del Consiglio regionale è allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’articolo 11, comma 4 del citato decreto.

Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all’articolo 63, comma 3 del decreto citato.

 

IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio, contenuto nell’allegato, dà dimostrazione delle risultanze contabili finali della gestione finanziaria 2019 rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione 2019-2020-2021 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 160 del 28 novembre 2018.

 

2.1.1. LA GESTIONE DI COMPETENZA FINANZIARIA

Le previsioni iniziali di entrata e di spesa di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 pareggiavano nell'importo di euro 65.064.057,00, di cui euro 14.370.000,00 per servizi per conto terzi e partite di giro.

Nel corso dell’anno 2019 sono state apportate le variazioni di bilancio approvate dal Consiglio regionale (DACR n. 52 dell’11 giugno 2019) e dall’Ufficio di presidenza (DUPCR n. 16 del 26 marzo 2019, n. 35 del 5 luglio 2019, n. 68 del 19 novembre 2019 e n. 70 del 26 novembre 2019).

Le variazioni agli stanziamenti previsionali di competenza hanno reso definitive le previsioni finali di entrata e di spesa pari ad euro 83.747.323,45, la cui differenza di euro 18.683.266,45 si riferisce:

a) all’iscrizione, in sede di assestamento di bilancio (DACR n. 52 dell’11 giugno 2019), di un importo pari a euro 17.276.296,36 del risultato di amministrazione 2018 (cap. 1 – Entrata) per finanziare nella parte spesa (Missione 1 e 20 – Spesa) gli stanziamenti di:

- euro 9.683.338,86 per appositi accantonamenti pari alle quote del risultato di amministrazione accantonato, in applicazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- euro 278.404,31 per contributi per le funzioni delegate erogati dall’AGCOM;

- euro 7.314.553,19 per la somma da restituire alla Giunta regionale;

b) alla variazione, in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2018 ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011 (DUPCR n. 17 del 10 aprile 2019), del fondo pluriennale vincolato in entrata di euro 1.406.970,09 (cap. 0 – Entrata) conseguente all’adeguamento degli stanziamenti di spesa agli importi dei residui passivi re-imputati (Missione 1 – Spesa);

La Tavola A “Quadro riassuntivo della gestione di competenza (entrate)” presenta, in sintesi, le risultanze contabili alla chiusura dell’esercizio 2019.

Quadro riassuntivo della gestione di competenza (entrate)

Previsioni finali esercizio 2019

 

83.747.323,45

Accertamenti esercizio 2019

60.728.722,75

 

Accertamenti da re-imputare 2020 (-)

0,00

 

Accertamenti definitivi esercizio 2019

 

60.728.722,75


Tavola A – Quadro riassuntivo della gestione di competenza 2019 (entrate)

 

La Tavola B “Quadro riassuntivo della gestione di competenza (spese)” presenta, in sintesi, le risultanze contabili alla chiusura dell’esercizio 2019.

Quadro riassuntivo della gestione di competenza (spese)

Previsioni finali esercizio 2019

 

83.747.323,45

Impegni esercizio 2019

60.987.204,75

 

Impegni re-imputati 2020 (-)

887.032,07

 

Impegni definitivi esercizio 2019

 

60.100.172,68


Tavola B – Quadro riassuntivo della gestione di competenza 2019 (spese)

 

2.1.2 LA GESTIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA: IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La Tavola C “Quadro riassuntivo della gestione finanziaria” presenta, in riepilogo, le risultanze contabili alla chiusura dell’esercizio 2019 con la determinazione del risultato di amministrazione.

 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

   

Utilizzo risultato di amministrazione 2018 (+)

Euro

17.276.296,36

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)

Euro

1.406.970,09

Entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2019 (+)

Euro

60.728.722,75

Spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2019 (-)

Euro

60.100.172,68

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in spesa (-)

Euro

887.032,07

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in spesa (-)

Euro

0,00

Saldo finanziario derivante dalla "gestione di competenza" (A)

Euro

18.424.784,45

Eliminazione residui attivi insussistenti (-)

Euro

0,00

Eliminazione residui passivi insussistenti (+)

Euro

577.391,07

Saldo finanziario derivante dalla "gestione dei residui" (B)

Euro

577.391,07

Risultato di amministrazione esercizio 2019 (A+B)

 

19.002.175,52


Tavola C – Quadro riassuntivo della gestione finanziaria complessiva 2019

 

La gestione finanziaria complessiva determina un saldo positivo alla chiusura dell’esercizio 2019 accertato in euro 19.002.175,52. Tale saldo deriva per euro 18.424.784,45 dal saldo della gestione di competenza e per euro 577.391,07 dal saldo della gestione dei residui. La parte disponibile risulta complessivamente pari a euro 7.834.762,70.

 

2.1.3 IL QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Nel corso dell’esercizio finanziario 2019, le riscossioni e i pagamenti sono stati contenuti entro i limiti delle previsioni finali di cassa autorizzate con l’approvazione del bilancio di previsione e con i successivi provvedimenti di variazione agli stanziamenti di cassa.

La Tavola D “Quadro riassuntivo della gestione di cassa” presenta, in riepilogo, le risultanze contabili al 31 dicembre 2019 della gestione di cassa in conto residui e della gestione di cassa in conto competenza (2019) con la determinazione del fondo di cassa alla fine dell’esercizio 2019.

 

Quadro riassuntivo della gestione di cassa

 

Conto residui
esercizi precedenti

Conto competenza
esercizio 2019

Totale

Fondo di cassa al 1.01.2019

   

30.601.737,29

Riscossioni (+)

1.634.563,95

59.304.506,27

60.939.070,22

Pagamenti (-)

12.102.125,53

53.162.047,17

65.264.172,70

Fondo di cassa al 31.12.2019

   

26.276.634,81


Tavola D – Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2019

 

Il fondo iniziale di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario ammontava a euro 30.601.737,29 e, per effetto del risultato della gestione di cassa 2019, alla chiusura del medesimo esercizio ammonta a euro 26.276.634,81 e coincide con il conto della gestione di cassa reso dal Tesoriere del Consiglio regionale.

 

2.2 STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevate le poste attive e passive secondo i principi contabili dell’armonizzazione, sia con riferimento alla classificazione delle voci del patrimonio che per quanto riguarda i criteri di valutazione.

Le risultanze contabili dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 sono rappresentate in un apposito prospetto, riportante la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio.

 

2.3 IL CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo il principio di competenza economica ed in particolare secondo i criteri di valutazione e classificazione indicati nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale.

Le risultanze contabili del conto economico al 31 dicembre 2019 sono rappresentate in un apposito prospetto.

Maggiori informazioni sono contenute nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.”;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 160 del 28 novembre 2018, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021;

VISTI i seguenti provvedimenti di variazione del bilancio approvate dal Consiglio regionale (DACR n. 52 dell’11 giugno 2019) e dall’Ufficio di presidenza (DUPCR n. 16 del 26 marzo 2019, n. 35 del 5 luglio 2019, n.68 del 19 novembre 2019 e n. 70 del 26 novembre 2019);

PRESO atto che per l’anno 2019 non si è richiesto alla Giunta regionale l’aumento del fondo di dotazione a carico del bilancio della Regione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti della Regione del Veneto in data 2 marzo 2020 in merito all’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

PRESO ATTO della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 23 dell’11 marzo 2020, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, il riaccertamento ordinario dei residui e sono stati cancellati residui passivi per un importo di euro 577.391,07 riconosciuti insussistenti;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 28 del 31 marzo 2020, con la quale è stata approvata la proposta di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 del Consiglio regionale;

VISTO il conto finanziario reso dalla Tesoreria del Consiglio regionale - Banco BPM;

PRESO ATTO CHE, a seguito dell’entrata in vigore il 31 maggio 2015 del nuovo Regolamento del Consiglio (Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1), che non prevede la funzione consiliare di revisore dei conti (articolo 87 del previgente regolamento consiliare), si intendono disapplicate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 48 del Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008, che prevedono l’approvazione della relazione dei consiglieri revisori dei conti unitamente al rendiconto;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione del Veneto in data 3 aprile 2020, da allegare al rendiconto ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 118/2011;

STABILITO che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 174/2012 e della normativa regionale di recepimento, i rendiconti dei gruppi consiliari di cui all’articolo 6 della legge regionale 56/1984 relativi all’anno 2019 saranno pubblicati in allegato al rendiconto della gestione 2019 a cura del Servizio amministrazione bilancio servizi, unitamente alla deliberazione della Corte dei conti di pronuncia sulla loro regolarità, intendendosi disapplicate le norme in materia di cui al Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia;

VISTI gli articoli 41 e 46 dello “Statuto del Veneto” (legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1);

VISTO l’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”;

con votazione palese,

delibera

1) di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 del Consiglio regionale come da allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che a seguito dell’entrata in vigore il 31 maggio 2015 del nuovo Regolamento del Consiglio (Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1), che non prevede la funzione consiliare di revisore dei conti (articolo 87 del previgente regolamento consiliare), si intendono disapplicate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 48 del Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008, che per gli esercizi precedenti prevedeva l’approvazione della relazione dei consiglieri revisori dei conti unitamente al conto consuntivo;

3) di stabilire che a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 174/2012 e della normativa regionale di recepimento, i rendiconti per l’anno 2019 dei gruppi consiliari di cui all’articolo 6 della legge regionale 56/1984 saranno pubblicati in allegato al Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 a cura del Servizio amministrazione bilancio servizi, unitamente alla deliberazione della Corte dei conti di pronuncia sulla loro regolarità, intendendosi disapplicate le norme in materia di cui al Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale;

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta regionale al fine di consentire che le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscano nel rendiconto consolidato di cui all’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 118/2011;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

(seguono allegati)

DACR_026_-_allegato_419195.pdf

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