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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 130 del 03 ottobre 2023


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1155 del 19 settembre 2023

Approvazione dell'Accordo tra Provincia di Rovigo e Regione del Veneto avente ad oggetto azioni integrate per la conservazione del patrimonio ittico e faunistico autoctono e dell'ambiente naturale e per lo sviluppo delle attività economiche connesse al prelievo professionale delle risorse alieutiche e alle attività di molluschicoltura negli scanni e lidi dell'Adriatico - dalla Foce del Po di Goro alla Bocca del Po di Maistra.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, un Accordo tra Provincia di Rovigo e Regione del Veneto avente ad oggetto azioni integrate per la conservazione del patrimonio ittico e faunistico autoctono e dell’ambiente naturale e per lo sviluppo delle attività economiche connesse al prelievo professionale delle risorse alieutiche e alle attività di molluschicoltura negli scanni e lidi dell’Adriatico – dalla Foce del Po di Goro alla Bocca del Po di Maistra. Tale Accordo dà attuazione alle previsioni della Carta Ittica Regionale approvata con DGR. n. 1747 del 30 dicembre 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Nelle aree lagunari del Delta del Po particolare rilevanza assumono le attività di pesca professionale e di allevamento dei molluschi bivalvi, che assumono un’importanza strategica per il settore della produzione primaria dell’area deltizia.

Per quanto riguarda le funzioni amministrative in materia di pesca e acquacoltura, occorre ricordare che, al fine di dare applicazione alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta Legge Delrio) con Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, è stato attuato un profondo riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca, con riaccentramento delle stesse in capo alla Regione del Veneto.

Tale processo di riforma ha trovato completa attuazione, da ultimo, con l’approvazione del Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”” e della Carta Ittica Regionale, approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1747 del 30 dicembre 2022.

Per effetto del nuovo quadro normativo, la competenza in materia di regolamentazione dell’attività di pesca e di acquacoltura è da ascriversi alla Regione Veneto (artt. 7 e 22 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19) mentre la Provincia di Rovigo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D.P.R. 4 luglio 1977, n. 616, e dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 30/2016, mantiene la titolarità delle funzioni relative ai diritti esclusivi di pesca negli "scanni e lidi dell'Adriatico dalla Sacca di Goro alla Bocca del Po di Maistra nei territori dei Comuni di Ariano Polesine e Porto Tolle", a seguito del trasferimento, con verbale prot. n. 1148/IV rep. n. 2173 da parte dell'Intendenza di Finanza in data 25 gennaio 1978, in forza di atto di riconoscimento prot. 7863 Div.3^ della Regia Prefettura del 28 settembre 1881.

Sul punto, occorre inoltre evidenziare che, nelle aree lagunari comprese tra la Foce del Po di Goro alla Bocca del Po di Maistra, la maggior parte delle imprese esercitano in maniera complementare sia le attività di pesca professionale (soggette ai Diritti esclusivi di pesca di competenza della Provincia di Rovigo) sia le attività di allevamento dei molluschi (soggette alle norme amministrative in materia di acquacoltura di competenza della Regione del Veneto), in accordo con la figura dell’Imprenditore ittico definita dall’art. 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Infatti, ai sensi della norma sopra richiamata, sono imprenditori ittici:

  • i titolari di licenza di pesca, che esercitano, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all’art. 2 e le relative attività connesse (comma 1);
  • le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca professionale (comma 2);
  • gli acquacoltori che esercitano in forma singola o associata l'attività di cui all’art. 3 (comma 3).

Lo stesso articolo 4 del D.Lgs. n. 4/2012 prevede anche che, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo (comma 4) e che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di molluschicoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione (comma 8).

Con riferimento all’attività di allevamento dei molluschi bivalvi, soggette alle norme sull’acquacoltura di competenza della Regione del Veneto, risulta opportuno richiamare:

  • l’art. 22 “Autorizzazioni a scopo di acquacoltura” della L.R. n. 19/1998 che prevede che “le autorizzazioni a scopo di acquacoltura siano rilasciate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere favorevole dell’organo competente per l’occupazione dello spazio acqueo”;
  • il comma 1 dell’art. 37 del Regolamento Regionale n. 1/2023 il quale prevede che l'attività di acquacoltura, di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 4/2012 e all'art. 20 della L.R. n. 19/1998, è esercitata dagli imprenditori ittici ed è sempre soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente, sia quando esercitata in acque poste in aree di proprietà privata sia quando esercitata in acque poste in aree del demanio pubblico;
  • il comma 5 dell’art. 37 del Regolamento Regionale n. 1/2023 il quale prevede che l'autorizzazione per l'esercizio di attività di acquacoltura è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente, verificata la compatibilità con le disposizioni della normativa antimafia;
  • il comma 9 dell’art. 37 del Regolamento Regionale n. 1/2023 il quale prevede che la durata delle autorizzazioni è di dieci anni per gli allevamenti di vallicoltura tradizionale, mentre è di cinque anni per le altre tipologie di allevamento poste in acque di Zona C).

Inoltre, in considerazione delle caratteristiche peculiari dell’attività di allevamento delle vongole e dell’importanza strategica di tale comparto produttivo in Veneto, la Carta Ittica Regionale, di cui alla DGR n. 1747/2022, ha individuato le aree idonee all’allevamento di Vongole veraci, appartenenti ai generi Ruditapes (sin. Tapes), al fine di perseguire l’obiettivo di mantenere elevati livelli di produzione ed occupazione e al contempo minimizzare gli impatti dovuti alla pesca meccanizzata in ambito lagunare.

Nello specifico, il Piano di Gestione delle Acque Salmastre, di cui all’Allegato H della Carta Ittica Regionale, ha individuato tre comprensori gestionali: Laguna di Venezia, Delta del Po a nord del Po di Maistra e Delta del Po a sud del Po di Maistra, in ognuno dei quali promuovere specifiche politiche di sviluppo e gestione della risorsa vongola verace anche differenziate in base alle peculiarità di ciascun territorio.

Il medesimo Piano di Gestione delle Acque Salmastre precisa che la pesca professionale ai veneridi e lo sfruttamento di tutti i banchi di molluschi presenti allo stato naturale nelle acque marittime interne comprese tra la foce del Po di Maistra ed il fiume Po di Goro (Comuni di Porto Tolle e Ariano Polesine) risulta essere una attività riservata a titolo esclusivo ai detentori dei “Diritti esclusivi di Pesca” che gravano su tali aree (paragrafo 6.3, Allegato H della Carta Ittica Regionale).

Allo stato attuale, si precisa che la Provincia di Rovigo, in qualità di titolare di tali diritti esclusivi di pesca, li ha attualmente ceduti, in regime di convenzione, al Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine di Scardovari.

La stessa Carta Ittica Regionale, al paragrafo 3.5 dell’Allegato H approvato con DGR n. 1747/2022, evidenzia l’opportunità che la gestione della Vongola verace in ciascuno dei comprensori sia affidata ad un soggetto gestore unico (uno per ciascun comprensorio), in grado sia di attribuire alle singole imprese gli atti legittimanti l'attività di allevamento di vongole in aree demaniali sia di promuovere e gestire nel migliore dei modi le attività comuni e collettive necessarie (es. attività di gestione delle aree nursery, collaborazione alla definizione delle più opportune attività di vivificazione delle lagune, collaborazione per gli aspetti riguardanti la classificazione e il tracciamento ai fini igienico sanitari), costituendo un’efficace interfaccia tra le singole imprese e gli Enti pubblici coinvolti.

Tuttavia, al medesimo paragrafo 3.5 dello stesso Allegato H della Carta Ittica Regionale, si prevede che la Giunta regionale possa altresì stabilire, per uno o più dei comprensori, di non procedere all’individuazione del soggetto gestore per un periodo di tempo determinato e che, in tal caso, i provvedimenti di concessione degli spazi acquei demaniali e le autorizzazioni alle attività di acquacoltura vengano rilasciati, dalle autorità competenti, alle singole imprese per il periodo di tempo determinato dalla Giunta regionale.

In considerazione di quanto sopra, nonchè della previsione dell'art. 4, comma 8 del D.Lgs. n. 4/2012 il quale prevede che "le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione", risulta opportuno, per il comprensorio Delta del Po a sud del Po di Maistra nei Comuni di Ariano Polesine e di Porto Tolle, di non procedere all’individuazione del soggetto gestore per il periodo di vigenza della Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747/2022, in coerenza con il periodo di cinque anni stabilito dall'art. 6, comma 1 della L.R. n. 19/1998.

Peraltro, stante la peculiarità del comprensorio denominato “Delta Sud”, compreso tra la Foce del Po di Maistra e la Foce del Po di Goro, sentite le Organizzazioni professionali di categoria delle Imprese di pesca e di acquacoltura e la stessa Provincia di Rovigo, allo stato attuale, si ravvisa l’opportunità di avviare una procedura ad evidenza pubblica, in base ai criteri previsti nella Carta Ittica Regionale, per l’affidamento degli spazi acque demaniali a scopo di venericoltura, come consuetudine delle lagune afferenti a tale comparto.

La Carta Ittica Regionale, inoltre, ha definito nel dettaglio per ciascun comprensorio l’ubicazione cartografica delle “Aree idonee per la venericoltura, fatta salva la classificazione ai fini igienico sanitari”, individuate, per quanto riguarda il comprensorio Delta Sud, nella cartografia di cui all’Allegato V approvato con DGR n. 1747/2022.

In considerazione della necessità di coordinare l’esercizio delle competenze regionali (inerenti le concessioni e le autorizzazioni per l’attività di molluschicoltura) con l’esercizio delle competenze provinciali (inerenti l’attribuzione dei diritti esclusivi di pesca) nella acque marittime interne negli scanni e lidi dell’Adriatico – dalla Foce del Po di Goro alla Bocca del Po di Maistra, le strutture competenti della Regione del Veneto e della Provincia di Rovigo, in coerenza con quanto previsto dalla Carta Ittica Regionale, hanno elaborato lo Schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A), finalizzato a definire i criteri per l’attuazione dell’azione amministrativa dei due Enti allo scopo di garantire lo sviluppo armonico e coordinato, nelle aree lagunari oggetto dell’Accordo, delle attività economiche connesse sia alla pesca professionale sia alla molluschicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi lagunari.

Si ritiene, pertanto, in attuazione delle prescrizioni della Carta Ittica Regionale, di approvare lo Schema di Accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia di Rovigo (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a definire i criteri per l’attuazione dell’azione amministrativa dei due Enti mediante un’azione concertata, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi lagunari.

La Regione si impegna altresì ad attivare, successivamente alla stipula di tale Accordo, la procedura necessaria alla selezione delle richieste di concessione.

In considerazione dei necessari tempi connessi alla stipula dell’Accordo e all’attuazione dello stesso, con particolare riferimento al procedimento amministrativo connesso alla procedura necessaria alla selezione delle richieste di concessione degli spazi acquei demaniali, si ritiene, inoltre, di disporre, a parziale modifica di quanto stabilito con DGR n. 1747/2022, la proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine di scadenza delle concessioni in essere di aree del demanio marittimo a scopo di acquacoltura nelle lagune del Delta del Po, a sud del Po di Maistra nel Comune di Porto Tolle, nonché di prorogare sino alla stessa data i provvedimenti autorizzativi dell'attività di acquacoltura nelle stesse aree ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 19/1998.

Lo Schema di Accordo, che si allega alla presente deliberazione (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione consultiva per la pesca professionale e l’acquacoltura, di cui all’art. 27bis della L.R. n. 19/1998, nella seduta svoltasi in data 18 settembre 2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”, in particolare l’art. 2, comma 2;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 03 gennaio 2023, n. 1;

VISTA la DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 “Approvazione della Carta Ittica Regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire, per il comprensorio Delta del Po a sud del Po di Maistra nel Comune di Porto Tolle, di non procedere all’individuazione del soggetto gestore per il periodo di vigenza della Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022;
  3. di approvare lo Schema di Accordo tra Provincia di Rovigo e Regione del Veneto avente ad oggetto azioni integrate per la conservazione del patrimonio ittico e faunistico autoctono e dell’ambiente naturale e per lo sviluppo delle attività economiche connesse al prelievo professionale delle risorse alieutiche e alle attività di molluschicoltura negli scanni e lidi dell’Adriatico – dalla Foce del Po di Goro alla Bocca del Po di Maistra di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa provvederà il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della esecuzione del presente provvedimento;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali all'allegato Schema di Accordo (Allegato A);
  7. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza delle concessioni in essere di aree del demanio marittimo a scopo di acquacoltura nelle lagune del Delta del Po, a sud del Po di Maistra nel comune di Porto Tolle, nonché di prorogare sino alla stessa data i provvedimenti autorizzativi dell'attività di acquacoltura nelle stesse aree ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 19/1998;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1155_23_AllegatoA_512936.pdf

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