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Bur n. 9 del 20 gennaio 2023


Materia: Energia e industria

TERNA SPA

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 239/EL-501/373/2022 del 25 novembre 2022

Decreto di autorizzazione del progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della Nuova Stazione Elettrica 132/220 kV di Sommacampagna (VR) e relativi raccordi alla RTN, sita nel Comune di Sommacampagna, Provincia di Verona, Regione Veneto.

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l’articolo 1-sexies el suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate […]”;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 …(omissis) … sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 novembre 2021 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. TERNA/P20210096994 del 26 novembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20220078317 del 12 settembre 2022, con la quale Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70, (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale, formalizzata con atto notarile n. 46497/26980 del 20/09/2021, conferita alla sua controllata Terna Rete Italia S.p.A., con stessa sede (C.F. 11799181000), affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1 ottobre 2021;

VISTA l’istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220001384 del 10 gennaio 2022 (acquisita con protocollo n. 0535 del 10 gennaio 2022) indirizzata a questo Ministero e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento di Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della Nuova Stazione Elettrica 132/220 kV di Sommacampagna (VR) e relativi raccordi alla RTN, sita nel Comune di Sommacampagna, provincia di Verona, Regione Veneto, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:

- l’apposizione del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree di stazione e vie di accesso, ai sensi dell’articolo 52-quater del D.P.R. n. 327/2001;

- l’applicazione delle misure di salvaguardia, sulle aree potenzialmente impegnate e di stazione, ai sensi dell’art. 1 sexies, comma 3, del D.L. n. 239 del 2003 e s.m.i.;

- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento di asservimento coattivo, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l’intervento, che prevede la realizzazione di circa 0.7 km di raccordi in cavo, la demolizione di un sostegno, la realizzazione di due sostegni di transizione aereo/cavo e di una stazione elettrica di trasformazione, è, nello specifico, costituito da due opere:

- Opera 1 – Stazione Elettrica RTN 132/220 kV di Sommacampagna, che prevede una nuova stazione elettrica di trasformazione 220/132 kV composta da una sezione a 220 kV e da una sezione a 132 kV entrambe con sistema in singola sbarra realizzato con isolamento in aria, e da un autotrasformatore (ATR) 220/132 kV da 250 MVA;

- Opera 2 – Raccordi alla RTN a 220 kV in cavo interrato, che consiste nella realizzazione di due raccordi a 220 kV per il collegamento in entra-esce della S/E RTN 132/220 kV di Sommacampagna all’elettrodotto aereo RTN esistente denominato “Dugale – Sandrà”.

CONSIDERATO che tale intervento si rende necessario in quanto Terna, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, a seguito della richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale (RTN), ai sensi del Codice di Rete, effettuata dal consorzio CEPAV DUE S.c.a.r.l., ha rilasciato apposita Soluzione di Connessione (STMG) per una potenza di 20 MW in prelievo, accettata dal richiedente, prevedendo per l’impianto di Cepav Due il collegamento in antenna a 132 kV con la nuova S/E RTN a 220/132 kV di Sommacampagna (VR), da inserire in entra-esce all’elettrodotto aereo RTN esistente a 220 kV denominato “Dugale – Sandrà”;

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto ha caratteristiche tali per cui non è assoggettato ad alcuna procedura di valutazione ambientale, né a verifica di assoggettabilità VIA, ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., come riportato nell’istanza e nella comunicazione della Società prot. n. 0001384 del 10 gennaio 2022 alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali di questo Ministero;

VISTA la dichiarazione allegata alla suddetta istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220001384 del 10 gennaio 2022, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha provveduto, secondo quanto disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, a trasmettere la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie allegata alla suddetta istanza del 10 gennaio 2022;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220006181 del 27 gennaio 2022, con cui la Società ha trasmesso la documentazione per l’avvio della procedura di “Valutazione di un ostacolo alla navigazione aerea”;

VISTA la nota prot. n. 0110690-p del 9 settembre 2022, con cui l'ENAC ha comunicato la conclusione del suddetto procedimento per la valutazione di ostacolo alla navigazione aerea ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, l’entità e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico;

VISTA la nota prot. n. 5601 del 22 febbraio 2022, con la quale il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l’indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello Transizione Ecologica, cui accedere per acquisire copia del progetto;

VISTA la nota prot. n. 3773 del 25/02/2022, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), competente, nell’ambito del procedimento unico, per l’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso il provvedimento conclusivo del Presidente della Giunta regionale, prot. n. 177174 del 19 aprile 2022, e la Valutazione Tecnica Regionale n. 8 del 5 aprile 2022;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

PRESO ATTO che la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a notificare personalmente agli interessati, mediante raccomandata A/R, l’avviso dell’avvio del procedimento, a far pubblicare, per gli irreperibili, il testo dell’Avviso al pubblico sull’Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna per trenta giorni a decorrere dal 24 marzo 2022, e ha provveduto, altresì, alla pubblicazione del suddetto avviso sui quotidiani “L’Arena”, “Corriere Veneto”, “Il Tempo”, “Il Giornale”, “Il Sole 24 Ore” e “Libero” in data 24 marzo 2022;

ATTESO CHE, a seguito delle predette comunicazioni, risultano pervenute le osservazioni formulate da un privato, acquisite da questa Amministrazione con prot. n. 9498 del 28 marzo 2022, a cui Terna ha dato riscontro con nota prot. n. 22205 del 13 luglio 2022;

VISTA la nota prot. n. 0012191-P del 4 maggio 2022, con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha disposto l’attivazione della procedura di Verifica preventiva dell’interesse archeologico, come disciplinata dall’art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2015, ha prescritto quindi l’esecuzione di saggi esplorativi ed ha espresso, per quanto di competenza ai sensi della parte III – beni paesaggistici del D.Lgs. 42-2004 e s.m.i., parere favorevole al progetto subordinatamente all’ottemperanza di prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220054635 del 23 giugno 2022, con cui la Società ha trasmesso gli esiti delle intese intercorse con la suddetta Soprintendenza, che prevedono:

- che la verifica preventiva dell’interesse archeologico, anziché con l’esecuzione dei saggi esplorativi, sarà svolta dal proponente mediante attività svolte sotto la direzione della Soprintendenza durante la fase di progettazione esecutiva e realizzativa dell’opera;

- la definizione di soluzioni progettuali volte ad ottimizzare l’inserimento paesaggistico dell’opera, riportate in una nota tecnica (codice Elaborato Terna RUCR21003B2556852) allegata alla suddetta nota del 23 giugno 2022, alcune delle quali consistenti in una traslazione di 5 m verso Nord della stazione elettrica, senza la necessità di acquisizione di ulteriori aree da privati.

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/ P20220069996 del 11 agosto 2022, con cui la Società, nel far seguito a quanto comunicato con la citata nota del 23 giugno 2022, ha trasmesso ad integrazione della documentazione progettuale:

- la planimetria catastale “DUCR21003B229208 Rev 01” dell’opera che aggiorna quella depositata e che recepisce la richiamata traslazione in direzione Nord della Stazione Elettrica, ricadente all’interno dell’Area Potenzialmente Impegnata come precedentemente già individuata;

- la planimetria elettromeccanica “DUCR21003B2290884 Rev 01” che aggiorna quella depositata;

- la planimetria “DUCR21003B2637639 Rev 00” con la proposta di mascheramento a verde della stazione elettrica.

VISTA la nota prot. n. mise.AOO_ENE n. 0030421 del 22 settembre 2022, con la quale la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (Allegato 1);

VISTA la Deliberazione n. 1269 del 18 ottobre 2022, con cui la Giunta della Regione Veneto ha adottato l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 25 ottobre 2022, n. 126;

CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di poter continuare a garantire gli standard di sicurezza necessari all’esercizio della rete;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all’inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l’“Atto di accettazione” prot. n. TERNA/P20220100867 del 16 novembre 2022, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;

VISTO l’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E’ approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all’esercizio della Nuova Stazione Elettrica 132/220 kV di Sommacampagna (VR) e relativi raccordi alla RTN, sita nel Comune di Sommacampagna, provincia di Verona, Regione Veneto, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DUCR21003B2292098 Rev 01 del 10/08/2022, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all’articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l’autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell’articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell’inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell’art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell’appalto è tenuto a trasmettere l’autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell’autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

Il Direttore Generale Infrastrutture e Sicurezza dott.ssa Marilena Barbaro, Il Direttore Generale Valutazioni Ambientali arch. Gianluigi Nocco

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