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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO INTERV. ORD. CAPO DIP. PROT. CIVILE N. 872 DEL 4/03/2022 "DISPOSIZIONI URG. DI PROT. CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZ., L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSIST. ALLA POPOLAZIONE PER ACCADIMENTI IN ATTO IN UCRAINA"
Decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 2 gennaio 2023
Emergenza Ucraina. Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., a favore della società HNH Hospitality S.p.A. del servizio di accoglienza temporanea alla popolazione ucraina presente nel territorio regionale a seguito della crisi internazionale in atto, presso il Best Western Hotel Tritone. CIG ZAA39611F1.
IL SOGGETTO ATTUATORE per l’Area di coordinamento che afferisce alla gestione dell’assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022
PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area.
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”.
RICHIAMATA la Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile.
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 recante la dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto.
VISTO il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” ed in particolare l’art. 3 “Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina”.
CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, in ragione degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 che hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, con Deliberazione del 28 febbraio 2022 ha provveduto a dichiarare, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” e, in particolare l’articolo 3 che indica nelle Prefetture il soggetto in continuo raccordo con i Commissari o loro delegati per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza e l’articolo 8 con il quale è stato attivato il sistema di accoglienza e integrazione;
VERIFICATO che l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 ha disposto:
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 di attivazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. e del Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), con delega della presidenza dell’U.C.R. attribuita al dott. Nicola Dell’Acqua – Direttore di Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per il Settore Primario – quale esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 recante “Primi interventi urgenti in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. Individuazione del Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali e di alcuni Soggetti Attuatori per specifiche aree di intervento”, che individua il dott. Nicola dell’Acqua quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022, con funzioni di Soggetto Attuatore Coordinatore, al quale spetta di:
CONSIDERATO che l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 dispone la facoltà per il soggetto attuatore di avvalersi di uffici, mezzi e strumenti messi a disposizione della Regione Veneto, in coordinamento con gli altri soggetti attuatori individuati dalla medesima ordinanza.
CONSIDERATO che la medesima Ordinanza n. 1 del 7 marzo 2022 individua l'ing. Luca Soppelsa - Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale, quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che afferisce alla gestione dell'assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile.
VISTA l’ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 10 marzo 2022 con la quale sono stati individuati ulteriori Soggetti Attuatori che dispone, altresì, all’art. 2, comma 2, che il Soggetto Attuatore Coordinatore – dott. Nicola Dell’Acqua – coordina tutti i Soggetti Attuatori individuati dal Commissario Delegato con propri provvedimenti.
DATO ATTO che con Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, art. 1, comma 669, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in oggetto fino al 3 marzo 2023;
RICHIAMATI
PRESO ATTO
CONSIDERATO
DATO ATTO, in particolare per quanto riguarda l’accoglienza e l’ospitalità, che l’OCDPC n. 872/2022, all’art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, possano utilizzare le strutture già allestite per l’emergenza COVID19 e che, ove queste strutture non siano disponibili, possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti Attuatori.
VISTO l’art. 1, comma 1, dell’OCDPC n. 937 del 20 ottobre 2022 il quale “dispone, entro trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, la cessazione del ricorso da parte dei Commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle soluzioni di alloggiamento e assistenza temporanee presso strutture alberghiere di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) dell’OCDPC n. 872/2022”;
VISTO l’art. 1, comma 2, della medesima Ordinanza con il quale si dispone che “la predetta accoglienza presso le strutture alberghiere di cui al comma 1 potrà essere riconosciuta, a decorrere dal termine ivi previsto, quale misura provvisoria e temporanea per un periodo massimo di 30 giorni, esclusivamente in favore di profughi provenienti dall’Ucraina di nuovo ingresso sul territorio nazionale ovvero che provengano da forme di assistenza spontanea non più sostenibile da parte di associazioni o famiglie che sinora le hanno garantite, per le quali non esiste l’immediata possibilità di essere ospitate in altre forme di accoglienza garantita dallo Stato”;
PRESO ATTO che sulla base delle indagini di mercato effettuato il Best Western Hotel Tritone, sito in Viale Stazione n. 16 Venezia-Mestre, di proprietà della società HNH Hospitality S.p.A risulta essere l’unico hotel, in zona limitrofa alla stazione ferroviaria, che si è reso disponibile ad assicurare il servizio di accoglienza temporanea, per il mese di gennaio 2023;
RITENUTO pertanto, in considerazione dell’impossibilità di procedere ad affidamento del servizio ad un soggetto diverso, di derogare al principio di rotazione degli affidamenti, come previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ ANAC;
DATO ATTO che, il Best Western Hotel Tritone ha confermato per le vie brevi la disponibilità di nr. 1 camera doppia e nr. 1 camera tripla, incluso il servizio di prima colazione, per un importo di € 68,00 a notte (Iva inclusa) per la camera doppia e di € 87,00 a notte (Iva inclusa), per un complessivo di € 155,00 a notte (Iva inclusa), vuoto per pieno, per l’accoglienza temporanea alla popolazione ucraina presente nel territorio regionale a seguito della crisi internazionale in atto, per il periodo 02/01/2023 al 31/01/2023;
RITENUTO i prezzi offerti congrui con le condizioni economiche di mercato;
RITENUTO opportuno, sulla base degli attuali dati relativi agli arrivi della popolazione ucraina nel territorio regionale che potrebbe necessitare di tale soluzione alloggiativa temporanea, quantificare in nr. 1 camera doppia e nr. 1 camera tripla, la disponibilità necessaria, da garantire nel periodo sopraindicato;
DATO ATTO che, l’ammontare di n. 1 camera doppia e nr. 1 camera tripla, vuoto per pieno, per il periodo dal 02/01/2023 al 31/01/2023 è pari a € 4.650,00 (Iva inclusa);
VISTA la necessità di procedere al pagamento dell’eventuale tassa di soggiorno, in funzione del numero di persone ospitate e del periodo di ospitalità, quantificando la somma necessaria in € 45,00
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 comma 1 del d.l. n. 77/2021, in base al quale le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
VISTO l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere alla stipula del contratto mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata;
DATO ATTO che il CIG acquisito relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n. ZAA39611F1 e che tale iniziativa non è soggetta a CUP in quanto rientrante nell’ambito di un intervento di gestione di emergenza e non in un intervento di sviluppo afferente a un progetto di investimento pubblico;
RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto, il Soggetto Attuatore per l’Area di coordinamento che afferisce alla gestione dell’assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022, ing. Luca Soppelsa;
RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di accoglienza temporanea a supporto alla popolazione presente nel territorio regionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, alle condizioni sopra indicate alla società HNH Hospitality S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Saragat 1/50 Venezia, C.F. e P.IVA 03978470270 per un importo complessivo pari a € 4.695,00 (Iva inclusa);
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica (DURC prot. n. INPS_32974614 del 05/10/2022) e l’assenza di attestazioni nel casellario delle imprese mediante consultazione del casellario ANAC in data 02/01/2023;
D I S P O N E
ART. 1 (Premesse)
ART. 2 (Affidamento del servizio)
ART. 3 (Modalità di stipula del contratto)
ART. 4 (Copertura dei costi)
ART. 5 (Pubblicazione)
Per IL SOGGETTO ATTUATORE per l’Area di coordinamento che afferisce alla gestione dell’assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile Ing. Luca Soppelsa Il Vicario Dott. Ing. Tommaso Settin
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