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Bur n. 2 del 05 gennaio 2023


Materia: Statuti

COMUNE DI SAREGO (VICENZA)

Modifica Statuto comunale

Modifica allo statuto apportate con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27 settembre 2022.

Si rende noto, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. 267/2000,  che con provvedimento di Consiglio comunale n. 36 del 27/9/2022 sono state portate alcune modifiche al vigente Statuto comunale nel modo che segue:

1) all’Art. 4, comma 2, la parola “Grancona” è sostituita dalla parola “Val Liona”;

2) all’Art. 19, il comma 2 è abrogato;

3) all’Art. 40, comma 1, la parola “quattro” è sostituita dalla parola “cinque”;

4) all’Art. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: “La presidenza delle commissioni di gara e di concorso è attribuita ai dirigenti secondo la competenza per materia”.

E’ stato altresì introdotto, l’Art. 30/bis, rubricato Deleghe del Sindaco:

“1. Per la corretta gestione della vita amministrativa dell’ente e per un più proficuo e sollecito esercizio delle attività peculiari ai settori di amministrazione, il Sindaco può delegare proprie competenze e funzioni ai Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza.

2. Le deleghe possono essere permanenti o temporanee, generali o speciali, ma non implicano la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

3. Le deleghe sono obbligatoriamente formalizzate con atto scritto firmato dal Sindaco, accettate dagli interessati e comunicate al Consiglio. L’accettazione della delega si ritiene implicita nel caso di sottoscrizione del relativo atto da parte del delegato.

4. L’atto di delega indica l’oggetto e la materia nell’ambito dei quali il consigliere delegato esercita i compiti di collaborazione affidatigli limitatamente all'esame e alla cura di situazioni particolari.

5. Il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza limitazione alcuna.

6. Le deleghe sono revocabili dal Sindaco in qualunque momento, dandone comunicazione al Consiglio. I delegati non possono subdelegare ad altri l’esercizio delle funzioni loro delegate”.

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