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Bur n. 155 del 23 dicembre 2022


Materia: Statuti

COMUNE DI SOSPIROLO (BELLUNO)

Delibera di Consiglio n. 38 del 9 novembre 2022

Statuto comunale del Comune di Sospirolo.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Denominazione e natura giuridica

  1. Il Comune di Sospirolo, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
  3. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
  4. Il Comune è dotato di autonomia statutaria normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
  5. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
  6. Il Comune esercita le funzioni mediante i propri organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2
Il territorio, la sede, lo stemma

  1. Il Comune di Sospirolo, di seguito chiamato Comune, è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Sospirolo Capoluogo e delle altre frazioni di Susin, Maras, Pascoli, Gron, Piz – Camolino, San Gottardo, San Zenon, Oregne, Mis e Torbe. Il territorio del Comune è confinante a Nord con i Comuni di Rivamonte e Sedico; a Sud con i Comuni di Santa Giustina e Sedico; a Est con il Comune di Sedico; a Ovest con i Comuni di San Gregorio Nelle Alpi, Cesiomaggiore e Gosaldo.
  2. Il Comune ha sede legale presso la Sede Municipale sita nel centro abitato di Sospirolo. Presso tale sede si riuniscono, di norma, la Giunta comunale, il Consiglio comunale e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altro luogo.
  3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso.
  4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 3
I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione e pari opportunità

  1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
  2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
  3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
  4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti secondo le disposizioni di legge.

Art. 4
Le funzioni del Comune

  1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.
  2. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
  3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con l'Unione Montana, nonché di collaborazione e cooperazione con la Provincia di Belluno, con la Regione Veneto e con gli altri enti pubblici interessati per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della comunità.
  4. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi

  1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
  2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.
  3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
I servizi pubblici locali

  1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
  2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.

Art. 7
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

  1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
  2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo o da dipendenti dallo stesso delegati.
  3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.


TITOLO II
NORME FONDAMENTALI DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

 

CAPO I
ORGANI DI GOVERNO

 

Art. 8
Gli organi del Comune

  1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.
  2. Spettano agli organi di governo la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
  3. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esso esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.
  4. La Giunta comunale attua gli indirizzi generali dati dal Consiglio comunale ed è titolare delle competenze stabilite dalla legge e successivamente specificate.
  5. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale e organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
  6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 9
Il Consiglio comunale

  1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
  2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
  3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
  4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
  5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
  6. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
  7. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili
  8. L'esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio comunale non può essere delegato.

Art. 10
Presidenza del Consiglio comunale

  1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che ne è Presidente di diritto.
  2. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei Consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 11
Diritti e poteri dei Consiglieri comunali

  1. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
  2. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:
    a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
    b) la presentazione di interrogazioni e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
    c) il diritto di ottenere da tutti gli organi e uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
  3. I Consiglieri, su diretta attribuzione del Sindaco, possono svolgere incarichi in particolari materie che non comportino l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva.
  4. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.
  5. Se lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
  6. Il regolamento disciplina le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 12
Doveri dei Consiglieri comunali

  1. Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
  2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni delle quali siano membri.
  3. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.
  4. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicargli per iscritto l’avvio del procedimento amministrativo.
  5. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 13
I gruppi consiliari

  1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari formati da almeno due persone. Il Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo.
  2. Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo e lo comunica al Sindaco entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio comunale neo-eletto. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
  3. Ciascun Consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza.
  4. I Consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, possono costituire un Gruppo autonomo, formato anche questo da almeno due persone.
  5. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 14
Dimissioni dei Consiglieri comunali

  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio comunale, devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 15
Composizione e Presidenza

  1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di membri come previsto dalla legge.
  2. La presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco.
  3. In caso di impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il Consigliere vicesindaco o, in mancanza, l'Assessore - Consigliere più anziano di età.

Art. 16
Lavori del Consiglio comunale

  1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
  2. È convocata e presieduta dal Sindaco con, di norma, il seguente ordine del giorno:
    a) convalida degli eletti;
    b) comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta comunale;
    c) discussione e approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  3. Per la validità delle sedute di prima convocazione del Consiglio comunale è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.
  4. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.
  5. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.
  6. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono sessioni straordinarie tutte le altre sedute.
  7. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza nei modi e nei termini previsti dal regolamento. In tali casi deve essere assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri comunali degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
  9. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.
  10. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 17
Partecipazione al Consiglio comunale in videoconferenza

  1. Il Sindaco e i Consiglieri possono partecipare alle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza, e quindi con interventi da luoghi diversi dalla Sede Municipale, a condizione che la seduta sia stata convocata con tale modalità e siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento. Salvo diverse disposizioni vigenti nel tempo, ai consiglieri comunali è comunque garantita la possibilità di partecipare ai consigli comunali in presenza.
  2. A tale scopo è necessario che il collegamento audio/video:
    a) garantisca la possibilità di accertare l’identità dei componenti del Consiglio comunale che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell’adunanza da parte di chi la presiede, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
    b) consenta al Segretario comunale di percepire adeguatamente gli interventi dell’adunanza oggetto di verbalizzazione;
    c) consenta agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  3. La presente disposizione è immediatamente operativa e non necessita di ulteriori provvedimenti attuativi.

Art. 18
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

  1. Il Consiglio comunale disciplina, attraverso apposito regolamento, il proprio funzionamento, stabilendo tra l'altro:
    a) i poteri e le attribuzioni della presidenza;
    b) le modalità del funzionamento e le competenze della conferenza dei capigruppo;
    c) le modalità di formulazione dell'ordine del giorno;
    d) le procedure di convocazione delle sessioni e il termine di consegna degli avvisi;
    e) la pubblicità delle sedute e delle votazioni;
    f) le modalità e le forme di votazione, con previsione, per le segrete, degli scrutatori da lui scelti, uno tra i gruppi di maggioranza e uno tra quelli di minoranza;
    g) le forme e le modalità di presentazione, istruttoria e discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;
    h) i criteri e le modalità di verbalizzazione delle sedute;
    i) le modalità per la giustificazione delle assenze dei Consiglieri;
    l) i termini e le modalità per il deposito degli atti del Consiglio comunale prima della seduta;
    m) le modalità per la presentazione delle interrogazioni e delle mozioni da parte dei Consiglieri;
    n) il numero, le materie di competenza e le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari.
    o) limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

Art. 19
Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

  1. Nella prima seduta del Consiglio comunale sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
  2. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento.
  3. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione delle linee programmatiche
  4. È facoltà del Consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 20
Consigliere comunale anziano

  1. È Consigliere anziano colui che nell'elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 21
Scioglimento del Consiglio comunale

  1. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta comunale.
  2. Per i casi di scioglimento del Consiglio comunale e per la nomina di un Commissario si fa riferimento a quanto disposto dalla legge.

Art. 22
Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

  1. Il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale a carattere sia temporaneo che permanente.
  2. Le commissioni temporanee istituite per affari particolari hanno un termine, fissato dal Consiglio comunale, entro il quale portare a compimento l'incarico con la presentazione di una relazione allo stesso, e sono sciolte in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio comunale deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
  3. Il Consiglio comunale, con le modalità fissate dal regolamento, può altresì istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate con compiti istruttori o consultivi.
  4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentati di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche, e sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
  5. Gli organi e uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti e i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art. 23
Commissioni di indagine

  1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
  2. Le commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e ai documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio comunale le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito.
  3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre Consiglieri, due designati dalla maggioranza e uno designato dalle minoranze consiliari. La presidenza della commissione spetta al membro designato dalle minoranze.

Art. 24
Rappresentanza delle minoranze

  1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato ad uno, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 25
Regolamenti comunali

  1. I regolamenti comunali sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
  2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 26
Composizione e nomina della Giunta comunale

  1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori come previsto dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
  2. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta comunale sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
  3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
  4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.
  5. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
  6. Nella Giunta comunale deve essere garantita la parità di genere, secondo la percentuale stabilita dalla legge.
  7. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco.

Art. 27
Ruolo e competenze generali

  1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi comunali.
  2. La Giunta comunale opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 28
Organizzazione

  1. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.
  2. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello del voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
  3. L'anzianità degli Assessori è data dall'età.

Art. 29
Funzionamento

  1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori; alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario comunale.
  2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
  3. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
  4. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta comunale siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri, dipendenti comunali e delle società partecipate, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
  5. Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta comunale, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, l'organo di revisione economico-finanziario e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
  6. Le sedute della Giunta comunale sono convocate dal Sindaco senza particolari formalità nei tempi e nei modi.
  7. Le deliberazioni della Giunta comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 30
Partecipazione alla Giunta comunale in videoconferenza

  1. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle sedute di Giunta comunale in videoconferenza, e quindi con interventi da luoghi diversi dalla sede municipale, a condizione che la seduta sia stata convocata con tale modalità e siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento.
  2. A tale scopo è necessario che il collegamento audio/video:
    a) garantisca la possibilità di accertare l’identità dei componenti della Giunta comunale che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell’adunanza da parte di chi la presiede, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
    b) consenta al Segretario comunale di percepire adeguatamente gli interventi dell’adunanza oggetto di verbalizzazione;
    c) consenta agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  3. La presente disposizione è immediatamente operativa e non necessita di ulteriori provvedimenti attuativi.

Art. 31
Ruolo e funzioni del Sindaco

  1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente l'ente nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei cittadini che la compongono.
  2. Ad esso compete:
    a) convocare e presiedere il Consiglio comunale e la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno;
    b) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
    c) autorizzare l’uso dello stemma e del gonfalone per iniziative e/o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in collaborazione con soggetti pubblici e privati e per iniziative e/o manifestazioni patrocinate dal Comune o dallo stesso ritenute di interesse per la Comunità;
    d) sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
    e) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;
    f) attribuire gli incarichi di cui all'Art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
    g) adottare ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
    h) decidere in ordine all’opposizione ad atti e/o a provvedimenti nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, sentito il Responsabile del servizio di riferimento;
    i) sovraintendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.
  3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
  4. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
  5. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione degli accordi di programma.
  6. Compete al Sindaco nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 32
Dimissioni e decadenza del Sindaco

  1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
  2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione.
  3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale che avviene con la loro iscrizione all'ordine del giorno.
  4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
  5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio comunale, e si considerano presentate il giorno stesso.
  6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario comunale.

Art. 33
Mozione di sfiducia

  1. Il voto contrario del Consiglio comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta comunale non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare al tal fine il Sindaco.
  4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
  5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento dello stesso e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 34
Incarichi agli Assessori comunali

  1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di coadiuvarlo in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta comunale, riferendone allo stesso e all'organo collegiale.
  2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
  3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 35
Incarichi ai Consiglieri comunali

  1. Il Sindaco può incaricare singoli Consiglieri di seguire, curare e organizzare specifiche iniziative e attività; gli stessi non possono assumere atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva.
  2. Tali incarichi non devono comunque rivestire carattere continuativo onde mantenere il principio di separazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, attribuito al Consiglio comunale, da quello esecutivo assegnato alla Giunta comunale e agli altri organi di gestione.

Art. 36
Astensione obbligatoria

  1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
  2.  L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
  3. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale il quale è obbligato ad allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione. In tal caso è sostituito da un Consigliere scelto dal Consiglio comunale o da un Assessore scelto dalla Giunta comunale.


CAPO II
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO E CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

 

Art. 37
Funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo

  1. Il Consiglio comunale, oltre agli atti amministrativi di cui abbia competenza per legge emana atti di indirizzo che riguardino le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e in genere può adottare atti di natura meramente politica, tra i quali in particolare, e a titolo esemplificativo, ordini del giorno, mozioni e raccomandazioni.
  2. La Giunta comunale, oltre a quanto espressamente stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, emana gli atti di indirizzo e controllo politico amministrativo in materia di organizzazione delle risorse umane nonché di attribuzione delle stesse, unitamente alle risorse finanziarie e strumentali, ai responsabili dei servizi; approva, inoltre, i seguenti provvedimenti:
    a) intitolazione di aree, spazi ed edifici pubblici;
    b) la decisione di costituirsi in giudizio e la nomina del patrocinatore legale;
    c) accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni;
    d) approvazione di transazioni che non riguardino beni immobili.
  3. Il Sindaco, oltre a svolgere tutte le funzioni espressamente a lui attribuite dalla legge, ha le seguenti competenze:
    a) emana direttive nei confronti dei responsabili dei servizi e degli uffici in qualità di responsabile dell’amministrazione del Comune;
    b) promuove e stipula gli accordi di programma;
    c) stipula le convenzioni con altri Comuni, con la Provincia, o con altri enti pubblici per l’esercizio associato di funzioni o servizi o per l’affidamento di servizi;
    d) autorizza ogni dichiarazione alla stampa o agli altri mezzi di comunicazione pubblica che non rientri nell’ordinaria comunicazione istituzionale dell’ente o non sia soggetta alla disciplina sul diritto d’accesso agli atti o documenti amministrativi;
    e) stabilisce l’orario di apertura la pubblico degli uffici comunali;
    f) sottoscrive gli atti di costituzione delle società partecipate o costituite dal Comune;
    g) sottoscrive gli atti di gemellaggio;
    h) presenzia alle cerimonie ufficiali.

Art. 38
Rappresentanza legale dell’Ente

  1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente. Nell’ambito dell’esercizio dei poteri gestionali attributi dalla legge e dal presente Statuto ai responsabili delle strutture di massimo livello dell’ente, spetta a questi ultimi la rappresentanza del Comune.
  2. In ogni caso l’esercizio della rappresentanza è attribuibile a ciascun responsabile degli uffici e dei servizi in base ad una delega, generale o speciale, rilasciata dal Sindaco al soggetto individuato, per il compimento dei seguenti atti:
    a) rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
    b) sottoscrizione degli atti di costituzione delle società partecipate o costituite dal Comune.

Art. 39
Articolazione della struttura organizzativa

  1. Il Comune ha un Segretario comunale dipendente dall’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali il quale svolge tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, o conferitegli dal Sindaco e sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle strutture di massimo livello dell’ente e ne coordina l’attività.
  2. Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina l’articolazione delle strutture di massimo livello dell’ente e ne stabilisce la denominazione.
  3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario comunale, da individuare in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso del titolo di studio per l'accesso al concorso di Segretario comunale. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
  4. L’ulteriore suddivisione delle suddette strutture in servizi o uffici o unità operative o in altre entità diversamente denominate in base al regolamento, spetta ai responsabili della struttura di massimo livello che agiscono mediante propri atti di organizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
  5. I responsabili delle strutture di massimo livello dell’ente sono organi di gestione del Comune.

Art. 40
Direzione degli uffici e dei servizi

  1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai responsabili delle relative strutture di massimo livello i quali sono nominati con provvedimento del Sindaco, al quale rispondono della propria attività, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta comunale.
  2. La copertura dei posti di responsabili delle strutture di massimo livello può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione della Giunta comunale motivata, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.
  3. I responsabili dirigono gli uffici e i servizi secondo i seguenti criteri generali:
    a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi; superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra tutti gli uffici comunali;
    b) l’azione amministrativa di ciascun servizio e di ciascun ufficio dovrà mirare, direttamente o indirettamente a seconda della collocazione nell’organigramma aziendale, innanzitutto a soddisfare le esigenze della collettività amministrata.
  4. In ragione della propria funzione di sovraintendenza il Segretario comunale può disporre direttive nei confronti dei responsabili delle strutture di massimo livello al fine di garantire la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

Art. 41
Costituzione in giudizio

  1. La Giunta comunale, sulla base di una relazione o proposta del responsabile della struttura di massimo livello dell’ente interessata alla lite, promuove e resiste alle liti, adottando allo scopo apposita deliberazione, con la quale assegna l’incarico al patrocinatore del Comune.

Art. 42
Modalità di esercizio delle funzioni dirigenziali

  1. È compito dei responsabili delle strutture di massimo livello attuare gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo.
  2. Il Segretario comunale riunisce periodicamente i responsabili delle strutture di massimo livello in apposita conferenza, di cui ne presiede i lavori, al fine di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e di coordinarne l’attività in ordine ai programmi e agli obiettivi e alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Al fine di raccordare l’attività di gestione, spettante ai responsabili, con i poteri di indirizzo e controllo politico, spettanti agli organi di governo, il regolamento prevede apposite conferenze periodiche.
  3. In relazione a quanto stabilito dall’Art. 107, comma 3., del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. si stabilisce quanto segue:
    a) le commissioni di gara sono presiedute dal responsabile della struttura di massimo livello al quale è attribuito l’obiettivo dal piano esecutivo di gestione o dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
    b) le commissioni di concorso sono presiedute dal responsabile della struttura di massimo livello individuato di volta in volta dalla Giunta comunale in relazione all’area funzionale di appartenenza del posto da ricoprire;
    c) alla stipulazione dei contratti provvede il responsabile della struttura di massimo livello al quale è attribuito l’obiettivo dal piano esecutivo di gestione o dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
  4. Posto che spettano ai responsabili della struttura di massimo livello tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario comunale, si specifica, anche a norma dell’Art. 107, comma 3., lettera i) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm., che sono in ogni caso di competenza dei suddetti responsabili:
    a) le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara;
    b) le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
    c) le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’Art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.;
    d) i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e relative sanzioni individuate dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
    e) i provvedimenti di pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario comunale;
    f) la redazione, nei termini di cui al regolamento di contabilità, degli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione della Giunta comunale;
    g) l’autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario, delle ferie, dei recuperi, delle missioni del personale dipendente;
    h) l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione secondo i tempi e le modalità indicate dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.


TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 43
Accesso agli atti

  1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
  2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
  3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
  4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
  5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 44
Diritto di informazione

  1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. In particolare le determinazioni dei responsabili delle strutture di massimo livello dell’Ente vanno pubblicate all’Albo pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni al fine di darne la massima pubblicità.
  2. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
  3. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associazioni devono essere pubblicizzati.
  4. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 45
Petizioni

  1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
  2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
  3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all’Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
  4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l’Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
  5. Il contenuto della decisione dell’Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.

Art. 46
Proposte

  1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 300 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all’Organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 15 giorni dal ricevimento.
  2. L’Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
  3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 47
Valorizzazione del libero associazionismo

  1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
  2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale previa apposita convenzione o negli altri modi consentiti.
  3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa e attuata dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale o dalle Commissioni Consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
  4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
  5. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
  6. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando anche lo statuto o l'atto costitutivo, nelle forme previste dai vigenti regolamenti.

Art. 48
La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

  1. Il Comune - ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale - può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
  2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.
  3. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento. In caso di costituzione di apposita "istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli amministratori e cioè del Consiglio di amministrazione, Presidente e direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio comunale.
  4. Lo statuto e il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.

Art. 49
Consultazione della popolazione del Comune

  1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
  2. La consultazione viene richiesta da almeno un sesto della popolazione maggiorenne interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
  3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione, oppure singole categorie o gruppi sociali.
  4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
  5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 50
Referendum consultivo

  1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo cui hanno diritto di partecipare tutti i cittadini elettori.
  2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
  3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
    a) tributi e tariffe;
    b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
  4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
  5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri o richiesto da almeno un sesto del corpo elettorale del Comune.
  6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
  7. Entro 30 giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.
  8. Le modalità per lo svolgimento del referendum consultivo sono disciplinate da apposito regolamento comunale.
  9. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  10. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 51
Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

  1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.
  2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
  3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi, non in modo istituzionalizzato ma in regime convenzionale.
  4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 52
Le situazioni giuridiche soggettive

  1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando a essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.
  2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia d'ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
  3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
  4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

Art. 53
Difensore Civico

  1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
  2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
  3. È compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
  4. È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
  5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore nel Comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere.
  6. Il Consiglio comunale può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
  7. Qualora non si addivenga all'istituzione del difensore civico comunale, il Comune può chiedere di avvalersi del difensore civico della Provincia di Belluno, con condizioni e modalità da definirsi attraverso apposita convenzione.


TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI

 

Art. 54
Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

  1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 55
Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

  1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
  2. Non possono essere nominati i Consiglieri, gli Assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
  3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria del Comune.
  4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della vacanza. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dal responsabile dell'azienda o dell'istituzione.
  5. Il Sindaco può revocare con atto motivato gli amministratori di aziende e istituzioni.

Art. 56
Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

  1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due Consiglieri.
  2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
  3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
  4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. È nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 57
Partecipazione a società di capitali

  1. Il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
  2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'Art. 2458 del Codice Civile.

Art. 58
Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

  1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 59
Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

  1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o un Consigliere da esso delegato.

Art. 60
Rappresentanti comunali nelle società e nelle strutture associative

  1. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto delle società partecipate e delle strutture associative devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio comunale.


TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

 

Art. 61
Ordinamento

  1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
  2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
  3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 62
Attività finanziaria del Comune

  1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra altre entrata stabilità per legge o regolamento.
  2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
  3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
  4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, competente a rispondere all’istituto dell’interpello è il responsabile del tributo. 
  5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 63
Amministrazione dei beni comunali

  1. Il Responsabile della struttura di massimo livello del Comune a cui fa capo il servizio economico – finanziario, dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
  2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in locazione o affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
  3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 64
Bilancio comunale

  1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
  3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
  4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 65
Rendiconto della gestione

  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante i sistemi di contabilità previsti dalla legge e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico e il conto del patrimonio.
  2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge.

Art. 66
Attività contrattuale

  1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
  3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 67
Revisore dei conti

  1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a 1 candidato, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
  2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
  3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
  4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
  6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
  7. Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione agli organismi di valutazione.

Art. 68
Tesoreria

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
    a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
    b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione al Comune entro 10 giorni;
    c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
    d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;
  2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 69
Controllo economico della gestione

  1. L’amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell’azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi del Comune.
  2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita, in relazione ai processi di sviluppo dell’azione amministrativa, da apposito regolamento.
  3. L’organizzazione del sistema di controlli interni dell’amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.


TITOLO VI
FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE, PROVINCIA E UNIONI MONTANE

 

Art. 70
I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

  1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
  2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
  3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
  4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 71
La collaborazione alla programmazione

  1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
  2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 72
Rapporti con le Unioni Montane

  1. Il Comune può delegare all’Unione Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa.

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