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Bur n. 128 del 24 settembre 2021


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BELLUNO, DI PADOVA, DI VERONA E DI VICENZA

Ordinanza n. 2 del 1 settembre 2021

O.C.D.P.C. n. 704/2020 - "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza". - Interventi di primo sostegno, impegno risorse finanziarie, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori, approvazione modulistica per attività istruttoria, assegnazione e liquidazione delle risorse.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

  1. nel mese di agosto 2020 il territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;
  2. i summenzionati eventi hanno causato esondazioni di corsi d’acqua con conseguenti allagamenti e forte trasporto solido, venti forti con locali fenomeni di tromba d’aria, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive;
  3. con decreto n. 90 del 24/08/2020 il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato, conseguentemente, lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali sopra specificati;
  4. con Delibera in data 10/09/2020, il Consiglio dei Ministri (D.C.M.) ha provveduto per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, ad uno stanziamento nel limite di Euro 6.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;
  5. successivamente con Ordinanza n. 704 (O.C.D.P.C.), in data 1° ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 14/10/2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Veneto quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;
  6. con Ordinanze commissariali n. 1 del 23/10/2020 e n. 2 del 31/12/2020 è stato individuato, nominato e confermato Soggetto attuatore per il SETTORE PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI il Dott. Nicola Dell’Acqua, già Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto e dal 1° Gennaio 2021  Direttore dell’Agenzia regionale Veneto Agricoltura, che per lo svolgimento delle attività si avvale del personale e delle Strutture afferenti all’Area Tutela e Sviluppo del Territorio ora Area Tutela e Sicurezza del Territorio, come individuate con nota commissariale in data 12/10/2020 prot. n. 432361;

Considerato che l’art. 3 comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 01/10/2020 n. 704 prevede che, per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui all’art. 25, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato o i soggetti attuatori da lui individuati definiscano per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione civile con proprio provvedimento secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00;

Dato atto che all’esito dell’attività di ricognizione dei danni sono stati trasmessi al Capo Dipartimento di Protezione Civile, con nota prot. n. 166756 del 12/04/2021 e integrata con nota prot.n.173812 del 15/04/2021, gli elenchi riepilogativi delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive previste dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 704 del 01/10/2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, pubblicata in G.U. n. 133, serie generale, del 03/06/2021, con la quale, sono state assegnate alla Regione Veneto, ad integrazione delle somme già stanziate, le risorse pari ad Euro 10.877.926,18 per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art.25 del D.Lgs n.1/2018;

Considerato che, per quanto concerne le risorse finanziarie:

  • con nota commissariale n. 494532 del 19/11/2020 è stato tramesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile, per la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi, composto da n. 110 interventi per un importo totale di Euro 6.800.000,00;
  • con la nota dipartimentale n. POST/0065404 del 10/12/2020 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha chiesto alcune integrazioni ai fini dell’approvazione del primo stralcio del Piano degli interventi di cui al punto precedente;
  • con nota commissariale n. 6069 dell’ 08/01/2021 è stato tramesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi rielaborato con utilizzo del formato tabellare standard composto da n. 68 interventi per un importo totale di Euro 5.572.816,41;
  • con nota dipartimentale n. POST/0004363 del 27/01/2021, in atti al prot. n. 38036 del 27/01/2021, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato il suddetto primo stralcio del Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 4.489.704,15, al netto, rispetto al piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto precedente, di n. 19 interventi non autorizzati per complessivi Euro 1.083.112,26;
  • con nota prot. n. 495355 del 20/11/2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha comunicato l’apertura della contabilità speciale n. 6249 intestata a “PRES.REG.VENETO COM.DEL. O.704-20”;
  • come riportato nell’Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6249, risultano, pertanto, accertate risorse nella contabilità speciale n. 6249 per la somma complessiva di Euro 17.677.926,18 (riga 8, colonna 2) e riscosse somme per Euro 12.238.963,09 (riga 8, colonna 3);

Ritenuto ora necessario dare corso alla concessione dei contributi di cui all’art. 3 – commi 1 e 3 – dell’O.C.D.P.C. n. 704/2020, così come risultano dalle ricognizioni svolte dal Commissario in merito al patrimonio privato e alle attività economiche - produttive per gli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n.704/2020 inviate al Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. 166756 del 12/04/2021 e integrata con nota prot. n. 173812 del 15/04/2021, così come risulta nell’elenco di cui all’Allegato B per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari, e nell’elenco di cui all’Allegato C per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000,00 per le attività economiche-produttive, l’importo di Euro 3.765.007,88 per l’Allegato B e l’importo di Euro 4.716.845,80 per l’Allegato C, per l’importo massimo di Euro 8.481.853,68;

Dato atto che le risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 risultano sufficienti a dare copertura all’intero fabbisogno segnalato, per una percentuale corrispondente, nel limite massimo, al 100 per cento degli importi indicati;

Ritenuto, pertanto, di attribuire con il presente provvedimento ai Comuni, in qualità di soggetti attuatori, anche l’attività connessa all’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare, attribuendo, in particolare, ai medesimi il compito di comunicare ai beneficiari di cui agli Allegati B e C, al presente provvedimento l’avvio del procedimento di erogazione dei contributi;

Ritenuto altresì, come previsto dalla richiamata nota circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018 che dispone la procedura applicabile nella valutazione delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale, in relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza, di non attribuire ai Comuni interessati alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività economiche-produttive;

Ritenuto, pertanto, di determinare, in coerenza con la citata nota circolare prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, specifiche modalità di erogazione dei contributi, individuando in particolare i seguenti requisiti che l’amministrazione comunale dovrà accertare, anche sulla base di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, acquisita con la presentazione della domanda unitamente alla documentazione alla stessa allegata:

  1. per i nuclei familiari:
  • che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;
  • che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento sia ripreso, o proseguito;
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interi o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • la conformità, sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • la dichiarazione dell’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente Ordinanza;
  1. per le attività economiche-produttive:
  • aver svolto un’attività economica o produttiva, compresa quella agricola o zootecnica, in un immobile, danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento;
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che alla data di presentazione della domanda, lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento svolto, come attestato da apposita relazione tecnica, contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni  a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interi o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
  • la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;
  • l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
  • possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
  • non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione;

Ritenuto inoltre di stabilire, per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo, che le domande, con la relativa documentazione di rendicontazione debba essere presentata, a mano o a mezzo pec, all’amministrazione comunale, la quale dovrà verificare la congruità e la regolarità delle fatture quietanzate determinando, con proprio provvedimento l’importo del contributo liquidabile e che nei successivi 15 giorni il Comune provvederà a trasmettere al Commissario delegato la propria determina di liquidazione, corredata dall‘elenco di contributi liquidabili a favore di privati e di attività economiche-produttive, come da modelli Allegati D ed E al presente provvedimento;

Considerato inoltre che la citata nota circolare prot. n. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018 ha attribuito al Commissario delegato il compito di definire, con propri provvedimenti, le procedure di verifica e controllo e di eventuale revoca del contributo;

Ritenuto pertanto di stabilire che le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 20 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie;

Ritenuto pertanto di approvare il modulo ‘richiesta di erogazione del contributo’, come da Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, il quale dovrà essere compilato dai beneficiari e trasmesso entro 20 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura, ai fini dell’emanazione del provvedimento di liquidazione del contributo;

Ritenuto di approvare i moduli ‘elenco di contributi liquidabili’, come da Allegati D ed E parte integrante del presente provvedimento, con i quali le amministrazioni comunali dovranno inviare al Commissario l’elenco dei contributi liquidabili a favore dei privati e attività economiche-produttive, ai fini della successiva erogazione;

Considerato che i contributi di cui al comma 3 dell’art. 3 dell’O.C.D.P.C. n. 704/2020, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 1/2018, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste, si rinvia a successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con la presente ordinanza;

ritenuto opportuno affidare le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del Regime “de minimis” alle Strutture regionali responsabili delle specifiche competenze in materia di Agricoltura, di Pesca e di Acquacoltura e di Attività Produttive altri settori;

Visti:

  • il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • l’O.C.D.P.C. n. 704/2020; 
  • l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 12/02/2020;
  • l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 31/12/2020
  • l’Ordinanza commissariale n. 1 del 19/02/2021;

D I S P O N E

Art. 1
(
Valore delle premesse)

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
(
Riconoscimento dei contributi per il primo sostegno)

  1. Sono approvati gli importi massimi concedibili da assegnare ai sensi dell’art. 3 co. 1 e 3 -  dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 704 dell’01/10/2020 come risultanti dall’Allegato B, per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata compromessa dagli eventi in argomento, e Allegato C, per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000,00 per le attività economiche- produttive, l’importo di Euro 3.765.007,88 per l’Allegato B e l’importo di Euro 4.716.845,80 per l’Allegato C, per l’importo massimo di Euro 8.481.853,68.

Art. 3
 (Accantonamento delle risorse finanziarie)

  1. Sono impegnate le risorse finanziarie commissariali necessarie alla copertura dei fabbisogni per gli interventi di primo sostegno, quantificando il relativo importo in Euro 8.481.853,68 disponibile nella contabilità commissariale n. 6249, come evidenziato nell’Allegato A, riga 8, colonna 2.
  2. L’impegno di cui al presente articolo non costituisce titolo per l’ottenimento del contributo che rimane subordinato alla verifica dei requisiti e al rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 4
(
Individuazione dei soggetti attuatori e attribuzione di funzioni)

  1. I Comuni individuati nei predetti elenchi di cui agli Allegati B e C, in quanto colpiti dagli eventi in esame, svolgono le funzioni relative all’espletamento dell’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare per l’applicazione delle prime misure di sostegno, in particolare dando comunicazione ai beneficiari, entro 10 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, dell’avvio del procedimento di erogazione dei contributi.
  2. In relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza ai Comuni interessati non è attribuito alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività produttive come disposto dalla richiamata nota circolare in conformità a quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.

Art. 5
 (Modalità di svolgimento dell’istruttoria ed erogazione del finanziamento)

  1. Le istanze di erogazione del contributo dovranno pervenire al protocollo dell’amministrazione procedente, a mano o a mezzo pec, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo precedente, corredate della documentazione fotografica e, per le imprese, della relazione tecnica contenente la descrizione delle spese. Le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate inammissibili. I cittadini potranno chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 60 giorni.
  2. Entro i successivi 15 giorni dalla trasmissione della rendicontazione, l’amministrazione comunale, una volta svolta l’istruttoria sulla documentazione di rendicontazione, dovrà determinare, con proprio provvedimento, l’importo del contributo liquidabile nel minor valore tra quanto rendicontato e quanto stanziato con il presente provvedimento, trasmettendo prontamente al Commissario delegato l’elenco di contributi liquidabili, come da modelli Allegati D ed E al presente provvedimento.
  3. Una volta erogati i contributi, da liquidare entro 10 giorni dal trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori dovranno trasmettere al Commissario, per ciascun beneficiario, la reversale di pagamento ai fini della chiusura della procedura contabile.

Art. 6
(Approvazione della modulistica)

  1. Sono approvati i moduli di ‘istanza di erogazione del contributo’, come da Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, e dell‘elenco di contributi liquidabili’ Allegati D ed E parte integrante del presente provvedimento, ai fini dell’erogazione ai soggetti attuatori delle somme necessarie all’erogazione dei contributi.

Art. 7
(Determinazione dei criteri per l’erogazione del contributo)

  1. Il Comune dovrà accertare, anche sulla base dell’autocertificazione di cui all’istanza di erogazione e della documentazione alla stessa allegata, la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) per i nuclei familiari:

  • che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;
  • che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento, sia ripreso o proseguito;
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interi o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario(compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • la conformità sia al momento dell’evento che a seguito degli interventi alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;

b) per le attività economiche-produttive:

  • aver svolto un’attività economica o produttiva, anche agricola o zootecnica, in un immobile danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento;
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita al momento della domanda nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento come attestato da apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese che siano state a tal fine necessarie;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno riparato e l’evento calamitoso da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • che il fabbricato e le relative pertinenze siano stati ripristinati, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni  a elementi strutturali, anche comuni, che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni  a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interi o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
  • la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;
  • l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
  • possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
  • non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.

Art. 8
(Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)

  1. Le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del Regime “de minimis” vengono affidate alle Strutture regionali responsabili delle specifiche competenze in materia di Agricoltura, di Pesca e di Acquacoltura e di Attività Produttive altri settori.

Art. 9
(
Disposizioni sui controlli)

  1. Le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dall’effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 20 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie.
  2. Qualora il soggetto richiedente non fosse rientrato nell'abitazione principale o non avesse riavviato l'attività o in carenza di ulteriori requisiti di fatto, emersi a seguito dei controlli, dovrà essere disposta la decadenza dal presente contributo.
  3. In caso di irregolarità formali della domanda potrà esserne disposta l’integrazione, giusta comunicazione, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 10
(
Norme di rinvio)

  1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze commissariali nonché i provvedimenti emanati del Commissario delegato.
  2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime misure di sostegno, di cui alla nota circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.  
  3. Si rinviano ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con il presente provvedimento con eventuali successivi contributi riconosciuti ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 11
(P
ubblicazione)

  1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle gestioni commissariali e post emergenziali e trasmessa ai Soggetti interessati.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

Allegato A (omissis)

(seguono allegati)

Allegato_B_458307.pdf
Allegato_C_458307.pdf
Allegato_D_458307.pdf
Allegato_E__458307.pdf
Allegato_F__458307.pdf

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