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Bur n. 109 del 14 novembre 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)

Delibera Consiglio comunale n. 51 del 15 ottobre 2014

Modifiche allo Statuto Comunale. Sostituzione del Titolo III° - Partecipazione Popolare, dall'art. 30 all'art. 40.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE  

Art. 30
Riconoscimento, valorizzazione e promozione della partecipazione popolare 

Il Comune di Cavallino-Treporti riconosce e valorizza le libere forme di associazione fra cittadini e promuove organismi e istituti  di partecipazione popolare all’Amministrazione locale     

Art. 31
Titolarità dei diritti di partecipazione 

1. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello statuto, quando non sia diversamente stabilito, spettano a chi, avendo compiuto i sedici anni:

a) abbia la residenza nel comune;

b) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio;

c) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio, anche se privo della cittadinanza italiana. 

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.  

Art. 32
Diritto di informazione 

1. Il comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la piena conoscenza dei loro diritti in relazione ai procedimenti amministrativi. 

2. A tale scopo il consiglio comunale adotta un regolamento contenente la disciplina di esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi e di proposta e svolgimento dei referendum. 

3. Al fine di garantire la trasparenza, l'amministrazione appresta i mezzi informativi necessari, ivi compreso internet e promuove e favorisce ogni iniziativa per rendere pubblica e conosciuta l'attività propria, e degli enti e aziende dipendenti. 

4. Allo scopo l’Amministrazione assicura, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, l'accesso agli atti nei limiti stabiliti dalle leggi e con le modalità previste dai regolamenti.  

Art. 33
Valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato 

1. Il comune valorizza le libere forme associative della popolazione, promovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici. 

2. Il comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile con prioritaria attenzione a quelle che hanno sede nel territorio comunale. 

3. La programmazione dei servizi pubblici, in conformità a quanto previsto dal precedente comma 2, tiene conto delle organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo, per esse, condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni.

 4. Il comune mette a disposizione di associazioni, comitati o altri organismi privati strutture, beni strumentali contributi e servizi secondo criteri e modalità predeterminati dal consiglio comunale nell’apposito regolamento. 

Art. 34
Albo delle associazioni riconosciute 

Le associazioni, operanti nel territorio comunale e che abbiano depositato presso la segreteria del Comune il proprio atto costitutivo e statuto, hanno diritto di essere iscritte in apposito albo, da aggiornarsi annualmente, con le modalità previste dal Regolamento.  

Art. 35
Istanze, Petizioni, Proposte di delibera 

1. I titolari dei diritti di partecipazione di cui all’art. 31 in forma singola o associata, possono rivolgere all’Amministrazione Comunale  istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare 

2. Le istanze in quanto richieste di informazioni in ordine a specifici problemi oggetto dell’attività dell’amministrazione possono essere rivolte al Sindaco o al Dirigente Comunale per materie nelle quali esercitano competenze a rilevanza esterna.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza il Sindaco, ovvero un assessore delegato, o il Dirigente rispondono all’istanza. 

4. Le petizioni, quale strumento per sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione specifici problemi e/o avanzare possibili soluzioni, devono essere rivolte al Sindaco o al Consiglio Comunale su richiesta,  del numero di Titolari dei diritti di partecipazione previsto dal Regolamento. 

5. Entro 45 giorni dalla ricezione della petizione l’organo interpellato risponderà alla petizione. 

6. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono proposte formulate dai titolari dei diritti di partecipazione su materia di competenza del Consiglio Comunale, purchè corrispondenti ai requisiti formali richiesti. La verifica dei requisiti e sostanziali della proposta è devoluta al Segretario Generale. Successivamente i promotori devono raccogliere, a corredo della proposta, il numero di Titolari dei diritti di partecipazione previsto dal Regolamento. 

7.  Con apposito regolamento sono ulteriormente disciplinate le istanze e le petizioni di cui al primo comma ed individuate le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria. La proposta deve essere esaminata dall'organo competente nei termini di regolamento, anche eventualmente integrata o modificata, corredata dai prescritti pareri ed attestazioni. 

8. Il comune favorisce, anche attraverso la messa a disposizione di propri spazi e strumenti, l'espressione da parte dei cittadini di opinioni su decisioni, atti e attività dell'amministrazione. 

Art. 36
Consulte 

1. Le consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, enti, istituzioni, categorie professionali, organizzazioni sindacali di categoria fasce o gruppi di persone titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 31. 

2. Le consulte sono istituite con delibera del Consiglio Comunale che ne specifica le materie di competenza, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento 

3.  E’ fatta salva l’adozione di apposite norme regolamentari aventi valenza generale per tutte le diverse Consulte che si andranno a costituire.

 4. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione nei confronti della giunta e del consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza su temi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i problemi dell’economia e del lavoro, le attività sociali, i tempi e la qualità della vita, l’ambiente, la scuola e l’istruzione, lo sport, il turismo. 

5. Le consulte, oltre che per iniziativa del Consiglio, sono istituite anche su richiesta di almeno 5 associazioni iscritte all’albo.  

Art. 37
Referendum consultivo e propositivo 

1. Il referendum comunale consultivo e propositivo è un atto di democrazia diretta e deve riguardare questioni interessanti la comunità locale di competenza dell’Amministrazione Comunale. 

2. Il referendum consultivo  può  essere proposto dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o per iniziativa popolare, su richiesta di almeno il 5% dei titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 31. 

3. La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad eccezione dei seguenti:

  • Atti di elezione, nomina, designazione e decadenza;
  • Personale del Comune e delle aziende;
  • Bilanci, tributi e finanza;
  • Materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
  • Pareri richiesti da disposizioni di legge;
  • Tutela dei diritti delle minoranze.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione, della proposta deve essere acquisito il giudizio di ammissibilità da parte del Segretario Generale che può avvalersi dell’assistenza di ulteriori due esperti da lui individuati. 

5. Il quesito referendario è approvato se ha raggiunto   la maggioranza dei voti validamente espressi 

6. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale  

Art  38
Referendum  abrogativo 

1. Su richiesta del 10% degli elettori residenti il Sindaco indice referendum per l’abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

 2. Non è ammesso il referendum abrogativo per: -        

  • Atti di elezione, nomina designazione;
  • Personale del Comune e delle Aziende;
  • Bilanci, tributi e finanza;
  • Materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
  • Pareri richiesti da disposizioni di legge;
  • Tutela dei diritti delle minoranze;
  • I piani territoriali ed urbanistici generali e attuativi, i programmi per la loro attuazione e relative variazioni. 

3. Hanno diritto a partecipare al referendum abrogativo i cittadini iscritti alle liste elettorali del comune. 

4. Entro trenta giorni dalla presentazione, della proposta deve essere acquisito il giudizio di ammissibilità da parte del Segretario Generale che può avvalersi dell’assistenza di ulteriori due esperti da lui individuati. 

5. Il referendum abrogativo è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi. 

6. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale.  

Art. 39
Cittadinanza onoraria 

1. Il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, della convivenza e della solidarietà umana.

Art. 40
Albo Pretorio

 - A B R O G A T O -

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