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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 15 del 08 febbraio 2013


Ricorso

Ricorso n. 187 del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 28 settembre 2012 n. 40 "Norme in materia di unioni montane", pubblicata nel BUR n. 82 del 5 ottobre 2012.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 187

depositato il 11 dicembre 2012

del Presidente del Consiglio dei Ministri in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato,

per la declaratoria di illegittimità costituzionale

della Legge della Regione Veneto n° 40 del 28/9/2012 (pubblicata sul BUR n. 82 del 5/10/2012), recante "Norme in materia di unioni montane".

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Nella seduta del 30 novembre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la Legge della Regione Veneto n° 40 del 28/9/2012 (pubblicata sul BUR n. 82 del 5/10/2012), recante "Norme in materia di unioni montane", secondo quanto si argomenta e si deduce come segue.

La legge regionale in esame, nelle more di un’organica disciplina regionale, detta norme in materia di unioni montane, definendo la dimensione ottimale degli ambiti territoriali delle aree geografiche montane e disciplinando lo svolgimento in forma associata di funzioni da parte dei comuni montani.

La legge regionale è censurabile per le seguenti disposizioni:

1) l’articolo 5, al comma 1 stabilisce che l’unione montana costituisce la forma per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di unzioni fondamentali, 2) il comma 3 del medesimo articolo prevede che siano le unioni montane a poter stipulare fra loro o con singoli comuni apposite convenzioni.

DIRITTO

La formulazione della citata norma porta a ritenere che l’unione montana sia l’unico soggetto giuridico ammesso per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i comuni montani obbligati, ponendosi in contrasto con l’articolo 14 del decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010) che, al comma 28, stabilisce una duplice tipologia di forma associativa, ovvero unione di comuni o convenzione, e con l’articolo 16 del d.l. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011), come modificati dall’articolo 19 del d.l. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012), in violazione pertanto dell’articolo 117 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Tali disposizioni statali in materia di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali stabiliscono, invece, una serie ben più ampia di strumenti giuridici cui fare ricorso per adempiere a quell’obbligo.

Inoltre, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti verrebbe esclusa la possibilità di scegliere tra "l’unione ordinaria" prevista dall’articolo 32 del D.Lgs. 267/2000 e "l’unione speciale" disciplinata dall’articolo 16, commi da 1 a 13 del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, come modificato dall’articolo 19, comma 2, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, che prevede, al fine del contenimento delle spese degli enti territoriali e per il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, che tali comuni possano, in alternativa all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali mediante unioni di comuni o convenzione (art. 14 d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010), esercitare tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante un’unione di comuni cui si applica una disciplina specifica contenuta nei comuni da 1 a 13 del citato articolo 16 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.

Sebbene l’iniziativa legislativa regionale si collochi nell’ambito di competenze comunque riconosciute alle regioni dalla giurisprudenza costituzionale - atteso che la Consulta ha riferito alla competenza esclusiva regionale la materia afferente le comunità montane, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione (sentenze n. 244/2005 e n. 27/2010) - va tuttavia precisato che la stessa Corte ha posto come unico limite all’esercizio di tale competenza il rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, che rientra nella potestà legislativa statale.

Pertanto, tale previsione si pone in contrasto con la disciplina statale summenzionata di cui all’articolo 19, comma 2, del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e viola l’articolo 117, comma 3 della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto la citata normativa statale costituisce effettivamente espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica.

Ciò in quanto il suo scopo è quello di contribuire al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza pubblica allargata e nell’ambito di misure congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria.

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.ma Corte Costituzionale accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, dichiarare l’illegittimità della Legge della Regione Veneto n° 40 del 28/9/2012 (pubblicata sul BUR n. 82 del 5/10/2012), recante "Norme in materia di unioni montane", per contrasto con l’art. 117, comma 3, della Costituzione.

Si depositeranno con il ricorso:

- Legge Regione Veneto n° 40 del 28/9/2012.

- Copia stralcio della delibera 30.11.2012 del Consiglio dei Ministri

- Relazione allegata alla delibera.


Roma 30 novembre 2012

Maria Elena Scaramucci

Avvocato dello Stato

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