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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 le parole: “in sostituzione della vendita” sono sostituite con le seguenti: “al fine di contenere il consumo”.
Art. 2 Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 la parola: “promuovono” è sostituita con le seguenti: “possono promuovere”.
Art. 3 Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è aggiunta la seguente:
“h bis) le modalità per l’obbligatoria adozione di misure di rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di sanificazione e di controllo igienico-sanitario periodici, aventi ad oggetto gli impianti di cui all’articolo 2.”.
Art. 4 Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è così sostituito:
“1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all’interno dei loro edifici al fine di contenere il consumo di acqua in bottiglia di plastica.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è così sostituito:
“2. I Comuni, accertata la sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, possono provvedere alla individuazione delle aree pubbliche destinate alla installazione delle casette dell’acqua e possono provvedere alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione ovvero al perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 3.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è abrogato.
Art. 5 Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
1. L’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è abrogato.
Art. 6 Norma finale.
1. Sono fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuti in conformità alla normativa statale in materia di contratti pubblici.
Art. 7 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 29 marzo 2022
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
Art. 5 - Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
Art. 6 - Norma finale.
Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.
(seguono allegati)
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