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Bur n. 70 del 25 maggio 2021


LEGGE REGIONALE  n. 16 del 25 maggio 2021

Modifiche della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10
“Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto”.

1.   La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 è così sostituita: “Art. 2 - Promozione e funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.”.

2.   Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 le parole: “delle Associazioni dei volontari” sono sostituite dalle seguenti: “delle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari”.

3.   Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 dopo le parole: “di cui al comma 1,” sono inserite le seguenti: “ed ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti; la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate”.

Art. 2
Invarianza della spesa.

1.   L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 maggio 2021

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto”.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

Art. 3 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATVI_Legge_16_2021_448880.pdf

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