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Bur n. 69 del 21 maggio 2021


LEGGE REGIONALE  n. 11 del 18 maggio 2021

Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica degli articoli 2, 7 e 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

 

1.   Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “comunità montane” sono sostituite con le seguenti: “Unioni montane”.

2.   Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “Comunità montane” sono sostituite con le seguenti: “Unioni montane”.

3.   Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “Comunità montane” sono sostituite con le seguenti: “Unioni montane”.

Art. 2
Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

 

1.   Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “del Corpo Forestale dello Stato” sono sostituite dalle parole: “della struttura dell’Arma dei Carabinieri competente in materia forestale”.

Art. 3
Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

 

1.   Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Relativamente alle Unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”, gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi di cui al comma 1 sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell’ente.”.

Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 maggio 2021

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifica degli articoli 2, 7 e 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

Art. 2 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

Art. 3 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATVI_Legge_11_2021_448468.pdf

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