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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi”.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 5 maggio 2021
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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