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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”.
1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è soppresso.
Art. 2 Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”.
1. Il comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è soppresso.
Art. 3 Disposizioni transitorie e attuative.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso.
2. I comuni, le province e la Città metropolitana di Venezia adeguano alle disposizioni della presente legge i rispettivi regolamenti; in mancanza del predetto adeguamento prevalgono, comunque, le disposizioni recate dalla presente legge di modifica degli articoli 4 e 23 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.
Art. 4 Invarianza della spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 28 aprile 2021
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”. Art. 2 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”. Art. 3 - Disposizioni transitorie e attuative. Art. 4 - Invarianza della spesa. Art. 5 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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