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Bur n. 51 del 21 maggio 2019


LEGGE REGIONALE  n. 17 del 16 maggio 2019

Legge per la cultura.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

TITOLO I
Disposizioni generali e di programmazione

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto.

1.   La presente legge, nel rispetto dell’ordinamento europeo, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell’articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, di seguito definito Codice, disciplina gli interventi della Regione del Veneto in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo.

Art. 2
Principi.

1.   La Regione del Veneto riconosce la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita.

2.   Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di cultura la Regione si attiene ai seguenti principi:

a)   libertà e pluralismo culturale;

b)   partecipazione della comunità regionale alla elaborazione delle politiche culturali;

c)   riconoscimento dell’iniziativa dei cittadini singoli e associati e della partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla vita artistica e culturale della regione;

d)   riconoscimento del ruolo dei diversi livelli di governo territoriale;

e)   sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell’impatto economico degli investimenti;

f)    riconoscimento della specificità del patrimonio culturale veneto e del territorio e valorizzazione dell’identità locale;

g)   riconoscimento della particolare rilevanza dei beni culturali di interesse religioso nel contesto del patrimonio culturale regionale e della identità locale;

h)   raccordo delle politiche culturali con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria, attività produttive e innovazione, anche al fine di promuovere la traduzione, la rielaborazione creativa e la trasferibilità dei valori culturali verso il sistema economico produttivo;

i)    valorizzazione della creatività giovanile e promozione dell’accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani;

l)    promozione della fruizione completa e autonoma dell’offerta culturale per le persone con disabilità, al fine di garantire i servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini;

m)  promozione e coordinamento - anche attraverso azioni formative e informative - all’accesso ai programmi della Unione europea e ai fondi diretti e indiretti della Unione europea.

Art. 3
Finalità.

1.   La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità:

a)   la qualità dei servizi e delle produzioni culturali, anche attraverso il rispetto degli standard individuati e degli ambiti territoriali ottimali identificati;

b)   la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, ivi incluso il paesaggio e il patrimonio diffuso, con particolare riguardo al patrimonio di eccellenza e a quello che connota il territorio veneto;

c)   la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale di interesse religioso, quale significativa testimonianza della storia, dell’evoluzione artistica e della identità e delle radici cristiane del territorio;

d)   la valorizzazione delle diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo;

e)   il riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo;

f)    lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale;

g)   il sostegno alla ricerca, allo studio e alle progettualità nei diversi settori della cultura;

h)   l’aggregazione, anche temporanea, fra soggetti del mondo culturale;

i)    la costruzione dei sistemi regionali degli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo;

l)    l’equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio;

m)  la qualificazione dei musei, degli archivi e delle biblioteche e lo sviluppo e la diffusione dei servizi offerti;

n)   la riqualificazione degli spazi culturali e di spettacolo e la loro razionale distribuzione;

o)   il sostegno nella gestione degli spazi culturali e di spettacolo;

p)   la promozione dello spettacolo dal vivo professionistico e dell’offerta culturale della Regione nelle sue diverse discipline, quali prosa, danza, arte circense, musica orchestrale, corale e bandistica;

q)   la valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale;

r)    la promozione del cinema, dell’audiovisivo e della cultura cinematografica, lo sviluppo e la razionale distribuzione delle strutture adibite allo spettacolo cinematografico;

s)   il sostegno delle attività economiche e dell’occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell’impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie;

t)    l’aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali;

u)   il ruolo del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva nell’ambito culturale;

v)   il ruolo dei luoghi della cultura materiale e immateriale, quali centri di produzione culturale e di sviluppo di nuovi linguaggi creativi;

z)   l’educazione alla lettura e la promozione della lettura per le sue fondamentali valenze nella crescita della persona e nello sviluppo delle relazioni umane;

aa) la promozione del partenariato pubblico-privato.

Art. 4
Ambiti dell’intervento regionale.

1.   Gli ambiti dell’intervento regionale, corrispondenti alle finalità di cui all’articolo 3, sono:

a)   i beni culturali come definiti dal Codice e il patrimonio culturale costituito da beni materiali e immateriali, testimonianza della storia delle comunità, del territorio e dell’ambiente, come identificati nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, per la scienza e la cultura (di seguito UNESCO), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167;

b)   i servizi culturali, intesi come attività rispondenti a bisogni della comunità e caratterizzati da continuità temporale, forniti da musei, archivi, biblioteche e da altri istituti e luoghi della cultura, nonché da strutture espositive e di consultazione;

c)   le azioni e le iniziative culturali realizzate dalla Regione, da enti, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio e ricerca, e da associazioni senza fine di lucro che operano nei settori della cultura e da loro aggregazioni a livello regionale;

d)   le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto;

e)   le attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive;

f)    le attività che favoriscono la formazione, l’educazione e la partecipazione del pubblico.

Art. 5
Ambiti d’intervento degli enti locali.

1.   Le province e la Città Metropolitana di Venezia, secondo le normative regionali vigenti, esercitano:

a)   il coordinamento territoriale dei servizi culturali;

b)   la promozione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale.

2.   La Regione, nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione, favorisce l’esercizio aggregato di funzioni e servizi tra le province e la Città metropolitana di Venezia.

3.   I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono:

a)   all’istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l’autonomia gestionale e concorrendo al funzionamento dei servizi, delle attività culturali e alla gestione dei beni di proprietà provinciale;

b)   allo sviluppo e alla diffusione dei servizi e delle attività culturali e di spettacolo di interesse locale, anche incentivando e valorizzando la costituzione di reti territoriali.

Art. 6
Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati.

1.   Le funzioni regionali in materia di cultura sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

2.   La Giunta regionale elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con i soggetti di cui al comma 1, per l’accrescimento del livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e i loro sistemi.

3.   Con riguardo ai beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e alla promozione delle attività culturali a essi connesse, la Giunta regionale può stipulare specifici accordi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

CAPO II
Programmazione

Art. 7
Programma triennale della cultura.

1.   Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni culturali e patrimonio culturale, in materia di sistema regionale degli istituti della cultura e in materia di attività culturali e di spettacolo. Il Programma triennale è ispirato ai principi di cui all’articolo 2, attua le finalità di cui all’articolo 3 e costituisce il quadro di riferimento per le istituzioni e per gli operatori culturali in Veneto.

2.   Il Programma triennale definisce:

a)   il quadro conoscitivo;

b)   i criteri informatori, le linee di indirizzo strategiche e le priorità di intervento;

c)   gli obiettivi e le modalità di realizzazione degli interventi;

d)   i criteri per individuare le iniziative di interesse e rilevanza regionale e i requisiti dei soggetti da coinvolgere;

e)   le modalità di finanziamento degli interventi;

f)    le modalità di verifica sul funzionamento e sugli esiti degli interventi;

g)   le modalità di raccordo delle politiche culturali, in particolare con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria e attività produttive.

3.   La proposta di Programma triennale, adottata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della cultura di cui all’articolo 10 e tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dal Sistema informativo regionale della cultura di cui all’articolo 12, è approvata con provvedimento del Consiglio regionale entro l’anno antecedente al triennio di riferimento e mantiene efficacia sino all’approvazione del successivo.

4.   Le modifiche al Programma triennale che intervengano nel corso della sua vigenza e non incidano sui suoi criteri informatori, sono approvate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, decorsi i quali si prescinde dal parere.

5.   Il Programma triennale è attuato dai Piani annuali di cui all’articolo 8.

Art. 8
Piani annuali.

1.   In attuazione del Programma triennale della cultura di cui all’articolo 7 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio, uno o più piani annuali distinti per settore.

2.   I piani annuali individuano:

a)   gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale la cui attuazione è attribuita a soggetti pubblici e privati su presentazione di specifici progetti;

b)   gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale promossi direttamente dalla Regione, anche in collaborazione o mediante accordi con enti locali, soggetti pubblici e privati;

c)   i criteri, le modalità, gli strumenti di attuazione e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento;

d)   le modalità per il monitoraggio e il controllo sull’utilizzo dei finanziamenti, sullo stato di realizzazione degli interventi e sul loro impatto nel territorio;

e)   le modalità di comunicazione degli interventi.

3.   L’attuazione dei piani annuali avviene mediante uno o più provvedimenti attuativi.

4.   La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione dei piani annuali, invia alla competente commissione consiliare una relazione sulla realizzazione degli interventi previsti nei piani annuali.

Art. 9
Modalità di intervento.

1.   La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, in attuazione alle finalità della presente legge, opera attraverso le seguenti modalità:

a)   bandi ed altre procedure di evidenza pubblica per la concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici;

b)   accordi o intese con lo Stato, gli enti locali o con altri soggetti pubblici e privati;

c)   partecipazione ad organismi del settore, la cui azione possa costituire un contributo strutturale strategico all’attuazione della presente legge;

d)   collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che concorrano allo sviluppo del sistema nel suo complesso;

e)   partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali;

f)    altre forme di sostegno e agevolazioni finanziarie.

Art. 10
Consulta regionale della cultura.

1.   È istituita la Consulta regionale della cultura, di seguito denominata Consulta, con funzioni consultive e propositive rispetto al Programma triennale di cui all’articolo 7; la Giunta regionale può avvalersi della Consulta anche per altri argomenti ritenuti di interesse in materia di cultura.

2.   La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall’assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato e include tra i suoi componenti esperti e rappresentanti nei settori dei beni, dei servizi, delle attività culturali e di spettacolo e delle principali associazioni di categoria, i rappresentanti degli enti locali con specifiche deleghe alla cultura e due consiglieri regionali indicati dalla commissione consiliare competente per materia, di cui uno espressione della minoranza consiliare.

3.   La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.

4.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento composizione e modalità di funzionamento della Consulta, prevedendo articolazioni interne alla stessa per settori di intervento: beni e servizi culturali e attività culturali e spettacolo.

Art. 11
Conferenze regionali di settore.

1.   La Giunta regionale ha facoltà di organizzare conferenze regionali tematiche per ciascun ambito di intervento di cui all’articolo 4, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale nonché di esperti nelle materie a livello regionale, nazionale ed europeo.

2.   Le conferenze di cui al comma 1 sono occasione di riflessione e analisi sulle politiche regionali di settore e possono offrire contributi utili all’azione della Consulta di cui all’articolo 10.

Art. 12
Sistema informativo regionale della cultura.

1.   La Giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce il Sistema informativo integrato della cultura nel Veneto, di seguito denominato Sistema informativo, finalizzato a diffondere, valorizzare e comunicare la conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale in tutte le loro forme e contesti.

2.   Il Sistema informativo si compone di banche dati informative interoperabili, di catalogazione e di descrizione, gestionali, economiche e di servizio.

3.   Il Sistema informativo raccoglie, organizza, elabora, conserva e pubblica i dati di cui al comma 1 e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione regionale e per la verifica degli esiti della stessa.

4.   Il Sistema informativo garantisce la qualità, il pubblico accesso, la trasparenza e il controllo dei dati e ne favorisce, nel rispetto della normativa vigente, l’apertura, l’accessibilità e il riutilizzo a vantaggio della collettività.

5.   L’accesso pubblico per la fruizione integrata in rete del Sistema informativo ha luogo attraverso il Portale della cultura, strumento principale per diffondere la conoscenza, promuovere la cultura e le produzioni creative e incentivare forme di turismo culturale.

6.   La Giunta regionale definisce le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema informativo ed invia entro il 31 dicembre di ogni anno alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di avanzamento della realizzazione del sistema e sulla gestione dello stesso.

Art. 13
Imprese culturali creative.

1.   La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative.

2.   Sono considerate, ai fini della presente legge, imprese culturali e creative quelle imprese che producono e/o distribuiscono beni e servizi nell’ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell’audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell’editoria.

3.   Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove:

a)   la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale;

b)   il sostegno all’imprenditoria giovanile nel settore culturale;

c)   l’internazionalizzazione e l’innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a programmi cofinanziati dall’Unione europea;

d)   la collaborazione tra il sistema dell’istruzione e formazione e il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell’innovazione e delle competenze professionali degli operatori.

Art. 14
Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse.

1.   La Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo II del Codice Civile, senza scopo di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge.

2.   Per il ruolo di rilevante interesse nella valorizzazione e diffusione della tradizione artistica regionale in ambito nazionale e internazionale, è confermato il riconoscimento, già operato da leggi e disposizioni di legge regionali, di enti e di altri organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore delle attività culturali e dello spettacolo.

Art. 15
Promozione delle professionalità culturali.

1.   La Regione promuove professionalità e competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale e alla produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento.

2.   Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove:

a)   le professionalità dei servizi culturali, delle arti performative e dell’industria;

b)   le professionalità degli addetti alla cura, gestione e comunicazione del patrimonio culturale, compreso quello di produzione contemporanea;

c)   la collaborazione, anche mediante specifici accordi, con università, enti di ricerca, organismi di formazione e associazioni professionali presenti in Regione.

3.   La Giunta regionale sostiene la continuità delle professioni culturali legate a materiali, tecniche e prodotti della tradizione, come rilevante eredità culturale da sviluppare anche nelle possibili applicazioni contemporanee.

TITOLO II
Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali

CAPO I
Beni e servizi culturali

Art. 16
Funzioni e modalità di intervento.

1.   La Giunta regionale promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio culturale presenti nel proprio territorio, mediante le seguenti azioni:

a)   sostegno finanziario a progetti per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di interesse storico, architettonico, artistico e archeologico, nonché a interventi relativi al patrimonio immobiliare con destinazione culturale;

b)   sostegno finanziario alle attività di musei, archivi, biblioteche, complessi monumentali, aree e parchi archeologici;

c)   iniziative volte a promuovere e migliorare l’accessibilità agli istituti e luoghi della cultura di ogni persona, a partire dai soggetti disabili e da quelli appartenenti alle fasce disagiate;

d)   iniziative di studio, di ricerca, di educazione al patrimonio culturale, di aggiornamento professionale degli operatori culturali.

2.   Con riguardo agli interventi relativi al patrimonio immobiliare con destinazione culturale, il sostegno finanziario di cui al comma 1, lettera a), è subordinato all’impegno del beneficiario a consentire la fruizione pubblica dell’immobile oggetto dell’intervento, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla Giunta regionale col provvedimento con cui determina i criteri per la concessione dei contributi.

3.   La Giunta regionale promuove iniziative di formazione per gli utenti dei servizi culturali, anche in accordo con gli istituti culturali e i sistemi territoriali.

Art. 17
Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto.

1.   La Giunta regionale sostiene le attività di conservazione e valorizzazione dei beni mobili e immobili che esprimono la specificità culturale del patrimonio regionale storico, artistico, demoetnoantropologico, architettonico, archeologico e paleontologico.

2.   In particolare la Giunta regionale sostiene:

a)   le attività di conservazione e valorizzazione del complesso delle Ville venete, anche avvalendosi dell’Istituto regionale per le Ville venete di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto regionale per le Ville venete “IRVV””;

b)   le attività di conservazione e valorizzazione delle città murate, del patrimonio fortificato e del patrimonio materiale e immateriale della grande guerra;

c)   le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio di interesse archeologico e paleontologico del Veneto, sostenendo attività e campagne di ricerca e scavo e promuovendo iniziative di divulgazione e informazione scientifica;

d)   le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, della storia editoriale e dei loro contesti nel Veneto;

e)   le attività di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio e dei luoghi riconducibili a personalità della cultura veneta.

Art. 18
Patrimonio culturale immateriale.

1.   La Giunta regionale promuove e sostiene la conoscenza, l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente nel territorio o presso comunità di cittadini veneti residenti all’estero.

2.   Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 22 settembre 2007, n. 167 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)”, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

3.   La Giunta regionale promuove la costituzione di registri del patrimonio immateriale.

Art. 19
Patrimonio UNESCO.

1.   La Regione riconosce e valorizza, come aspetti e contesti d’eccellenza del patrimonio culturale, i beni materiali iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell’umanità (World Heritage List) e i beni immateriali protetti dall’UNESCO, presenti nel suo territorio.

2.   A tal fine, la Giunta regionale definisce:

a)   interventi di sostegno alla conservazione e alla promozione;

b)   interventi di sostegno delle attività incluse nei Piani di gestione dei siti UNESCO.

Art. 20
Catalogazione dei beni culturali.

1.   La Giunta regionale favorisce e sostiene le attività di catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio, effettuate secondo standard nazionali e internazionali.

Art. 21
Patrimonio librario e culturale.

1.   La Giunta regionale:

a)   può esercitare funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato, sulla base di specifici accordi o intese con il competente Ministero e previo parere della Conferenza Stato - Regioni, così come indicato all’articolo 5, comma 3 del Codice;

b)   si attiva per il coordinamento con le sovrintendenze regionali avanzando proposte per migliorare la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio librario e culturale.

2.   La Giunta regionale può attivare ulteriori forme di coordinamento con il Ministero in materia di tutela e di cooperazione con gli enti pubblici territoriali, secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 4 e 5 del Codice.

Art. 22
Sistema regionale degli istituti della cultura.

1.   Il Sistema regionale degli istituti della cultura è costituito dai musei, dagli archivi e dalle biblioteche, così come definiti all’articolo 101 del Codice, presidi culturali nel territorio riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 23.

2.   Il Sistema di cui al comma 1 è strumento di cooperazione tra gli istituti per la valorizzazione dei rapporti con il territorio, per la qualificazione dell’offerta dei servizi e delle attività culturali e per la promozione del patrimonio culturale. Promuove l’integrazione dei servizi offerti dalle diverse tipologie di istituti, il miglioramento della loro gestione e il grado ottimale di organizzazione delle attività.

3.   La Giunta regionale, attraverso il Sistema di cui al comma 1, favorisce la partecipazione di musei, archivi e biblioteche ai rispettivi sistemi e reti, nazionali e internazionali e sostiene lo sviluppo del Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale.

4.   La Giunta regionale, nel rispetto dell’autonomia gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina il loro sviluppo, anche favorendone l’organizzazione in sistemi su base territoriale e tipologica, e ne sostiene le attività.

5.   La Giunta regionale, definisce il profilo organizzativo e le modalità di funzionamento e di gestione del Sistema di cui al presente articolo.

Art. 23
Riconoscimento regionale.

1.   La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale vigente e ai livelli di qualità della valorizzazione ivi previsti, sentita la competente commissione consiliare, definisce i requisiti richiesti e le modalità secondo le quali procedere al riconoscimento regionale di musei, archivi e biblioteche, di proprietà pubblica e privata, anche quando siano compresenti le diverse tipologie.

2.   I requisiti di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a)   la continuità del servizio pubblico;

b)   la progettualità gestionale e finanziaria;

c)   l’accesso e fruizione al patrimonio culturale;

d)   la presenza di personale qualificato;

e)   la cura e gestione del patrimonio;

f)    la gratuità dei principali servizi all’utenza per archivi e biblioteche;

g)   l’adeguatezza delle strutture e degli strumenti.

3.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce gli ambiti territoriali ottimali per la creazione dei sistemi territoriali, di cui all’articolo 22 comma 4, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

4.   Il riconoscimento regionale, di cui al comma 1, costituisce per i soggetti di cui al comma 1 requisito indispensabile ai fini della loro inclusione nel Sistema di cui all’articolo 22 e per l’accesso ai finanziamenti regionali.

Art. 24
Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura.

1.   La Regione favorisce la crescita del territorio attraverso la promozione e lo sviluppo dei servizi culturali erogati dal Sistema degli istituti di cui all’articolo 22.

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione degli interventi volti a:

a)   incentivare la cooperazione quale modalità di lavoro allo scopo di elevare la qualità dei servizi offerti ed effettuare economie gestionali, in conformità a una programmazione coerente e organica, nell’ambito degli indirizzi regionali in materia;

b)   assicurare l’equilibrio nei servizi culturali offerti fra i diversi ambiti territoriali, costituendo reti e attivando circuiti di organizzazione e distribuzione di attività e servizi culturali, garantendo pari opportunità nell’accesso e fruizione del patrimonio culturale;

c)   incentivare lo sviluppo di servizi culturali conformi agli standard e agli ambiti territoriali ottimali di esercizio;

d)   sostenere prioritariamente l’integrazione tra i servizi erogati da istituti di differente natura, per favorire la gestione associata dei servizi;

e)   favorire l’apertura al pubblico degli istituti;

f)    sostenere le funzioni educative degli istituti, l’innovazione dei linguaggi e delle tecnologie, con particolare riferimento alla promozione della lettura;

g)   promuovere il riconoscimento degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice.

3.   La Giunta regionale assicura il mantenimento e lo sviluppo delle reti documentarie e di servizi di cui è titolare.

4.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i livelli minimi e gli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche anche in base ai dati raccolti dal Sistema informativo regionale di cui all’articolo 12 e in accordo con quelli nazionali.

Art. 25
Promozione del volontariato culturale.

1.   La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità, e ne promuove l’azione.

2.   La Giunta regionale incentiva gli accordi con i soggetti interessati per favorire la diffusione e la corretta regolamentazione e disciplina degli apporti volontari in materia di cultura.

Art. 26
Interventi regionali per l’arte contemporanea.

1.   La Regione favorisce l’innovazione, la conoscenza e la fruizione dei linguaggi culturali dell’arte contemporanea quali elementi strategici per lo sviluppo e la promozione degli istituti e dei luoghi della cultura, del territorio, della riqualificazione urbana, anche attraverso interventi di arte pubblica.

2.   La Giunta regionale promuove e sostiene le manifestazioni artistiche, le diverse espressioni della creatività e del design, lo sviluppo di un moderno sistema di relazioni con le esperienze della produzione contemporanea a livello nazionale e internazionale.

3.   La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sentita la competente commissione consiliare, definisce modalità e criteri per la collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati interessati a:

a)   sostenere le manifestazioni e le produzioni degli artisti, con particolare attenzione ai giovani;

b)   promuovere la conoscenza della cultura artistica contemporanea nelle sue diverse espressioni, anche attraverso attività di sostegno allo sviluppo e scambio di buone pratiche tra operatori.

Art. 27
Beni paesaggistici ed ecomusei.

1.   La Regione, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, del Codice, promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici. A tal fine la Giunta regionale:

a)   concorre alla promozione e alla diffusione della cultura del paesaggio come previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, recepita dall’Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;

b)   favorisce interventi di recupero e ricostruzione di ambiti paesaggistici con particolare attenzione a quelli legati alla civiltà veneta;

c)   promuove la conoscenza del paesaggio attraverso il sostegno ad attività di studio, di ricerca e di diffusione dei relativi dati;

d)   promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.

2.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e disciplina gli ecomusei e la loro istituzione sul territorio, come organizzazioni culturali connotate da identità geografiche, da peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale e immateriale espressi dalle comunità locali.

CAPO II
Patrimonio culturale di proprietà regionale

Art. 28
Beni culturali di proprietà regionale.

1.   La Giunta regionale conserva i beni culturali di sua proprietà, ne promuove la catalogazione, la fruizione pubblica e la valorizzazione anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura e altri soggetti pubblici e privati.

2.   La Giunta regionale cura le proprie collezioni e può incrementarle attraverso ulteriori acquisizioni.

Art. 29
Archivio regionale della produzione editoriale.

1.   La Giunta regionale garantisce la raccolta, conservazione e fruizione dei documenti ricevuti per deposito legale e costituenti l’Archivio regionale della produzione editoriale, in applicazione della legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”.

2.   La Giunta regionale adempie agli obblighi previsti dalla normativa statale anche mediante accordi con gli Istituti depositari individuati nel territorio e promuove la valorizzazione dell’Archivio regionale della produzione editoriale quale memoria della storia e cultura del proprio territorio.

Art. 30
Mediateca regionale.

1.   La Mediateca regionale, già istituita e disciplinata ai sensi della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, opera al fine di conservare, promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto mediante la salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la storia, il patrimonio artistico e culturale, nonché l’evoluzione del territorio del Veneto, anche attraverso la digitalizzazione della memoria.

2.   La Giunta regionale promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di una rete regionale di mediateche per la gestione di attività che favoriscano l’accesso, l’incremento, la diffusione e la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio.

3.   La Giunta regionale definisce l’organizzazione ed il funzionamento della Mediateca regionale, nonché le modalità per l’utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione alla stessa.

CAPO III
Attività culturali e spettacolo

Art. 31
Funzioni e modalità di intervento.

1.   La Giunta regionale, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale:

a)   sostiene le attività culturali, di ricerca, di studio e di spettacolo, intraprese da enti territoriali locali e da altri soggetti pubblici e privati;

b)   agevola la crescita e la differenziazione dell’offerta e dei consumi culturali;

c)   promuove e sostiene l’attività delle istituzioni culturali venete e le iniziative da loro attuate per la promozione della cultura, della ricerca e dello spettacolo;

d)   promuove la creazione di reti e di sistemi integrati per la cultura e per lo spettacolo;

e)   promuove il raccordo delle politiche culturali con quelle relative a istruzione, formazione, turismo, ambiente e territorio, sviluppo economico e sociale;

f)    coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all’estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;

g)   promuove iniziative volte a favorire la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale;

h)   promuove la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali nel settore delle attività culturali e dello spettacolo;

i)    promuove iniziative che incoraggino forme giuridiche di aggregazione fra soggetti partecipati dalla Regione stessa, operanti per lo spettacolo, nell’ambito della produzione di eventi teatrali, lirici, musicali e della danza.

Art. 32
Attività culturali ed editoriali.

1.   La Giunta regionale sostiene la realizzazione di attività culturali:

a)   promuovendo lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle strutture culturali attive in Veneto;

b)   favorendo la collaborazione fra istituzioni pubbliche e private;

c)   valorizzando l’attività editoriale, attraverso iniziative proprie o in accordo con case editrici, enti ed istituzioni culturali finalizzate all’acquisizione o alla coedizione di pubblicazioni;

d)   sostenendo, anche attraverso la partecipazione a fiere, seminari e congressi, le iniziative finalizzate alla promozione della lettura, inclusi i premi letterari regionali, favorendone la strutturazione in una logica di rete;

e)   promuovendo, anche attraverso il sostegno finanziario, iniziative editoriali volte a favorire lo studio e la conoscenza della cultura e della civiltà di Venezia e del Veneto.

Art. 33
Celebrazioni.

1.   La Regione individua nel Programma triennale di cui all’articolo 7 e nei piani annuali di cui all’articolo 8 le commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l’immagine a livello regionale, nazionale e internazionale.

2.   Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a:

a)   costituire e determinare la composizione di apposite commissioni tecnico scientifiche per la valutazione delle proposte celebrative;

b)   costituire appositi comitati regionali per le celebrazioni.

Art. 34
Sistema regionale dello spettacolo.

1.   Il Sistema regionale dello spettacolo è costituito da soggetti, pubblici o privati, che esercitano le funzioni di produzione, distribuzione, organizzazione, promozione e formazione del pubblico.

2.   Il Sistema regionale dello spettacolo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell’offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso.

Art. 35
Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.

1.   La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo:

a)   definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo dal vivo nei modi e nelle forme definiti dagli atti di cui agli articoli 7 e 8;

b)   sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato;

c)   promuove le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali;

d)   diversifica l’offerta e valorizza la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi;

e)   promuove la formazione dello spettatore;

f)    promuove la formazione e l’aggiornamento del personale artistico e tecnico;

g)   promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico;

h)   promuove e sostiene forme di coordinamento, cooperazione e integrazione, e fusione tra i soggetti dello spettacolo dal vivo;

i)    promuove l’organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere;

l)    promuove le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto;

m)  promuove progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete.

Art. 36
Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico.

1.   La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e dell’audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

2.   La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica promuove e sostiene:

a)   rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;

b)   la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l’utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;

c)   la formazione del pubblico;

d)   la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale nonché di interesse regionale.

3.   La Giunta regionale sostiene l’esercizio cinematografico con l’obiettivo di qualificare e diversificare l’offerta, con particolare attenzione alle sale d’essai, ai centri storici e alle aree svantaggiate.

Art. 37
Produzione cinematografica e audiovisiva.

1.   La Giunta regionale:

a)   favorisce lo sviluppo delle imprese che operano nel territorio, nei settori del cinema e dell’audiovisivo, anche ai fini della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico veneto;

b)   valorizza le risorse professionali settoriali, promuovendo attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento;

c)   sostiene iniziative dirette ad attrarre in Veneto produzioni cinematografiche e audiovisive facendo conoscere le opportunità e i servizi offerti nel territorio regionale.

2.   La Giunta regionale sostiene le attività della Veneto Film commission istituita e operante ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, quale soggetto di riferimento della Regione per le attività del settore.

3.   La Giunta regionale è autorizzata a sostenere e a contribuire alla realizzazione di progetti nei settori del cinema e dell’audiovisivo, in collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

Art. 38
Osservatorio dello spettacolo dal vivo.

1.   È istituito con sede presso la Giunta regionale l’Osservatorio dello spettacolo dal vivo che, ai fini dello sviluppo e evoluzione del settore, analizza l’offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme.

2.   L’Osservatorio:

a)   stabilisce il protocollo dei dati con gli altri osservatori regionali dello spettacolo al fine di possedere dati analitici omogenei e comparabili con le altre realtà;

b)   fornisce ed elabora dati anche su richiesta della amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia;

c)   coordina ricerche di mercato legate ad una più ampia diffusione delle attività dello spettacolo;

d)   elabora studi e ricerche anche in collaborazione con le Università del Veneto di nuovi sistemi di diffusione culturale;

e)   realizza ricerche atte all’individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali per lo spettacolo, verificandone gli sviluppi occupazionali.

3.   L’Osservatorio raccoglie tutti i dati necessari all’analisi del settore e pubblica annualmente il rapporto sugli andamenti generali delle attività di spettacolo del territorio.

4.   La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio.

5.   La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo all’istituzione dell’Osservatorio, invia alla competente commissione consiliare una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio di cui ai commi 2 e 3.

TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 39
Norme attuative e transitorie.

1.   In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, trasmette la proposta del primo Programma triennale di cui all’articolo 7 al Consiglio regionale per la sua approvazione.

2.   Nelle more della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del primo Programma triennale di cui all’articolo 7 e dei provvedimenti di cui agli articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33 comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali di riferimento.

3.   Ai rapporti giuridici in essere, ai procedimenti amministrativi e di spesa assunti e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali come vigenti alla data in cui i procedimenti amministrativi hanno avuto inizio, i rapporti giuridici si sono costituiti e gli impegni di spesa sono stati assunti.

Art. 40
Norme di abrogazione.

1.   A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a)   legge regionale 18 dicembre 1984, n. 63 “Contributi a enti locali per l’acquisto e l’adattamento di beni immobili da destinare a musei etnografici e delle culture locali”;

b)   legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 “Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto”;

c)   legge regionale 29 aprile 1985, n. 39 “Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta” e legge regionale 5 marzo 1987, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 39 “Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta” ”;

d)   legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2 “Istituzione del Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto”;

e)   legge regionale 18 aprile 1995, n. 26 “Istituzione del sistema regionale veneto dei musei etnografici”;

f)    legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 “Partecipazione della Regione del Veneto al “Premio Guggenheim-impresa e cultura””;

g)   legge regionale 9 agosto 1999, n. 31 “Costituzione dell’Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea (ITACE)”;

h)   legge regionale 29 novembre 2001, n. 37 “Interventi per la realizzazione, l’ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari”;

i)    legge regionale 12 dicembre 2003, n. 39 “Centro di produzione Veneto”;

l)    legge regionale 27 marzo 2009, n. 10 “Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni dell’anno galileiano nel Veneto”;

m)  legge regionale 4 febbraio 2011, n. 3 “Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia” e l’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 “Nuove disposizioni per l’adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi”.

2.   A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del primo Programma triennale di cui all’articolo 7 e dei provvedimenti di cui agli articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33 comma 2, sono abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale:

a)   legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”;

b)   legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali”;

c)   legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche”;

d)   legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 “Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico”;

e)   legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 “Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico”;

f)    legge regionale 18 aprile 1995, n. 27 “Interventi regionali per la promozione della cultura europeista”;

g)   legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 “Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto”;

h)   legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 “Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra”;

i)    legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 “Interventi per il restauro delle superfici esterne affrescate, dipinte e decorate”;

l)    legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 “Iniziative per la conoscenza della civiltà Paleoveneta”;

m)  legge regionale 23 ottobre 2003, n. 24 “Interventi regionali a favore delle fondazioni la Fenice di Venezia e l’Arena di Verona per la promozione della lirica nel territorio del Veneto”;

n)   legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 “Interventi regionali per le celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale”;

o)   legge regionale 30 giugno 2006, n. 7 “Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca”;

p)   legge regionale 19 marzo 2009, n. 8 “Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile”;

q)   legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”;

r)    legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 “Interventi per la costruzione, l’ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali”;

s)   legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 “Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei”;

t)    articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”;

u)   articoli 16 e 20 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”;

v)   articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;

z)   articolo 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.

Art. 41
Fondo di rotazione per l’accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo.

1.   È istituito un apposito fondo di rotazione per favorire l’accesso al credito agevolato a favore delle imprese culturali e dello spettacolo di cui alla presente legge, al fine di promuoverne il consolidamento e lo sviluppo.

2.   La Giunta regionale definisce le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo.

3.   La prima operatività del fondo decorre dalla annualità di messa a regime delle iniziative attuative del primo programma triennale della cultura di cui all’articolo 7; alla definizione del suo ammontare si provvede per il relativo esercizio e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi regionali di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni, con la relativa legge regionale di bilancio.

Art. 42
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 960.150,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte:

a)   quanto ad euro 150,00 con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, la cui dotazione viene incrementata di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, afferenti alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”;

b)   quanto ad euro 960.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, afferenti alle leggi regionali abrogate dall’articolo 40, comma 2, lettere a), b), c), q), t).

2.   Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse riferite al POR

FESR 2014-2020 allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.

3.   Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.

______________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 maggio 2019

Luca Zaia


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INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali e di programmazione

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.

Art. 2 - Principi.

Art. 3 - Finalità.

Art. 4 - Ambiti dell’intervento regionale.

Art. 5 - Ambiti d’intervento degli enti locali.

Art. 6 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati.

CAPO II - Programmazione.

Art. 7 - Programma triennale della cultura.

Art. 8 - Piani annuali.

Art. 9 - Modalità di intervento.

Art. 10 - Consulta regionale della cultura.

Art. 11 - Conferenze regionali di settore.

Art. 12 - Sistema informativo regionale della cultura.

Art. 13 - Imprese culturali creative.

Art. 14 - Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse.

Art. 15 - Promozione delle professionalità culturali.

TITOLO II - Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali

CAPO I - Beni e servizi culturali

Art. 16 - Funzioni e modalità di intervento.

Art. 17 - Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto.

Art. 18 - Patrimonio culturale immateriale.

Art. 19 - Patrimonio UNESCO.

Art. 20 - Catalogazione dei beni culturali.

Art. 21 - Patrimonio librario e culturale.

Art. 22 - Sistema regionale degli istituti della cultura.

Art. 23 - Riconoscimento regionale.

Art. 24 - Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura.

Art. 25 - Promozione del volontariato culturale.

Art. 26 - Interventi regionali per l’arte contemporanea.

Art. 27 - Beni paesaggistici ed ecomusei.

CAPO II - Patrimonio culturale di proprietà regionale

Art. 28 - Beni culturali di proprietà regionale.

Art. 29 - Archivio regionale della produzione editoriale.

Art. 30 - Mediateca regionale.

CAPO III - Attività culturali e spettacolo

Art. 31 - Funzioni e modalità di intervento.

Art. 32 - Attività culturali ed editoriali.

Art. 33 - Celebrazioni.

Art. 34 - Sistema regionale dello spettacolo.

Art. 35 - Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.

Art. 36 - Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico.

Art. 37 - Produzione cinematografica e audiovisiva.

Art. 38 - Osservatorio dello spettacolo dal vivo.

TITOLO III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 39 - Norme attuative e transitorie.

Art. 40 - Norme di abrogazione.

Art. 41 - Fondo di rotazione per l’accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo.

Art. 42 - Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_17_2019__394475.pdf

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