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Bur n. 51 del 21 maggio 2019


LEGGE REGIONALE  n. 16 del 16 maggio 2019

Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Finalità.

1.   La presente legge disciplina la determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per riposo o per festività o per ferie delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione, al fine di garantire il miglior servizio alla popolazione.

2.   Gli orari e i turni delle farmacie stabiliti dalla presente legge, costituiscono, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e dell’articolo 1, comma 165 della legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, il livello minimo di servizio che ciascuna farmacia deve obbligatoriamente assicurare.

Art. 2
Portale informativo sanitario e pubblicizzazione dei turni.

1.   Ogni Azienda ULSS attiva un portale informativo internet, o una sezione del portale aziendale, finalizzato a fornire informazioni ai cittadini relative al servizio farmaceutico.

2.   Il portale contiene le informazioni aggiornate sui turni delle farmacie, con indicati per ciascuna denominazione, indirizzo e numero di telefono con cui contattare la farmacia di turno nonché le informazioni sulle ferie e altre informazioni ritenute utili, inclusa l’indicazione di eventuali farmacie che risultano chiuse per motivi particolari ai sensi dell’articolo 5.

Art. 3
Orario delle farmacie.

1.   Le farmacie della Regione sono tenute ad un orario minimo di apertura pari a quaranta ore diurne alla settimana, suddivise in sei giorni feriali, di cui cinque con un intervallo pomeridiano ed il sesto con solo mezza giornata lavorativa e possono rimanere chiuse durante le festività infrasettimanali riconosciute a norma di legge, nonché durante le ferie annuali disciplinate all’articolo 4 e il Santo Patrono.

2.   È facoltà delle farmacie comunicare alle Aziende ULSS, nei termini dalle stesse indicati ai fini della definizione dei turni concordati con le Associazioni rappresentative dei titolari di farmacia, orari giornalieri aggiuntivi da effettuare nel corso dell’anno solare, eventualmente anche diversificati nei due periodi estivi/invernali, nonché eventuali aperture annue aggiuntive rispetto a quelle previste dalla presente legge, siano esse riferite ai giorni festivi, alle domeniche o al Santo Patrono.

3.   L’orario minimo giornaliero di apertura e chiusura delle farmacie, nell’ambito dell’orario settimanale, è determinato dalle competenti Aziende ULSS, previa acquisizione del parere della commissione di cui all’articolo 14, sesto comma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” e dell’ordine dei farmacisti, competente per territorio.

4.   Il servizio presso i dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali, aperti ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” e della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”, viene assicurato dai titolari di farmacia assegnatari o, nel caso di loro rinuncia, dal comune, con un minimo di due ore ed un massimo di sei ore giornaliere, previa autorizzazione della competente Azienda ULSS.

Art. 4
Ferie annuali delle farmacie.

1.   Le farmacie possono usufruire, nell’arco dell’anno solare, di un periodo massimo di ferie pari a trenta giorni, da comunicare all’Azienda ULSS per le successive verifiche in ordine al rispetto della continuità del servizio.

Art. 5
Chiusura per motivi particolari.

1.   In caso di decesso di un parente od affine entro il terzo grado, il titolare della farmacia può procedere alla chiusura della farmacia stessa per un periodo massimo di tre giorni, dandone immediata comunicazione, a mezzo PEC, all’Azienda ULSS e all’ordine dei farmacisti, competenti per territorio.

2.   Il titolare della farmacia può, altresì, essere autorizzato dall’Azienda ULSS competente, sentito il sindaco del comune ove è ubicata la farmacia, alla chiusura della farmacia per comprovati ed eccezionali motivi, che dovranno essere valutati dalla commissione di cui all’articolo 14, sesto comma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” e secondo le norme del Testo unico delle leggi sanitarie e del relativo regolamento. Si prescinde dalla procedura di cui al presente comma nei casi di urgenza manifesta o motivata, dando immediata comunicazione, a mezzo PEC, all’Azienda ULSS e all’ordine dei farmacisti.

Art. 6
Turni di servizio.

1.   L’Azienda ULSS, previa acquisizione del parere della commissione di cui all’articolo 14, sesto comma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l’assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza. I Comuni contermini possono richiedere all’Azienda ULSS che i turni siano organizzati tra le farmacie territorialmente afferenti agli stessi.

2.   La continuità del servizio farmaceutico è assicurata:

a)   durante l’intervallo pomeridiano, a turno e a chiamata, con obbligo di agevole reperibilità e tempestivo intervento del farmacista;

b)   durante le festività infrasettimanali, le eventuali chiusure per riposo feriale, le festività domenicali a turno e a battenti aperti secondo l’orario di cui all’articolo 3;

c)   durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura mattutina, in qualunque giorno feriale o festivo a turno: a battenti aperti fino alle ore 22.00, ovvero, per oggettive ragioni di sicurezza, a battenti chiusi dall’orario di chiusura della farmacia come stabilito ai sensi dell’articolo 3 e a chiamata, con l’espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello.

3.   I singoli turni sono stabiliti fra tutte le farmacie comprese nel territorio dell’Azienda ULSS e, possibilmente, al fine di un migliore servizio, anche tra farmacie di Aziende ULSS limitrofe.

Art. 7
Modalità del servizio notturno.

1.   Il servizio farmaceutico notturno è assicurato a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di permanenza del farmacista nella farmacia o, comunque, con obbligo d’immediato intervento.

2.   Il diritto di chiamata notturna di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia di tariffa per la vendita al pubblico di medicinali inizia alle ore 22.00 e prosegue fino all’orario di riapertura mattutina.

3.   Il farmacista che svolge il turno notturno stabilito dall’Azienda ULSS ha l’obbligo di dispensare i medicinali di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia di tariffa per la vendita al pubblico di medicinali, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia.

4.   Il farmacista è, altresì, tenuto a dispensare ogni altro prodotto a disposizione della farmacia se di effettiva necessità.

5.   Il diritto addizionale di chiamata di cui al comma 2 è a carico dell’Azienda ULSS qualora il cittadino sia munito di regolare prescrizione medica, rilasciata secondo le modalità stabilite dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei Rapporti con le Farmacie Pubbliche e Private; negli altri casi di cui ai commi 3 e 4, spetta al cittadino corrispondere al farmacista il diritto addizionale.

Art. 8
Cartello indicatore.

1.   Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della Regione di esporre, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, un cartello predisposto dall’Azienda ULSS di competenza o bacheca elettronica indicante, in ordine di vicinanza, le farmacie di turno con denominazione, indirizzo e numero di telefono e l’orario di apertura e chiusura giornaliera dell’esercizio. Nel cartello è facoltà indicare anche le farmacie di turno delle zone limitrofe delle Aziende ULSS confinanti.

2.   Le farmacie di turno hanno l’obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un’insegna luminosa, preferibilmente a forma di croce, affissa perpendicolarmente alla facciata, che ne faciliti l’individuazione.

Art. 9
Abrogazione.

1.   È abrogata la legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 “Disciplina dell’orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie” e la legge regionale 30 settembre 2011, n. 19 “Modifica della legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 “Disciplina dell’orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie”.

Art. 10
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 maggio 2019

Luca Zaia


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INDICE

Art.  1 - Finalità.

Art.  2 - Portale informativo sanitario e pubblicizzazione dei turni.

Art.  3 - Orario delle farmacie.

Art.  4 - Ferie annuali delle farmacie.

Art.  5 - Chiusura per motivi particolari.

Art.  6 - Turni di servizio.

Art.  7 - Modalità del servizio notturno.

Art.  8 - Cartello indicatore.

Art.  9 - Abrogazione.

Art. 10 - Clausola di neutralità finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_16_2019__394474.pdf

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