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Bur n. 51 del 21 maggio 2019


LEGGE REGIONALE  n. 15 del 16 maggio 2019

Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

CAPO I
Norme in materia di affari istituzionali

SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”

Art. 1
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1.   Al comma 2 bis dell’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, le parole: “per il tramite della Segreteria generale della programmazione, sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i responsabili delle Aree competenti in materia di sanità e sociale e in materia di tutela e sviluppo del territorio” sono soppresse.

2.   Dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

“2 ter. Il direttore generale dell’ARPAV predispone una proposta di obiettivi annuali e pluriennali e la presenta al responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio che la sottopone con le proprie valutazioni all’approvazione della Giunta regionale.”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1.   L’articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è sostituito dal seguente:

“Art. 19
Controllo regionale.

1.   La Giunta regionale esercita il controllo sull’attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, dell’ARPAV mediante:

a)   la continua attività anche ispettiva, di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;

b)   la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza così come previsti dall’articolo 10, comma 2, o nell’ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo.

2.   Per le finalità di cui al comma 1, l’ARPAV, entro venti giorni dalla data di adozione, trasmette al responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio, per il controllo preventivo, i seguenti atti:

a)   i programmi annuali di attività;

b)   i bilanci economici di previsione, gli assestamenti di bilancio, i bilanci di esercizio e il programma triennale del fabbisogno del personale;

c)   gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;

d)   gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

3.   Gli atti indicati al comma 2, decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione degli stessi da parte del responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio senza che questi abbia comunicato le prescrizioni di cui al comma 5, diventano efficaci.

4.   In caso di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 3 è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti richiesti; l’ARPAV è tenuta a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l’atto si intende non approvato.

5.   Nell’ipotesi in cui all’esito dell’istruttoria il responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio riscontri la non coerenza degli atti di cui al comma 2 con gli indirizzi e le direttive regionali o con gli obiettivi programmati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, invia una nota contenente le prescrizioni, assegnando un termine adeguato per provvedervi. L’atto dev’essere ritrasmesso dall’ARPAV con le modalità e i termini di cui al comma 2.

6.   L’atto ritrasmesso dall’ARPAV ai sensi del comma 5 diventa efficace decorsi trenta giorni dal ricevimento, salvo che entro il medesimo termine il responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio lo ritenga comunque non coerente con gli indirizzi e le direttive regionali, con gli obiettivi programmati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, o con le prescrizioni formulate, richiedendo la nomina da parte della Giunta regionale di un commissario ad acta ai sensi del comma 1, lettera b). Entro lo stesso termine il responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio comunica all’ARPAV e alla competente commissione consiliare la richiesta di nomina del commissario ad acta.

7.   Gli atti diversi da quelli indicati al comma 2 non sono soggetti a verifica della Giunta regionale.

8.   La Giunta regionale, nell’esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo può:

a)   richiedere all’ARPAV di produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell’azione amministrativa, anche in rapporto alla programmazione regionale;

b)   ordinare sopralluoghi, ispezioni, inchieste, perizie e verifiche di cassa;

c)   formulare specifiche richieste al collegio dei revisori dei conti.”.

Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di controlli su ARPAV.

1.   Ai procedimenti di controllo disciplinati dall’articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 nel testo vigente antecedentemente alle modifiche apportate dalla presente legge.

SEZIONE II
Norme in materia di controlli interni

Art. 4
Finalità.

1.   Con la presente legge, ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale statutaria del 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e fermo restando quanto già disciplinato in materia di vigilanza e controlli con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, sono disciplinate le tipologie di controlli interni cui sono soggette le strutture della Giunta regionale, con il fine di garantire l’efficacia della azione amministrativa.

2.   I controlli interni hanno la finalità di garantire e promuovere la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa ed a verificarne l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza e l’economicità.

Art. 5
Sistema dei controlli integrato.

1.   Il sistema integrato dei controlli interni è strutturato nel rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione amministrativa.

2.   Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale e regionale, il sistema integrato dei controlli è articolato in:

a)   controllo di regolarità amministrativa finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

b)   controllo di regolarità contabile degli atti finalizzato ad assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in tutte le fasi di gestione delle entrate e delle spese;

c)   controllo strategico per verificare, in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico-amministrativo, il raggiungimento delle finalità previste nei documenti di programmazione, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi strategici predefiniti;

d)   controllo di gestione diretto a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi prefissati, costi e risultati anche al fine di intervenire mediante tempestive azioni di correzione;

e)   valutazione delle prestazioni del personale, anche ai fini dell’attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale, secondo sistemi di misurazione delle attività e delle prestazioni;

f)    controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

g)   controllo sugli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti contabili.

3.   I controlli interni, secondo il principio di proporzionalità correlato alla gravità dei rischi, perseguono un corretto rapporto tra costi e benefici, tracciano le responsabilità delle attività svolte, assicurano la trasparenza delle procedure, prevedono flussi informativi idonei a monitorare gli esiti dei controlli effettuati, garantiscono un’adeguata separazione delle funzioni e la tempestiva adozione delle azioni correttive.

4.   La Giunta regionale, per valutare e migliorare il sistema dei controlli interni, si avvale di una funzione di audit interna, deputata al monitoraggio del sistema dei controlli interni adottati dalle strutture organizzative della Giunta regionale al fine di verificare che gli stessi siano correttamente strutturati ed operanti e di valutarne la funzionalità, l’efficacia e l’adeguatezza, individuando e promuovendo i necessari correttivi per superare eventuali criticità rilevate. La Giunta regionale incardina la funzione di audit a un livello organizzativo che ne consenta lo svolgimento in piena autonomia ed indipendenza.

5.   Qualora emergano fatti potenzialmente lesivi degli interessi dell’amministrazione, la Giunta regionale e il Segretario generale della programmazione possono disporre verifiche ispettive per individuare eventuali responsabilità.

6.   Il Collegio dei revisori dei conti assicura la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale, mediante l’esercizio dei poteri consultivi, di verifica e di controllo previsti dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

Art. 6
Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni.

1.   La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, adotta un regolamento finalizzato a rendere coerente, a razionalizzare e a potenziare il sistema dei controlli interni, disciplinando le modalità organizzative, le risorse necessarie, le specifiche competenze per l’esercizio delle funzioni e le relative responsabilità.

SEZIONE III
Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”

Art. 7
Modifica all’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

1.   Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è inserito il seguente:

“2 bis. È consentita la nomina o la designazione a pubblici incarichi regionali attribuiti alla competenza della Regione, di soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, anche a fronte di previsione di compenso per le cariche stesse, previa rinuncia espressa, in sede di presentazione della candidatura, al compenso previsto per la carica; la rinuncia produce gli effetti previsti dall’articolo 1236 del codice civile.”.

Art. 8
Modifica all’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

1.   Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, dopo le parole “Alla proposta di candidatura è allegata” sono inserite le seguenti: “, oltre alla dichiarazione di rinuncia al compenso, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2bis dell’articolo 1,”.

Art. 9
Modifiche all’articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

1.   L’articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è così sostituito:

“Art. 6 bis
Riapertura dei termini.

1.   All’inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, i Consiglieri regionali possono presentare ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell’articolo 6, entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.

2.   Si applicano i commi 3 e seguenti dell’articolo 6.”.

Art. 10
Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

1.   Dopo l’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis
Cessazioni dalla carica e sostituzioni in corso di mandato.

1.   Le candidature ritenute idonee per le nomine e designazioni di cui alla presente legge restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie.

2.   In mancanza di un numero sufficiente di candidature idonee, si provvede con avviso ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.”.

Art. 11
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

1.   L’articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è così sostituito:

“Art. 12
Comunicazione dell’accettazione.

1.   Coloro che sono nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro quindici giorni dalla ricezione dell’avviso dell’avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

a)   l’inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all’articolo 10;

b)   l’inesistenza di conflitti d’interesse in relazione all’incarico da assumere;

c)   la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quali risultanti dall’ultima denuncia dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

2.   Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto d’interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenute, a pena di decadenza, a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3.   Comunicazione analoga a quella prevista dalla lettera c) del comma 1, dev’essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

4.   L’infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l’interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze sulla nomina o designazione.”.

SEZIONE IV
Modifiche alla legge regionale della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”

Art. 12
Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.

1.   Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 le parole: “decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del dirigente competente in materia di personale”.

Art. 13
Abrogazione dell’articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.

1.   L’articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è abrogato.

SEZIONE V
Norme in materia di trattamento economico del direttore di enti regionali

Art. 14
Trattamento economico del direttore di enti regionali.

1.   Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza dell’Area delle Funzioni locali, il trattamento economico complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici, la cui definizione è di competenza regionale, non può superare quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.

SEZIONE VI
Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”

Art. 15
Modifica all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.

1.   Il comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 è sostituito dal seguente:

“5. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate prioritariamente al finanziamento degli interventi di razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi, degli uffici operativi e della connessa logistica, nonché per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare regionale.”.

SEZIONE VII
Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”

Art. 16
Sostituzione dell’articolo 7 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1.   L’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
Elettorato attivo e passivo.

1.   I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell’ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

2.   Ogni consorziato di cui al comma 1 ha diritto ad un voto.

3.   Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario, fatta salva la possibilità della maggioranza degli intestatari di individuare per l’espressione del solo diritto di voto altro votante fra i comproprietari; nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base della dichiarazione di cui al comma 4, sottoscritta dal primo intestatario.

4.   L’individuazione del proprietario di cui al comma 3 è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa al consorzio nel rispetto delle scadenze fissate dalla disciplina elettorale, approvata dalla Giunta regionale.

5.   Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica. Ciascun soggetto delegato non può esercitare più di una delega, pena la nullità delle stesse. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge.

6.   Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.

7.   Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, entro il termine di quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica, utilizzando anche strumenti telematici, agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l’indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all’esercizio del diritto di voto.

8.   Il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso in almeno due quotidiani a rilevanza locale, per tre giorni consecutivi, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l’indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.”.

2.   Le disposizioni di cui al presente articolo operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: le eventuali disposizioni non conformi degli Statuti dei consorzi devono intendersi disapplicate.

Art. 17
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”: conformazione degli statuti dei consorzi di bonifica.

1.   L’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è così sostituito:

“Art. 10
Composizione del consiglio d’amministrazione.

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da:

a)   quattro componenti eletti dall’assemblea, nella sua prima seduta, tra i consiglieri eletti dai consorziati;

b)   un rappresentante regionale, nominato dalla Giunta regionale, individuato fra soggetti in possesso di adeguato curriculum ed esperienza professionale e con particolare riguardo ai territori che insistono nel relativo comprensorio di bonifica e che rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione.

2.   Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l’elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1.”.

2.   È conseguentemente modificato l’articolo 9 dell’allegato E alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, recante lo schema di Statuto dei Consorzi di bonifica.

3.   Le disposizioni di cui al presente articolo operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: le eventuali disposizioni non conformi degli Statuti dei consorzi devono intendersi disapplicate.

Art. 18
Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1.   Dopo l’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è inserito il seguente articolo:

“Art. 10 bis
Consulta dei sindaci.

1.   La Consulta dei sindaci, costituita presso ciascun consorzio, è composta dai sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio del consorzio.

2.   La Consulta dei sindaci si dota di proprio regolamento, sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, e svolge funzioni consultive e propositive di supporto all’attività del consiglio di amministrazione, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l’amministrazione e la gestione del consorzio.

3.   Il presidente della Consulta dei sindaci è nominato dai componenti della stessa nella prima seduta di insediamento e partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione delle convocazioni del quale è fatto partecipe con le formalità previste per la convocazione dei componenti di cui all’articolo 10, comma 1.

4.   La Consulta dei sindaci viene convocata almeno due volte all’anno ed esprime, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta, parere obbligatorio e non vincolante al consiglio d’amministrazione sui seguenti atti:

a)   piano annuale di attività;

b)   programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici;

c)   piano generale di bonifica e tutela del territori;

d)   piano di classifica degli immobili e perimetro di contribuenza.

5.   La partecipazione alla Consulta dei sindaci è gratuita.”.

2.   Le disposizioni di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 come inserito dal comma 1 del presente articolo, operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

SEZIONE VIII
Norme in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale

Art. 19
Graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del sevizio sanitario regionale.

1.   Le aziende ed enti del servizio sanitario regionale utilizzano le graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, nel termine di vigenza di tre anni decorrente dalla data di pubblicazione, oltre che per la copertura dei posti messi a concorso, anche per l’assunzione di idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale e della relativa dotazione organica.

2.   La disposizione di cui al comma l si applica anche per l’utilizzo delle graduatorie di avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato.

Art. 20
Disposizioni in materia di fondi contrattuali dell’Istituto Oncologico Veneto.

1.   Con decorrenza dall’anno 2019 l’Istituto Oncologico Veneto è autorizzato a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale e in conformità alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i fondi del comparto e delle aree dirigenziali del servizio sanitario nazionale previsti dagli stessi contratti, nell’ipotesi di incremento del fabbisogno di personale e della relativa dotazione organica in misura superiore rispetto a quella presa a base di calcolo per la formazione dei medesimi fondi a seguito dell’attribuzione con atti di programmazione regionale di nuove funzioni e/o dell’attivazione di nuovi servizi.

2.   La rideterminazione dei fondi è effettuabile in corrispondenza dell’incremento del personale in servizio e nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni legislative statali e regionali in materia di spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale.

3.   Gli incrementi dei fondi possono essere utilizzati solo per remunerare il personale assunto a seguito dell’attribuzione delle funzioni e dell’attivazione dei servizi ai sensi del comma 1.

CAPO II
Disposizioni finali

Art. 21
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 22
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

______________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 maggio 2019

Luca Zaia


______________________
 

INDICE

 

CAPO I - Norme in materia di affari istituzionali

SEZIONE  I  -  Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”

Art.  1 -  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

Art.  2 -  Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

Art.  3 -  Disposizioni transitorie in materia di controlli su ARPAV.

SEZIONE  II - Norme in materia di controlli interni

Art.  4 - Finalità.

Art.  5 - Sistema dei controlli integrato.

Art.  6 - Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni.

SEZIONE III -  Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”

Art.  7 -  Modifica all’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

Art.  8 -  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

Art.  9 -  Modifiche all’articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

Art. 10 -  Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

Art. 11 -  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

SEZIONE IV -  Modifiche alla legge regionale della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”

Art. 12 -  Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.

Art. 13 -  Abrogazione dell’articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.

SEZIONE V - Norme in materia di trattamento economico del direttore di enti regionali

Art. 14 - Trattamento economico del direttore di enti regionali.

SEZIONE VI - Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”

Art. 15 - Modifica all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.

SEZIONE VII - Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12  “Nuove norme per l bonifica e la tutela del territorio”

Art. 16 -  Sostituzione dell’articolo 7 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

Art. 17 -  Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”: conformazione degli statuti dei consorzi di bonifica.

Art. 18 -  Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

SEZIONE VIII - Norme in materia di aziende ed enti del servizio Sanitario regionale

Art. 19 - Graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del sevizio sanitario regionale.

Art. 20 - Disposizioni in materia di fondi contrattuali dell’Istituto Oncologico Veneto.

CAPO II - Disposizioni finali

Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 22 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_15_2019__394461.pdf

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