Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 32 del 05 aprile 2019


LEGGE REGIONALE  n. 13 del 29 marzo 2019

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni.


Il Consiglio regionale ha approvato
 

Il Presidente della Giunta regionale
 

p r o m u l g a
 

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.

1.   Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, sono aggiunte le parole: “ed autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale”.

2.   Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, è inserito il seguente:

“1 bis. Alla Società competono altresì funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico privato.”.

3.   Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, le parole: “e società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “e società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore della mobilità”.

 

Art. 2
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.

1.   La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 è sostituita dalla seguente:
“Progettazione ed esecuzione di interventi di interesse regionale sulla rete viaria”.

2.   Al comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8, dopo le parole: “delle opere stradali” sono inserite le seguenti: “sulla rete viaria demaniale, diversa da quella di cui al comma 1,” e le parole: “opere di volta in volta riconducibili al demanio regionale, provinciale o comunale, a seconda della tipologia della rete viaria oggetto delle stesse” sono soppresse.

 

Art. 3
Modifica all’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.

1.   Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, la parola: “concorre” è sostituita dalle seguenti: “può concorrere”.

 

Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

___________________________

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 marzo 2019

Luca Zaia


___________________________
 

INDICE



Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.
Art. 3 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_13_2019_391521.pdf

Torna indietro