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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
CAPO I Titolo Art. 1 Differimento dei termini per la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali.
1. I termini per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali di cui al comma 3, dell’articolo 2, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali” e, conseguentemente, il termine per la costituzione del Consiglio stesso, previsti all’articolo 17 della legge citata sono differiti di novanta giorni.
CAPO II Disposizioni finali Art. 2 Invarianza della spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 18 luglio 2018
Per il Presidente - Il Vice Presidente - Gianluca Forcolin
INDICE
CAPO I - Titolo Art. 1 - Differimento dei termini per la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali. CAPO II - Disposizioni finali Art. 2 - Invarianza della spesa. Art. 3 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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