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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Stato di previsione delle spese.
1. Nello stato di previsione delle spese, per l’esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 1.
Art. 2 Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 “Legge di stabilità regionale 2018”.
1. All’Allegato 1, di cui comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 2 della presente legge.
Art. 3 Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 “Bilancio di previsione 2018-2020”.
1. All’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 3 della presente legge.
2. Gli allegati 7 e 8 di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 sono modificati come da allegati 4 e 5 della presente legge.
Art. 4 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 maggio 2018
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Stato di previsione delle spese.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 “Legge di stabilità regionale 2018”.
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 “Bilancio di previsione 2018-2020”.
Art. 4 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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