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Bur n. 39 del 24 aprile 2018


LEGGE REGIONALE  n. 15 del 20 aprile 2018

Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate, personale, patrimonio

CAPO I
Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”

Art. 1
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1.   Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono aggiunte le parole: “, anche attraverso lo strumento della programmazione decentrata quale modalità di raccordo con la programmazione regionale per l’attuazione di interventi di sviluppo economico e sociale in ambiti territoriali locali”.

2.   Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 le parole: “in relazione ai compiti e alle fasi da svolgere” sono sostituite dalle seguenti: “in relazione alle fasi del processo di programmazione e ai compiti ad esse inerenti”.

Art. 2
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1.   L’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
Atti e strumenti della programmazione.

1.   Il processo di programmazione, in attuazione degli indirizzi di carattere politico, si fonda su:

a)   il Programma regionale di sviluppo (PRS);

b)   i Piani di settore;

c)   il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e relativa nota di aggiornamento;

d)   il disegno di legge di stabilità regionale;

e)   il disegno di legge di bilancio;

f)    il piano degli indicatori di bilancio;

g)   il disegno di legge di assestamento del bilancio;

h)   gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;

i)    gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;

l)    il Piano della performance.

2.   Il processo di programmazione si articola inoltre anche su base locale attraverso lo strumento della programmazione decentrata.”.

Art. 3
Modifica all’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1.   Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è abrogato.

Art. 4
Modifica all’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1.   L’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:

“Art. 15
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).

1.   Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) è un atto di indirizzo dell’attività di governo della Regione riferito al triennio successivo a quello dell’approvazione, con aggiornamento annuale, e costituisce strumento di supporto alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.”.

Art. 5
Modifica all’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1.   L’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:

“Art. 16
Contenuti del DEFR.

1.   Il DEFR, coerentemente alle disposizioni di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, descrive gli scenari economico finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.

2.   Il DEFR contiene altresì gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società partecipate e controllate.”.

Art. 6
Modifica all’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1.   All’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 la parola: “DPEF” è sostituita dalla seguente: “DEFR”.

Art. 7
Modifica all’articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 la parola: “PAS” è sostituita dalla seguente: “DEFR”.

Art. 8
Modifica all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 le parole: “una volta concluso il PAS” sono soppresse.

Art. 9
Modifica all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1.   Il comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è abrogato.

Art. 10
Abrogazioni di disposizioni contenute nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1.   Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono abrogati.

Art. 11
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1.   Alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   la rubrica della Sezione III, del Capo II, del Titolo I è sostituita dalla seguente: “Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR)”;

b)   la rubrica della Sezione IV, del Capo II, del Titolo I è sostituita dalla seguente: “Programmazione decentrata”;

c)   la rubrica del Capo I, del Titolo II è sostituita dalla seguente: “Monitoraggio e valutazione”.

CAPO II
Disposizioni in materia di materia di società partecipate

Art. 12
Riordino della normativa in materia di controllo sulle attività delle società controllate dalla Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali.

1.   L’articolo 49 (Attività di controllo del Consiglio regionale) della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” è abrogato.

2.   L’articolo 5 (Controllo sull’attività di servizio delle società con partecipazione della Regione) della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali” è abrogato.

CAPO III
Disposizioni in materia di personale

Art. 13
Procedimenti disciplinari.

1.   Nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso la Regione del Veneto, gli adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore della struttura regionale competente in materia di personale.

2.   Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

CAPO IV
Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 14
Modifica alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.

1.   Dopo l’articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è inserito il seguente:

“Art. 39 bis
Principi di armonizzazione contabile.

1.   Le disposizioni di cui al presente titolo si conformano alle norme e ai principi contabili generali dell’Amministrazione dello Stato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 2”, allegato 4/3 “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”.

2.   Per quanto attiene ai beni mobili non vanno iscritti nell’inventario:

a)   i beni mobili aventi un valore inferiore a cinquecento euro, IVA compresa, a meno che non costituiscano elementi di una universalità e, in quanto tale, la stessa superi detta soglia di valore;

b)   i beni e le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali e quegli oggetti che, per l’uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente;

c)   i beni mobili di cui all’articolo 30, primo comma, numero 2) destinati in modo continuativo all’uso quotidiano nell’ambito dell’ordinaria attività istituzionale, quali riviste, manuali operativi, codici e raccolte normative.

3.   La classificazione di cui all’articolo 30 deve essere semplificata e conformata ai principi contabili generali di cui al comma 1, rappresentando, in sede di inventariazione, i necessari trasferimenti da una categoria all’altra.”.

TITOLO II
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche del territorio, lavori pubblici, ambiente, consorzi di bonifica, politiche forestali, attività estrattiva

CAPO I
Disposizioni in materia di politiche del territorio

Art. 15
Modifica all’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1.   Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“2. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.”.

Art. 16
Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato ed approvato dalla Giunta comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti, indicando le ragioni della non conformità.”.

2.   Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: “nell’albo pretorio del comune e mediante l’affissione di manifesti” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità di cui all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile.”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.”.

3.   Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: “il Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta”.

Art. 17
Modifica all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1.   Al comma 2 ter dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, introdotto dall’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” le parole: “dalla Giunta regionale” sono soppresse.

Art. 18
Modifica all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1.   L’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 27
Valutazione tecnica regionale (VTR).

1.   L’emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta regionale relativi a strumenti di pianificazione è preceduta da un parere, denominato valutazione tecnica regionale (VTR), espresso dal direttore responsabile della struttura regionale competente in materia urbanistica.

2.   Il direttore di cui al comma 1, convoca un tavolo tecnico da lui stesso presieduto, al quale partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti nelle seguenti materie:

a)   urbanistica, paesaggio e beni ambientali;

b)   mobilità e infrastrutture;

c)   geologia e difesa del suolo;

d)   politiche agroambientali.

3.   In relazione alle materie e alle problematiche trattate, il direttore di cui al comma 1 può sentire anche i rappresentanti di altre strutture regionali e di altri enti pubblici.

4.   Il parere di cui al comma 1 è espresso dal direttore, sentiti i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali interessate, tenuto conto delle posizioni espresse nel tavolo tecnico di cui al comma 2 dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3.

5.   Il segretario verbalizzante, nominato tra i funzionari regionali in servizio presso la struttura regionale competente in materia urbanistica, redige, per ogni seduta della riunione di cui al comma 2, il processo verbale che riporta gli argomenti trattati, le posizioni e le motivazioni espresse dai rappresentanti delle strutture regionali e degli enti pubblici invitati a partecipare. Il verbale delle sedute del tavolo tecnico è sottoscritto dal direttore di cui al comma 1 e dal segretario verbalizzante. Al verbale sono allegati pareri e memorie eventualmente depositati nel corso della seduta.

6.   Le funzioni consultive attribuite alla Commissione Tecnica Regionale, sezione urbanistica, dall’articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e da altre disposizioni regionali sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR).”.

Art. 19
Inserimento dell’articolo 48 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1.   Dopo l’articolo 48 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

“Art. 48 ter
Disposizioni per l’attuazione dell’Intesa concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1.   I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

2.   Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall’efficacia della variante di cui al comma 4.

3.   I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l’approvazione della variante al cui al comma 4.

4.   I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall’articolo 13, comma 10 e dall’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”.”.

CAPO II
Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 20
Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 “Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e alla legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi””.

1.   Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 è così sostituito:

“1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura di revisione, quale disciplinata dall’articolo 44, comma 7 bis, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e comunque, ove applicabile, dall’articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, per ogni singolo procedimento di finanza di progetto per interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione secondo le previsioni della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e per ogni altro procedimento di finanza di progetto in altri settori di competenza regionale il cui bando o avviso sia già stato pubblicato alla data di entrata in vigore della presente legge senza che alla medesima data si sia addivenuti alla stipulazione del relativo contratto di concessione.”.

Art. 21
Modifica all’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1.   Al comma 7 ter dell’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiunta la seguente espressione: “La medesima procedura è obbligatoria anche prima della pubblicazione del bando di gara nel caso in cui siano decorsi ventiquattro mesi dalla dichiarazione di pubblico interesse dell’intervento o comunque, per i progetti interessati, dalla positiva conclusione dei procedimenti di valutazione e approvazione di cui all’articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e l’ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto all’indizione della successiva procedura di evidenza pubblica”.

Art. 22
Modifica all’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1.   La lettera m) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogata.

Art. 23
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1.   Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   la parola: “definitivi” è soppressa;

b)   dopo le parole: “di competenza regionale” sono inserite le seguenti: “di livello”.

Art. 24
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1.   Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   la parola: “definitivi” è soppressa;

b)   dopo le parole: “di competenza regionale” sono inserite le seguenti: “di livello”.

Art. 25
Modifica all’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo le parole: “di cui al presente Capo” sono inserite le seguenti: “, espresso sul livello progettuale prescritto dalla vigente legislazione di settore,”.

Art. 26
Modifica all’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1.   Il comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“4.   Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di interesse ma non di competenza regionale, il rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della Regione è designato dal Direttore di Area competente per materia oppure, nel caso le materie siano di competenza di più Aree, dal Segretario generale della programmazione che ne dà comunicazione al Comitato dei Direttori di cui all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””; il rappresentante unico si pronuncia in conferenza dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si esprimono senza necessità di acquisire i pareri di organi consultivi regionali previsti dalla normativa vigente.”.

Art. 27
Modifica all’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.

1.   Alla fine del comma 3 dell’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 sono aggiunte le parole: “, la cui durata è rapportata all’ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare”.

2.   L’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti di contributo i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III
Disposizioni in materia di ambiente

Art. 28
Modifica all’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.

1.   L’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è sostituito dal seguente:

“Art. 12
Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.

1.   È istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.

2.   La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:

a)   dal direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente;

b)   dal direttore della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;

c)   dal direttore della struttura regionale competente in materia di urbanistica;

d)   dal direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura;

e)   dal direttore della struttura regionale competente in materia forestale;

f)    dal direttore della struttura regionale competente in materia di geologia;

g)   dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;

h)   dal direttore generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto o da un suo delegato;

i)    dal direttore della struttura regionale decentrata in materia di difesa del suolo competente per territorio;

j)    da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza;

k)   dal direttore generale dell’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato;

l)    dal sindaco della città metropolitana o da un suo delegato o dal presidente della provincia competente per territorio o da un suo delegato;

m)  dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.

3.   Il Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un direttore della struttura appartenente all’Area regionale competente in materia di ambiente, individuato con il decreto di nomina di cui al comma 1.

4.   I direttori delle strutture regionali del comma 2, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da un altro direttore o funzionario appartenente alla medesima struttura a ciò espressamente delegato.

5.   Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i direttori di altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione del Veneto che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

6.   La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui alle lettere da a) a j) del comma 2, da verificarsi all’inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento iscritto all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.   Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materie trattate, i rappresentanti di altri enti e soggetti pubblici.

8.   Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte della Commissione, con voto deliberativo, i Presidenti dei Consigli di Bacino di cui alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni, in luogo dei Sindaci dei comuni interessati di cui al comma 2 lettera m).

9.   Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni rilevanti ai fini del completo ed esaustivo esame degli argomenti da trattare:

a)   i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro delegati;

b)   studiosi e tecnici;

c)   rappresentanti di associazioni e categorie interessate.

10. Il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente nomina un funzionario appartenente alla medesima struttura, con le funzioni di segretario della Commissione e, contestualmente, i suoi sostituti.

11. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il funzionamento della Commissione.”.

2.   Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, conforme alle disposizioni dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3.   Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data di entrata in vigore della presente legge.

4.   Il provvedimento di cui al comma 11 dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è approvato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 29
Modifica all’articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

1.   L’articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 59
Organi di consulenza tecnico-amministrativa.

1.   Fino alla riforma organica degli organi consultivi previsti dalla legislazione regionale vigente, per l’approvazione dei progetti e per l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, la Commissione tecnica regionale sezione ambiente di cui all’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni, e le Commissioni tecniche provinciali per l’ambiente di cui all’articolo 14 della stessa legge, svolgono esclusivamente le funzioni consultive tecniche proprie.”.

Art. 30
Modifica all’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

1.   Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Il provvedimento di VIA, l’approvazione o l’autorizzazione del progetto, o il rilascio dell’AIA, sono adottati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia o da un dirigente dal medesimo delegato.”.

CAPO IV
Disposizioni in materia di consorzi di bonifica

Art. 31
Abrogazione dell’articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1.   L’articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è abrogato.

CAPO V
Disposizioni in materia di politiche forestali

Art. 32
Modifica all’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e relative disposizioni transitorie.

1.   L’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

1.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all’articolo 10 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”.”.

2.   Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33
Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.”.

2.   Il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente per territorio, la quale può prescrivere la previa martellata.”.

3.   Al comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: “e del relativo verbale di assegno” sono soppresse.

4.   Al comma 10 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: “nonché i piani di gestione forestale” sono soppresse.

CAPO VI
Disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 34
Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell’articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.

1.   Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono portate a definizione, in conformità alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina della attività di cava” e al Piano regionale della attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava.

TITOLO III
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, cultura e politiche educative, sport

CAPO I
Disposizioni in materia di politiche del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande

SEZIONE I
Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”

Art. 35
Modifica all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

1.   Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente:

“6 bis. La cessazione dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è soggetta a comunicazione al comune sede del posteggio.”.

Art. 36
Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

1.   Dopo il comma 4 ter dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente:

“4 quater. La sospensione dell’attività e la cessazione dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune che ha in carico l’autorizzazione.”.

Art. 37
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è sostituito dal seguente:

“1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare, è soggetto ai regimi amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche ed integrazioni.”.

2.   Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: “La richiesta di subingresso” sono sostituite dalle seguenti: “La segnalazione di inizio attività o la comunicazione di cui al comma 1”.

3.   Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: “la relativa domanda di subingresso” sono sostituite dalle seguenti: “la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso”.

4.   Il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è sostituito dal seguente:

“6. In caso di subentro in imprese con posteggio il subentrante subentra nelle restanti annualità della concessione.”.

SEZIONE II
Modifiche della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”

Art. 38
Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

1.   Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è sostituito dal seguente:

“3. Alle associazioni ed ai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati” e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 39
Modifica all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è aggiunta in fine la seguente lettera:

“n bis) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall’articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”.”.

Art. 40
Modifica all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

1.   Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 le parole: “non superiori a centoventi giorni” sono sostituite con le seguenti: “non superiore a sessanta giorni”.

Art. 41
Modifica all’articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

1.   Dopo il comma 1 dell’articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:

“1 bis. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.”.

Art. 42
Modifica all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

1.   Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:

“1 bis. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.”.

Art. 43
Inserimento dell’articolo 15 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

1.   Dopo l’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:

“Art. 15 bis
Cessazione dell’attività.

1.   La cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione al comune ove si svolge l’attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la comunicazione è presentata al comune cui è stata presentata la SCIA di avvio dell’attività.”.

SEZIONE III
Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”

Art. 44
Modifica all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

1.   La lettera q) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituita dalla seguente:

“q) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall’articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”;”.

Art. 45
Modifica all’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:

“1.  L’apertura, l’ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all’interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all’articolo 18, comma 2, sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP. Il subingresso negli esercizi di vicinato del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.

Art. 46
Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:

“1.  L’apertura, l’ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.

2.   Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:

“3.  Il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.

Art. 47
Modifica all’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

1.   Il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:

“2.  Il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. Il subingresso nelle grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.

CAPO II
Disposizioni in materia di cultura

Art. 48
Modifica all’articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sostituito dal seguente:

“1.  La dichiarazione di interesse locale di raccolte o collezioni culturalmente significative, di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell’amministrazione comunale competente per territorio e della Commissione consultiva di cui all’articolo 20 della presente legge, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 19, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza dei soggetti proprietari.”.

Art. 49
Modifica all’articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole: “per quanto previsto agli art. 7, 9, 10, 16, 17, 18,” sono sostituite dalle parole: “per quanto previsto agli articoli 7, 9 e 18”.

Art. 50
Modifica all’articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

1.   L’articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 27
Dichiarazione dell’interesse locale.

1.   La dichiarazione di interesse locale di biblioteche particolarmente significative sul piano culturale, di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell’amministrazione comunale competente per territorio, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 36, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei soggetti proprietari.”.

Art. 51
Modifica all’articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

1.   L’articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 41
Dichiarazione dell’interesse locale.

1.   La dichiarazione di interesse locale di archivi particolarmente significativi sul piano culturale, di proprietà di soggetti diversi dallo Stato o da enti locali territoriali delle quali sia assicurata la fruizione pubblica, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell’amministrazione comunale competente per territorio e della Sovraintendenza Archivistica per il Veneto, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 42, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei soggetti proprietari.”.

Art. 52
Abrogazioni alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

1.   Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogati.

CAPO III
Disposizioni in materia di politiche educative

Art. 53
Modifica all’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

1.   Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 dopo le parole: “percorsi del sistema dell’istruzione,” sono inserite le seguenti: “anche degli adulti,”.

Art. 54
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: “per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 4 con particolare riferimento a quelle di contrasto alla dispersione scolastico-formativa” sono sostituite dalle seguenti: “, in conformità agli obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di contrastare la dispersione scolastica e di garantire il diritto allo studio, integrabile con i dati utili all’attuazione degli obiettivi delle politiche regionali di cui all’articolo 4”.

2.   Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale”.

Art. 55
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

1.   Prima della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è inserita la seguente:

“0a) percorsi del sistema dell’istruzione denominato Sottosistema dell’istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali;”.

2.   Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 dopo le parole: “istituti tecnici superiori” è inserita la seguente: “(ITS)” e dopo le parole: “percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore” è inserita la seguente: “(IFTS)”.

Art. 56
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

1.   La lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è abrogata.

2.   Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: “nel rispetto dell’ordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità ai livelli di competenza linguistica fissati dalla normativa statale”.

Art. 57
Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

1.   Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: “la valutazione del” sono sostituite dalle seguenti: “l’analisi degli esiti della valutazione nazionale sul”.

2.   Le lettere b), c) e d) del comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 sono abrogate.

CAPO IV
Disposizioni in materia di sport

Art. 58
Modifica all’articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

1.   Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, è inserita la seguente:

“a bis) Il Direttore della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato;”.

TITOLO IV
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche sociali e di politiche sanitarie

CAPO I
Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie

SEZIONE I
Modifiche della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”

Art. 59
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”.

1.   Il secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 è sostituito dai seguenti:

“1 bis. La certificazione di idoneità per le attività sportive agonistiche rilasciata da strutture private deve essere redatta in duplice copia:

a)   una copia per l’interessato;

b)   una copia per l’Azienda ULSS di appartenenza dell’interessato.

1 ter. Il medico che ha effettuato la certificazione provvede all’invio di copia della medesima all’Azienda ULSS di appartenenza dell’interessato.

1 quater. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico che ha effettuato la certificazione sulla scheda di valutazione medico sportiva relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere conservata per cinque anni.

1 quinquies. La presentazione da parte dell’atleta del certificato di idoneità è condizione per la partecipazione all’attività agonistica.

1 sexies. I medici che effettuano le certificazioni agonistiche hanno l’obbligo di inviare semestralmente alle Aziende ULSS di residenza degli atleti un elenco delle visite effettuate per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica, comprensivo dei nominativi dei soggetti visitati, della relativa disciplina sportiva per cui la certificazione è stata rilasciata, la data e l’esito.”.

SEZIONE II
Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”

Art. 60
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.

1.   Le lettere d), g) e h) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono abrogate.

2.   Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 dopo le parole: “senza diritto di voto.” sono aggiunte le seguenti: “È invitato altresì a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Consulta il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro.”.

3.   Al comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: “previa deliberazione del Consiglio direttivo” sono soppresse.

4.   Al comma 10 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: “ed il Comitato direttivo, composto, oltre che dal Presidente della Consulta che lo presiede e dal Vice Presidente, da sette membri, di cui almeno quattro tra i rappresentanti di cui alla lett. n) del comma 3” sono soppresse.

Art. 61
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è abrogato.

2.   Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: “, previa deliberazione del Comitato direttivo,” sono soppresse.

3.   Il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è abrogato.

4.   Al comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: “, approvato dal Comitato direttivo, è inviato a tutti i componenti della Consulta nonché all’Assessore competente ed ai” sono sostituite dalle seguenti: “viene approvato dai componenti la Consulta, di norma nella seduta successiva, e dai”.

Art. 62
Abrogazioni alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.

1.   Gli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono abrogati.

SEZIONE III
Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”

Art. 63
Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.

1.   Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 dopo le parole: “entro il mese di marzo” sono aggiunte le seguenti: “e comunque ad intervenuta approvazione del bilancio finanziario gestionale”.

SEZIONE IV
Modifica della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”

Art. 64
Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”.

1.   Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è aggiunto il seguente:

“1 bis. L’ente gestore può presentare la domanda di concessione del contributo successivamente al 31 ottobre e fino al 31 gennaio dell’anno successivo, nei casi in cui gli alunni disabili vengano iscritti ovvero ottengano la certificazione che attesta l’esigenza della presenza dell’insegnante specializzato successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1.”.

CAPO II
Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”

Art. 65
Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

1.   Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

“2.  Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ.”.

Art. 66
Modifica all’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

1.   L’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
Comunicazione.

1.   Entro trenta giorni dall’entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, i soggetti che richiedono autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche tecniche o di emissione di quelli esistenti, comunicano al dipartimento provinciale dell’ARPAV competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell’apparato, in conformità alle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 2.”.

Art. 67
Modifica all’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

1.   L’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
Autorizzazione.

1.   Gli impianti disciplinati dalla presente legge sono autorizzati dai comuni nel cui territorio l’impianto si colloca o è già collocato, con le modalità stabilite dalla normativa statale.

2.   Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione dell’istanza in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale.

3.   Gli Enti locali collaborano con l’Amministrazione regionale per consentire e facilitare, nel proprio ambito territoriale, l’installazione di impianti radioelettrici, di proprietà della Regione del Veneto, utilizzati per garantire l’esercizio dei servizi regionali di urgenza ed emergenza medica e di pubblica utilità.”.

Art. 68
Modifica all’articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

1.   L’articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
Verifiche dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

1.   L’attività di vigilanza e controllo in relazione ai limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di ciascun impianto è esercitata dal comune territorialmente competente, che si avvale di ARPAV.

2.   In caso di superamento dei valori fissati dalla normativa vigente il comune assegna, con diffida, un termine non inferiore a centoventi giorni per la regolarizzazione dell’impianto.

3.   Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida di cui al comma 2 ed accertata la mancata regolarizzazione dell’impianto, il comune irroga la sanzione amministrativa prevista all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.”.

Art. 69
Modifica all’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

1.   L’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

“Art. 8
 Sanzioni.

1.   L’inosservanza degli obblighi stabiliti agli articoli 2 e 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

2.   I comuni irrogano le sanzioni di cui al comma 1 e ne versano una quota del cinquanta per cento al bilancio regionale.

3.   Le entrate regionali derivanti dall’applicazione del comma 2 sono introitate al Titolo 03 “Entrate extratributarie” - Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2018-2020.”.

Art. 70
Abrogazioni alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

1.   Gli articoli 4, 5, 7 e 9 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 sono o restano abrogati.

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 71
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 72
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 aprile 2018

Luca Zaia


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 INDICE

TITOLO I - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate, personale, patrimonio

CAPO I - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”

Art.   1 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” .

Art.   2 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art.   3 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art.   4 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art.   5 - Modifica all’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art.   6 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art.   7 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art.   8 - Modifica all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art.   9 - Modifica all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art. 10 - Abrogazioni di disposizioni contenute nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

CAPO II - Disposizioni in materia di materia di società partecipate

Art. 12 - Riordino della normativa in materia di controllo sulle attività delle società controllate dalla Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali.

CAPO III - Disposizioni in materia di personale

Art. 13 - Procedimenti disciplinari.

CAPO IV - Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 14 - Modifica alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.

TITOLO II - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche del territorio, lavori pubblici, ambiente, consorzi di bonifica, politiche forestali, attività estrattiva

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche del territorio

Art. 15 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

Art. 16 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

Art. 17 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

Art. 18 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

Art. 19 - Inserimento dell’articolo 48 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

CAPO II - Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 20 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 “Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e alla legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi””.

Art. 21 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

Art. 22 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

Art. 23 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.Art. 24 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

Art. 25 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

Art. 26 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

Art. 27 - Modifica all’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.

CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 28 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.

Art. 29 - Modifica all’articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

Art. 30 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di consorzi di bonifica

Art. 31 - Abrogazione dell’articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

CAPO V - Disposizioni in materia di politiche forestali

Art. 32 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e relative disposizioni transitorie.

Art. 33 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 34 - Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell’articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.

TITOLO III - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, cultura e politiche educative, sport

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”

Art. 35 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

Art. 36 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

Art. 37 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”

Art. 38 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Art. 39 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Art. 40 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Art. 41 - Modifica all’articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Art. 42 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Art. 43 - Inserimento dell’articolo 15 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”

Art. 44 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

Art. 45 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

Art. 46 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

Art. 47 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

CAPO II - Disposizioni in materia di cultura

Art. 48 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

Art. 49 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

Art. 50 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

Art. 51 - Modifica all’articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

Art. 52 - Abrogazioni alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

CAPO III - Disposizioni in materia di politiche educative

Art. 53 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

Art. 54 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

Art. 55 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

Art. 56 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

Art. 57 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di sport

Art. 58 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

TITOLO IV - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche sociali e di politiche sanitarie

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”

Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”.

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.

Art. 60 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.

Art. 61 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.

Art. 62 - Abrogazioni alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”

Art. 63 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.

SEZIONE IV - Modifica della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”.

Art. 64 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”.

CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”

Art. 65 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

Art. 66 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

Art. 67 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

Art. 68 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

Art. 69 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

Art. 70 - Abrogazioni alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 71 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 72 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_15_2018_368232.pdf

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