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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Esenzioni.
1. Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” sono prorogate per un’ulteriore annualità.
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, allocate nel Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” e quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede riducendo di pari importo le spese allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 16 marzo 2018
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Esenzioni.
(seguono allegati)
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