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Bur n. 27 del 16 marzo 2018


LEGGE REGIONALE  n. 12 del 16 marzo 2018

Disposizioni in materia di tassa automobilistica.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Esenzioni.

1.   Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” sono prorogate per un’ulteriore annualità.

2.   Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, allocate nel Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” e quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede riducendo di pari importo le spese allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 marzo 2018

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Esenzioni.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_12_2018_366191.pdf

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