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Bur n. 16 del 16 febbraio 2018


LEGGE REGIONALE  n. 9 del 16 febbraio 2018

Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità e definizioni.

1.   La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.

2.   Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”, le attività di turismo equestre e le iniziative di supporto allo stesso costituiscono attività di turismo rurale.

3.   Ai fini della presente legge si definiscono:

a)   equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell’Unione europea;

b)   turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l’impiego di equidi;

c)   centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;

d)   ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene;

e)   punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l’abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;

f)    associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri;

g)   terapia assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali “Interventi assistiti con gli animali”, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l’intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi alla sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine, realizzato con l’impiego di equidi;

h) educazione assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali “Interventi assistiti con gli animali”, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l’intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà, realizzato con l’impiego di equidi;

i)    attività assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali “Interventi assistiti con gli animali”, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l’intervento di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone e la corretta interazione uomo-animale, realizzato con l’impiego di equidi.

 

Art. 2
Principio della concertazione.

1.   La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

 

Art. 3
Ippovie del Veneto.

1.   La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso collocato anche su argini di canali, fiumi e golene, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di ville venete e di antichi borghi rurali e montani, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l’individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati “vie verdi o green way”, non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.

3.   Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti ad uso venatorio, dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro loco” e successive modificazioni, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, dalle associazioni rappresentative del settore equestre, nonché dai Consorzi di gestione delle ippovie di cui all’articolo 4.

4.   La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all’utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l’adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.

5.   Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie del Veneto, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti ai sensi del comma 4.

6.   La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie del Veneto fissando i criteri e le modalità per l’assegnazione dell’intervento pubblico.

7.   La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai Consorzi di gestione delle ippovie di cui all’articolo 4 per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie venete.

8.   I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. 

 

Art. 4
Gestione delle ippovie del Veneto.

1.   La funzione di soggetto gestore di un’ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

a)   dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;

b)   dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell’ippovia o del sistema integrato di ippovie.

2.   Ai soggetti gestori delle ippovie competono:

a)   l’obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;

b)   la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre;

3.   La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:

a)   non perseguimento di fini di lucro;

b)   coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall’ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

4.   Nella concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, è riservata priorità ai Consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi del presente articolo.

 

Art. 5
Punti di sosta e di ristoro.

1.   Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

a)   i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda agricola;

b)   i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

c)   gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall’ippovia.

2.   Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l’abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l’alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

3.   Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l’utilizzo o l’adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4.   La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l’individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

 

Art. 6
Centri ippici.

1.   Ai fini della presente legge, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

2.   Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:

a)   i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda agricola;

b)   i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

c)   gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

3.   L’utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni, non comporta cambio di destinazione d’uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4.   Agli immobili destinati alla stabulazione degli animali si applica quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

5.   La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:

a)   la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;

b)   la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;

c)   la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all’attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell’attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell’attività di turismo equestre;

d)   la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;

e)   la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

6.   Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l’interconnessione fra i centri ippici e l’attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

 

Art. 7
Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1.   Al comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la parola: “cavalli” è sostituita con la parola: “equidi” e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: “nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi”.

 

Art. 8
Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi.

1.   Nell’ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, la Regione promuove e disciplina la terapia, l’educazione e l’attività assistita con gli equidi quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovarsi dell’impiego e del contatto con gli equidi allo scopo di favorire la loro integrazione sociale e migliorare la qualità della vita.

2.   Le modalità operative per disciplinare la terapia, l’educazione e l’attività assistita con gli equidi sono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea e statale e delle linee guida nazionali.

 

Art. 9
Valorizzazione delle attività con gli equidi.

1.   In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.

2.   La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea e statale.

3.   La Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l’impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

 

Art. 10
 Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 7 e dell’articolo 9, comma 2, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 6, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

3.   Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

 

Art. 11
Abrogazioni.

1.   I commi 2 e 3 dell’articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, sono abrogati.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 febbraio 2018

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità e definizioni.

Art. 2 - Principio della concertazione.

Art. 3 - Ippovie del Veneto.

Art. 4 - Gestione delle ippovie del Veneto.

Art. 5 - Punti di sosta e di ristoro.

Art. 6 - Centri ippici.

Art. 7 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

Art. 8 - Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi.

Art. 9 - Valorizzazione delle attività con gli equidi.

Art. 10 - Norma finanziaria.

Art. 11 - Abrogazioni.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_9_2018_363925.pdf

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