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Bur n. 11 del 30 gennaio 2018


LEGGE REGIONALE  n. 1 del 26 gennaio 2018

Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a
 

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

1.   Alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, dopo le parole: “raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale” inserire le seguenti: “, sulle sue infiltrazioni nei diversi settori delle attività economico-produttive, fra i quali il settore della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati,”.
 

Art. 2
Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

1.   All’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale.

1 ter. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale.

1 quater. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.”.
 

Art. 3
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
 

Art. 4
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 2018

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

Art. 2 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

Art. 3 - Norma finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_01_2018_362655.pdf

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