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Bur n. 77 del 11 agosto 2017


LEGGE REGIONALE  n. 27 del 08 agosto 2017

Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1.   Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: “, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio”.

2.   Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l’adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all’articolo 9 e” sono sostituite dalle seguenti: “e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6;”.

3.   Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e” sono sostituite dalle seguenti: “Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite”.

4.   Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.

4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:

a)   le oasi di protezione;

b)   le zone di ripopolamento e cattura;

c)   i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d)   i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e)   l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;

f)    l’identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna;

g)   i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell’articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

h)   i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8 della legge n. 157/1992.”.

5.   Dopo la lettera a) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:

“a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;”.

6.   Dopo la lettera b) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:

“b bis) l’indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992;”.

7.   La lettera d) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogata.


Art. 2
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.

2.   Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province sono delegate” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale provvede”.

3.   Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

4.   Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.


Art. 3
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.

2.   Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “delle Province e, previo assenso, della Regione e” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province,”.

3.   Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

4.   Al comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.


Art. 4
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province sono delegate” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale provvede” e le parole: “dall’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ISPRA”.


Art. 5
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.

2.   Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “la Provincia, sentito l’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale, sentito l’ISPRA” e le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla stessa Giunta regionale”.

3.   Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “delle Province” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,”.


Art. 6
Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia.”.

2.   Al comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

3.   La lettera d) del comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituita dalla seguente:

“d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione;”.

4.   Al comma 14 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.


Art. 7
Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “al Presidente della Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria” e le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

2.   Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: “, purché inclusi nel Veneto”.


Art. 8
Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1.   Al comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “su proposta delle Province interessate,” sono soppresse e le parole: “provvedono le Province” sono sostitute dalle seguenti: “provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

2.   Al comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l’attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l’altro prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare”.

3.   Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “, da parte della Giunta provinciale,” sono soppresse.

4.   Al comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre”.

5.   Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “della Provincia,” sono soppresse.

6.   Al comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “del territorio provinciale” e le parole: “di altre Province anche” sono sostituite dalle seguenti “, anche”.


Art. 9
Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.”.

2.   Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “provinciale ai sensi del comma 3 dell’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “faunistico-venatorio regionale”.

3.   Al comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale” e le parole “ con l’articolo 14” sono sostituite “col comma 4 dell’articolo 14”.

4.   Al comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “provinciale” è sostituita dalle seguenti: “faunistico-venatorio regionale”.

5.   Al comma 7 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

6.   Al comma 8 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “con le altre Province” sono sostituite dalle seguenti: “tra le Province contermini”.


Art. 10
Abrogazioni.

1.   L’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è abrogato.


Art. 11
Norme transitorie.

1.   In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).


Art. 12
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


Art. 13
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_____________________________


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2017

Luca Zaia


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INDICE

Art.  1    -  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art.  2    -  Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art.  3    -  Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art.  4    -  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art.  5    -  Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art.  6    -  Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art.  7    -  Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art.  8    -  Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art.  9    -  Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art. 10   -  Abrogazioni

Art. 11   -  Norme transitorie

Art. 12   -  Clausola di neutralità finanziaria

Art. 13   -  Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_27_2017_351338.pdf

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