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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 77 del 11 agosto 2017


LEGGE REGIONALE  n. 26 del 08 agosto 2017

Modifiche al Titolo VI Capo III e IV della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.

 

1.   Il comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:

“3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a)   una parte assegnata con le seguenti modalità:

1.   ai gruppi composti da un consigliere la spesa pari al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;

2.   ai gruppi composti da due consiglieri la spesa pari al 100 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;

3.   ai gruppi composti da tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 a cui è sommata la spesa di due unità di personale di categoria C1;

b)   la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo esclusi i primi tre.”.

2.   Sono abrogate le tabelle 2 e 3 dell’ allegato B.

3.   Nel comma 5 dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono soppresse le parole: “e della tabella 2 dell’allegato B”.

4.   Nel comma 6 dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono soppresse le parole: “e della tabella 3 dell’allegato B”.

 

Art. 2
Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.

 

1.   Al comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono soppresse le parole “nel limite massimo del 50 per cento, arrotondato alla unità superiore dell’organico previsto,”.

2.   Il comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:

“3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente rispettivamente all’80 e al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 e ai gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i consiglieri componenti la Giunta regionale.”.

3.   Il comma 7 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:

“7. Nel caso di eccedenze determinatesi per effetto di quanto previsto all’articolo 47, comma 4, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il gruppo consiliare rimette nella disponibilità del Consiglio regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, la quota necessaria e sufficiente delle somme assegnate ai sensi dell’articolo 52 e non spese.”.

4.   Il comma 7 bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:

“7 bis. Qualora quanto previsto al comma 7 non sia sufficiente a salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il finanziamento di tali rapporti è garantito per la quota mancante, in via prioritaria con le somme da assegnare e, ove non sufficienti, con le somme già assegnate ai sensi dell’articolo 52 comma 2 ai gruppi che hanno sostenuto il medesimo candidato presidente della Regione, secondo criteri proporzionali stabiliti dall’Ufficio di presidenza. Analogo criterio compensativo è applicato dall’Ufficio di presidenza nel caso si determinino delle eccedenze della spesa ripartita ai sensi dell’articolo 51, comma 3.”.

5.   Dopo il comma 7 bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono inseriti i seguenti commi:

“7 ter. Qualora la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreterie dei gruppi consiliari, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere antecedentemente alla variazione del numero dei gruppi consiliari, per effetto di quanto previsto dall’articolo 47, commi 3 e 4, determini il superamento del limite di cui all’articolo 47, comma 2, l’Ufficio di presidenza, in relazione all’entità dell’eccedenza, provvede all’individuazione delle unità di personale da assegnare al nuovo gruppo nell’ambito di quelle in servizio presso le segreterie dei restanti gruppi consiliari.

7 quater. Nel caso si determini un’eccedenza del limite di cui all’articolo 47, comma 2 per effetto di quanto previsto dall’articolo 47, commi 3 e 4, le nuove assegnazioni di personale sono autorizzate dall’Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto stabilito ai commi 7, 7 bis e 7 ter.”.

 

Art. 3
Modifica dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.

 

1.   Dopo il comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nei gruppi consiliari composti da uno, da due o da tre consiglieri, il trattamento economico del responsabile, per la durata dell’incarico può essere stabilito in misura ridotta rispetto al trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 dell’importo sufficiente a finanziare il costo delle altre unità di personale di cui intende avvalersi il Presidente del gruppo, ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell’allegato B con corrispondente riduzione dell’orario di lavoro.”.


Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.


1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 5
Decorrenza di effetti.


 

1.   Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono nei loro effetti dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2017

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1     -  Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni

Art. 2     -  Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni

Art. 3     -  Modifica dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni

Art. 4     -  Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5     -  Decorrenza di effetti

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_26_2017_351337.pdf

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