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Bur n. 77 del 11 agosto 2017


LEGGE REGIONALE  n. 23 del 08 agosto 2017

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità e principi.

1.   La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone adulte o anziane nella comunità, promuovendo la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e favorendo la costituzione di percorsi per l’autonomia e il benessere nell’ambito dei loro abituali contesti di vita.

2.   La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalle persone adulte o anziane nel corso della vita nonché il loro patrimonio di relazioni personali.

3.   La Regione sostiene l’invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa.

4.   La Regione promuove politiche integrate a favore delle persone adulte o anziane e contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena ed effettiva inclusione sociale e garantendo le pari opportunità, l’autodeterminazione e la dignità della persona.

5.   La Regione, tenuto conto che il processo di invecchiamento nel territorio veneto vede una naturale prevalenza del genere femminile, assicura risposte specifiche per le donne anziane.

Art. 2
Definizione.

1.   Ai fini della presente legge si intende per:

a)   invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l’intero arco della vita, assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;

b)   invecchiamento attivo: il processo che promuove la continua capacità del soggetto di esprimere la propria identità e ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali e spirituali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso dell’invecchiamento e favorire un contributo attivo alla propria comunità.

Art. 3
Programmazione degli interventi.

1.   La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone adulte o anziane negli ambiti della prevenzione, della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell’impegno civile e del volontariato e delle politiche abitative e ambientali.

2.   La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo iniziative territoriali, in sinergia con i Comuni, singoli o aggregati, con le Aziende ULSS, nonché con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”. La Regione promuove, inoltre, politiche per l’invecchiamento attivo anche favorendo la costituzione e partecipazione a network europei e circuiti nazionali e internazionali.

3.   La Giunta regionale definisce gli indirizzi e le strategie per l’invecchiamento attivo, avviando d’intesa con le rappresentanze sociali, la redazione di un Piano sull’invecchiamento attivo, di durata triennale, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.

4.   Nel Piano triennale sull’invecchiamento attivo sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le strutture regionali concorrono alla sua realizzazione.

5.   Alla redazione del Piano di cui al comma 3 partecipano i rappresentanti della Consulta per l’invecchiamento attivo di cui all’articolo 11 della presente legge. Il Piano è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sociali.

6.   All’Assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell’attuazione delle azioni previste dal Piano sull’invecchiamento attivo.

7.   La struttura regionale competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all’attuazione del Piano avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse strutture regionali interessate dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il compito di predisporre un programma di attuazione annuale diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge. Il programma è presentato alle rappresentanze sociali e alla Consulta per l’invecchiamento attivo di cui all’articolo 11 e viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4
Soggetti attuatori.

1.   La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con:

a)   i comuni, singoli o associati, privilegiando quest’ultimi;

b)   le Aziende ULSS;

c)   i centri servizi e le strutture residenziali;

d)   le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati;

e)   le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;

f)    le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

g)   gli enti, le organizzazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione sociale e le Università del volontariato e della terza età, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5
Politiche per la partecipazione attiva.

1.   La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità, anche attraverso l’impegno nel volontariato e nell’associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva, quale forma di promozione dell’invecchiamento attivo.

2.   L’impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all’articolo 4, devono essere finalizzati al benessere collettivo e inseriti prioritariamente in specifici protocolli operativi nel contesto dei Piani di zona.

3.   La Giunta regionale sostiene, attraverso specifici bandi, secondo procedure di legge, progetti sperimentali, proposti dai soggetti attuatori di cui all’articolo 4, diretti a sviluppare l’impegno delle persone anziane nella comunità favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo integrato e coordinato.

4.   La Giunta regionale sostiene, attraverso specifici bandi, secondo procedure di legge, progetti sperimentali proposti dai soggetti attuatori di cui all’articolo 4 per la realizzazione dei servizi innovativi per l’invecchiamento attivo.

5.   La Regione riconosce la famiglia come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la permanenza nel proprio contesto domiciliare, la Giunta regionale promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane.

6.   La Giunta regionale avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’articolo 4, tenuto conto del fenomeno delle persone anziane che vivono da sole, al fine di assicurare loro opportunità che garantiscano la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare e la partecipazione alla vita di comunità, promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi.

Art. 6
Attività di utilità sociale.

1.   Sono considerate attività di utilità sociale le iniziative che perseguono le seguenti finalità:

a)   sorveglianza presso le scuole, i parchi, i giardini e presso altri luoghi, manifestazioni ed eventi pubblici, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le amministrazioni locali;

b)   salvaguardia e promozione dell’ambiente e della cultura del territorio;

c)   gestione di terreni nei quali svolgere attività di orticoltura, giardinaggio e cura dell’ambiente naturale, affidati dai comuni alle persone anziane, singole o associate, secondo le modalità e i criteri da essi stabiliti;

d)   aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone in disagio, in solitudine o in difficoltà;

e)   diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti di cui all’articolo 4;

f)    diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di disagio urbano e delle misure approntate per farvi fronte;

g)   promozione e diffusione di esperienze dell’abitare sociale;

h)   attività per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;

i)    attività per la valorizzazione e la trasmissione di antichi mestieri, in particolare delle attività artigianali in via di estinzione, al fine di favorire uno scambio intergenerazionale e di tutelare un patrimonio di saperi pratici, patrimonio di ogni comunità.

2.   Alle persone anziane che operano nei progetti di invecchiamento attivo può essere riconosciuto, per il tramite dei comuni e delle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modifiche e integrazioni, o delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001” e successive modifiche e integrazioni, un rimborso forfettario per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali promotori dei progetti.

Art. 7
Completamento dell’attività lavorativa.

1.   La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le rappresentanze sociali, ovvero organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, favorisce la realizzazione di interventi di carattere sociale che agevolino il completamento della vita lavorativa, la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.

Art. 8
Formazione.

1.   La Regione individua nell’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. A tal fine, la Giunta regionale:

a)   sostiene percorsi di formazione miranti ad offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea, nella finalità di potenziare le competenze adattative delle persone adulte o anziane;

b)   sostiene la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti di persone anziane;

c)   valorizza e sostiene le attività di formazione dirette all’educazione permanente in diversi settori del sapere e dell’apprendere, anche attraverso le Università del volontariato e della terza età e la partecipazione a progetti europei;

d)   sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture ed esperienze differenti, promuovendo il valore della differenza di genere.

2.   La Giunta regionale promuove e sostiene protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati per la realizzazione di progetti che prevedono la partecipazione e la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, esperienze e conoscenze nella trasmissione di saperi alle generazioni più giovani.

3.   La Giunta regionale, al fine di favorire l’inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute e della socialità, percorsi formativi finalizzati a:

a)   progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all’impegno sociale, alla cittadinanza attiva e al volontariato;

b)   promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione, di attività motoria e di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace delle proprie risorse, anche economiche;

c)   perseguire la sicurezza domestica e stradale;

d)   promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;

e)   promuovere azioni di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri;

f)    favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e trasporto sociale di persone in disagio o in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

4.   La Giunta regionale promuove iniziative volte a favorire l’accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.

Art. 9
Prevenzione, salute e benessere.

1.   La Regione sostiene, promuove e definisce la programmazione e la co-progettazione di azioni ed interventi sostenibili, volti sia a prevenire l’insorgere di condizioni di fragilità che a mantenere il benessere bio-psico-sociale durante l’invecchiamento della persona, favorendo la diffusione di stili di vita sani e promuovendo protocolli operativi da inserire nei Piani di zona tra enti locali, aziende sanitarie, terzo settore, organizzazioni sindacali in stretto collegamento con la propria programmazione socio-sanitaria.

2.   La Giunta promuove e valorizza, in modo particolare attraverso i soggetti attuatori di cui all’articolo 4, opportunità per la salute, la partecipazione, il sostegno e la protezione della persona anziana nel proprio contesto familiare e territoriale per migliorare la qualità della vita:

a)   sostenendo la dignità, l’autonomia e l’autodeterminazione della persona anziana nel rispetto delle sue preferenze ed orientamento dei valori, anche nelle situazioni di disagio e maggiori difficoltà;

b)   prevenendo e superando i fenomeni di esclusione, isolamento sociale e autosvalutazione legati alla perdita di status, agevolando una vita di relazione attiva, garantendo e facilitando programmi di comunicazione efficaci relativi alle informazioni sui servizi, sugli interventi e sulle azioni sociali presenti sul territorio, favorendo la diffusione di spazi e luoghi di incontro, socializzazione ed espressività, in un’ottica intergenerazionale e interculturale;

c)   favorendo lo stato di salute e di benessere generale attraverso attività e programmi che agiscano principalmente sul potenziamento dei fattori protettivi che ciascun individuo dispone naturalmente, ovvero autostima, autonomia e capacità relazionali;

d)   favorendo il miglioramento dell’equilibrio fisico e psicologico e la socializzazione attraverso iniziative di attività motoria e sportive, anche nell’ambito delle palestre della salute di cui all’articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”;

e)   favorendo il benessere psico-fisico soggettivo delle persone anziane attraverso attività ricreative con l’ausilio di animali;

f)    promuovendo azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l’inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorirne l’accoglienza in micro residenze, gruppi appartamento, condomini solidali e altre forme di co-abitazione, privilegiando soluzioni che favoriscano l’intergenerazionalità e la multidimensionalità;

g)   attuando programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui processi di invecchiamento;

h)   superando le logiche assistenzialistiche, limitando l’ospedalizzazione impropria e favorendo l’appropriatezza degli inserimenti in strutture assistenziali residenziali e semiresidenziali, quando necessario;

i)    adottando, anche attraverso i Piani di zona, politiche sociali e socio-assistenziali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, anche attraverso la domotica e il telesoccorso e con l’obiettivo di prevenire l’allontanamento precoce dal contesto abituale di vita;

l)    promuovendo interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema verso un welfare regionale in grado di perseguire il bene comune mediante la costruzione di processi generativi che favoriscano l’espressione delle capacità individuali dei cittadini, valorizzino il loro contributo alla costruzione del benessere della comunità e accrescano la coesione e la solidarietà sociale, al fine di aumentare le risorse disponibili e il loro rendimento.

Art. 10
Cultura e turismo sociale.

1.   Al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, la Giunta regionale promuove iniziative culturali e di turismo sociale, facilitando l’accesso delle persone anziane a eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei. Favorisce, inoltre, l’impegno attivo delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali.

2. Le strutture turistico-ricettive possono sottoscrivere convenzioni con le Aziende ULSS territorialmente competenti, al fine di garantire un maggior grado di protezione agli anziani fruitori delle strutture medesime, senza alcun onere a carico delle Aziende ULSS.

3.   La Giunta regionale, anche con il coinvolgimento degli enti locali, dei soggetti del terzo settore e dei sindacati pensionati, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, prodotte e proposte dalle comunità territoriali, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni, incontri intergenerazionali e senso comunitario tra le persone coinvolte.

4.   Alle attività di turismo sociale si applica l’articolo 40 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

Art. 11
Consulta regionale per l’invecchiamento attivo.

1.   È istituita la Consulta regionale per l’invecchiamento attivo quale strumento idoneo a favorire la partecipazione della popolazione anziana ai processi decisionali, con il fine ultimo di migliorarne il benessere e la qualità della vita. La Consulta partecipa attivamente alla progettazione, contribuendo alla redazione del Piano Triennale sull’invecchiamento attivo di cui all’articolo 3, monitora l’attuazione degli interventi e propone eventuali rimodulazioni del programma di attuazione annuale al tavolo di lavoro permanente.

2.   Fanno parte della Consulta:

a)   l’Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;

b)   il Dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;

c)   il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità, o un suo delegato;

d)   il Dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione, lavoro, o suo delegato;

e)   un amministratore comunale, designato dall’ANCI Veneto;

f)    un rappresentante dei Centri di servizi per anziani;

g)   il Portavoce del Forum regionale del terzo settore, o un suo designato;

h)   il Presidente della Conferenza regionale del volontariato, o un suo designato;

i)    un rappresentante della cooperazione sociale;

l)    un rappresentante dei sindacati confederali dei pensionati maggiormente rappresentativi;

m)  un rappresentante del Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomi (CUPLA);

n)   un rappresentante dei CSV, designato dal coordinamento regionale Centri servizi volontariato.

3.   Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti della Consulta, dirigenti delle strutture regionali competenti ed esperti di specifiche materie presenti nell’ordine del giorno.

4.   La segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

5.   La Consulta viene istituita dalla Giunta regionale prima della stesura e dell’adozione del Piano triennale sull’invecchiamento attivo di cui all’articolo 3. I suoi membri rimangono in carica per tutta la durata del Piano e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. La partecipazione alle sedute di norma è gratuita; è ammesso il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione” e successive modificazioni.

Art. 12
Clausola valutativa.

1.   A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la sua piena attuazione.

2.   A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente apposita relazione con cadenza triennale.

3.   La relazione di cui al comma 2 in particolare, documenta:

a)   lo stato di attuazione del Piano, con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati e dei relativi finanziamenti utilizzati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto, in modo particolare delle realtà associative e dei comuni;

b)   le eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di attuazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti anche con riferimento alle reti solidali realizzate.

4.   La relazione è resa pubblica, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

5.   La Consulta per l’invecchiamento attivo, di cui all’articolo 11, è convocata dalla struttura competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l’attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni.

Art. 13
Abrogazioni.

1.   A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata le legge regionale 22 gennaio 2010, n. 9 “Istituzione del servizio civile degli anziani”.

Art. 14
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 03 “Interventi per gli anziani” - Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2017-2019.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11, quantificati in euro 1.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e dì gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2017-2019.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2017

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1     -  Finalità e principi

Art. 2     -  Definizione

Art. 3     -  Programmazione degli interventi

Art. 4     -  Soggetti attuatori

Art: 5     -  Politiche per la partecipazione attiva

Art. 6     -  Attività di utilità sociale

Art. 7     -  Completamento dell’attività lavorativa

Art. 8     -  Formazione

Art. 9     -  Prevenzione, salute e benessere

Art. 10   -  Cultura e turismo sociale

Art. 11   -  Consulta regionale per l’invecchiamento attivo

Art. 12   -  Clausola valutativa

Art. 13   -  Abrogazioni

Art. 14   -  Norma finanziaria

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_23_2017_351334.pdf

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