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Bur n. 73 del 01 agosto 2017


LEGGE REGIONALE  n. 18 del 25 luglio 2017

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna al risarcimento dei danni causati da fauna selvatica in sinistri stradali.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:


Art. 1
Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio.

1.   Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio della Regione del Veneto:

a)   debito derivante dalla sentenza esecutiva del Giudice di pace di Venezia n. 551/2016 per il valore complessivo di euro 2.460,50;

b)   debito derivante dalla sentenza esecutiva del Giudice di pace di Vicenza n. 458/2016 per il valore complessivo di euro 3.007,63;

c)   debito derivante dalla sentenza esecutiva del Giudice di pace di Padova n. 88/2016 per il valore complessivo di euro 8.298,77;

d)   debito derivante dalla sentenza esecutiva del Giudice di pace di Vicenza n. 635/2016 per il valore complessivo di euro 3.026,58;

e)   debito derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Belluno n. 701/2016 per il valore complessivo di euro 4.073,80;

f)    debito derivante dalla sentenza esecutiva del Giudice di pace di Padova n. 1873/2016 per il valore complessivo di euro 3.261,88.
 


Art. 2
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in euro 24.129,16 per l’esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.
 


Art. 3
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 luglio 2017

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin


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INDICE

Art. 1 - Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_18_2017_350354.pdf

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