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Bur n. 51 del 18 giugno 2013


LEGGE REGIONALE  n. 11 del 14 giugno 2013

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga


la seguente legge regionale:

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I
Finalità e risorse turistiche
 

Art. 1
Finalità

 1. La Regione del Veneto:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale e internazionale;

b) si attiva per promuovere iniziative atte a stimolare positive relazioni con l’organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e province autonome.

2. Nell’ambito di quanto previsto dal comma 1, la Regione del Veneto disciplina, indirizza e organizza lo svolgimento delle attività economiche del turismo, con le seguenti finalità:

a) promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell’ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e garanzia della fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale;

b) accrescimento della qualità dell’accoglienza turistica e incremento dell’accessibilità, della tutela dei diritti e del rispetto dei doveri degli operatori e degli utenti;

c) crescita della competitività delle singole imprese e della complessiva attrattività del Veneto quale meta turistica, anche avvalendosi della società consortile, denominata "Veneto Promozione Scpa" di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" e successive modificazioni;

d) innalzamento degli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse all’attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori e dei lavoratori;

e) elaborazione di nuovi prodotti, sviluppo della gamma di prodotti, di attività ed aree turistiche e miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche;

f) promozione del Veneto quale marchio turistico a livello nazionale e del marchio "Veneto/Italia" a livello internazionale e sviluppo di una politica di marchio regionale;

g) sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

h) sviluppo della qualità e dell’innovazione di processo e di prodotto e delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

i) sviluppo di una gamma completa ed efficiente di strumenti economico finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese del settore.

3. La Regione, nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, adotta e applica il principio della sussidiarietà e attua il confronto con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.

 Art. 2
Definizioni

 1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti ad essa relativi, si intende per:

a) attività turistica: l’attività economica svolta dalle imprese turistiche destinata a soddisfare le esigenze di viaggio, di soggiorno e di svago dei turisti;

b) beni a finalità turistica: gli immobili, i fabbricati, gli impianti, i macchinari e le attrezzature nella disponibilità e gestione delle imprese destinati all’attività turistica;

c) destinazione turistica: la località o l’ambito territoriale nel quale ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connesse con un prodotto turistico o una gamma di prodotti di cui all’articolo 4;

d) aree di montagna: il territorio montano, così come individuato dalla normativa regionale vigente;

e) imprese turistiche: le imprese così definite dalla vigente legislazione statale;

f) associazioni di rappresentanza: le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori regionali aderenti alle organizzazioni nazionali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese del settore turismo, o loro organismi a livello regionale delegati dalle medesime;

g) attività ricettiva: la fornitura, a pagamento, al turista di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente nelle strutture ricettive;

h) struttura ricettiva: struttura aperta al pubblico, dotata dei requisiti minimi previsti dalla presente legge, per fornire ai turisti, a pagamento, alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente;

i) sede operativa: l’immobile ove vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei turisti;

l) sede secondaria dell’agenzia di viaggio: qualunque filiale, succursale, punto vendita o luogo in cui si svolge, anche temporaneamente, attività di agenzia di viaggio, diversa dalla sede principale;

m) case per villeggiatura: gli edifici a destinazione abitativa non aperti al pubblico, destinati al soggiorno temporaneo di persone aventi stabile residenza in altro comune;

n) titolare della struttura ricettiva: il titolare dell’impresa che organizza, nella struttura ricettiva, l’offerta di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente, con facoltà di affidare la gestione di uno o più servizi durante il soggiorno del cliente a terzi;

o) promozione turistica: l’attività e le iniziative destinate ad accrescere nei turisti la conoscenza e la notorietà dei prodotti delle destinazioni turistiche;

p) commercializzazione turistica: l’attività e le iniziative in grado di incrementare la vendita di attività turistiche sia in termini di ricettività che di fornitura di beni e servizi ai turisti.

 Art. 3
Risorse turistiche

1. Sono risorse turistiche del territorio veneto: il mare, la montagna, i laghi, i fiumi, le terme, le città d’arte, i beni e i luoghi culturali, storici, religiosi ed enogastronomici, le aree protette e quelle di interesse naturalistico, nonché ogni altro bene, manifestazione e servizio in grado di generare flussi turistici a livello locale nonché di provenienza nazionale o estera.

2. Chiunque utilizzi o usufruisca delle risorse turistiche del Veneto è tenuto ad atti e comportamenti che consentano la preservazione e il mantenimento fisico, naturale, storico e patrimoniale delle risorse stesse.

 Art. 4
Prodotto turistico e gamma di prodotti

1. Il prodotto turistico è costituito dall’organizzazione dell’insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell’insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. La gamma di prodotti è costituita dalla preparazione, organizzazione ed offerta sul mercato e sui segmenti di utenza nazionale ed internazionale di più prodotti turistici tra loro coerenti.

3. La promozione e la comunicazione in Italia e all’estero delle risorse turistiche e culturali del Veneto hanno come obiettivo la valorizzazione unitaria del prodotto turistico, della gamma dei prodotti e delle connesse destinazioni.

4. La Regione concorre, con gli altri enti pubblici e le imprese, allo sviluppo dei club di prodotto e delle destinazioni nell’ambito della gamma di prodotti turistici del territorio regionale.

5. La Giunta regionale, in relazione ad eventi e manifestazioni di carattere internazionale o di particolare rilievo nazionale, può stipulare con enti e istituzioni, pubblici e privati, accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di azioni per la valorizzazione turistica del territorio regionale.

 Art. 5
"Veneto" marchio turistico

1. La Regione adotta una politica di sviluppo e promozione del "Veneto", marchio turistico regionale, come rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali che ricomprendono e rafforzano le diverse identità di territorio, prodotto e destinazione, per fornire al turista un’immagine unica dell’offerta turistica e culturale regionale.

2. Nei mercati esteri il marchio "Veneto" di cui al comma 1 è sempre affiancato dalla indicazione "Italia".

3. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, nella promozione e commercializzazione in Italia e all’estero dell’offerta turistica veneta, promuovono il Veneto come marchio turistico che integra, rispettandone il valore e il ruolo, la pluralità delle destinazioni e dell’offerta turistica regionale.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni per l’utilizzo del marchio turistico regionale e per il suo inserimento nelle campagne di promozione e commercializzazione, nonché nel materiale di interesse turistico, pubblicitario, illustrativo, segnaletico e di comunicazione al pubblico.

5. La Giunta regionale attua altresì le procedure di registrazione del marchio "Veneto", in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e successive modificazioni.

6. La Giunta regionale verifica periodicamente l’utilizzazione e la diffusione del marchio turistico della regione e il suo grado di riconoscibilità da parte del turista.

 CAPO II
Programmazione ed organismi concertativi
 

Art. 6
Programma regionale per il turismo

 1. La Regione adotta il programma regionale per il turismo quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del turismo.

2. Il programma regionale per il turismo ha durata triennale e comunque fino alla approvazione del successivo ed individua almeno i seguenti aspetti:

a) il quadro dell’offerta turistica, delle risorse turistiche regionali e l’analisi della domanda e delle previsioni sull’evoluzione delle potenzialità turistiche;

b) gli obiettivi e le strategie dell’attività regionale, da attuarsi anche mediante piani strategici;

c) le linee di intervento in relazione alle risorse per lo sviluppo dell’offerta turistica regionale e l’incremento dei flussi di domanda turistica in Italia e all’estero;

d) la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività delle imprese e dei prodotti turistici;

e) i criteri per la valutazione dell’impatto sulle risorse e le misure per la protezione delle stesse;

f) gli strumenti per la valutazione dei risultati economici, sia in termini qualitativi che quantitativi;

g) gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in termini qualitativi che quantitativi.

3. Il programma regionale per il turismo è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale può apportare modifiche e integrazioni al programma regionale per il turismo, se le condizioni economiche e sociali, interne ed internazionali, le rendono opportune, previo parere della competente commissione consiliare.

 Art. 7
Piano turistico annuale 

1. In attuazione del programma regionale per il turismo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano turistico annuale entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello di riferimento.

2. Il piano turistico annuale individua e prevede:

a) gli interventi regionali per incrementare la conoscenza della domanda e dell’offerta turistica;

b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche;

c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle destinazioni turistiche;

d) le disponibilità complessive di spesa per l’attuazione del piano e i criteri di allocazione delle risorse;

e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;

f) la verifica dell’andamento occupazionale del settore.

3. Il piano turistico annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.

4. Nel corso di validità del piano turistico annuale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può apportare modificazioni ed integrazioni al piano stesso.

 Art. 8
Elenco regionale delle località turistiche

1. Sono comuni turistici, ai fini dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e successive modificazioni, tutti i comuni del Veneto.

 Art. 9
Destinazioni turistiche

1. La Regione del Veneto riconosce, valorizza e favorisce il governo delle destinazioni turistiche così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c). A tal fine la Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un’unica organizzazione della gestione.

2. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, criteri e parametri per la costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica. La Giunta regionale, tenuto conto del necessario raccordo con i sistemi turistici tematici di cui all’articolo 11, favorisce l’istituzione delle organizzazioni di gestione delle destinazioni anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.

 Art. 10
Comitato regionale per le politiche turistiche

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per le politiche turistiche, al fine di contribuire alla definizione delle scelte programmatiche ed operative di maggior valore strategico per il turismo, nell’ambito della programmazione regionale di cui all’articolo 6 e della pianificazione annuale di cui all’articolo 7.

2. Il Comitato regionale per le politiche turistiche è convocato dall’Assessore regionale competente in materia di turismo ed è composto da:

a) l’Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Presidente dell’unione regionale delle province venete (UPI Veneto) o un suo delegato;

c) un rappresentante dei comuni designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sezione regionale, per ciascun sistema turistico tematico, di cui all’articolo 11;

d) il Presidente dell’Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere del Veneto) o un suo delegato;

e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza, come individuate alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2;

f) un rappresentante dei consorzi di imprese turistiche di cui all’articolo 18, per ciascun sistema turistico tematico;

g) il Presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), sezione regionale o un suo delegato.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con il provvedimento di costituzione, determina le regole di funzionamento del Comitato regionale per le politiche turistiche e le modalità di partecipazione di rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni su specifici temi, nonché della società consortile, denominata "Veneto Promozione Scpa" di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 e successive modificazioni e di esperti del settore turismo o di problematiche connesse al turismo.

 Art. 11
Sistema turistico tematico

1. Il sistema turistico tematico è l’ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente.

2. La Regione riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e territoriali:

a) Venezia e laguna;

b) Dolomiti;

c) Montagna veneta;

d) Lago di Garda;

e) Mare e spiagge;

f) Pedemontana e colli;

g) Terme Euganee e termalismo veneto;

h) Po e suo delta;

i) Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente modifica gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici di cui al comma 2 e può istituirne ulteriori, in conformità al programma regionale per il turismo di cui all’articolo 6.

 Art. 12
Coordinamento tematico

1. Il coordinamento tematico è l’organizzazione di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo del sistema turistico tematico, in coerenza con gli indirizzi regionali del programma regionale del turismo e con le attività del piano turistico annuale.

2. L’attività del coordinamento tematico è finalizzata a favorire la cooperazione fra i soggetti pubblici e privati responsabili della promozione e dello sviluppo dell’offerta del sistema turistico tematico.

3. La Giunta regionale determina le modalità, le regole di costituzione e di funzionamento di ciascun coordinamento tematico.

 Art. 13
Sistema informativo regionale del turismo

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.

2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare finalizzato:

a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell’offerta, della domanda, dei flussi e dell’impatto del turismo sull’economia regionale;

b) al sostegno dell’attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;

c) al supporto dell’attività amministrativa regionale e provinciale.

3. La Regione e gli enti locali concorrono all’implementazione e all’aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla Giunta regionale.

4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400" e successive modificazioni e dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale".

5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.

6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica, le presenze turistiche relative alle case per villeggiatura, secondo le indicazioni della Giunta regionale.

7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all’offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.

 Art. 14
Osservatorio regionale per il turismo

1. La Giunta regionale, anche tramite accordi di collaborazione con le università, i centri di ricerca, Unioncamere del Veneto ed altre istituzioni pubbliche e private competenti in materia di turismo, istituisce l’Osservatorio regionale per il turismo e ne disciplina il funzionamento, anche quale punto di scambio, sintesi e divulgazione di informazioni, al fine in particolare di:

a) valutare l’attrattività del Veneto quale meta turistica in un contesto europeo e mondiale;

b) conoscere le dinamiche della domanda, con attenzione anche a quella di turismo accessibile e le propensioni dei turisti;

c) analizzare i mercati di riferimento attuali e potenziali;

d) valutare l’andamento economico, sociale ed occupazionale delle imprese e del settore del turismo, con particolare attenzione al valore economico delle attività turistiche, ad integrazione delle rilevazioni statistiche svolte dalla Regione, anche con riferimento agli indirizzi della programmazione comunitaria e all’evoluzione della qualità e dell’offerta turistica regionale in relazione ai moderni strumenti di comunicazione;

e) misurare l’efficacia delle azioni realizzate.

 Art. 15
Informazione e accoglienza turistica

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell’offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.

2. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza turistica spettano alla Giunta regionale, che disciplina, sentita la competente commissione consiliare:

a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;

b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;

c) l’eventuale concessione di contributi;

d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.

3. Le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e dai soggetti rientranti nelle tipologie individuate con il provvedimento di cui al comma 2, lettera d).

Art. 16
Diritti del turista

1. I turisti sono le persone fisiche che fruiscono delle risorse turistiche e dei prodotti turistici del territorio regionale, sia in forma individuale che collettiva od organizzata, con i diritti riconosciuti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, nonché dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modificazioni e dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché i diritti riconosciuti dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

 Art. 17
Le imprese turistiche

1. Le imprese turistiche che esercitano l’attività in conformità della presente legge hanno titolo a:

a) essere incluse nei cataloghi, annuari, guide e ogni altro servizio telematico di informazione e comunicazione forniti dalla Regione e dagli enti locali;

b) partecipare, per il tramite delle associazioni di rappresentanza, alla pianificazione e programmazione turistica della Regione in sede di Comitato regionale per le politiche turistiche di cui all’articolo 10;

c) richiedere gli aiuti, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi economici previsti dalle vigenti normative comunitarie, statali e regionali per le proprie strutture e per la partecipazione, in forma aggregata, a programmi di sviluppo delle attività turistiche.

2. Le imprese turistiche sono tenute a:

a) informare i turisti sulle condizioni di fornitura dei servizi offerti e di prezzo dei medesimi;

b) collaborare con la Regione e gli enti locali per la fornitura delle informazioni statistiche di cui all’articolo 13 e per la realizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione di qualità e ad alta tecnologia;

c) curare la formazione e l’aggiornamento del personale, in conformità alle leggi statali e ai contratti collettivi.

Art. 18
I consorzi di imprese turistiche

1. Sono consorzi di imprese turistiche le associazioni, anche costituite nella forma di società consortile, formate da imprese turistiche e da eventuali altri soggetti privati. Le imprese turistiche possono partecipare a un solo consorzio per sistema turistico tematico.

2. Il numero minimo di imprese turistiche per consorzio è stabilito in proporzione al numero di strutture ricettive e di presenze turistiche rilevate per ciascun sistema turistico tematico nel triennio 2010-2012.

3. Il consorzio di imprese turistiche attua, nell’ambito di uno dei sistemi turistici tematici di cui all’articolo 11, programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell’offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti.

4. I consorzi di imprese di cui al comma 1 hanno sede nel sistema turistico tematico nel quale il consorzio svolge la propria attività prevalente, misurata in termini di numero di imprese turistiche del consorzio medesimo.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fissa le proporzioni di cui al comma 2 per ciascun sistema turistico tematico e le procedure di riconoscimento dei consorzi.

6. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, sono equiparate ai consorzi di imprese turistiche di cui al comma 1 le strutture associate di promozione turistica già disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.

7. Decorso il periodo transitorio di cui al comma 6, le strutture associate di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, sono consorzi di imprese se si conformano alle disposizioni del presente articolo.

8. I consorzi di imprese e le strutture associate equiparate, che operino in più sistemi turistici tematici, possono beneficiare degli interventi di cui all’articolo 42 comma 4, in proporzione al numero delle imprese turistiche associate con sede nel sistema turistico tematico oggetto dell’intervento.

9. Ai fini della partecipazione all’attività regionale di promozione turistica, in conformità al piano turistico annuale di cui all’articolo 7, i consorzi di cui al presente articolo possono raggrupparsi in un solo consorzio tematico per ciascun sistema turistico tematico.

 Art. 19
Funzioni della Regione

1. La Regione è titolare delle politiche del turismo ed esercita tali funzioni nel rispetto della normativa comunitaria e in coordinamento con le iniziative nazionali di settore.

2. Alla Regione in particolare competono:

a) la programmazione pluriennale e la pianificazione annuale dello sviluppo turistico, adottando strumenti di coordinamento, indirizzo e concertazione ispirati al principio di sussidiarietà;

b) il miglioramento delle condizioni di conservazione delle risorse turistiche esistenti e la creazione e la valorizzazione di nuove risorse turistiche del territorio regionale;

c) il coordinamento della raccolta, l’elaborazione, la validazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni statistiche del turismo, coerentemente con le esigenze e le politiche di promozione e commercializzazione dei sistemi turistici tematici;

d) la concessione di agevolazioni a soggetti pubblici o privati per lo sviluppo dell’offerta turistica e per il sostegno alle attività promozionali e delle iniziative di commercializzazione turistica;

e) la promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero, dell’immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici.

3. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, può avvalersi di enti, aziende, agenzie e società a partecipazione pubblica e svolgere altresì le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle funzioni attribuite agli enti locali dalla presente legge e già disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale, per specifiche iniziative di interesse turistico, può operare, attraverso specifiche intese, congiuntamente con gli enti locali o affidare agli enti locali funzioni di gestione di interventi e di procedimenti relativi anche allo sviluppo e qualificazione dell’offerta turistica.

 Art. 20
Funzioni delle province

1. Le province, oltre alle funzioni previste nelle specifiche discipline, assicurano:

a) lo sviluppo delle attività di promozione turistica dell’area di competenza nell’ambito del territorio regionale;

b) la rilevazione e verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

c) il sostegno di attività di interesse turistico, anche afferenti alle tradizioni locali, favorendo l’integrazione fra le diverse località e fra più prodotti turistici e favorendo l’aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati rappresentati collettivamente, al fine di creare organizzazioni di gestione della destinazione turistica.

2. Le attività di promozione devono essere coerenti con le priorità e le linee di azione previste dal programma regionale per il turismo e dal piano turistico annuale.

3. Ai fini di un adeguato raccordo e coordinamento, le province svolgono le attività e le funzioni di cui alla presente legge secondo le direttive regionali e sulla base del programma di attività della società consortile di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 e successive modificazioni.

 Art. 21
Funzioni della Provincia di Belluno

1. In attuazione dell’articolo 15 dello Statuto sono conferite alla Provincia di Belluno le funzioni e le risorse necessarie a garantirne l’esercizio, nel settore del turismo.

2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l’approvazione l’atto ricognitivo delle funzioni che rimangono in capo alla Regione, in quanto attinenti all’unitario esercizio a livello regionale, agli impegni derivanti da obblighi statali o internazionali e alla necessità di rappresentanza degli interessi regionali presso gli organi nazionali ed europei.

 Art. 22
Le associazioni Pro Loco

1. La Regione riconosce le attività delle associazioni Pro Loco finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e delle tradizioni locali, in particolare quelle relative:

a) alle tipicità turistiche e al patrimonio culturale locale ed enogastronomico, folcloristico e delle tradizioni locali;

b) all’animazione delle località turistiche e all’attrazione dei turisti;

c) all’intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare.

2. Le province gestiscono gli albi provinciali delle associazioni Pro Loco già istituiti ai sensi della normativa regionale vigente e provvedono, con proprio regolamento, a definire le modalità per la loro tenuta.

3. L’albo provinciale delle associazioni Pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel portale internet della Regione e delle province.

 TITOLO II
Disciplina dell’attività ricettiva

CAPO I
Strutture ricettive

Art. 23
Strutture ricettive

1. Le strutture ricettive sono distinte nelle seguenti tipologie:

a) strutture ricettive alberghiere;

b) strutture ricettive all’aperto;

c) strutture ricettive complementari.

2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle specifiche normative.

3. I locali per il pernottamento dei turisti possono essere:

a) camera: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera e complementare, composto da un vano allestito con uno o più posti letto per i turisti, dotato di un bagno privato o comune;

b) junior suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da un unico vano avente una parte allestita a posti letto e una parte allestita a salotto, nonché da almeno un bagno privato;

c) suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da almeno una camera, da un salotto e da almeno un bagno privato;

d) unità abitativa: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, complementare e all’aperto, dotato di un servizio autonomo di cucina e di almeno un bagno privato e inoltre composto da almeno una camera e almeno un vano destinato a soggiorno, oppure da almeno una camera destinata in parte anche ad uso di soggiorno e che abbia requisiti dimensionali maggiori di quelli minimi di cui al comma 6;

e) piazzola: area attrezzata per l’installazione degli allestimenti mobili di pernottamento di cui all’articolo 26, comma 2.

4. Si definisce capacità ricettiva:

a) totale: il numero di posti letto autorizzati nella struttura ricettiva ad uso dei turisti;

b) prevalente: la situazione in cui il numero di posti letto autorizzati nei locali per il pernottamento di cui al comma 3, è superiore alla metà della capacità ricettiva totale;

c) residuale: la differenza tra capacità ricettiva totale e la capacità ricettiva prevalente.

5. Nelle strutture ricettive all’aperto la capacità ricettiva prevalente è determinata dal rapporto tra il numero di posti letto predisposti dal gestore, in unità abitative fisse o allestimenti mobili di pernottamento ed il numero di turisti ospitabili nelle piazzole, purché muniti di proprio allestimento mobile di pernottamento.

6. Il numero di posti letto nei locali di pernottamento rispetta i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 31.

 Art. 24
Strutture ricettive alberghiere

1. Le strutture ricettive alberghiere sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in uno o più edifici, dotate di almeno sette locali per il pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima colazione e di un locale comune destinato al servizio di portineria.

2. Sono strutture ricettive alberghiere:

a) gli alberghi o hotel;

b) i villaggi-albergo;

c) le residenze turistico-alberghiere;

d) gli alberghi diffusi.

3. Nelle strutture ricettive alberghiere con più edifici, si distinguono:

a) l’edificio principale, ove è ubicato il locale comune destinato al servizio di portineria;

b) la dipendenza, edificio con ingresso autonomo, composto da uno o più locali per il pernottamento dei turisti.

4. La dipendenza può essere ubicata ad una distanza non superiore a duecento metri in linea d’aria dall’edificio principale ovvero ad una distanza superiore, qualora la dipendenza sia ubicata all’interno dell’area recintata su cui insiste l’edificio principale, fatta salva la peculiare disciplina relativa agli alberghi diffusi di cui al comma 4 dell’articolo 25.

 Art. 25
Tipologie di strutture ricettive alberghiere

1. Sono alberghi od hotel le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.

2. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale in unità abitative ubicate in più edifici all’interno di una stessa area dove insiste l’edificio principale alberghiero.

3. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.

4. Sono alberghi diffusi gli alberghi dotati di un edificio principale, dove si trovano l’ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza, in linea d’aria, non superiore a quattrocento metri dall’edificio principale, con capacità ricettiva totale o prevalente nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell’edificio principale alberghiero e ubicati:

a) nelle aree di montagna;

b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti;

c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.

5. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, può consentire l’albergo diffuso in borghi o centri storici siti in comuni con popolazione superiore a cinquemila residenti in deroga al limite di cui alla lettera b).

6. Le unità immobiliari che compongono l’albergo diffuso possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle strutture ricettive alberghiere il locale di pernottamento può disporre sino a quattro posti letto ed è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.

8. Nelle strutture ricettive complementari è consentito aggiungere nel locale di pernottamento, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino alla partenza del cliente del numero di posti letto autorizzato.

 Art. 26
Strutture ricettive all’aperto

1. Le strutture ricettive all’aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un’area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici e campeggi.

2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all’aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.

3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all’aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.

4. Sono campeggi o camping le strutture ricettive all’aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.

5. Le strutture ricettive all’aperto sono tenute ad assicurare:

a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;

b) la presenza, in via continuativa, all’interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato.

 Art. 27
Strutture ricettive complementari

1. Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.

2. Sono strutture ricettive complementari:

a) gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;

b) le case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;

c) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;

d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell’ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d’impresa;

e) i rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l’intero arco della giornata.

3. I rifugi già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono modificare la denominazione in rifugio alpino secondo le disposizioni del comma 8 dell’articolo 50.

 Art. 28
Ospitalità diffusa

1. Nelle aree di montagna, le strutture ricettive e le strutture che offrono servizi di interesse turistico possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa", secondo le disposizioni attuative della Giunta regionale, anche al fine di potenziare l’offerta turistica favorendo le sinergie tra imprese turistiche di aree omogenee.

2. Le imprese che compongono l’ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in consorzio, o altra forma associativa, che assume la responsabilità della conduzione dell’ospitalità diffusa e del relativo centro di ricevimento per i turisti.

3. Ogni singola struttura ricettiva appartenente all’ospitalità diffusa rimane disciplinata dalla legislazione regionale vigente e i titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.

 Art. 29
Denominazioni diverse delle strutture ricettive

1. Le strutture ricettive che hanno i requisiti previsti per la propria tipologia dalla presente legge, in aggiunta o in sostituzione alla denominazione assegnata dagli articoli da 24 a 27 possono essere definiti con altre denominazioni, per tenere conto altresì dei vari sistemi e mezzi di comunicazione commerciale, secondo le modalità individuate con deliberazione della Giunta regionale.

 Art. 30
Sedi e attività congressuale

1. Le sedi congressuali sono strutture aperte al pubblico che dispongono di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni ed eventi, dotate di idonei spazi ed installazioni tecniche ed in grado di offrire personale specializzato.

2. Le sedi congressuali sono centri congressi o sedi congressuali alberghiere:

a) sono centri congressi gli edifici destinati ad ospitare riunioni, eventi e congressi;

b) sono sedi congressuali alberghiere le strutture ricettive alberghiere che dispongono di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni, convegni e congressi.

 Art. 31
Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all’evoluzione del settore e, se necessario, aumentati.

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1:

a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;

b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all’attività alberghiera;

c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;

d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d’uso dei locali e degli edifici;

e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali.

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, l’apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile all’esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).

Art. 32
Procedimento di classificazione

1. Il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenta alla provincia domanda, su modello regionale, di:

a) rilascio di classificazione, prima dell’inizio dell’attività della struttura ricettiva o della sede congressuale;

b) modifica della classificazione, a seguito di mutamento dei requisiti di classificazione;

c) rinnovo di classificazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.

2. La provincia procede al rilascio, modifica o rinnovo della classificazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista.

3. Entro il termine di cui al comma 2, la provincia verifica la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata e che la denominazione della struttura ricettiva oggetto della domanda eviti omonimie nell’ambito territoriale dello stesso comune, anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

5. La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è successivamente confermata o modificata con provvedimento dalla provincia sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall’istante e con sopralluoghi a campione.

6. La classificazione ha validità per un quinquennio decorrente dal suo rilascio, e, nell’ipotesi di modifica di cui al comma 5, dalla data del relativo provvedimento.

CAPO II
Disposizioni comuni
 

Art. 33
Esercizio dell’attività ricettiva

1. Chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, presenta al comune, dopo aver ottenuto la classificazione di cui all’articolo 32, nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. La segnalazione certificata di cui al comma 1 abilita, esclusivamente a favore di persone ivi alloggiate, ai loro ospiti o a persone ospitate in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, ad effettuare:

a) la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto";

b) la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni;

c) l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

3. Il titolare della struttura ricettiva comunica alla provincia e al comune:

a) immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea della struttura per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

b) in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

4. La chiusura definitiva della struttura deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla provincia e al comune.

 Art. 34
Informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura

1. Ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi al turista, i prezzi delle strutture ricettive resi pubblici sono comprensivi del costo dell’alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte, anche con evidenza separata; i medesimi non comprendono comunque il costo degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente, anche se necessari ai fini della classificazione.

2. Nelle strutture ricettive il prezzo giornaliero della camera, della suite, delle junior suite e dell’unità abitativa è corrisposto per intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.

3. Nelle strutture ricettive all’aperto le tariffe per piazzola e per unità abitativa, possono essere differenziate nell’ambito della stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle piazzole e delle unità abitative.

4. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell’anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento, secondo un modulo fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale.

5. Il prezzo della struttura ricettiva è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modulo fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale.

6. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 5, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati, mentre per le unità abitative rimane l’obbligo di cui al comma 5.

7. Il titolare delle strutture ricettive ha facoltà di determinare l’ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile l’alloggio, comunque non prima delle ore nove antimeridiane per le strutture ricettive all’aperto e non prima delle ore dieci antimeridiane per tutte le altre strutture ricettive.

8. Le strutture ricettive possono avere apertura annuale, per l’intero anno solare, o stagionale, con una apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno.

9. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno solare, senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo complessivo non superiore a nove mesi.

10. I periodi di apertura della struttura ricettiva e l’ora di rilascio dell’alloggio sono indicati nella tabella di cui al comma 4 e nel cartellino di cui al comma 5.

11. La copia della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 33 è esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva.

 Art. 35
Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo sono esercitate dai comuni e dalle province nell’ambito delle rispettive competenze.

2. I turisti possono presentare alla provincia reclami circostanziati e pertinenti in ordine a eventuali carenze dei servizi e requisiti dichiarati e a inadempienze delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

3. La provincia, d’ufficio o su reclamo dei turisti e, previa verifica degli elementi contestati, procede al declassamento delle strutture ricettive o delle sedi congressuali che hanno perso uno o più requisiti di classificazione o all’annullamento della classificazione.

4. La provincia effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima di almeno il 10 per cento del totale di ogni tipologia, definendo per ciascuna i criteri di selezione, le modalità di verifica, anche tramite sopralluogo e i tempi di attuazione dei controlli.

5. Ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge, gli incaricati della provincia e del comune hanno accesso alle strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore, nonché alle sedi congressuali.

6. Il titolare di strutture ricettive è tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività.

7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e le province sono tenuti a fornire reciprocamente le informazioni acquisite nell’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e a comunicarle, se richieste, alla Giunta regionale.

8. Qualora la provincia rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della provincia, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.

 CAPO III
Aree attrezzate per la sosta temporanea
 

Art. 36
Aree attrezzate per la sosta temporanea

1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono le aree, ubicate al di fuori delle strutture ricettive all’aperto di cui alla presente legge, riservate esclusivamente alla sosta occasionale, per un massimo di quarantotto ore consecutive, salva diversa decisione dei comuni, di camper, autocaravan, caravan e roulotte, ai sensi dell’articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni.

2. Le aree attrezzate di cui al comma 1 sono istituite dai comuni.

3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea devono essere realizzate nel rispetto delle dotazioni specifiche e integrative individuate dalla Giunta regionale e delle disposizioni di cui all’articolo 185, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e dell’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni.

 TITOLO III
Intermediazione di pacchetti turistici
 

CAPO I
Operatori e procedure
 

Art. 37
Agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici in conformità agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva e solo per i clienti dell’agenzia stessa, le funzioni di accompagnatore turistico, effettuate dal titolare, dal direttore tecnico o dai dipendenti qualificati dell’agenzia, aventi un livello pari o superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva, altre forme di prestazione turistica a servizio dei clienti, come ad esempio la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, in tutte le forme d’uso, o la vendita di prodotti da viaggio, nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni previste dalla legge.

4. Sono requisiti per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo:

a) l’apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi consecutivi;

b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;

c) un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria;

d) l’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;

e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane.

 Art. 38
Esercizio dell’attività

1. Chiunque intende esercitare l’attività di agenzia di viaggio e turismo, presenta alla provincia nel cui territorio è ubicata la sede principale la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Il titolare di agenzia di viaggio e turismo è tenuto a comunicare preventivamente alla provincia ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina:

a) l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggi, di cui all’articolo 40, diversi dalle agenzie di viaggio e turismo;

b) la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sui siti internet istituzionali delle province e gli obblighi informativi nei confronti degli enti pubblici.

4. Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia, che intendono aprire una sede secondaria, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla provincia della sede secondaria sia alla provincia della sede principale.

5. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo deve esporre al pubblico, in ciascuna sede, copia della segnalazione di cui ai commi 1 e 2 nonché della comunicazione di cui al comma 4.

6. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla provincia la documentazione comprovante l’avvenuta copertura assicurativa dell’attività esercitata, in coerenza con le direttive della Giunta regionale di cui al comma 3.

 Art. 39
Comunicazione di chiusura temporanea e definitiva

1. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo comunica alla provincia:

a) immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea dell’agenzia per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

b) in via preventiva, la chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio e turismo per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

2. La chiusura definitiva dell’agenzia di viaggio e turismo deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla provincia e al comune.

 Art. 40
Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo

1. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l’organizzazione di viaggi per i propri associati, possono organizzare i viaggi esclusivamente per i propri associati che risultino iscritti da almeno due mesi, nonché per gli associati appartenenti ad associazioni straniere, aventi finalità analoghe senza scopo di lucro e legate all’associazione organizzatrice da accordi di collaborazione.

2. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, possono organizzare viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri aderenti da almeno sei mesi e per non più di tre volte all’anno se di durata superiore a tre giorni.

3. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 stipulano, in occasione dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all’attività svolta, per il risarcimento dei danni, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, con massimale e contenuto minimo definiti dalla Giunta regionale.

4. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.

5. Gli enti locali devono avvalersi per l’organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere regolarmente assicurati.

 TITOLO IV
Finanza di impresa e di territorio
 

CAPO I
Principi generali
 

Art. 41
Disposizioni generali in materia di interventi regionali

1. La Regione, al fine di sviluppare l’offerta e la domanda turistica, accrescere la competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi delle strutture ed infrastrutture connesse all’attività turistica, incentivare l’adozione di idonee azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile, prevede misure di agevolazione finanziaria a soggetti pubblici e privati, in attuazione del piano turistico annuale e in conformità agli obiettivi e alle strategie stabilite dal programma regionale per il turismo con priorità ai soggetti che aderiscono alle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche riconosciute.

2. La Giunta regionale finanzia iniziative, attività e progetti realizzati da soggetti pubblici e privati, i cui beni a finalità turistica oggetto di intervento sono ubicati nel territorio regionale, finalizzati allo sviluppo delle attività d’impresa e delle reti di imprese, dei prodotti turistici, delle attività di marketing e commercializzazione, alla qualificazione del territorio, alla valorizzazione delle risorse turistiche.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale utilizza le seguenti misure anche in forma congiunta: contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione e partecipazione al capitale di rischio.

4. La Regione adotta il principio dell’integrazione e della combinazione degli strumenti comunitari, statali e regionali, prevedendo una finanza di territorio differenziata in grado di ampliare il numero delle imprese finanziate, di ridurre il costo del finanziamento e di accelerare i tempi di erogazione.

5. Gli interventi regionali della presente legge sono cumulabili con ulteriori interventi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima finalità, nei limiti della vigente normativa comunitaria e statale.

6. Gli interventi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore ("de minimis") ovvero in applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

7. Gli stessi interventi possono altresì essere oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo terzo, del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

8. La Giunta regionale provvede a definire, per ciascuno degli interventi previsti dal presente titolo, le procedure di selezione dei beneficiari, ivi compresi i criteri di assegnazione e le eventuali priorità, nonché le procedure di erogazione e le cause di eventuale riduzione o decadenza.

9. Gli enti locali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell’eventuale assegnazione di contributi, rispettano gli obiettivi, i principi e i limiti di intensità di aiuto di cui al presente titolo e sono tenuti a coordinare le loro iniziative con quelle analoghe attuate dalla Giunta regionale.

 CAPO II
Le attività e iniziative finanziabili
 

Art. 42
Tipologie di interventi regionali

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo delle strutture, la promozione della sicurezza e della qualità dell’offerta turistica, la riduzione dei costi e la diversificazione delle attività turistiche, disciplina le misure di agevolazione di cui al comma 3 dell’articolo 41 per le tipologie di beneficiari e di iniziative finanziabili di cui ai commi seguenti.

2. Sono finanziabili le imprese turistiche per le seguenti iniziative:

a) la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la riconversione e l’innovazione delle strutture ricettive;

b) l’acquisto e l’installazione di impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e finalizzati all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software e l’attivazione o l’implementazione di sistemi di prenotazione elettronica;

c) il miglioramento delle condizioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di vendita dei prodotti;

d) il miglioramento delle condizioni di lavoro, l’adeguamento alle norme di sicurezza, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie;

e) l’acquisizione di impianti e loro pertinenze;

f) l’adeguamento degli impianti per l’introduzione di sistemi di controllo e di gestione della qualità;

g) operazioni finanziarie, tra loro alternative, riservate alle piccole e medie imprese alberghiere e finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale;

h) aggregazione, acquisizione e fusione di imprese, incorporazione e acquisizione di rami d’azienda;

i) accordi finalizzati all’integrazione dei processi e dei servizi attinenti la gestione delle strutture ricettive che generino recuperi di efficienza operativa;

l) accordi finalizzati allo sviluppo di prodotti turistici nuovi o innovativi;

m) misure e progetti in grado di creare e sviluppare reti di imprese orientate al presidio strategico dei mercati, alla diversificazione delle attività, all’innovazione di prodotto.

3. Agli effetti del comma 2, lettera m), si considerano le imprese turistiche costituite in rete mediante appositi contratti ai sensi dell’articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni, che concorrono all’incremento dell’economia turistica, mediante:

a) la gestione dei mercati per garantire un rapporto diretto con i turisti, recuperare il valore aggiunto della fase di vendita, fidelizzare i clienti;

b) la gestione della produzione, organizzando le relazioni di filiera e di cooperazione fra imprese turistiche e le altre imprese del territorio cooperanti in termini di prodotti turistici, favorendo l’attività coordinata dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica;

c) la gestione dei meccanismi di rinnovo delle competenze al fine di garantire elevati e costanti livelli di innovazione e sostenibilità dell’attività turistica.

4. Sono finanziabili i consorzi di imprese turistiche di cui all’articolo 18 per i progetti, da selezionare mediante pubblici bandi, rivolti:

a) all’attuazione di interventi per lo sviluppo delle attività commerciali delle imprese associate, ivi compresa la fornitura di servizi di consulenza;

b) alla partecipazione a iniziative ed eventi nei mercati nazionali ed internazionali, nel rispetto della programmazione regionale in materia e in accordo con la Giunta regionale;

c) alla realizzazione di iniziative collettive di qualificazione e valorizzazione delle attività turistiche e dei servizi offerti dalle imprese associate.

5. Per le iniziative di cui al presente articolo, possono essere concesse le seguenti tipologie di agevolazioni:

a) contributi in conto capitale o in conto interessi o finanziamenti agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui all’articolo 45, per le iniziative di cui al comma 2, lettere da a) ad f);

b) finanziamenti agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui all’articolo 45, per le iniziative di cui al comma 2, lettera g);

c) contributi in conto capitale o in conto interessi, per le iniziative di cui al comma 2, lettere da h) a m);

d) contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa, per le iniziative di cui al comma 4.

6. Nella concessione dei contributi alle piccole e medie imprese sono considerate una o più delle seguenti priorità:

a) lo svolgimento di attività ricettiva;

b) la sede operativa nelle aree di montagna;

c) la gestione da parte di imprenditrici e giovani imprenditori;

d) il possesso di certificazioni ambientali e di qualità ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

e) altre priorità indicate nei piani strategici.

7. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui all’articolo 45 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:

a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l’area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;

b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.

8. Per le finalità operative di cui al comma 7 è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui all’articolo 45.

9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l’individuazione dei progetti strategici di cui al comma 7, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l’eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui all’articolo 45.

10. Al fine dell’accesso agli interventi descritti dal presente articolo, per i finanziamenti, agevolazioni e contributi, viene data priorità a quei soggetti economici e quelle imprese che applicano ai lavoratori condizioni contrattuali condivise dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori del settore.

 Art. 43
Interventi per il turismo accessibile

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori senza aggravi di prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

4. Ai fini del presente articolo sono considerate offerta turistica anche le attività, iniziative e manifestazioni, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, alla promozione e alla comunicazione turistica, fra le quali i parchi a tema e le strutture convegnistiche e congressuali.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche ed accrescere la fruibilità turistica ai soggetti di cui al presente articolo, disciplina la concessione di finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione di cui all’articolo 45, nonché di contributi in conto capitale o in conto interessi, a favore di imprese turistiche per favorire l’accesso alle strutture ricettive e agli altri beni a finalità turistica.

6. Per attuare le finalità del presente articolo, la Giunta regionale si avvale del contributo di esperti.

 Art. 44
Interventi per il turismo sostenibile

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di incrementare lo sviluppo sostenibile del turismo, migliorando l’integrità dell’ambiente naturale e valorizzandone le risorse, disciplina la concessione di finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione di cui all’articolo 45, nonché di contributi in conto capitale o in conto interessi a favore di imprese turistiche, per gli interventi destinati a realizzare:

a) azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo idrico, di energia, ridurre o eliminare i rifiuti, le emissioni in atmosfera e l’inquinamento acustico;

b) interventi per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito da norme nazionali e comunitarie;

c) misure che consentono la produzione di energia generata tramite processi che si avvalgono prevalentemente di fonti di energia rinnovabile;

d) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali in base alle norme comunitarie e nazionali;

e) azioni previste dalla vigente normativa comunitaria per un turismo sostenibile e competitivo.

 CAPO III
Gli strumenti di sostegno
 

Art. 45
Fondo di rotazione del turismo

1. Gli interventi di tipo strutturale e dotazionale di cui agli articoli 42, comma 2, lettere da a) ad f), 43 e 44, nonché le operazioni finanziarie di cui all’articolo 42, comma 2, lettera g), sono finanziati tramite il fondo di rotazione del turismo destinato alle imprese turistiche.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai fini della operatività del fondo di rotazione:

a) può affidare la gestione delle risorse del fondo ad un soggetto pubblico o privato con le modalità previste dalla vigente normativa;

b) definisce le condizioni di operatività del soggetto gestore del fondo, stabilendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione turistica regionale.

 Art. 46
Sviluppo del sistema delle garanzie

1. La Giunta regionale, al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese turistiche, promuove e favorisce le attività degli organismi di garanzia collettiva fidi, nonché l’evoluzione organizzativa della rete territoriale degli organismi fidi per migliorare la qualità gestionale delle imprese.

2. Gli organismi di garanzia collettiva fidi devono:

a) avere sede operativa nel Veneto;

b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;

c) essere autorizzati ad operare secondo le condizioni di cui all’articolo 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina i criteri e la procedura per la concessione agli organismi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 2 di contributi regionali in conto capitale destinati all’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.

 Art. 47
Partecipazione al capitale delle imprese turistiche

1. Al fine di promuovere nuove e più strutturate attività imprenditoriali, innovare i processi produttivi e di servizio al turista e valorizzare le risorse turistiche, è autorizzata la partecipazione di risorse finanziarie regionali al capitale di rischio delle imprese turistiche.

2. L’intervento partecipativo è attuato tramite l’assunzione di partecipazioni societarie alle imprese turistiche, costituite nella forma di società di capitali e iscritte ai pertinenti pubblici registri.

3. All’attuazione degli interventi di partecipazione societaria, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede attraverso la propria società finanziaria a cui indica termini, modalità e limiti della partecipazione al capitale.

 Art. 48
Progetti di interesse pubblico

1. La Regione al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, concede contributi in conto capitale per programmi, progetti ed iniziative di investimento per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici, in conformità ai piani strategici.

2. Sono ammissibili al contributo, disciplinato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, gli interventi strutturali, infrastrutturali e dotazionali dei beni in disponibilità di enti pubblici di supporto all’attività turistica.

3. Nella concessione del contributo è accordata priorità ai comuni in possesso di certificazioni ambientali, alla natura degli investimenti, al grado di innovazione degli stessi e all’incidenza proporzionata sui flussi turistici attuali e potenziali.

4. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, elevabile di altri cinque punti percentuali nel caso di interventi realizzati da comuni ubicati in area di montagna.

 TITOLO V
Disposizioni sanzionatorie e finali
 

Art. 49
Violazioni e sanzioni amministrative

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all’articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all’articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:

a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell’articolo 35;

b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l’obbligo di cui all’articolo 34;

c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l’alloggio;

d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;

e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell’articolo 31;

f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla provincia la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;

g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l’accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della provincia per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell’articolo 35;

h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell’articolo 34 e del comma 5 dell’articolo 38;

i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui agli articoli 33 e 39;

l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;

m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla provincia eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d’inizio attività di cui al comma 2 dell’articolo 38;

n) l’organizzatore di viaggio, l’intermediario ed il venditore di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:

a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 33;

b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell’articolo 32;

c) chiunque gestisca un’agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell’articolo 38;

d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 40.

5. È soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:

a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell’articolo 33;

b) chiunque fornisca false informazioni alla provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell’articolo 32;

c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;

d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell’articolo 31;

e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 38;

f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per l’apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell’articolo 37, nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dagli articoli 38 e 40.

6. L’accertamento delle violazioni degli obblighi, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all’adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell’attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti alla provincia competente per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettera a), al comma 4 lettera a) e al comma 5 lettera a), attribuiti al comune competente per territorio.

7. L’ente locale che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:

a) l’entità del danno subito dal turista;

b) il numero di turisti danneggiati;

c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;

d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;

e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell’attività sanzionata.

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell’attività sanzionata.

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell’attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell’attività.

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell’attività sanzionata, l’ente locale applica l’articolo 17 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni.

 Art. 50
Disposizioni finali e transitorie

1. Fatte salve diverse esplicite previsioni, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di approvazione del programma regionale per il turismo di cui all’articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano turistico annuale di cui all’articolo 7.

3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di intervento si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.

4. Restano confermate e conservano validità:

a) le autorizzazioni all’esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all’aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

c) le autorizzazioni all’apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 38;

d) l’elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l’albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 74 e 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

e) i provvedimenti di classificazione a residenza d’epoca, già rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

f) limitatamente all’esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d’uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

g) limitatamente all’esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d’uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

h) l’albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall’articolo 10 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

6. Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.

7. I bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell’entrata in vigore della presente legge regionale, devono ottenere la classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata.

8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura del rifugio escursionistico.

9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.

 Art. 51
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 28 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, è abrogata, limitatamente all’articolo 1, all’articolo 2, all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g), i), all’articolo 6, agli articoli da 9 a 19, all’articolo 91, all’articolo 92, agli articoli da 95 a 108, all’articolo 129 e all’allegato U.

3. Sono altresì abrogati:

a) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31 della presente legge, l’articolo 4, comma 1, lettera e) limitatamente al numero 41, gli articoli da 22 a 29, da 31 a 43 e gli allegati B, C, C bis, C ter, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

b) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 36 della presente legge, l’articolo 44 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

c) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 38 della presente legge, gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

d) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 42 della presente legge, gli articoli 7 e 8 e l’allegato A della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

e) decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 3, comma 1, lettere c), d), n), nonché gli articoli 20 e 21 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

 Art. 52
Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della presente legge, ed in particolare:

a) dalle attività di promozione in Italia e all’estero dell’immagine del turismo veneto;

b) dal finanziamento dei consorzi di imprese turistiche;

c) dall’attività dell’Osservatorio turistico;

quantificati in euro 3.201.346,55 per l’esercizio 2013, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2013.

2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, relative alle agevolazioni per progetti di interesse pubblico quantificate in euro 250.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo" del bilancio di previsione 2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 giugno 2013

Luca Zaia


INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPO I - Finalità e risorse turistiche

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Risorse turistiche

Art. 4 - Prodotto turistico e gamma di prodotti

Art. 5 - "Veneto" marchio turistico

CAPO II - Programmazione ed organismi concertativi

Art. 6 - Programma regionale per il turismo

Art. 7 - Piano turistico annuale

Art. 8 - Elenco regionale delle località turistiche

Art. 9 - Destinazioni turistiche

Art. 10 - Comitato regionale per le politiche turistiche

Art. 11 - Sistema turistico tematico

Art. 12 - Coordinamento tematico

Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo

Art. 14 - Osservatorio regionale per il turismo

Art. 15 - Informazione e accoglienza turistica

Art. 16 - Diritti del turista

Art. 17 - Le imprese turistiche

Art. 18 - I consorzi di imprese turistiche

Art. 19 - Funzioni della Regione

Art. 20 - Funzioni delle province

Art. 21 - Funzioni della Provincia di Belluno

Art. 22 - Le associazioni Pro Loco

TITOLO II - Disciplina dell’attività ricettiva

CAPO I - Strutture ricettive

Art. 23 - Strutture ricettive

Art. 24 - Strutture ricettive alberghiere

Art. 25 - Tipologie di strutture ricettive alberghiere

Art. 26 - Strutture ricettive all’aperto

Art. 27 - Strutture ricettive complementari

Art. 28 - Ospitalità diffusa

Art. 29 - Denominazioni diverse delle strutture ricettive

Art. 30 - Sedi e attività congressuale

Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali

Art. 32 - Procedimento di classificazione

CAPO II - Disposizioni comuni

Art. 33 - Esercizio dell’attività ricettiva

Art. 34 - Informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura

Art. 35 - Vigilanza e controllo

CAPO III - Aree attrezzate per la sosta temporanea

 Art. 36 - Aree attrezzate per la sosta temporanea

TITOLO III - Intermediazione di pacchetti turistici

CAPO I - Operatori e procedure

Art. 37 - Agenzie di viaggio e turismo

Art. 38 - Esercizio dell’attività

Art. 39 - Comunicazione di chiusura temporanea e definitiva

Art. 40 - Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo

TITOLO IV - Finanza di impresa e di territorio

CAPO I - Principi generali

Art. 41 - Disposizioni generali in materia di interventi regionali

CAPO II - Le attività e iniziative finanziabili

Art. 42 - Tipologie di interventi regionali

Art. 43 - Interventi per il turismo accessibile

Art. 44 - Interventi per il turismo sostenibile

CAPO III - Gli strumenti di sostegno

Art. 45 - Fondo di rotazione del turismo

Art. 46 - Sviluppo del sistema delle garanzie

Art. 47 - Partecipazione al capitale delle imprese turistiche

Art. 48 - Progetti di interesse pubblico

TITOLO V - Disposizioni sanzionatorie e finali

Art. 49 - Violazioni e sanzioni amministrative

Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 51 - Abrogazioni

Art. 52 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

 
1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale che hanno presentato, rispettivamente, tre proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:

- proposta di legge d’iniziativa del consigliere Teso relativa a “Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative di informazione e accoglienza, assistenza turistica e modifica della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modifiche e integrazioni”; (progetto di legge n. 81)

- proposta di legge d’iniziativa del consigliere Teso relativa a “Modifica alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” ”; (progetto di legge n. 93)

- proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Reolon, Puppato, Causin, Fasoli, Sinigaglia, Azzalin, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Bottacin, Fracasso, Pigozzo, Ruzzante e Tiozzo relativa a “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, aventi ad oggetto l’albergo diffuso”; (progetto di legge n. 95)

- disegno di legge relativo a “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” (deliberazione della Giunta regionale n. 9/DDL del 10 maggio 2011); (progetto di legge n. 170).

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;

- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 gennaio 2013;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 maggio 2013, n. 11.


2. Relazione al Consiglio regionale


- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

preliminarmente, merita evidenziare che il presente progetto di legge rappresenta la sintesi di un lungo e complesso iter di attento esame da parte della Sesta Commissione consiliare che, partendo dal disegno della Giunta regionale (PDL n. 170) e da altri progetti di legge inerenti la materia del turismo, ha portato alla formulazione della presente proposta di legge.

Detta proposta intende promuovere lo sviluppo economico sostenibile del turismo.

La crisi mondiale dei mercati ha ridisegnato i mercati, proponendo uno scenario di profonda evoluzione dei profili di domanda, con una generale ricerca di livelli ottimali nel rapporto qualità- prezzo in ogni segmento.

Il contesto vede crescere esponenzialmente il numero dei competitori, forti della nuova accessibilità anche dai mercati più lontani, grazie alla diffusione dei vettori low cost.

Il livello della qualità dei prodotti offerti si evolve, modificando sostanzialmente il tradizionale modello di marketing, a causa della pervasività degli strumenti web per la lettura dei mercati e per la prenotazione e l’acquisto, soprattutto da parte delle nuove generazioni.

Il turismo è una componente centrale anche del nuovo sistema produttivo veneto che si proietta oltre la crisi.

Infatti, nel corso dell’anno 2011, i movimenti turistici registrati nel Veneto ammontavano a 15.765.628 arrivi e 63.400.993 presenze (tratto da elaborazione della Direzione Sistema Statistico Regionale sui dati Istat).

Nella consapevolezza del valore del potenziale turistico veneto, la presente proposta di legge, ponendo il turista al centro del messaggio legislativo, colloca gli operatori del mercato in condizione di sviluppare un’offerta idonea a mantenere il Veneto nei più alti segmenti di qualità del mercato mondiale, migliorando significativamente il valore aggiunto del settore e la ricchezza distribuita.

Infatti, la presente proposta di legge promuove, in chiave di competitività e attrattività, il Veneto quale marchio turistico a livello mondiale, accresce la qualità dell’accoglienza turistica, incrementando anche l’ accessibilità, valorizza le risorse turistiche, sostiene le imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche con lo sviluppo di una gamma di strumenti economico-finanziari a supporto, innalza gli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse all’attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori.

La proposta di legge è strumento strategico della politica di settore, in cui l’individuazione degli obiettivi di medio lungo periodo, degli strumenti attuativi e dei ruoli dei soggetti pubblici e privati è affidata alla legge, mentre le scelte operative sono rimesse all’attività amministrativa della Giunta regionale, ciò che consente la regolazione flessibile dei processi.

Punto centrale della proposta di legge è il mercato, nel suo rapporto tra cliente e prodotto: si parte dal turista, per offrirgli il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio veneto.

La finalità della crescita della competitività e dell’attrattività del Veneto quale meta turistica a livello mondiale, è realizzata dalla Giunta regionale, anche avvalendosi della società consortile “Veneto Promozione” (articolo 1).

La proposta di legge fonda una delle sue strategie in un innovativo concetto di prodotto, definito “l’organizzazione dell’insieme delle risorse turistiche, dei beni e dei servizi del territorio in funzione del mercato e di un determinato segmento di utenza, in grado di soddisfare i bisogni e gli interessi dei turisti” (articolo 4).

La tradizionale attenzione alla sola promozione, nella quale il prodotto è implicito alla naturale e straordinaria dotazione di risorse primarie, viene quindi superata.

La proposta di legge promuove perciò lo sviluppo di prodotti di qualità, di una loro gamma estesa ed integrata e ne presidia il ciclo di vita, dagli investimenti per il loro sviluppo, alla efficiente gestione del processo di commercializzazione e promozione, all’attività di accoglienza e informazione che il territorio deve assicurare.

In tale contesto, Il “Veneto” marchio turistico evolve. Non solo svolge un ruolo comunicativo, ma condensa e rappresenta i valori da porre al centro della strategia, divenendo oggetto di una vera e propria politica di marchio (articolo 5).

La suesposta nuova logica di prodotto, comporta l’evoluzione dei tradizionali Sistemi Turistici Locali (STL), di cui appare indebolita la riconoscibilità in termini di mercato.

Viene perciò individuato un numero limitato di riconoscibili Sistemi Turistici Tematici (STT).

Il tematismo descrive un ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente.

Il tematismo è ricondotto al sistema territoriale di riferimento, inglobando così l’orientamento al presidio della destinazione.

Tale presidio presuppone l’integrazione e la cooperazione tra gli attori istituzionali e privati, la gestione coerente del complessivo funzionamento del territorio, spiccatamente orientato all’attrattività, all’accessibilità e all’accoglienza.

La proposta di legge (articolo 10) riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e territoriali:

a) Venezia e laguna;

b) Dolomiti e montagna;

c) Lago di Garda;

d) Mare e spiagge;

e) Pedemontana e colli;

f) Terme Euganee;

g) Po e suo delta;

h) Città d’arte, centri storici, forti e ville venete.

In tale contesto orientato al prodotto, la proposta di legge prende in considerazione l’impresa turistica sotto vari profili.

Anzitutto, il progetto di legge si rivolge alle imprese che scelgono di operare sul mercato in forma associata, sotto forma di consorzi di imprese e di reti di imprese.

La disciplina dei consorzi di imprese turistiche viene rivista (articolo 16), sia dal punto di vista organizzativo - prevedendo che vi partecipino solo soggetti privati - sia per la finalità affidata - che consiste in attività di commercializzazione dei prodotti dei propri aderenti - sia nelle modalità di finanziamento - prevedendo l’accesso competitivo ai fondi pubblici.

Il numero minimo di imprese turistiche per consorzio è stabilito in proporzione al numero di strutture ricettive e di presenze turistiche rilevate per ciascun sistema turistico tematico nel triennio 2010-2012. Alle reti di imprese (articolo 39) è affidato il compito di operare per lo sviluppo e l’innovazione di prodotto, in quanto orientate al presidio strategico dei mercati, alla diversificazione delle attività, all’innovazione di prodotto. La scelta di dare rilievo a forme associate di impresa è dovuta alla necessità di controbilanciare il fenomeno dell’estrema frammentazione del tessuto imprenditoriale veneto, che costituisce una debolezza nella capacità competitiva sui mercati internazionali.

La proposta di legge prevede un’ampia gamma di strumenti di finanza pubblica a supporto del ciclo di vita delle imprese e del prodotto (articoli 38-45).

I finanziamenti alle imprese sono assegnati con procedure competitive per premiare la concorrenzialità e la qualità dei progetti.

Vengono previste numerose tipologie di provvidenze: contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione e partecipazione al capitale di rischio.

Siffatto nuovo impianto della politica di settore determina anche l’evoluzione della governance pubblica.

Infatti, la proposta di legge assegna alla Regione la titolarità delle politiche del turismo (articolo 17).

La Regione assume quindi compiti di programmazione pluriennale e di pianificazione annuale dello sviluppo turistico, di miglioramento delle risorse turistiche esistenti, di concessione di agevolazioni per lo sviluppo dell’offerta turistica e per il sostegno alle attività promozionali e delle iniziative di commercializzazione turistica, di promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero, dell’immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici.

Nel contesto delle attribuzioni regionali, merita particolare rilievo l’innovativa disciplina delle attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti (articolo 13).

Infatti, spetta alla Regione stabilire gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti, i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.

Si evidenzia la rilevanza della disciplina per cui le attività di informazione e accoglienza turistica debbono essere svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell’offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.

La proposta di legge attribuisce alle Province (articolo 18) compiti di sviluppo delle attività di promozione turistica dell’area di competenza nell’ambito del territorio regionale, di rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici, precisando che dette funzioni sono svolte in conformità alle direttive regionali e sulla base del programma di attività di Veneto Promozione.

La proposta di legge riconosce le attività delle associazioni Pro Loco (articolo 19), finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e delle tradizioni locali, in particolare quelle relative alle tipicità turistiche e al patrimonio culturale locale, folcloristico e delle tradizioni locali, all’animazione delle località turistiche e all’attrazione dei turisti, all’intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare.

Il progetto di legge si caratterizza anche per l’intento di semplificazione amministrativa, per esempio attraverso la riduzione al minimo delle prescrizioni e adempimenti richiesti alle imprese, grazie al ricorso alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (articolo 30), attraverso la previsione della fattispecie del silenzio assenso nei procedimenti di autorizzazione per la classificazione delle strutture ricettive (articolo 29), attraverso l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione dei prezzi alla provincia (articolo 31).

Entrando più nel dettaglio, l’attività ricettiva comprende la locazione di alloggio e la prestazione di servizi accessori ai turisti, si distingue dalla locazione di alloggi per finalità esclusivamente turistiche, che comprende la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, climatizzazione, acqua, gas, arredi, corredi, dotazioni e attrezzature, pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente, nonché eventuale portierato condominiale ma esclude la prestazione di servizi durante il soggiorno del cliente (articolo 30, comma 3).

A tutela del turista e della leale concorrenza fra gli operatori e di presidio della qualità dell’offerta turistica è altresì disciplinate la classificazione di tutte le strutture ricettive, sulla base dei requisiti individuati con provvedimento della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale (articolo 28).

Le tipologie di strutture ricettive non utilizzano più il criterio distintivo della natura del gestore della struttura (soggetto imprenditoriale o senza scopo di lucro), posto che il progetto di legge riconosce la natura imprenditoriale dell’attività ricettiva, ma quello oggettivo, basato sugli spazi e servizi forniti ai turisti.

I parametri rilevanti per l’individuazione di una tipologia sono la presenza o meno di un angolo cottura nella stanza; la necessità o meno di somministrazione di alimenti e bevande; la necessità o meno di una camera dove pernotta il titolare; la capacità ricettiva delle camere, il numero di camere offerte ai turisti.

Nell’ottica della delegificazione e della flessibilità ad un rapido adeguamento delle norme regionali alle mutevoli esigenze della domanda turistica, il progetto di legge demanda alla Giunta regionale la puntuale individuazione dei servizi, attrezzature e dotazioni dei tre gruppi previsti di strutture ricettive: alberghiere, all’aperto e complementari.

Sono alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in uno o più edifici, dotate di almeno sette locali per il pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima colazione e di un locale comune destinato al servizio di portineria (articolo 21).

Degna di rilievo la nuova tipologia dell’albergo diffuso (articolo 21, comma 4), ubicato nelle aree di montagna, ovvero nei centri storici, nei comuni non superiori a cinquemila residenti, ovvero nelle isole non collegate da ponti alla terraferma di comuni, con popolazione non superiore a cinquemila residenti, dotati di un edificio principale dove si trovano l’ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza, in linea d’aria, non superiore a quattrocento metri dall’edificio principale, con capacità ricettiva totale o prevalente nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell’edificio principale alberghiero.

Le strutture ricettive complementari (articolo 24), sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere. Sono tali gli alloggi turistici, le case per vacanze, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, i rifugi alpini, i bed & breakfast.

Quest’ultimi (articolo 24, lettera d)) sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell’ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d’impresa.

Si segnala inoltre la novità della classificazione delle sedi congressuali (articoli 27 e 28) - centri congressi o sedi congressuali alberghiere - strutture aperte al pubblico che dispongono di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni ed eventi, dotate di idonei spazi ed installazioni tecniche ed in grado di offrire personale specializzato.

Nella linea della semplificazione e delegificazione, il progetto di legge disciplina i presupposti, le modalità e le procedure in materia di organizzazione e vendita di viaggi (articoli 34-37).

In particolare, il progetto di legge disciplina i requisiti e le procedure amministrative riguardanti sia le agenzie di viaggio e turismo sia gli organizzatori di viaggi diversi dalle imprese.

Tra i requisiti organizzativi delle agenzie di viaggi si evidenzia la necessità, per la leale concorrenza tra agenzie viaggi, di un direttore tecnico abilitato che eserciti la propria attività in esclusiva in ciascuna agenzia viaggi.

Sotto il profilo meramente procedurale, la Sesta Commissione consiliare ha preventivamente proceduto all’abbinamento, a norma dell’articolo 20, comma 5 del vigente Regolamento consiliare, dei seguenti progetti di legge regionale, in quanto vertenti su medesimo oggetto: disegno di legge della Giunta regionale n. 170, portante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” - assunto a testo base -; progetto di legge n. 81, d’iniziativa del Consigliere Teso, portante “Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative di informazione e accoglienza, assistenza turistica e modifica della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modifiche e integrazioni”; progetto di legge n. 93, d’iniziativa del Consigliere Teso, portante “Modifica alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” ”; progetto di legge n. 95, d’iniziativa del Consigliere Reolon e altri, portante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, aventi a oggetto l’albergo diffuso”; ha acquisito in data 28 giugno 2011 il parere favorevole con osservazioni della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20; ha proceduto alle consultazioni dei soggetti portatori di interessi, nelle date 8 e 15 giugno 2011, 1° febbraio e 28 marzo 2012; ha acquisito in data 8 maggio 2012 il parere della Prima Commissione consiliare permanente, favorevole con la prescrizione di riformulazione della norma finanziaria, per dare modo alla stessa di esprimersi; ha quindi ulteriormente acquisito il parere favorevole della predetta Commissione sulla norma finanziaria riformulata, in data del 28 novembre 2012; nella seduta del 9 gennaio 2013, ha licenziato con modifiche, a maggioranza, per l’esame e per l’approvazione dell’Aula, l’unito progetto di legge.

Hanno votato a favore i rappresentati del Gruppo L.V. - L.N. Padania e Popolo della Libertà.

Si sono astenuti i rappresentanti del Gruppo Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori e Gruppo Misto.”.

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Fasoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,


1. UNA BELLA ESPERIENZA

Ringrazio il Presidente Cenci per la fatica, non solo della relazione, ma anche per la conduzione di tutta questa complessa discussione che dura da oltre 24 mesi.

Devo dire innanzitutto che, a livello personale, a prescindere da come finirà la discussione con il voto su questo PDL, relativo ad un tema così importante come il turismo, per quanto mi riguarda, devo dire che si è trattato di un’esperienza molto bella e formativa. Sin dall’inizio del percorso, oltre due anni fa (il progetto di legge è stato presentato in Commissione, se non ricordo male, nel maggio del 2011), ho potuto confrontarmi con molti soggetti diversi, da ciascuno dei quali ho imparato molte cose che mi hanno permesso, anche grazie alla lettura di una serie di materiali di varia provenienza, di acquisire, spero, quelle conoscenze e quei punti di vista che mi permettano di essere parte significativa in questa discussione e di esserne parte con cognizione di causa cercando di apportare un contributo che, mi auguro, possa essere positivo, non solo a titolo personale ma a nome del mio Gruppo, con il quale ho lungamente discusso, per arrivare alla definizione di un provvedimento di così straordinaria importanza per la nostra Regione che è, come è noto, di gran lunga la prima Regione d’Italia in materia del turismo.

Dico, all’inizio, che ringrazio veramente di cuore i dirigenti e il personale della Direzione Turismo e della Sesta Commissione, gli esponenti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, gli esponenti politici a livello comunale e provinciale con i quali, non solo io ma tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico, ci siamo incontrati e confrontati in modo aperto e costruttivo, anche quando le posizioni erano diverse, se non in qualche caso addirittura contrapposte. All’assessore Finozzi, do atto di aver voluto un percorso dialogante che ha portato ad una legge che è senz’altro frutto di un confronto molto serrato, con riscritture molteplici, anche di punti tutt’altro che secondari.

Non so come finirà, ovviamente lo deciderà il Consiglio. Posso solo dire che noi, come Gruppo, faremo la nostra parte, cercando di migliorare la legge, anche se è bene essere tutti consapevoli che la legge da sola non basterà; troppo importante è il tema per pensare che basti scrivere un buon testo normativo per risolvere tutti i problemi. Certo, aiuterebbe e questo è il nostro impegno.
 

2. UNA MATERIA COMPLESSA

Si tratta, infatti, di una materia molto complessa. Ci apprestiamo a discutere un tema che riprende la vecchia legge regionale n. 33 del 2002 che, per molti versi, ha fatto il suo tempo. Si consideri poi il fatto che, in materia, per poter fare un discorso organico dobbiamo tenere conto non solo della legge che abbiamo già approvato il 12 agosto 2012, numero 28, su agriturismi, etc., di quella in discussione in Commissione sulle concessioni demaniali, il PDL 225, di quella sulle Proloco, PDL 268, senza contare che restano da regolamentare tutte le professioni turistiche, tenendo conto delle disposizioni in materia previste dall’Unione europea. Un quadro complesso nel quale il PDL 170 rappresenta il punto centrale e quindi è grande la responsabilità che il Consiglio deve dimostrare in proposito. Si pensi poi a quanti collegamenti ha il tema. Quando parliamo di turismo dobbiamo saper che il tema si intreccia con le infrastrutture, i trasporti, l’edilizia, l’urbanistica, la cultura e lo spettacolo, la formazione, senza contare l’esigenza primaria di collegare il settore alle altre attività produttive in modo moderno, non fosse altro per i numeri che il turismo propone a livello nazionale e a livello locale.

A livello nazionale rappresenta circa il 10 per cento del PIL con 2,2 milioni di occupati, 10 per cento dell’occupazione totale. A livello Veneto i dati non sono meno significativi. Li prendo dalle pubblicazioni della Direzione Regionale e dell’Osservatorio sulla spesa: 5,5 per cento del PIL regionale, 8,1 miliardi di PIL turistico su 146,8 miliardi, 416.000 unità di lavoro delle quali, per citare le principali aree, 164.000 nella ricettività e nella ristorazione, 54.000 nell’agroalimentare, 42.000 nelle attività culturali e ricreative, 29.000 nelle attività industriali e artigianali che caratterizzano il settore dell’abbigliamento, della calzatura, dell’alto shopping, che formano il paniere di spesa dei turismi in Veneto. Il turismo rappresenta il 14 per cento dei consumi interni regionali, 11,4 miliardi di spesa turistica su un totale di 81,5 miliardi. Il Veneto è di gran lunga la prima Regione in Italia, 16,3 per cento del totale, 15.818.525 arrivi nel 2012 (dati recentissimi fornitici dalla Direzione Turismo), di cui oltre dieci milioni di stranieri, in crescita, e cinque milioni e mezzo di italiani in calo. 62.351.657 le presenze, quaranta milioni gli stranieri, quasi ventidue milioni gli italiani, in leggero calo rispetto al 2011 con una media di pernottamenti in lenta ma costante flessione, e questo deve farci riflettere, dalle 4,4 notti del 2006, alle 3,9 notti del 2012.

Una Regione che ha quasi 23.000 imprese, per la precisione 22.973, 655.000 posti letto, quasi divisi a metà tra il settore alberghiero e le altre forme complementari di ricettività che, per la verità, negli ultimi anni, hanno superato per quantità la ricettività di tipo alberghiero: 3.275 alberghi con 200.000 posti letto, circa 2.200 bed & breakfast con 11.000 con 10.000, circa 770 agriturismi, 187 campeggi e villaggi con ben 220.000posti letto, 139 rifugi alpini ed escursionistici con 3.400, senza contare tutta l’altra ricettività composta da camere, appartamenti, ostelli e quant’altro.

Una Regione che, forse, in modo unico propone una gamma di prodotti completa, il che spiega le ragioni del successo, anche se, vorrei sottolinearlo, è bene essere chiari: non c’è alcuna garanzia che questo successo duri nel tempo; non basta avere queste predisposizioni perché il successo si mantenga. Bisogna avere un progetto di sviluppo in testa, in termini quantitativi e soprattutto qualitativi.

Città d’arte e mare sono i nostri punti di eccellenza; quasi il 70 per cento degli arrivi vanno a queste due destinazioni, senza nulla togliere all’importanza e all’eccellenza delle altre mete turistiche della nostra Regione. Ma di dati siamo ben forniti, non solo dalla struttura della Direzione Turismo, a cui rinnovo il mio ringraziamento, ma anche per il meritorio lavoro dell’Osservatorio sulla Spesa regionale che periodicamente aggiorna le statistiche.
 

3. PER UNA VALUTAZIONE D’INSIEME SERVE UN QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO A LIVELLO NAZIONALE INTERNAZIONALE.

Per poter esprimere una valutazione compiuta sulla legge che ci apprestiamo a discutere, non solo dobbiamo tenere presenti i dati quantitativi, ma avere anche una visione d’insieme di che cosa rappresenti oggi il turismo a livello nazionale e internazionale e quali siano le prospettive, analizzando punti di forza e di debolezza del nostro Paese. Per nostra fortuna, ciò oggi è possibile attraverso il “Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia”, che porta un titolo importante “Turismo Italia 2020. Leadership lavoro, Sud”, presentato a Roma il 18 gennaio 2013, dal precedente Ministro Pietro Gnudi.

Il Piano, però, per diventare a tutti gli effetti operativo e vincolante, secondo il decreto “Sviluppo 2” del dicembre del 2012, dovrà essere approvato dal Governo Letta. Le Regioni, con il loro coordinamento, insieme alle Province Autonome, il 6 dicembre 2012, hanno inoltrato al Governo un lungo documento, di 19 pagine, di osservazioni regionali sul documento di sintesi “Piano strategico dello sviluppo in Italia, ’Turismo in Italia 2020’ ”. Il documento è stato curato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è stato richiamato in sintesi in un ordine del giorno, intitolato “Piano strategico nazionale del turismo”, che è stato redatto il 7 febbraio 2013, quindi successivamente alla presentazione del Piano turistico, nel quale venivano ribadite con forza alcune richieste molto precise.

La prima letteralmente: “Espungere dal documento la proposta di riforma del Titolo V della Costituzione” con la quale il documento nazionale chiedeva che la competenza tornasse dalle Regioni allo Stato centrale. Seconda richiesta, altrettanto importante: “Conoscere le risorse finanziarie messe a disposizione da parte governativa”, per concludere, affermando: “Pur apprezzando l’iniziale confronto avviato dal Governo con il sistema regionale ad oggi la bozza di Piano non rappresenta la posizione condivisa dalle Regioni e dalle Province Autonome”, chiedendo di conseguenza di “rivedere i contenuti del piano strategico di concerto con il sistema regionale”. Non un buon inizio, come si vede, anche se, togliendo questi orpelli e leggendo il testo del documento di 19 pagine, si trovano parecchie forme di convergenza con il documento nazionale.

Devo dire, con sincerità però, che pur apprezzando alcuni rilievi fatti dal documento della Regioni, ritengo che il documento nazionale del piano strategico sia un testo di straordinaria importanza perché, per la prima volta, svolge un’analisi dettagliata, e indica dei provvedimenti precisi con 61 azioni divise per sette linee di intervento.

Vi chiedo scusa se mi fermo su questo punto, ma lo considero particolarmente importante.

Provo a spiegare in sintesi com’è strutturato questo piano e che cosa propone perché mi interessa molto, in relazione ad esso, poter esprimer poi un giudizio articolato e motivato sulla nostra legge.

Il piano si propone tre obiettivi. Il primo: ridare leadership all’Italia nel settore del turismo; il secondo: creare nuovi posti di lavoro, 500.000 entro il 2020 e 30 miliardi di aumento del PIL; il terzo: offrire un’opportunità irrepetibile al Sud Italia per agganciarsi alla crescita del paese. Si compone di tre parti: la prima: Analisi del settore turistico in Italia; la seconda: Azioni per sviluppare il turismo; la terza: L’inizio di un percorso dove indica le azioni legislative possibili.

La prima parte che analizza il ruolo e il posizionamento dell’Italia, è molto importante, perché mette in evidenza gli elementi critici per una politica dell’industria turistica in Italia. Si parte dai dati di crescita del turismo a livello internazionale: dai circa 900 milioni del 2010 ai quasi 2 miliardi, per la precisione, 1,8 miliardi, previsti per il 2030 con una crescita straordinaria dell’area “Asia e Pacifico”, 6 per cento, contro il 3 per cento dell’area “Europa”. L’Italia passa da una posizione di primo piano nell’area europea dagli inizi degli anni Ottanta, fino a metà degli anni Novanta, ad una posizione più arretrata, venendo largamente superata dalla Francia e dalla Spagna con i seguenti dati molto significativi. Si pensi che, stia ai dati della nostra Direzione, pagina 24 di 90 della deliberazione amministrativa n. 73 dell’8 marzo 2013, se non intervengono cambiamenti significativi, l’Italia nel 2030 passerà addirittura all’ottavo posto tra le destinazioni in termini di arrivi, preceduta da Cina, Stati Uniti, Francia, Turchia, Spagna, Malesia e Regno Unito.

Da una posizione di preminenza assoluta all’inizio degli anni Ottanta fino a metà anni Novanta, se non facciamo interventi, nel 2030 diventiamo ottavi e, per quanto riguarda le entrate turistiche, saremo settimi, preceduti oltre che dalla Germania, sesto posto, anche da Spagna, Francia, Turchia, rispettivamente terza, quarta e quinta. Se vi interessa la graduatoria, in termini di arrivi, largamente prima la Cina seguita dagli Stati Uniti ma la Turchia, che attualmente arriva a 32,9 milioni di arrivi previsti nel 2015, nel 2030 li triplicherà arrivando a 90,8 milioni; mentre noi che attualmente siamo a 45,4 nel 2015 ci attesteremo a soli 56,7 nel 2030. Naturalmente, di conseguenza, gli introiti in termini di entrate turistiche fanno sì che gli Stati Uniti prenderanno 223,2 miliardi di dollari, l’Italia 73,7, preceduta dalla Germania con 77,2: la terra che esportava turisti alla fine diventerà una destinazione turistica che sorpasserà l’Italia come incassi.

Queste affermazioni dovrebbero farci riflettere perché Spagna e Francia erano largamente dietro di noi fino a vent’anni fa e ci hanno abbondantemente superato sia in termini di impatto del turismo sul PIL, per la Francia 185 miliardi, 9,3 per cento, per la Spagna 160 miliardi, 14,9 per cento. per l’Italia solo 136 con il 9 per cento, sia come contributo del turismo all’occupazione, per la Spagna, 2,3 milioni di occupati con il 12,7 per cento, per la Francia 2,8 con il 10,4 per cento, per l’Italia 2,2 con il 9,7 per cento.

Presidente, colleghi, c’è poco da stare allegri; anche se il nostro paese mantiene delle enormi potenzialità, deve però fare i conti, secondo il rapporto, con due mega trend e con tre fenomeni. Quali sono questi mega trend?

Il primo è l’evoluzione della composizione della domanda, sia termini di crescita dell’economia globale e di aumento della connettività aerea, sia in aumento del turismo europeo senior. Sono fenomeni assolutamente nuovi.

Il secondo mega trend riguarda l’evoluzione del comportamento del consumatore: polarizzazione della spesa, cura di sé, uso di internet, ritmi di vita più veloci, ricerca di esperienze autentiche.

I tre fenomeni che, nel passato non conoscevamo sono: maggiore sensibilità ai rischi, sicurezza e sanità; reazione agli aumenti dei costi dell’energia e attenzione alla tutela ambientale e al decoro dei siti di interesse culturale. Se noi non teniamo conto di queste tendenze parliamo di turisti che non conosciamo.

L’Italia del turismo deve fare i conti con queste realtà perché, sennò noi non ce la facciamo, soprattutto tenendo conto del fatto che il nostro paese patisce di una forte asimmetria.

Non so se vi stupiranno questi dati. A me, francamente, hanno stupito. Ve li dico: cinque Regioni, tra cui il Veneto, assieme a Trentino, Toscana, Lazio e Lombardia, da sole, fanno il 70 per cento delle notti, con il 91 per cento della crescita; cinque Regioni, quelle più importanti del nostro Sud, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna fanno il 12 per cento delle notti con il 5 per cento della crescita, le altre dieci il resto. Quindi c’è un’asimmetria formidabile rispetto al turismo, che richiede una direzione di carattere nazionale e, se avrete la pazienza, la voglia, di leggervi questo rapporto scoprirete che in alcune parti del mondo si arriva solo con il brand Italia se non, addirittura, con il brand Europa. Se noi andiamo con le nostre produzioni locali, rischiamo, in Australia per esempio di far morire dal ridere i canguri, con le destinazioni che noi proponiamo, sconosciute ai più.

Quindi questa è una sollecitazione che ci viene proposta da un documento di grande serietà. Tenete conto che il Veneto è nell’eccellenza, le quattro città top d’Italia, Roma, Venezia, Firenze e Milano vedono una città del Veneto, le due località più ambite, fuori dalle città top, il Lago di Garda e le Dolomiti sono in Veneto, una buona parte dei trenta-quaranta siti di eccellenza, di cui parla il rapporto, sono nella nostra Regione e questo spiega perché noi abbiamo otre il 16 per cento per cento del turismo a livello nazionale. Però ci sono dei problemi con i quali dobbiamo fare i conti.

A titolo di esempio gli alberghi. In Italia sono 34.000, in Francia 15.000 mila, in Spagna 17.000; la media delle notti per camera: da noi 109, in Francia 190. Le dimensioni degli alberghi per numero di letti: da noi 66, in Francia 71, in Spagna 94.

Questo spiega una delle nostre criticità: abbiamo troppe strutture, a volte troppo piccole, a volte troppo obsolete e non sempre queste sono compatibili con un mercato internazionale, che è fatto di grandi tour-operator che vogliono dialogare con soggetti che siano organizzati. Tenete conto di un altro dato, che farà parte della nostra discussione (articoli 34, 35, 36 e 37, per chi conosce il testo della legge, sulle agenzie di viaggio e turismo): in Italia sono 11.000, in Francia 4.000. Vuol dire che ci sono dei problemi di organizzazione del servizio, che sono problemi di forte criticità.

Quali sono le debolezze che indica il Piano? Il rapporto qualità - prezzo, le infrastrutture, il ricettivo. Ma quali sono i punti di forza? Di questo poi dobbiamo discutere: arte, storia, enogastronomia, attrazioni naturali, shopping. Noi dobbiamo avere la capacità di intervenire sui punti di forza per enfatizzarli e sui punti di debolezza per correggerli. Solo in parte la proposta di legge lo fa, in parte no, e per questo alcuni nostri emendamenti.

La proposta del Piano strategico nazionale è di individuare quei trenta-quaranta poli di eccellenza, tra cui molti sono in Veneto, che permettano al nostro paese di recuperare quella minore crescita che ha fatto sì che altri ci sorpassassero. Non è che noi siamo calati, siamo cresciuti del 2 per cento, contro l’8 per cento, il 15 per cento di altri paesi senza contare la performance indescrivibile della Turchia.

Le nuove criticità, che vengono individuate, ve le cito senza spiegarle, rinviando alla lettura del Piano.

La prima e principale è la governance del turismo e su questa interverremo con nostre proposte. Non si compete a livello internazionale per regioni, per territori, per quartieri o per condomini, si compete a livello internazionale solo attraverso una forte sinergia nazionale, regionale, comunale e addirittura in qualche caso internazionale per poter arrivare a delle mete sulle quali non siamo significativi. Tenete conto, come dicevo all’inizio, che molta parte della crescita sarà nei paesi più lontani, nei paesi asiatici, nei paesi dell’Indonesia, nei paesi come il Brasile, il Sudafrica, nei paesi dell’area Bric; lì non sono tenuti a sapere che cosa sono le nostre singole località. Conoscono bene, certo, il brand Italia, al massimo l’unica meta che conoscono è Venezia per il suo indiscutibile prestigio a livello mondiale.

Quindi la prima questione da affrontare è la questione della governance.

La seconda riguarda la comunicazione e la promozione. Noi dobbiamo avere un’agenzia ENIT, che non utilizzi l’80 per cento delle risorse per il personale ma che abbia i mezzi per un’azione a livello nazionale ed internazionale di promozione del brand Italia. Dobbiamo avere ed avere un progetto di comunicazione vero che permetta a tutto il mondo di sapere che cosa noi possiamo proporre. La terza criticità riguarda i canali di vendita:utilizziamo troppo poco i canali di vendita digitali. La quarta riguarda l’offerta di prodotti: abbiamo un problema di rating nella classificazione, la gente non sa a che cosa corrispondono le nostre stelle che, a volte, non corrispondono assolutamente a quello che a livello internazionale dev’essere garantito. L’offerta di prodotti è spesso obsoleta, abbiamo poca valorizzazione del patrimonio culturale, una mancanza di innovazione nei prodotti turistici, un ricettivo e infrastrutture a volte poco adeguati per accogliere eventi congressuali internazionali. C’è quindi un problema - quinta emergenza - nel sistema ricettivo. Una sesta emergenza è legata ai trasporti e alle infrastrutture; non vi faccio, per carità di patria, gli esempi dei nostri aeroporti, dove, una volta che uno è arrivato per poter arrivare in città ci mette altrettanto tempo di quanto impiegato ad arrivare con l’aereo dalla sua destinazione di origine. Per non parlare della vicenda dei voli low-cost. Se voi guardate, c’è un esempio nel rapporto che è angosciante: la Sicilia e le Baleari hanno, più o meno, lo stesso sviluppo chilometrico in termini di coste, salvo che le Baleari fanno 41,2 milioni di notti e la Sicilia ne fa circa appena 3,7 milioni. Perché? I voli low-cost sulle Baleari dalla Germania, in una settimana tipo sono 223 e i voli sulla Sicilia sono 17. Spiegato il mistero!

Quindi c’è un fenomenale problema organizzativo anche dal punto di vista delle infrastrutture e del trasporto.

Settimo punto, il problema della formazione e delle competenze; noi non possiamo lasciare nei nostri alberghi e nei nostri uffici personale non sempre all’altezza. Non abbiamo scuole adeguate e dobbiamo preparare un personale che permetta al nostro turismo di garantire gli standard a livello internazionale.

Ottavo punto: c’è un problema di investimenti perché gli investitori stranieri chiedono stabilità fiscale, basso rischio paese, e approccio strutturato per definire le ragioni dell’investimento; tutto ciò nel nostro paese purtroppo non funziona e per attrarre un grande investitore internazionale, è invece indispensabile garantire determinati standard. Infine c’è un problema di assetto normativo; l’assetto normativo non aiuta: il sistema della tax refund, la burocrazia percepita come un elemento ossessivo, il peso della fiscalità.

A queste criticità il rapporto cerca di dare risposte attraverso delle linee di azione che si raccolgono in sette voci.

La premessa è un approccio olistico alla definizione delle azioni. Il successo dei prodotti turistici dipende sempre più dalla capacità di intervenire contemporaneamente su tutte le leve considerando nel suo complesso l’esperienza turistica. IL turista oggi si muove con una mentalità legata ad un singolo aspetto; prima bisogna accendere il desiderio di partire, poi favorire la raccolta delle informazioni necessarie, poi far maturare la decisione perché uno acquisti il prodotto, l’esperienza sul territorio dev’essere assolutamente straordinaria e poi deve permanere un ricordo positivo e un desiderio di ritornare. Il turista soddisfatto è il nostro primo vettore pubblicitario, che supera di gran lunga tutte le campagne pubblicitarie che noi facciamo; quando uno se ne va da un nostro luogo di ospitalità turistica - può essere la montagna, il lago, il mare - dicendo che è stato accolto e trattato come un vero signore, che ha trovato corrispondenza tra i prezzi e la qualità e ha potuto godere di un soggiorno in cui, accanto all’aspetto del riposo e del divertimento, ha potuto soddisfare anche il suo desidero di buona cucina, di arte, di shopping, oppure ha potuto beneficiare delle tante offerte dei nostri turismi tematici, come può essere il golf, lo sci. Tutti turismi sui quali gli altri Paesi ci stanno superando alla grande. Per esempio sul circuito del golf noi siamo indietro e persino sul turismo religioso, avendo noi un’abbondanza di chiese da fare invidia al mondo, siamo superati dalla Francia che ha trend di intervento superiori ai nostri. Quindi vuol dire che c’è anche un problema di organizzazione in questo settore.

Quali sono le azioni, che propone il Piano Strategico?

Le illustro brevemente prima di passare all’ultima parte. Sono sette.

La prima è intervenire sulla governance e si propongono sei azioni. La seconda: intervenire per rilanciare l’Agenzia Nazionale del Turismo con diciotto azioni. La terza: migliore l’offerta con undici azioni. La quarta: riqualificare e consolidare il ricettivo con sei azioni. La quinta: migliorare i trasporti e le infrastrutture in modo coerente con i bisogni del turismo con sei azioni. La sesta: agire sulla formazione e le competenze con quattro azioni, per riqualificare la formazione per tutta l’attività turistica e rendere attraenti per i giovani le professioni turistiche. Infine, la settima: attrarre degli investimenti tramite incentivi specifici e “burocrazia zero” con undici azioni. Le azioni sono differenziate secondo l’incrocio prodotto dal loro impatto economico e dalla velocità di esecuzione generando un quadro con quattro possibilità nel quale, ovviamente il posto di riguardo spetta alle azioni ad alto impatto che è possibile realizzare subito. Il Piano propone anche un crono programma che scandisce nei vari mesi le possibilità di intervento, ovviamente una volta approvata e finanziata.

Se le cose stanno così, e stanno così a mio parere, siamo nella condizione, come Veneto, di giocare un ruolo di primo piano. Nel Piano, per chi volesse consultarlo, a pagina 36, figura 19, si può vedere che noi abbiamo in Veneto punti di eccellenza nazionale. Non solo Venezia, il lago di Garda e le spiagge del nordest, ben tre degli otto poli più importanti considerati prioritari. Per questi otto poli sarebbe previsto dal Piano, una volta realizzati gli interventi proposti, un aumento del PIL di 15 miliardi, pari a 250.000 posti di lavoro in più.

Contate che nei trenta-quaranta poli, lo step successivo, non ci mancano le realtà: ci sono Verona, le terme, le Dolomiti, altre località di prestigio e quindi noi potremmo beneficiare di un aumento del PIL considerevole e di un aumento occupazionale consistente. Su questo punto è intervenuto prima anche il mio collega Cenci nella sua relazione.
 

4. E NOI COSA FACCIAMO?

Ultimo punto. La domanda è questa: e noi? Se le cose stanno così, e come prima cosa dobbiamo decidere se stanno così o no. Dobbiamo decidere se questo Piano strategico è un pezzo di carta da buttare via o, come io penso con alcune integrazioni, frutto anche del lavoro che hanno fatto le Regioni e le Province Autonome, è un testo operativo molto importante e utile. Se il Governo, approvandolo, lo renderà cogente saremo in grado, nell’arco di un numero limitato di mesi, di mettere in atto già alcune prime misure. Ho detto privatamente all’assessore Finozzi e lo dico, di nuovo, qui pubblicamente perché resti agli atti, che io mi aspetto che la Regione chieda urgentemente un incontro in Veneto con il Ministro della Cultura e del Turismo, insieme al Ministro dello Sviluppo Economico che, per nostra fortuna, è anche un veneto. Non per fare una gita o per una comparsata, che genera per una camionata di comunicati stampa e di fotografie insieme per il nostro Presidente, ma per una giornata vera di lavoro in cui noi, parlando con loro, possiamo esporre quello che pensiamo di questo piano, quello che noi vorremmo con la nostra legge, quello che chiediamo di poter fare insieme allo Stato nazionale per promuovere il Veneto e le sue eccellenze, che sono tante, in tutto il mondo.

La nostra legge è adeguata? Lo è solo in parte, e questa è la ragione per cui noi abbiamo avanzato delle proposte di correzione.

La prima questione è relativa alla governance. Noi abbiamo proposto degli emendamenti con i quali chiediamo, di riscrivere l’articolo 1, non perché sia sbagliato ma perché bisogna impostare diversamente il tema della collaborazione con le altre Regioni e con le Province Autonome e con lo Stato nazionale. Bisogna decidere: o noi siamo d’accordo su questo tema, oppure se pensiamo di andare in tutto il mondo solo con il brand Veneto, auguri e figli maschi; rischiamo di sprecare soldi e non utilizzare quello che al mondo è conosciutissimo come brand di successo, che è il brand Italia. Noi proponiamo di conseguenza di lavorare sull’articolo 1 e sull’articolo 5, perché è nell’articolo 5, dove parla dei marchi: si usi il “Veneto”, se si va in Toscana, ma appena si esce dai confini nazionali, si deve andare con “Veneto-Italia”. Se si fa una missione in Cile, piuttosto che in Nuova Zelanda, non si può pensare di propagandare, ad esempio, la Pedemontana perché è evidente che noi dobbiamo proporre l’insieme delle nostre offerte turistiche venete e legarle al brand Italia che è conosciuto in tutto il mondo.

La seconda questione riguarda la promozione. Il tema è delicato: l’articolo 1 la assegna a “Veneto Promozione scpa.”. Di questa società neo costituita non è che non abbiamo delle cose da dire. Ancora non ha fatto tante cose da permetterci un bilancio definito; l’esperienza non è ancora possibile metterla a verifica, però abbiamo due preoccupazioni. La prima: chi va in giro a parlare di turismo, non basta che faccia parte di Veneto Promozione, bisogna che sappia che cosa dire sul problema del turismo e, seconda questione, non può essere che Veneto Promozione assorba in sé anche tutte quelle potenzialità e quelle capacità che esistono a livello di territorio. Se c’è un paradosso, che noi non vogliamo ripetere, è che una singola località si trovi in una fiera a fianco di un’altra località, magari della stessa Provincia o della stessa Regione, e due stand più in là ci sia lo stand della Regione. Sembra una commedia dell’assurdo, del teatro dell’assurdo. E’ evidente però che non possiamo passare da un estremo all’altro: dall’idea che ognuno va per conto proprio a promuoversi all’estero, all’idea che la Regione da sola possa avere le conoscenze e le competenze per fare questa azione senza coinvolgere anche i territori. Ed è per questo che noi proponiamo che a livello territoriale si possano costituire delle realtà, e questo è un altro punto di discussione per noi importante, che valorizzano la collaborazione pubblico-privato e possano collaborare anche in termini di promozione, nel rispetto delle competenze.

Un terzo punto.

Con questa legge si è detto, forse con eccesso di enfasi all’inizio, enfasi che in parte è rimasta ancora nel testo della relazione, che si superavano i sistemi turistici locali e si introduceva come grande novità i tematismi. Ora nessuno nega che il tematismo - mare, montagna, spiagge, città d’arte, ecc. - abbia un impatto importante però non si pensi di poter organizzare la promozione e soprattutto l’accoglienza turistica per tematismi perché sono le destinazioni in tutta Europa e in tutto il mondo le realtà in grado di organizzare la promozione e l’accoglienza turistica nel loro insieme. Noi, con la legge, facciamo un passo in avanti, riunificando quello che prima era diviso. Fino ad oggi entravi in un ufficio, ti davano un sacchetto di carte e ti arrangiavi per conto tuo o entravi in un ufficio degli albergatori e ti cercavi, tra le loro stanze, gli alberghi, ma non potevi prenderti un bed & breakfast, un campeggio, perché non si poteva. Nel momento in cui riunifichiamo le funzioni, dobbiamo valorizzare le destinazioni, per questo noi interveniamo proponendo un articolo 8 bis che intende favorire la costituzione di quella che in italiano abbiamo chiamato “organizzazione di gestione della destinazione”, che è la traduzione italiana dell’acronimo DMO (Destination Management Organisation). Al di là degli acronimi inglesi, vogliamo valorizzare la collaborazione pubblico-privato, che metta insieme le Province, finché esisteranno, le Camere di Commercio, i Comuni capoluogo, le associazioni degli imprenditori, le organizzazioni sindacali, i consorzi degli imprenditori e tante altre realtà importanti ( dalle grandi aziende pubbliche quali aeroporti, fiere, fondazioni e altri soggetti culturali, alle pro-loco) per costituire società, forme associative, che non vogliamo imporre dall’alto ma che proponiamo che vengano costruite con la regia della Regione, che ne indichi i criteri e i parametri di costituzione per far sì che a livello territoriale (per esempio nella mia provincia, Verona e il Lago di Garda, possono essere oggetto di due destinazioni di organizzazione della destinazione) si possano gestire al meglio e in modo coordinato, senza sprecare le già scarse risorse, l’attività di questi territori. Questo è un altro dei punti di intervento. Forse per noi il punto decisivo dal quale dipenderà il nostro giudizio finale sulla proposta di legge.

Un quarto punto riguarda l’organizzazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica, l’articolo 13. Non possiamo lasciare gli uffici in balìa di una geometria variabile. Lo abbiamo detto alla Giunta in modo chiaro fin dall’inizio. Una volta definiti i criteri obiettivi, una persona che entra deve in uno degli uffici del Veneto deve trovare la migliore assistenza possibile e deve uscire con un servizio completo tanto da farlo essere pienamente soddisfatto, così come avviene in Austria, in Francia, nel nord Europa. In tutti i paesi nostri concorrenti uno viene coperto di carte, di informazioni, ma se serve anche di prenotazioni alberghiere, di biglietti per gli spettacoli, di biglietti per i trasporti perché questo deve essere un ufficio turistico. Naturalmente si dovrà curare la più moderna strumentazione per servire anche i clienti che si rivolgono all’ufficio per via telematica oltre che per metterlo in grado di dare informazioni sul complesso dell’offerta turistica della nostra regione. Alle organizzazioni di gestione della destinazione, una volta costituite, dovrebbe essere assegnato il compito di coordinare e gestire gli uffici, all’interno delle direttive regionali.

A questo fine faremo anche un emendamento per quanto riguarda il recupero del personale già utilizzato presso gli attuali IAT. Non può essere colpa di chi ha lavorato negli uffici turistici se la provincia ha deciso di smantellarli e il lavoratore o la lavoratrice viene mandato via come fosse un ferro vecchio; dobbiamo trovare il modo perché in queste strutture possano essere recuperate quelle professionalità, non in termini assistenzialistici, ma in termini di valorizzazione delle competenze. Perché se pensiamo di gestire gli uffici turistici assegnando l’accoglienza del turista a persone, che a malapena conoscono le lingue e poco conoscono della loro realtà territoriale, che hanno solo il compito di distribuire depliant, io vi auguro le cose migliori ma decisamente la cosa non funzionerà. L’organizzazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica è un altro punto per noi centrale.

Ci sono poi altri punti, e mi avvio a concludere, anche perché credo di avere abusato della vostra cortesia e della vostra attenzione. Un tema riguarda l’accoglienza delle persone nelle strutture cosiddette complementari. Due questioni complicate: bed and breakfast e alloggi di locazione turistica. Su questo tema si è cimentato anche il Codice del turismo, che poi è stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega. Noi abbiamo avuto audizioni, incontri molteplici. Tante persone sono venute in Regione a sollecitare un intervento chiarificatore. Allora noi dobbiamo decidere come garantire al turista, che è al centro di questo PDL, uno standard qualitativo adeguato e dare delle certezze agli operatori. Non ci possono essere imprenditori che rispettano le regole e altri che non le rispettano, quindi dobbiamo nel rispetto delle leggi, garantire la sicurezza, l’accoglienza e standard adeguati; per farlo dovremo, su questi due punti, esercitare particolare attenzione. Ci sono poi questioni che attengono il ruolo delle agenzie di viaggio che devono avere alcune risposte alle loro domande circa il futuro della loro realtà. Dobbiamo trovare le soluzioni che non puniscano l’associazionismo ma evitino l’esercizio surrettizio ,e spesso in nero, di attività imprenditoriali. Mi rendo perfettamente conto di quanto siano complesse queste questioni alle quali, anche nel lavoro di commissione abbiamo dedicato molto tempo. Mi rendo altresì conto del fatto che questi temi richiederebbero una regolamentazione di legge a livello nazionale.

In conclusione, Presidente, tagliando altre cose perché mi rendo conto di avere preso anche troppo tempo e mi riservo di intervenire sulle questioni puntuali nel corso della discussione sugli emendamenti, intendo sottolineare il fatto che noi riteniamo indispensabile fare una buona legge. Ci siamo molto impegnati in questi mesi e, devo dire con lealtà, questo impegno ci è stato riconosciuto sia dall’Assessore che dalla struttura della Direzione e della Sesta Commissione. Noi abbiamo cercato di fare un buon lavoro, un lavoro costruttivo. Mi auguro che il dibattito e la discussione sugli emendamenti si svolgano con un’attenzione adeguata ad una legge così importante, perché, anche se forse qualcuno non se ne rende conto, si tratta di un pezzo decisivo del PIL del Veneto e del futuro della nostra Regione. Turismo e cultura (mi auguro che, a breve, la proposta di legge sulla cultura arrivi in aula) sono due temi decisivi per noi, sono due leggi che possono determinare per noi grandi prospettive, non meno importanti, anzi, di altri provvedimenti sulla manifattura che hanno destato magari maggiore attenzione. Colgo anche l’occasione - apro e chiudo la parentesi - per dire che le imprese turistiche non possono essere trattate come se fossero di secondo livello rispetto a altre imprese, scopiazzando per loro provvedimenti che sono tipici della manifattura e vanno invece adattati alla realtà del turismo considerando l’importanza occupazionale e di produzione del reddito che ha il settore.

Siamo quindi per fare una buona legge, che da tempo gli operatori del settore e le amministrazioni locali aspettano, prendendoci il tempo che serve per guardare bene gli emendamenti e per definire i punti di incontro che riteniamo debbano essere trovati. Io, personalmente, ho fatto fatica, lo confesso senza vergogna, perché è una materia complessa. Mi auguro che tutti noi abbiamo sufficiente umiltà e modestia per provare a venirci incontro e dare alla nostra Regione una legge che ci consenta di essere non solo la prima Regione sul piano del turismo, ma la prima Regione anche come normativa, come capacità di iniziativa. Perché servono risorse certo, ma servono persone qualificate che le gestiscono, servono politiche adeguate e serve una forte collaborazione tra pubblico e privato.

Devo dire che io ho visto una sincera disponibilità a collaborare da parte delle associazioni datoriali e anche delle organizzazione sindacali. Siamo noi, oggi, che dobbiamo essere all’altezza di questa sfida e penso che se l’Assessore porterà in porto, attraverso il lavoro del Consiglio, una buona normativa, potremo presentarci al Governo con le carte in regole per chiedere che la Regione Veneto abbia quanto spetta ad essa, per mantenere quel ruolo importante che ha avuto e mi auguro possa avere in futuro non solo nel settore del turismo.

Grazie per l’attenzione.”.


3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 33/2004 è il seguente:

“Art. 5 - Costituzione società consortile.

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività di cui all’articolo 2 ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all’articolo 4, comma 1.

2. Soci fondatori della società sono la Regione del Veneto e l’Unione regionale delle camere di commercio del Veneto; possono altresì essere soci fondatori le federazioni regionali di categoria che partecipino al capitale sociale.

3. La quota di partecipazione regionale alla società non può essere inferiore ad un terzo o superiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.

4. Quote di partecipazione alla società possono essere sottoscritte da associazioni di categoria, consorzi export o di promozione economica, organismi fieristici, istituti di credito, fondazioni, enti locali, organismi pubblici o organismi misti, operanti nel settore dei servizi per l’internazionalizzazione e la promozione.

5. Il limite massimo della sottoscrizione di quote di cui al comma 4 e le modalità di ripartizione sono stabilite di comune accordo fra i soci fondatori.

6. Lo schema di statuto della società è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. La nomina degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla regione è di competenza della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

7 bis. In sede di prima applicazione le nomine degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla Regione vengono effettuate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in deroga alle procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento della società con il versamento della quota del fondo consortile così come determinato dallo statuto in proporzioni alle quote azionarie possedute.”.


Nota all’articolo 8

- Il testo dell’art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011 è il seguente:

“Art. 4  Imposta di soggiorno

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

3-bis.  I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.”.


Nota all’articolo 10

- Per il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 33/2004 vedi nota all’articolo 1.


Nota all’articolo 31

- Il testo dell’art. 1 della legge n. 431/1998 è il seguente:

“Art. 1.  (Ambito di applicazione).

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.”.


Nota all’articolo 32

- Il testo dell’art. 20 della legge n. 241/1990 è il seguente (testo tra parentesi quadra è abrogato):

“20. Silenzio assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

5-bis. [Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo].”.


Nota all’articolo 33

- Il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente (testo tra parentesi quadra è abrogato):

“19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20].

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.


Note all’articolo 36

- Il testo dell’art. 185, comma 7,  del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:

“Art. 185  Circolazione e sosta delle auto-caravan

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.”.

- Il testo dell’art. 378 del DPR  n. 495/1992 è il seguente:

“378. (Art. 185 Cod. Str.) Impianti di smaltimento igienico-sanitario.

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m², nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;

b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni;

c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;

d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;

e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.

3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.

4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.

5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.

6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.”.


Nota all’articolo 38

- Per il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 vedi nota all’articolo 33.


Nota all’articolo 40

- Il testo dell’art. 19 del decreto legislativo n. 79/2011 è il seguente:

“Art. 19  Obbligo di assicurazione

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.”.


Nota all’articolo 42

- Il testo dell’art. 3, comma 4 ter, del decreto legge  n. 5/2009 è il seguente (testo tra parentesi quadra è abrogato):

“Art. 3.  Distretti produttivi e reti di imprese

4-ter.  Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

[ 1)  la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;]

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;

si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.”.


Nota all’articolo 46

- Il testo degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo n. 385/1993 sono i seguenti:

“Art. 106  Albo degli intermediari finanziari

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.”.

“Art. 107  Autorizzazione

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.”.


Nota all’articolo 49

- Il testo dell’art. 33 del decreto legislativo n. 79/2011 è il seguente:

“Art. 33  Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’ articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’ articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.”.

- Il testo degli artt. 37 e 38 del decreto legislativo n. 79/2011 sono i seguenti:

“Art. 37  Informazione del turista

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l’intermediario o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o dell’intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell’organizzatore o dell’intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. .

4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.”.

“Art. 38  Opuscolo informativo

1. L’opuscolo indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l’itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;

i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto.

2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

3. Sono parificati all’opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.”.


Nota all’articolo 50

- Il testo degli artt. 74 e 78 della legge regionale n. 33/2002 sono i seguenti:

“Art. 74 - Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.

2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.

4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.”.

“Art. 78 - Albo provinciale dei direttori tecnici.

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 77;

b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania..

d) i direttori tecnici, residenti in una delle province del Veneto, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, correlate alla richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive inerenti alla persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettive attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo o secondo livello in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la documentazione necessarie ad accertare le situazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.”.


4. Struttura di riferimento
 

Direzione turismo

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