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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 37 del 26 aprile 2013


LEGGE REGIONALE  n. 6 del 23 aprile 2013

Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Regione del Veneto interviene con la presente legge per promuovere l’utilizzo di metodi di controllo ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni, finalizzati alla gestione sostenibile della fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria e per concorrere a sostenere, mediante la costituzione di appositi fondi, gli interventi di apprestamento opere e indennizzo dei danni prodotti alle produzioni agricole e zootecniche o causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica.

Art. 2
Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei
territori preclusi all’esercizio della attività venatoria

1. I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all’esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

2. Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all’attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

3. All’attuazione degli interventi per il contenimento della fauna selvatica sono abilitati i soggetti già individuati dall’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; a tal fine le province attuano adeguate e specifiche iniziative di formazione.

Art. 3
Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei
territori preclusi all’esercizio della attività venatoria

1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria.

2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica.

3. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di tipologie dei danni ammissibili a contribuzione, criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo, intendendosi l’elencazione dei soggetti accertatori integrata con la previsione dei soggetti a tal fine individuati fra i soggetti incaricati dell’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di gestione faunistica dagli enti titolari delle relative funzioni in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Art. 4
Fondo per i danni causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l’impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni volte a definire criteri, misure e procedure attuative del comma 1.

Art. 5
Norma transitoria

1. Nelle more della istituzione del Consiglio per le autonomie locali, la comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 è fatta alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" partita n. 4 del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; contestualmente le dotazioni dell’upb U0023 "Spese generali di funzionamento" e dell’upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" vengono rispettivamente aumentate di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 aprile 2013

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria
Art. 3 - Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria
Art. 4 - Fondo per i danni causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica
Art. 5 - Norma transitoria
Art. 6 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 aprile 2013, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 novembre 2012, dove ha acquisito il n. 311 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Peraro, Valdegamberi, Grazia, Tosato e Possamai;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 gennaio 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta commissione consiliare, consigliere Stefano Peraro, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa  11 aprile 2013,  n. 6.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Peraro, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il presente progetto di legge intende intervenire per definire meccanismi di ristoro per i danni causati dalla presenza della fauna selvatica nel territorio regionale alle produzioni agricole e zootecniche, alle persone e ai veicoli per impatto con i capi in attraversamento di sedi stradali, negli ambiti preclusi all’esercizio dell’attività venatoria.
Esso inoltre, si prefigge di precisare, allo scopo di renderle più efficaci, le modalità operative di contrasto all’incontrollata diffusione delle specie selvatiche in talune aree del Veneto.
Si rende necessario affrontare specificamente il tema del contrasto alle problematiche generate dalla fauna selvatica nelle aree precluse all’attività venatoria, perché le dimensioni del fenomeno sono in crescita esponenziale e richiedono un intervento urgente e puntuale che consenta di circoscriverlo.
Come noto, nell’ordinamento regionale la disciplina del risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio della attività venatoria, è regolata dall’articolo 26 della legge n. 157 del 1992 che demanda la relativa competenza all’istituzione e disciplina del fondo alle regioni; la Regione del Veneto, con l’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ha disposto la istituzione di un “Fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti”, affidandone alla Giunta regionale la competenza e delegando alle province territorialmente competenti la funzione di erogazione dei contributi per i risarcimenti.
Si è ritenuto, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale maturato su un caso specifico, che tale fondo essendo inserito nella legge che disciplina l’attività di caccia, non possa essere chiamato ad intervenire nei contesti territoriali ove non si riscontrano forme di gestione venatoria. Ne è conseguita l’esclusione dall’ambito di competenza e quindi di operatività del fondo regionale, sia in tema di risarcimento che di prevenzione, delle restanti parti del territorio regionale, ivi compresi i territori che ricadono nei parchi ove risulterebbe tenuto a provvedere il relativo ente gestore; risulta invece ammessa come unica “eccezione alla suddetta territorializzazione”, il risarcimento “immediato e integrale degli eventuali danni arrecati dai grandi carnivori selvatici (orso, lupo, lince) alle produzioni agricole e zootecniche (ivi compresa l’apicoltura) e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo”.
Ne consegue come tale situazione possa determinare condizioni di disparità di trattamento fra diverse aree del territorio regionale ed in particolare tra le aree dove l’attività venatoria è ammessa e le aree ove l’attività venatoria è preclusa.
In tal senso, il progetto di legge, oltre a cercare di colmare questa disparità di trattamento, viene ad assumere anche valenza di recepimento e attuazione, con riferimento agli enti parco e alle funzioni di gestione faunistica, delle previsioni di cui all’articolo 28 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” la quale prevede che “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo”.
Deve evidenziarsi come nel corso degli ultimi anni si sono manifestate vere e proprie emergenze (per esempio per la specie cinghiale) connesse a un consolidamento in numerose aree di popolazioni strutturate e in grado di aumentare la propria numerosità; presenza che impatta gravemente su più versanti:
- danni alle coltivazioni;
- danni ai soprassuoli e quindi alla stessa stabilità dei terreni e dei cotichi erbosi;
- impatti negativi sulle biocenosi autoctone meritevoli di tutela;
- danni da incidenti stradali causati dall’impatto con esemplari in attraversamento.
È indispensabile pertanto definire metodi selettivi per il controllo in generale della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata l’inefficacia dei metodi selettivi, che gli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all’esercizio venatorio, definiscano dei piani di abbattimento, sentito il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
In tal senso dispone l’articolo 2 del progetto di legge, prevedendo inoltre che per gli interventi per il contenimento delle specie di fauna selvatica sono abilitati oltre ai soggetti già individuati dall’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, anche i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini, abilitati ai sensi dell’articolo 15 e adeguatamente formati, anche sulla scorta delle linee guida a suo tempo definite dall’ISPRA per le attività di selezione. Non solo. Al fine di garantire l’effettività della previsione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, viene altresì previsto il ricorso al commissiariamento dell’ente in caso di inadempienza.
La più recente giurisprudenza tende a ricondurre la responsabilità per danni provocati da fauna selvatica a persone e cose in sede di circolazione dei veicoli e in assenza di disciplina di tale tipologia di danno e del relativo risarcimento alla Regione, in applicazione del generale principio di cui all’articolo 2043 del codice civile.
Si prevede pertanto l’istituzione in capo alla Giunta regionale di due fondi distinti che, nei limiti delle loro disponibilità e con esclusivo riferimento ai territori preclusi all’esercizio della attività venatoria, concorrino, il primo, alla prevenzione e risarcimento dei danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica (articolo 3) mentre, il secondo, a indennizzare i danni derivanti a cose e persone da attraversamento di fauna selvatica in sedi stradali afferenti alla rete viaria regionale, provinciale e comunale (articolo 4).
Per la gestione del fondo relativo ai danni alle produzioni e alle opere apprestate per la loro prevenzione si applicano, in quanto compatibili, le consolidate disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” e successive modificazioni.
Per l’operatività del fondo dedicato a concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali, la Giunta è autorizzata a stipulare polizza assicurativa e a definire criteri, misure e procedure attuative.
Nelle more dell’istituzione del Consiglio delle autonomie locali, si rende necessario prevedere una norma transitoria (articolo 5) che individua nella Conferenza permanente Regione-autonomie locali il destinatario della comunicazione prevista al comma 2 dell’articolo 2.
Conclude il progetto di legge la norma finanziaria (articolo 6) con la quale si provvede a una prima dotazione finanziaria del fondo, a valere per il triennio di riferimento 2013-2015.
Si dà atto che la Quarta Commissione consiliare ha acquisito il parere della Prima Commissione che si è espressa in senso contrario sia ai sensi dell’articolo 22 che dell’articolo 26 del Regolamento.
Per quanto riguarda la censura relativa all’aspetto finanziario, la Quarta Commissione consiliare ha provveduto a modificare la relativa norma, chiedendo altresì di calendarizzare l’esame del presente progetto una volta approvata la finanziaria regionale 2013 e il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Nell’ambito della discussione del progetto in sede referente, la Quarta Commissione consiliare ha altresì provveduto ad estendere a tutta la fauna selvatica la copertura dei danni inizialmente prevista per la sola specie dei cinghiali.”;

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:
“Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.
1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona.
2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita (10) anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell’articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell’articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.”.

Nota all’articolo 2
- Per il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 50/1993 vedasi nota all’articolo 1.

- Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:
“Art. 15 - Abilitazione.
1. Il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia è subordinato al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio. Per lo svolgimento degli esami di abilitazione, è istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una commissione alla cui nomina è delegata la Provincia stessa.
2. La commissione è composta da:
a) un dirigente della Provincia, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;
b) cinque esperti nelle materie d’esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.
4. Per essere ammessi a sostenere l’esame, è necessario presentare domanda al Presidente della Provincia di residenza, nella quale il candidato deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale, di aver conseguito l’abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall’unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l’idoneità, nonché la ricevuta del versamento della somma fissata dalle Province e aggiornata ogni due anni.
5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi devono presentare domanda e sostenere l’esame con prova integrativa per la zona Alpi presso la Provincia nel cui territorio intendono praticare l’attività venatoria.
6. Le modalità ed i programmi d’esame di cui ai commi 4 e 5 sono riportati nell’Allegato A alla presente legge.
7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 157/1992.”.

4. Struttura di riferimento

- Unità di progetto caccia e pesca
- Direzione affari generali
- Unità di progetto foreste e parchi

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