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Bur n. 32 del 05 aprile 2013


LEGGE REGIONALE  n. 3 del 05 aprile 2013

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" è fissato, in termini di competenza, in euro 1.534.904.352,19 per l’esercizio 2013. Tale importo si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico della Regione.

Art. 2
Rifinanziamenti e fondi speciali

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2013, sono determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.

Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali

1. In conseguenza della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico finanziario nazionale e regionale e della drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 i vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali previsti dalla legislazione regionale non trovano applicazione e le relative somme introitate sono considerate a libera destinazione e finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Art. 4
Certificazione somme dovute dalla Regione, dagli enti strumentali, dalle società regionali, dai consorzi di bonifica e
dagli enti del servizio socio-sanitario regionale

1. La Regione, gli enti strumentali, le società regionali, i consorzi di bonifica e gli enti del servizio socio-sanitario regionale, su istanza del creditore di somme dovute per appalti di lavori e forniture di beni e servizi, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, certificano se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche, intermediari finanziari od organismi di factoring legalmente riconosciuti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il creditore rivolge istanza al Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che entro venti giorni nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente debitore.

3. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità, dell’articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." e successive modificazioni, e fatto salvo il divieto di cui all’articolo 9, comma 3-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto dalla data della certificazione.

4. La certificazione è rilasciata anche nel caso in cui il contratto d’appalto di lavori, forniture o servizi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, escluda la cedibilità del credito.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire i necessari strumenti organizzativi e strutturali per l’applicazione del presente articolo.

6. Entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture amministrative regionali, le società e gli enti, di cui al comma 1, trasmettono al Presidente della Giunta regionale l’elenco, l’ammontare e la tipologia dei crediti ceduti, con l’indicazione dei casi in cui è stato nominato il commissario ad acta.

7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di certificazione.

8. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb U0204 "Azioni a sostegno dell’imprenditoria", riducendo contestualmente le risorse allocate nell’upb U0001 "Consiglio regionale" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

Art. 5
Sospensione dell’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"e successive modificazioni, per l’anno 2013 è sospesa l’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.

Art. 6
Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

1. Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa automobilistica regionale continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disposto dal presente articolo.

2. A decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l’esenzione di cui al comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale":

a) ai veicoli muniti di apposito certificato recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni;

b) ai motoveicoli inseriti nell’elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico predisposto dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima federazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre nuove modalità di determinazione della garanzia fideiussoria e di riversamento da parte dei riscossori della tassa automobilistica.

Art. 7
Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida

1. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati per tre annualità, dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 140.000,00 per l’esercizio 2014 ed euro 280.000,00 per l’esercizio 2015, allocate nell’upb E0002 "Tassa automobilistica regionale", si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, della dotazione dell’upb U110 "Prevenzione e protezione ambientale" del bilancio pluriennale 2013-2015.

Art. 8
Ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate e cessione di quote di partecipazione di minoranza
in società detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3-sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, ai fini della individuazione delle attività connesse all’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione del piano di cui al comma 1, inclusa l’adozione di un programma di cessione delle quote di minoranza in società, detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione.

3. Le entrate derivanti dalla alienazione delle partecipazioni azionarie di cui al presente articolo sono introitate nell’upb E0176 "Alienazione di titoli e partecipazioni" del bilancio di previsione 2013.

Art. 9
Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 "Istituzione della Scuola regionale veneta per
la sicurezza e la polizia locale"

1. La legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 "Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale" e il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009" sono abrogati.

Art. 10
Iniziative per pervenire alla alienazione del complesso immobiliare "Palazzi Torres Rossini" in uso
al Consiglio regionale del Veneto

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla razionalizzazione dei contratti di locazione di immobili adibiti a sede di uffici regionali al fine di procedere alla cessazione del maggior numero possibile di contratti.

2. Esperite le procedure previste al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a verificare, individuare ed esperire ogni iniziativa, per pervenire, previa intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, alla alienazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi Torres e Rossini, siti in Venezia, Calle Larga XXII Marzo, di proprietà della società Immobiliare Marco Polo srl ed attualmente in uso al Consiglio regionale del Veneto.

3. Le risorse derivanti dalle iniziative assunte ai sensi ed ai fini di cui al presente articolo sono introitate al bilancio regionale finalizzandole al finanziamento dei settori strategici della politica regionale, quali lavoro, sociale e trasporto pubblico locale.

Art. 11
Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale è autorizzata a:

a) istituire un fondo per l’erogazione di un contributo per l’impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate, sino ad esaurimento dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 11;

b) istituire un fondo per l’erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche individuate dai comuni stessi per particolari condizioni di difficoltà;

c) istituire un fondo a favore dei comuni, per l’erogazione di contributi alle persone e alle famiglie di cui al comma 1, finalizzati al pagamento del canone di affitto dell’abitazione principale, locata ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo." e successive modificazioni;

d) istituire un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni di difficoltà della propria impresa, versano in gravi condizioni socio-economiche.

2. I fondi di cui al comma 1 possono essere integrati da ulteriori contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.

3. I lavori di cui alla lettera a) del comma 1, a titolo esemplificativo, attengono ai servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal comune a beneficio dei cittadini.

4. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, richiesto dal comune in relazione alle sue esigenze di impiego, è corrisposto dallo stesso, al lavoratore sino a un importo massimo di euro 5.000,00 ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale.

5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che il lavoratore abbia un’età non inferiore a trentacinque anni e che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa, o abbia esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." e successive modificazioni, e quello della mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e successive modificazioni, e sia sprovvisto di trattamento pensionistico.

6. Le risorse del fondo di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogate, per il 70 per cento ai comuni che provvedono all’istruttoria per l’individuazione dei beneficiari e per il 30 per cento ad organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà che presentano progetti di assistenza alle famiglie secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

7. I criteri per l’assegnazione dei contributi alle famiglie di cui alla lettera d) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della vigente normativa comunitaria in materia di imprese in difficoltà.

8. I criteri di riparto ai comuni del fondo di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. I comuni, per la concessione del contributo di cui al comma 4, possono graduarne l’ammontare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto.

9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e per l’individuazione degli organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà di cui al comma 6, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

10. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni trasmettono alla Giunta regionale l’elenco degli occupati dell’anno precedente, con l’indicazione della tipologia del lavoro svolto e dei contributi corrisposti ai sensi della lettera a) del comma 1, nonché l’elenco dei beneficiari dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 12.368.163,57 così suddivisi:

a) euro 5.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, per l’esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013;

b) euro 2.800.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, per l’esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013;

c) euro 4.368.163,57 a favore degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, per l’esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0079 "Azioni nel campo delle abitazioni" del bilancio di previsione 2013;

d) euro 200.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1, per l’esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013.

Art. 12
Fondo sanitario integrativo veneto

1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla costituzione di fondi regionali sanitari integrativi posti in essere da associazioni imprenditoriali e/o sindacali a favore di residenti nel Veneto, per un importo totale massimo di euro 100.000,00.

2. La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare, le modalità ed i criteri di attuazione degli interventi riconducibili ai contenuti del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013.

Art. 13
Cessazione della sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo. Scioglimento della società "Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A."

1. La sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo cessa il 31 marzo 2013 e la società "Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A." viene sciolta a far data dal 1° aprile 2013.

2. La Giunta regionale, nel predisporre le schede di dotazione ospedaliera di cui all’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" e successive modificazioni, assegna all’ospedale Codivilla-Putti le opportune dotazioni ospedaliere per una gestione pubblica da parte dell’Azienda ULSS n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2013.

Art. 14
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 "Contributi a favore
degli organismi di formazione accreditati"

1. All’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".

Art. 15
Contributo per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano (CAI)

1. La Giunta regionale, allo scopo di sostenere le manifestazioni per le celebrazioni in Veneto del 150° anniversario della fondazione del CAI, è autorizzata ad erogare un contributo pari a euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0010 "Celebrazioni e manifestazioni" del bilancio di previsione 2013.

Art. 16
Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero

1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta all’estero, promuove la componente giovanile dell’associazionismo di settore operante in Veneto e all’estero attraverso l’organizzazione del "Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero", di seguito denominato Meeting.

2. Il Meeting si svolge per l’anno 2013 in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni.

3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 e successive modificazioni, designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0170 "Iniziative per gli emigrati veneti" del bilancio di previsione 2013.

Art. 17
Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)"

1. Nel comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 le parole: "con gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro".

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2013.

Art. 18
Iniziative per promuovere la costituzione della "Fondazione Andrea Zanzotto"

1. La Regione del Veneto riconosce e promuove la figura e l’opera del poeta e letterato Andrea Zanzotto, la unicità del suo percorso e della sua esperienza letteraria nel panorama della letteratura italiana della seconda parte del novecento, quale in particolare contraddistinto dalla continua ricerca di nuove forme di espressioni poetiche e letterarie.

2. A tal fine la Regione promuove la costituzione di una Fondazione fra gli enti ed istituzioni che nel tempo hanno riconosciuto la figura e promosso l’opera di Andrea Zanzotto, anche favorendo la partecipazione alla Fondazione del Comune di Pieve di Soligo.

3. La Fondazione di cui al presente articolo persegue, in particolare, i seguenti scopi istituzionali:

a) la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto in Comune di Pieve di Soligo e la sua salvaguardia e valorizzazione come espressione e testimonianza del suo percorso umano e culturale;

b) la costituzione presso la casa natale di Andrea Zanzotto di un Centro di promozione della conoscenza della letteratura italiana del novecento e di promozione della creatività e ricerca letteraria in tutte le sue forme espressive.

4. La Giunta regionale preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dal comma 3, riconosce alla Fondazione Andrea Zanzotto un contributo straordinario di euro 150.000,00 per concorrere al conseguimento delle relative finalità istituzionali su presentazione di un progetto, corredato da piano finanziario, per la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto e per la sua costituzione in centro letterario come definito al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2013.

Art. 19
Partecipazione della Regione all’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e
della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia

1. L’Amministrazione regionale riconosce all’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia il ruolo di strumento strategico per la Regione e per gli enti pubblici e privati del Veneto per la diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale nei settori prosa e danza nonché per la formazione del pubblico e la sensibilizzazione alla cultura teatrale nelle scuole.

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a partecipare in qualità di socio all’Associazione ARTEVEN di Venezia, dando atto che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di componente.

3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere all’Associazione ARTEVEN di Venezia un contributo annuo per il funzionamento, la gestione e le attività di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale sostiene e promuove le iniziative culturali poste in essere dall’Associazione ARTEVEN di Venezia, previa sottoscrizione di accordi e convenzioni operative. Il programma annuale dell’Associazione ARTEVEN di Venezia, comprensivo delle attività sostenute dalla Regione, viene sottoposto alla competente commissione consiliare entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’effettuazione dello stesso.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del bilancio di previsione 2013.

Art. 20
Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre

1. La Giunta regionale, con riferimento al Piano regionale di incentivazione e sviluppo del cicloturismo adottato con deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2010, n. 1807 (BUR n. 63 del 2010), sostiene iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività di cicloturismo e di ciclo-escursionismo nel territorio regionale, nonché per l’informazione e l’identificazione dei relativi percorsi e punti di interesse turistico lungo i percorsi e gli itinerari individuati nell’ambito delle Rete Escursionistica Veneta di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1402 "Individuazione di itinerari di particolare interesse turistico e della cartellonistica e segnaletica tematica nell’ambito della Rete Escursionistica Veneta e approvazione del Piano regionale di segnaletica turistica. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 959 dell’11 aprile 2006" (BUR n. 47 del 2009).

2. La Giunta regionale, per promuovere l’esercizio del turismo equestre, quale strumento di promozione turistica integrata nel rispetto dell’ambiente, del territorio e dello sviluppo sostenibile, definisce, sentita la competente commissione consiliare, criteri, condizioni e modalità:

a) per la presentazione di progetti di ippovie, diretti a individuare e definire tracciati attrezzati e dotati di infrastrutture e di servizi;

b) per la promozione e sostegno del turismo equestre nell’ambito degli strumenti di programmazione turistica previsti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono soggetti ad accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali"; a tal fine la Regione indice una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti e provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli stessi.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2013.

Art. 21
Modifica dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in materia di progetti strategici per il turismo

1. Dopo il comma 2 decies dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:

"2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:

a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l’area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;

b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.

2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1.

2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l’individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l’eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al comma 1.".

2. L’apposita sezione del fondo di rotazione, di cui al comma 2 duodecies dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 così come inserito dal comma 1, è attivata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed alla stessa è riservata una disponibilità finanziaria iniziale di euro 6 milioni, di cui:

a) euro 4 milioni a valere sulle somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto alla disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1;

b) euro 2 milioni a valere sulle disponibilità del fondo di garanzia di cui al comma 1, con conseguente diminuzione della dotazione dello stesso.

Art. 22
Sviluppo del sistema produttivo

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo superando in modo strutturale l’attuale situazione di crisi economica, occupazionale e finanziaria, le disponibilità sul fondo PIC PMI Retex misura 5 e quelle sul fondo di rotazione di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)", (quest’ultime per un importo pari ad euro 13.000.000,00), sono introitate al bilancio regionale nell’upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione".

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disponibilità di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l’imprenditoria femminile.", quinto bando, relativamente alla sola quota regionale e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 "Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili.", sono introitate al bilancio regionale nell’upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi".

3. Le risorse di cui ai commi 1e 2 sono destinate:

a) per euro 2.000.000,00, allocati nell’upb U0061 "Interventi in incentivazione per l’industria", al fondo di rotazione di cui alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni";

b) per euro 21.100.000,00, allocati nell’upb U0053 "Interventi a favore delle PMI", al finanziamento di interventi in favore delle piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, quantificati in complessivi euro 23.100.000,00 si fa fronte, per la quota di euro 17.000.000,00, con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" e per la restante quota di euro 6.100.000,00 con le entrate di cui al comma 2 introitate nell’upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi", del bilancio di previsione 2013.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e di cui alle strumentazioni agevolative, in essere o concluse, gestite dalla società per azioni Veneto Sviluppo SpA di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, anche attraverso un accorpamento e razionalizzazione di esse.

Art. 23
Politiche a sostegno dei processi di reindustrializzazione

1. Al fine di sostenere i processi di riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale, la Regione promuove specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area.

2. È istituito un elenco regionale di soggetti con elevate competenze tecniche e specialistiche nell’ambito della reindustrializzazione.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva con proprio provvedimento, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dell’elenco di cui al comma 2, definendo i requisiti per l’iscrizione nel predetto elenco, le modalità di tenuta, la struttura regionale competente e il procedimento per accedere all’elenco stesso, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) operare professionalmente nel campo della reindustrializzazione anche in ambito nazionale;

b) adeguata qualificazione professionale, maturata con documentata esperienza nei processi di reindustrializzazione;

c) competenze specialistiche industriali, in particolare del settore manifatturiero veneto e conoscenza degli aspetti, anche normativi, delle operazioni di ristrutturazione;

d) offerta di strumenti utili alle operazioni di reindustrializzazione, in particolare in materia di formazione, riqualificazione, ricollocazione professionale, valutazione dei piani industriali e ingegneria finanziaria.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013.

Art. 24
Interventi per le piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse provenienti dalla
programmazione comunitaria POR-FESR 2007-2013

1. Accertata la chiusura dell’attività dei Confidi ammessi ai benefici di cui all’Azione 1.2.1. "Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità", Asse 1, Linea di intervento 1.2. "Ingegneria finanziaria", del Programma operativo regionale 2007-2013, parte FESR, approvato con Decisione CE C(2007) 4247 del 7 settembre 2007, le risorse derivanti da importi certificati dalla Commissione Europea per il rilascio delle garanzie da parte dei Confidi, ma non patrimonializzate, sono introitate al bilancio regionale.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate per interventi in favore delle piccole e medie imprese nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi" del bilancio di previsione 2013.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per il riparto delle disponibilità di cui al presente articolo.

Art. 25
Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine

1. Al fine di dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2011, n. 697 (BUR n. 46 del 2011), di ratifica del Protocollo di intesa per il rilancio produttivo e la reindustrializzazione del Polesine, e favorire il superamento dell’attuale situazione economica e occupazionale aggravata dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Rovigo, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2., sono introitate al bilancio regionale.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate ad interventi in favore delle piccole e medie imprese, ovvero anche di grandi imprese, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), aventi sede operativa nel territorio dei comuni della provincia di Rovigo.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2013.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle disponibilità di cui al presente articolo.

Art. 26
Sanzioni derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione regionale per
la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biomassa,
biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche

1. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità" e successive modificazioni, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo di euro 333,33 ed un massimo di euro 50.000,00, secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica alle violazioni delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica rilasciata agli impianti aziendali o interaziendali di produzione di energia, con le caratteristiche di cui all’articolo 272, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, alimentati a biomassa, biogas e biometano provenienti da produzioni agricole, forestali e zootecniche.

3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

4. Le entrate di cui al presente articolo sono introitate nell’upb E0045 "Altre sanzioni amministrative" del bilancio di previsione 2013.

Art. 27
Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia
(CIRVE) dell’Università di Padova

1. Al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle produzioni vitivinicole, la Regione promuove iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali destinate ad operare nello specifico settore, mediante anche il supporto alle attività di ricerca.

2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per il periodo 2013-2015 un contributo annuo di euro 200.000,00 al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova, previa presentazione di un dettagliato programma che indichi per ciascun anno le attività da realizzare e i risultati conseguiti.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 2, nonché le modalità per la comunicazione dei risultati ottenuti e per l’utilizzazione delle informazioni da parte delle competenti strutture regionali.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

Art. 28
Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche protette venete

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare idonea protezione ai prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite, registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 24 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88", promuove uno specifico programma per la vigilanza sulle produzioni regolamentate, anche in collaborazione ed a supporto dei competenti consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della specifica normativa nazionale e di associazioni di tali consorzi.

2. La Giunta regionale, nel definire il programma, tiene conto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e si raccorda con i competenti uffici ministeriali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai consorzi di tutela riconosciuti per un importo massimo del 70 per cento delle spese sostenute per l’attività di vigilanza sulla denominazione delle produzioni regolamentate.

4. L’erogazione delle somme di cui al comma 3 avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE relativamente agli aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità" del bilancio di previsione 2013.

Art. 29
Interventi per le imprese del settore primario finanziati con risorse provenienti dalla
Programmazione comunitaria Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037 1994-1999

1. A seguito della chiusura del programma nazionale Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037 le risorse derivanti dal saldo della quota FEOGA sono introitate al bilancio regionale.

2. Le entrate di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare, sono destinate a favore delle imprese agricole, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria, per gli interventi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38." e successive modificazioni, a sostegno delle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0048 "Interventi di solidarietà a favore di imprese colpite da calamità" del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi" del bilancio di previsione 2013.

Art. 30
Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali"

1. All’articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è cosi sostituita:

"a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell’azienda in cui si svolge la attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 1.000 mq";

b) la lettera b) del comma 1 è così sostituita:

"b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa configurarsi, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo;".

2. Alle iniziative di valorizzazione e promozione della produzione orto-floro-vivaistica e delle attività di complemento si provvede in sede di programma promozionale del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse già allocate nell’upb U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica" del bilancio di previsione 2013.

Art. 31
Disposizioni transitorie in materia forestale

1. In attesa di un’organica disciplina regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e successive modificazioni.

2. La definizione di bosco di cui al comma 1 sostituisce quella dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale." e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l’individuazione dei territori a bosco ai sensi del comma 1.

4. Ai fini dell’adeguamento della carta forestale regionale di cui all’articolo 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni, alla nuova definizione di bosco, è stanziata la somma di euro 10.000,00.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0095 "Risorse forestali" del bilancio di previsione 2013.

Art. 32
Contributo straordinario di sostegno al reddito a favore dei pescatori di vongole e
molluschi del basso Polesine e Chioggia

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario da destinare al sostegno dei pescatori di vongole e molluschi nel basso Polesine e di Chioggia ad integrazione dei redditi.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0034 "Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2013.

Art. 33
Modifica della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile"
in materia di certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 le parole: "e della graduazione dei contributi stanziati" sono sostituite dalle seguenti: ", della graduazione dei contributi stanziati e dell’attribuzione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui all’articolo 4 bis".

2. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Certificazione della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici

1. La Regione del Veneto definisce il sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, sulla base di attività tecniche di valutazione e controllo volontarie, relative al livello di prestazione energetico-ambientale raggiunto dagli edifici stessi. La certificazione della sostenibilità energetico-ambientale si fonda su un complesso di procedure univoche e normalizzate che si avvalgono delle modalità e dei criteri di valutazione definiti dalle linee guida in materia di edilizia sostenibile di cui all’articolo 2, comma 2, per l’esame del progetto e/o dell’edificio realizzato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con regolamento:

a) definisce il sistema di procedure per la certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e per l’effettuazione dei controlli, compresa la relativa modulistica;

b) organizza specifici percorsi formativi e di aggiornamento per i tecnici incaricati della certificazione e dei controlli;

c) approva il modello della targa che, identificata dal logo di cui all’articolo 6, comma 3, riporta il risultato della certificazione ed è destinata ad essere affissa all’edificio in luogo facilmente visibile;

d) definisce le modalità di istruzione e gestione di un registro dei certificati, collegato al relativo archivio, per la costituzione della banca dati dell’edilizia sostenibile;

e) definisce le modalità dell’effettuazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di competenza richiesti per i soggetti incaricati e della certificazione e dei controlli.

3. Per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Veneto Innovazione Spa, di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale", sottoscrivendo con la medesima apposita convenzione, per la definizione, in particolare, delle attività da svolgere secondo gli indirizzi impartiti annualmente dalla Giunta regionale medesima, nonché delle modalità di rimborso dei costi sostenuti.".

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0210 "Studi piani e progetti nel settore energetico" del bilancio di previsione 2013.

Art. 34
Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

1. Il comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, è così sostituito:

"5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.".

2. Per la realizzazione di uno specifico monitoraggio sul recupero a fini abitativi degli edifici esistenti in zona agricola, è autorizzata la spesa di euro 5.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 "Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2013.

Art. 35
Modifica dell’articolo 39 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
"Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008"

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 39 della regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente:

"b bis) la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare una quota dei fondi di cui alla lettera b), fino ad un massimo del 5 per cento, per far fronte ad oneri derivanti dalle attività connesse alle concessioni demaniali e per finanziare ricerche finalizzate alla difesa del suolo da realizzare attraverso istituti universitari (upb U0114 "Azioni per l’impiego delle risorse idriche")."

Art. 36
Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio
con conducente e di autoservizi atipici

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e successive modificazioni, le parole: "e purché l’autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni" sono soppresse.

2. I commi 2 e 3 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 "Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici" e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Il comma 4 bis dell’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici" e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi trent’anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici.".

4. Le imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio che si siano adeguate alle disposizioni dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e successive modificazioni, possono utilizzare gli autobus indicati nell’istanza di autorizzazione di cui al medesimo articolo 19, comma 2, in deroga a quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sino a trent’anni dalla prima immatricolazione, purché versino alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo di euro 250,00 per ciascun autobus con più di quindici anni. Il pagamento del contributo non è dovuto qualora l’autobus sia destinato all’esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici. L’utilizzo in attività di noleggio di un autobus destinato all’esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 5.000,00.

5. Il contributo di cui al comma 4 è versato per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al comune che ha rilasciato l’autorizzazione; i proventi regionali derivanti dalla riscossione del contributo sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5, allocati nell’upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti", si fa fronte con le entrate di cui al comma 4 introitate nell’upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

7. Al fine di consentire lo sviluppo del programma applicativo di gestione del Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, nell’anno 2013 è autorizzato uno stanziamento di euro 20.000,00. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti" del bilancio di previsione 2013.

8. Il contributo versato per l’anno 2013 alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 e successive modificazioni, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, è rimborsato alle aziende che lo abbiano corrisposto.

9. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 37
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. In attuazione dell’articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misura di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, è istituito il "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" al quale confluiscono tutte le risorse che lo Stato destina alla Regione del Veneto per il trasporto pubblico locale.

2. La ripartizione del fondo di cui al comma 1, tra trasporto ferroviario e trasporto automobilistico e lagunare, è deliberata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio, sentita la competente commissione consiliare.

3. La ripartizione modale complessiva delle risorse annualmente disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare è effettuata con le seguenti modalità:

a) il 49,5 per cento per i servizi extraurbani;

b) il 34,5 per cento per i servizi urbani;

c) il 16 per cento per i servizi di navigazione.

4. Per l’esercizio finanziario 2013, le risorse da destinare al trasporto ferroviario non possono comunque essere superiori ad euro 150 milioni.

5. Al fine di assicurare una più equa e oggettiva ripartizione delle risorse destinate al trasporto automobilistico e lagunare, la Giunta regionale provvede alla definizione dei nuovi criteri di riparto derivanti dalle diverse attività in corso di revisione del livello dei servizi minimi e dei parametri standard, secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, entro il 31 maggio 2013. Trascorso inutilmente detto termine, le risorse disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare saranno destinate, per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dal comma 3, come segue:

a) per 2/3 sulla base delle percentuali di peso, espresso in termini di finanziamento di ogni ente, come risultanti dall’applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 338 del 2011 (BUR n. 29 del 2011), n. 512 del 2011 (BUR n. 40 del 2011), n. 2207 del 2011 (BUR n. 3 del 2012) e n. 2311 del 2011 (BUR n. 8 del 2012);

b) per 1/3 sulla base delle percentuali di peso come risultanti dal riparto effettuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2208 del 2011 (BUR n. 3 del 2011).

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 406.211.189,36 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione U0254 "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" (Area Omogenea (A0037) "Trasporti pubblici") del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

Art. 38
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale ferroviario

1. Il livello dei servizi ferroviari sulle linee non elettrificate Montebelluna-Calalzo e Conegliano-Calalzo che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo orario cadenzato, potrebbero essere depotenziati o resi più disagevoli per l’utenza a causa di operazioni di rottura di carico, vanno comunque mantenuti sullo standard vigente al 31 dicembre 2012.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione U0254 "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" (Area Omogenea (A0037) "Trasporti pubblici") del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, per la parte che sarà assegnata al trasporto ferroviario.

Art. 39
Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per l’acquisto o l’assegnazione
di nuovi alloggi, ceduti in proprietà a prezzo convenzionato

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, concessi, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012", alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato nell’ambito del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72, possono essere utilizzati per la medesima finalità su mutui eventualmente contratti direttamente dai relativi acquirenti/assegnatari degli alloggi medesimi.

2. Sono fatte salve le operazioni di mutuo alle condizioni previste dalla convenzione e dal successivo atto integrativo approvati dalla Giunta regionale con le deliberazioni 26 maggio 2009, n. 1568 (BUR n. 48 del 2009), 16 febbraio 2010, n. 319 (BUR n. 23 del 2010) e 18 gennaio 2011, n. 51 (BUR n. 11 del 2011) ovvero dalla convenzione approvata dalla Giunta regionale con la successiva deliberazione 7 maggio 2012, n. 798 (BUR n. 38 del 2012), per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si è già provveduto alla stipula dell’atto di erogazione e quietanza a saldo del mutuo contratto dall’operatore per la realizzazione dell’intervento finanziato, nonché alla emissione del decreto regionale di erogazione del contributo.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle finalità previste dal comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle upb U0080 "Interventi per programmi di Edilizia abitativa pubblica" e U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del bilancio di previsione 2013.

Art. 40
Disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione per favorire
la realizzazione di lavori di interesse regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai beneficiari di contributi regionali già concessi per interventi inerenti lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, e non spesi a seguito di rinuncia, a sostegno di interventi relativi a lavori anche diversi da quelli oggetto dell’originario provvedimento di assegnazione. Gli interventi da finanziare sono individuati sulla base delle caratteristiche di necessità o di particolare interesse ed urgenza ai sensi dell’articolo 53, comma 7, della predetta legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, previa pubblicazione di un apposito bando che definisce le modalità, i criteri e i termini per l’attuazione della presente disposizione, adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del bilancio di previsione 2013.

Art. 41
Modifiche alla tariffa per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B e D e dell’articolo 35 della legge regionale
28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina
dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’importo delle tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine 18, della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158", per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B, è rideterminato in euro 24,00 per la tassa di rilascio, in euro 24,00 per la tassa annuale e in euro 10,00 per la sopratassa annuale. Per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo D l’importo è rideterminato in euro 13,00 per la tassa di rilascio.

2. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1, per la parte di competenza regionale ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni, sono destinate dalla Giunta regionale al sostegno delle politiche regionali in favore della pesca e dell’acquacoltura.

3. La Giunta regionale, ai fini della destinazione delle risorse di cui al comma 2, istituisce la "Consulta regionale per la pesca ricreativa", che opera senza oneri a carico del bilancio regionale, chiamata a fornire indirizzi in ordine all’utilizzo delle risorse medesime. La "Consulta regionale per la pesca ricreativa" è presieduta dal competente assessore regionale ed è composta da rappresentanti designati dalle associazioni del mondo della pesca ricreativa organizzati su base regionale.

4. Al comma 1, dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni, le parole: "misura minima dell’ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura minima del cinquanta per cento".

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio 2013.

Art. 42
Contributi regionali per i contratti di fiume

1. La Regione del Veneto, al fine di sperimentare nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, favorisce l’adozione e l’utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di fiume, comunque denominati.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi e definire i criteri, le modalità ed i termini per la loro concessione.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0114 "Azioni per l’impiego delle risorse idriche" del bilancio di previsione 2013.

Art. 43
Azioni regionali di tutela ambientale finalizzate alla riduzione dell’inquinamento

1. Accertato il non utilizzo delle risorse di cui al fondo di rotazione previsto dall’articolo 39 della legge regionale 19 febbraio 2007 n. 2, "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007" e successive modificazioni, si provvede al recupero delle stesse introitandole nel bilancio regionale.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate all’attuazione di interventi tesi alla riduzione dell’inquinamento.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0111 "Interventi in materia ambientale" del bilancio di previsione 2013 si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2013.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle disponibilità di cui al presente articolo.

Art. 44
Modifica dell’articolo 39, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

1. All’articolo 39, comma 2, lettera e), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 le parole "... nonché per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani." sono soppresse.

2. Il comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:

"4. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, le condizioni alle quali al tributo speciale per il deposito in discarica è applicata una riduzione una volta conseguiti gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati, rispettivamente, nella misura del sessantacinque per cento e del cinquanta per cento, da parte del comune produttore dei rifiuti medesimi. Ai fini dell’individuazione delle suddette percentuali di raccolta differenziata sono considerati i seguenti elementi:

a) l’attivazione delle raccolte differenziate e della raccolta multimateriale, fondamentali ai fini del recupero;

b) l’attivazione delle raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto degli scarti;

c) ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento.".

3. Il comma 4 bis dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:

"4 bis. Per i comuni interessati da rilevante presenza turistica, il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata deve tener conto, al fine della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica, dell’incidenza del flusso turistico sulla quantità dei rifiuti urbani effettivamente prodotti.".

Art. 45
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 aprile 2013

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento

Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali

Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali

Art. 4 - Certificazione somme dovute dalla Regione, dagli enti strumentali, dalle società regionali, dai consorzi di bonifica e dagli enti del servizio socio-sanitario regionale

Art. 5 - Sospensione dell’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Art. 6 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

Art. 7 - Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida

Art. 8 - Ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate e cessione di quote di partecipazione di minoranza in società detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione

Art. 9 - Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 "Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale"

Art. 10 - Iniziative per pervenire alla alienazione del complesso immobiliare "Palazzi Torres Rossini" in uso al Consiglio regionale del Veneto

Art. 11 - Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà

Art. 12 - Fondo sanitario integrativo veneto

Art. 13 - Cessazione della sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo. Scioglimento della società "Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A."

Art. 14 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 "Contributi a favore degli organismi di formazione accreditati"

Art. 15 - Contributo per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano (CAI)

Art. 16 - Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero

Art. 17 - Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)"

Art. 18 - Iniziative per promuovere la costituzione della "Fondazione Andrea Zanzotto"

Art. 19 - Partecipazione della Regione all’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia

Art. 20 - Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre

Art. 21 - Modifica dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in materia di progetti strategici per il turismo

Art. 22 - Sviluppo del sistema produttivo

Art. 23 - Politiche a sostegno dei processi di reindustrializzazione

Art. 24 - Interventi per le piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse provenienti dalla programmazione comunitaria POR-FESR 2007-2013

Art. 25 - Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine

Art. 26 - Sanzioni derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione regionale per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche

Art. 27 - Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova

Art. 28 - Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete

Art. 29 - Interventi per le imprese del settore primario finanziati con risorse provenienti dalla Programmazione comunitaria Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037 1994-1999

Art. 30 - Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali"

Art. 31 - Disposizioni transitorie in materia forestale

Art. 32 - Contributo straordinario di sostegno al reddito a favore dei pescatori di vongole e molluschi del basso Polesine e Chioggia

Art. 33 - Modifica della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile" in materia di certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici

Art. 34 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

Art. 35 - Modifica dell’articolo 39 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008"

Art. 36 - Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici

Art. 37 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

Art. 38 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale ferroviario

Art. 39 - Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per l’acquisto o l’assegnazione di nuovi alloggi, ceduti in proprietà a prezzo convenzionato

Art. 40 - Disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione per favorire la realizzazione di lavori di interesse regionale

Art. 41 - Modifiche alla tariffa per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B e D e dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 42 - Contributi regionali per i contratti di fiume

Art. 43 - Azioni regionali di tutela ambientale finalizzate alla riduzione dell’inquinamento

Art. 44 - Modifica dell’articolo 39, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

Art. 45 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

Allegati_Finanziaria 2013_247967.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale  5 aprile 2013, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2012, n. 29/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 dicembre 2012, dove ha acquisito il n. 327 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 febbraio 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 e 22 marzo 2013, n. 3.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la finanza regionale risentirà pesantemente, nel 2013, della situazione di crisi dell’economia e del forte impatto delle manovre di finanza pubblica su regioni ed enti locali succedutesi nell’ultimo triennio, finalizzate a correggere l’indebitamento netto tendenziale delle amministrazioni pubbliche (rammento i decreti legge n. 78/2010, n. 98/2011, n. 138/2011, n. 201/2011, n. 95/2012, oltreché le varie leggi di stabilità). Alle regioni è stato e sarà ancora richiesto lo sforzo più significativo, ovvero circa il 50 per cento dei tagli operati dalle suddette manovre, malgrado la loro spesa incida su quella complessiva per poco più del 20 per cento.
Tradotto in cifre, significa che dovranno concorrere a risanare i conti pubblici per 16,1 miliardi di euro; per la Regione del Veneto si stimano 1,3 miliardi tra riduzioni di spese soggette al patto di stabilità e contenimento della spesa sanitaria.
Inoltre il susseguirsi di manovre correttive dei conti pubblici da parte del governo, ha consolidato l’ormai nota difficoltà di conoscere con certezza e adeguata tempistica le risorse complessivamente disponibili, da finalizzare alle politiche regionali.
Recentemente la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dichiarato la difficile sostenibilità di alcuni servizi fondamentali per i cittadini, riferendosi in particolare al taglio di 600 milioni per il Fondo Sanitario regionale 2013 che, sommato agli effetti delle precedenti manovre economiche (circa 30 miliardi per il periodo 2012-2015), rischia di compromettere la tenuta dell’intero sistema. Ma alimenta preoccupazioni anche la creazione di un fondo unico nazionale per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), ammontante per il complesso delle Regioni a 4,9 miliardi, nel quale confluiscono, oltre al fondo istituito dal decreto legge 98/2011, anche le compartecipazioni alle accise sul gasolio e sulla benzina; va detto, a riguardo, che le regioni avevano proposto il mantenimento di fondi distinti per ferro e gomma, nonché la fiscalizzazione delle risorse destinate al TPL su ferro, in grado di dare stabilità, maggiori certezze di finanziamento, nonché possibilità di investimento ad un settore già in crisi.
Sul versante del patto di stabilità, nel 2013 il contributo delle Regioni al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica si tradurrà in una riduzione ulteriore del limite massimo di spesa, in termini sia di competenza che di cassa.
Nel 2013 poi saranno vigenti, oltre alle misure di spending review introdotte dal decreto-legge 95/2012 (cnv. l. 135/2012) e a quelle contenute nella legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012), anche quelle introdotte dalle manovre finanziarie statali susseguitesi nel 2010 e nel 2011.
Sul fronte dei trasferimenti, anche il 2013 risente dell’impatto del decreto-legge 78/2010, che ha ridotto i trasferimenti statali spettanti alle Regioni a Statuto ordinario di 4.500 milioni a decorrere dal 2012: per effetto di tale “taglio” non vengono più erogate alle Regioni le risorse per il federalismo amministrativo e molti altri trasferimenti specifici, come il fondo affitti, il fondo per l’edilizia residenziale agevolata, molti trasferimenti per gli investimenti del TPL, il fondo per le borse di studio ed altri.
Inoltre il citato decreto-legge 95/2012 ha introdotto un’ulteriore riduzione di 700 milioni ai trasferimenti dallo Stato alle Regioni che, se per il 2012 è stata compensata dall’erogazione di un contributo statale di 800 milioni a riduzione dell’indebitamento, per il 2013 si tradurrà in un sostanziale azzeramento dei trasferimenti statali.
Infine, per quanto riguarda le entrate tributarie, si ricorda che resta in vigore l’incremento dell’aliquota di base dell’addizionale regionale Irpef dallo 0,9 all’1,23 per cento disposto dal decreto-legge 201/2011 con decorrenza dal 2011, destinato al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e compensato con una corrispondente riduzione della quota di compartecipazione statale al finanziamento del fabbisogno sanitario (IVA).

LE PREVISIONI DI ENTRATA PER LA MANOVRA DI BILANCIO 2013
Il quadro previsionale delle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio 2013, formulato in base alla legislazione vigente e al netto di quelle incluse nei riparti Cipe della sanità, parla di risorse libere da vincoli per complessivi 993,2 milioni.
La contrazione rispetto allo scorso esercizio, del 24 per cento circa, è motivata principalmente dalla citata eliminazione, tra le entrate tributarie, delle compartecipazioni all’accisa sulla benzina e sul gasolio.
I tributi propri ammontano a 832,2 milioni; la sola tassa automobilistica regionale ne assorbe 600, più altri 30 relativi al recupero dell’imponibile evaso; ricordo poi l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale come combustibile e l’imposta sostitutiva per le utenze esenti (70 milioni) e, per quanto concerne l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il gettito netto derivante dalla manovra fiscale in applicazione della legge regionale 29/2004 (34,4 milioni).
Conteggiando anche i trasferimenti statali previsti per il TPL (386,1 milioni), le entrate 2013 subiscono comunque una contrazione dello 0,9 per cento rispetto alle risorse corrispondenti nel 2012.

IL PATTO DI STABILITÀ
La normativa relativa al Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 è contenuta nella legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). L’articolo 1, commi 448 e seguenti, di tale legge, con riferimento alle tipologie di spesa soggette al Patto (al netto delle esclusioni previste al comma 4 dell’articolo 32, legge 183/2011 e successive modifiche) ha previsto il superamento dell’attuale tetto di cassa a favore di un nuovo tetto di spesa di competenza “eurocompatibile” che permette di rendere più coerente il metodo del calcolo del Patto di stabilità interno alle regole europee di consolidamento dei conti pubblici.
Ricordo che la Regione del Veneto ha sempre rispettato gli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità con riferimento sia al tetto in termini di competenza che a quello in termini di cassa; il che testimonia il pieno sostegno delle politiche regionali di bilancio ai principi di contenimento della spesa, di virtuosità dei bilanci e di riduzione del debito a cui la normativa del Patto si ispira.
Nel corso degli ultimi anni, come noto, tale normativa ha rappresentato un vincolo e un condizionamento sempre più importante alle politiche di spesa delle Regioni: se poi analizziamo regione per regione i valori medi pro-capite di spesa autorizzati dal Patto tra il 2007 e il 2012 (intervallo temporale nel corso del quale sono diminuiti tra il 25 per cento e il 30 per cento), scopriamo che il Veneto risulta tra le amministrazioni più penalizzate, trovandosi, con riferimento sia alla competenza che alla cassa, nelle ultime posizioni in quanto a spesa per abitante e ben al di sotto della media nazionale.

LE PREVISIONI DI SPESA PER IL 2013 RAPPRESENTATE PER AREA DI INTERVENTO
Premesso che nel 2013 la Regione del Veneto intende razionalizzare la spesa agendo in diversi settori, in particolare quello attinente il funzionamento della “macchina” regionale, va detto che la contrazione delle risorse complessive disponibili si tradurrà nella riduzione di gran parte delle politiche di spesa. Al contempo sono stati preservati settori strategici quali il sociale - mi riferisco in particolare al fondo per il sostegno di iniziative a tutela dei minori e la promozione dei servizi sociali, tramite le Aziende sanitarie locali -, la formazione professionale e la difesa del territorio. In quest’ultimo caso si prevede di rifinanziare il fondo per il Piano straordinario di interventi a seguito dell’emergenza alluvionale di novembre 2010, a cui andranno ad aggiungersi gli interventi, con le medesime finalità, finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Escludendo dal conteggio le partite di giro, il bilancio 2013 ammonta a poco più di 12 miliardi di euro. Il fondo sanitario regionale ne assorbe il 69,2 per cento, ovvero 8,35 miliardi; le reiscrizioni di risorse vincolate relative a somme non utilizzate negli anni precedenti ammontano a 1,5 miliardi (il 12,6 per cento); seguono le voci di spesa a finanziamento statale (991 milioni; 8,2 per cento), a finanziamento regionale (986 milioni; 8,1 per cento) e a finanziamento comunitario (190 milioni, comprensivi del cofinanziamento statale e regionale; 1,5 per cento).

LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2007-2013
Le nuove assegnazioni comunitarie nell’esercizio 2013 sono le seguenti:
- 108,5 milioni sul Fondo Sociale Europeo (FSE), di cui 52,8 a finanziamento comunitario e 55,7 dal fondo di rotazione;
- 74 milioni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR), di cui 41,17 a finanziamento comunitario, 29,4 dal fondo di rotazione e circa 3,4 di cofinanziamento regionale;
- 4,32 milioni sul Fondo Europeo Pesca (FEP), di cui 2,1 a finanziamento comunitario, 1,7 dal fondo di rotazione e circa 0,4 di cofinanziamento regionale.
- 3 milioni quale cofinanziamento regionale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Si tratta, dunque, di risorse “nuove” per circa 190 milioni. Ricomprendendo le reiscrizioni, ovvero le risorse non impegnate in esercizi precedenti (comprensive del cofinanziamento nazionale e regionale), ammontanti a circa 288 milioni (pari al 18,8 per cento delle reiscrizioni totali) e da riproporre obbligatoriamente nel bilancio 2013, la programmazione comunitaria 2007-2013 incide sul bilancio per circa 478 milioni.

LE RISORSE STATALI
Questi i principali interventi finanziati con nuove assegnazioni di derivazione statale:
- 264,8 milioni al ricordato Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico automobilistico e lagunare;
- 121,2 milioni al Fondo per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario;
- 209,2 milioni al Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- 182,9 milioni per finanziare la realizzazione delle Superstrada Pedemontana;
- 135 milioni per interventi di edilizia socio-sanitaria.
A tali risorse vanno sommate le reiscrizioni vincolate, che ammontano a 824,4 milioni.

LE MACRO AREE D’INTERVENTO REGIONALE
Risulta ora interessante ripartire le risorse del bilancio 2013 tra macro-aree - ovvero tra gli aggregati che vengono presi a riferimento dai documenti regionali di programmazione generale nel formulare priorità e indirizzi strategici -, suddividerle per settori d’intervento ed evidenziare nonché tenerle distinte a seconda che la fonte di finanziamento sia regionale o di altro tipo (comunitaria, statale o di altri soggetti).
Escludendo le partite di giro e le spese relative al fabbisogno sanitario regionale standard, le macro aree “Territorio, ambiente e infrastrutture” e “Persona e famiglia” assorbono il 90 per cento del totale, con 1.337,1 milioni la prima e 1.144 milioni la seconda.
Nel primo caso la fonte di finanziamento è regionale per il 13 per cento circa (171,4 milioni), nel secondo per il 37,2 per cento (426,2 milioni).

LA MACRO-AREA “PERSONA E FAMIGLIA” (1.144 milioni complessivi, di cui 426 di fonte regionale) include tutte le politiche direttamente volte ad assicurare la qualità della vita dei singoli e delle famiglie, aventi per oggetto il sistema socio-sanitario, la formazione professionale, la sicurezza, le pari opportunità, l’istruzione e il diritto allo studio, gli interventi socio-culturali, ricreativi ed assistenziali.
Tale macro-area è destinataria del più consistente ammontare di risorse autonome regionali, che vengono impiegate in particolare per finanziare il sistema socio-sanitario regionale.
Va detto, per completezza, che afferiscono ad essa anche le risorse destinate a garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché il mantenimento di un sistema socio-sanitario di eccellenza, ovvero quelle relative al Fondo Sanitario regionale, che ammonta a circa 8.355 milioni e finanzia con 7.608 milioni la funzione obiettivo “Tutela della salute” e con 747 milioni la funzione obiettivo “Interventi sociali”.
Al suo interno, la Cultura (16,9 milioni complessivi, di cui 14 di fonte regionale) è un settore strategico che vedrà la prosecuzione delle attività volte a promuovere e sostenere il patrimonio culturale regionale, attraverso la partecipazione diretta nonché il consolidamento di forme di collaborazione a rete con enti, associazioni, istituti ed operatori di settore.
Si confermano iniziative regionali a sostegno dei settori di attività artistiche, in particolare alle Fondazioni “La Fenice” di Venezia, “Arena” di Verona (1,9 milioni complessivi), all’Associazione del Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” (circa 1 milione) e “La Biennale di Venezia” (0,7 milioni).
Tra gli altri interventi segnalo 1,7 milioni per iniziative regionali nei settori delle attività artistiche della musica e del teatro, 1,2 milioni per interventi culturali nell’ambito di accordi di programma con enti locali e 1 milione per la costruzione, l’ampliamento e la sistemazione di centri di servizio culturali.
Nel settore Interventi per le abitazioni (174 milioni complessivi, di cui 119,2 di fonte regionale) le politiche previste dalla Regione Veneto sono rivolte a cittadini, residenti o quanti svolgono attività lavorativa nel territorio, economicamente svantaggiati, ed in particolare a coloro che non rientrano tra gli assegnatari di alloggi pubblici né riescono ad accedere alle unità abitative disponibili nel libero mercato. Si interviene principalmente con la concessione di finanziamenti agevolati o di contributi a fondo perduto, in favore di soggetti pubblici (Comuni, Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale ed ESU) e di soggetti privati (persone fisiche, imprese di costruzioni e cooperative edilizie), mediante i quali realizzare, recuperare o acquistare alloggi da concedere in locazione a canone sociale o moderato ovvero da cedere in proprietà a prezzo convenzionato.
Le voci di spesa più significative sono le seguenti:
- 44,6 milioni per il Programma regionale dell’edilizia residenziale pubblica 2007/2009;
- 26,7 milioni destinati alla concessione di benefici per la realizzazione di iniziative nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica;
- 15 milioni per trasferimenti alle ATER, ai Comuni ed alle cooperative per l’attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa;
- 38 milioni per la realizzazione del programma “Contratti di Quartiere II”;
- 11,7 milioni per il programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile;
- 10,6 milioni destinati al Fondo regionale per l’edilizia residenziale pubblica.
Gli Interventi sociali assorbono complessivamente 84,3 milioni, di cui 71,6 di fonte regionale. Viene riconfermata l’attenzione per il fondo a sostegno di iniziative a tutela dei minori (43 milioni) e, nonostante l’azzeramento del trasferimento a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali, si garantiscono i trasferimenti alle Aziende ULSS per il sostegno e la promozione dei servizi sociali (18 milioni). Segnalo inoltre: 6,8 milioni per il Fondo nazionale per le non autosufficienze; 5,3 milioni per il Fondo nazionale per le politiche della famiglia; 3,5 milioni per attività progettuali e di informazione di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali.
Ricordo che il Fondo regionale per la non autosufficienza, finanziato con il Fondo sanitario regionale, ammonta a 721,4 milioni di euro.
Nel settore Istruzione, formazione e lavoro (545 milioni complessivi, di cui 119 di fonte regionale), nonostante la generale riduzione delle risorse a disposizione, vengono garantiti anche nel 2013 finanziamenti regionali per la formazione professionale pari a 47 milioni e si promuove la piena e buona occupazione, ponendo al centro delle politiche la persona e la qualità del lavoro.
Tra gli interventi più significativi in questo settore cito i seguenti:
- 248,9 milioni complessivi relativi al Fondo Sociale Europeo, ovvero lo strumento finanziario dell’UE finalizzato a promuovere la coesione economica e sociale e a ridurre le disparità esistenti tra Stati e Regioni dell’unione, intervenendo nei settori istruzione, formazione e lavoro;
- 68,4 milioni per azioni di formazione professionale rivolte a persone con contratto di apprendistato e per l’orientamento in obbligo formativo;
- 44,8 milioni per il diritto al lavoro dei disabili;
- 36,4 milioni per iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative.
Al settore Tutela della salute, infine, sono finalizzati 322 milioni complessivi, di cui 100,3 di fonte regionale. La maggior parte delle risorse è strettamente legata al summenzionato Fondo Sanitario regionale; tra gli interventi finanziati nel 2013 segnalo 135 milioni per interventi di edilizia socio-sanitaria, 38 milioni per il funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 17,6 milioni per piani di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

NELLA MACRO-AREA “SVILUPPO ECONOMICO” (246,8 milioni complessivi, di cui 145,5 di fonte regionale) si realizzano le politiche relative alle tre fondamentali articolazioni dell’attività economica (settore primario, secondario e terziario) e all’area dell’internazionalizzazione.
Nel settore Agricoltura e sviluppo rurale (98,2 milioni complessivi, di cui 81 di fonte regionale), vengono garantiti il funzionamento di Avepa (27,2 milioni) e Veneto Agricoltura (13,5 milioni). Segnalo - tra gli interventi più rilevanti finanziati per il 2013 - 14,1 milioni a valere complessivamente sul Fondo Europeo Pesca (FEP); 13,2 milioni di finanziamento integrativo delle iniziative previste dal programma di sviluppo rurale 2007-2013; 4,2 milioni per il sostegno dei Centri di Assistenza Agricoltori; 4,1 milioni per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia venatoria; 4 milioni per agevolare le operazioni e l’accesso al credito delle imprese agricole; 3 milioni di cofinanziamento regionale alle iniziative previste dal PSR 2007-2013.
Su fronte Commercio, promozione economica e fieristica (10,1 milioni complessivi, di cui 7 di fonte regionale) la Regione attuerà politiche indirizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione della rete distributiva commerciale assicurando la tutela e la riqualificazione dei centri storici e urbani. Gli interventi più rilevanti riguarderanno la rivitalizzazione del sistema distributivo nei centri storici e di minor consistenza demografica (3 milioni), nonché la promozione economico-fieristica del settore primario e secondario (2,6 milioni).
Quanto all’Energia (43,4 milioni complessivi, di cui 2,8 di fonte regionale), segnalo 40,6 milioni di finanziamento statale e comunitario per il POR FESR 2007-2013 Asse 2 “Energia”, cui vanno sommati circa 2,5 milioni di cofinanziamento regionale.
Per quanto concerne lo Sviluppo del sistema produttivo e delle p.m.i. (71,4 milioni complessivi, di cui 42 di fonte regionale) le politiche regionali sono volte a consolidare il tessuto produttivo industriale ed artigianale, coniugando la flessibilità e adattabilità tipiche delle p.m.i. con le esigenze di rafforzamento al fine competere al meglio sui mercati nazionali e internazionali.
Tra gli altri interventi finanziati per il 2013 si segnalano 21,3 milioni per l’esercizio di funzioni e compiti conferiti alla regione in materia di incentivi alle imprese; ancora, 12,5 milioni tra quota statale e comunitaria per il POR FESR 2007-2013 Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza”, cui si sommano circa 0,8 milioni di cofinanziamento regionale; 3,8 milioni per la ricerca scientifica e lo sviluppo; 2,8 milioni per la promozione dell’imprenditoria femminile; 2,6 milioni per la realizzazione del distretto dell’idrogeno.
Nel settore del Turismo (23,5 milioni complessivi, di cui 12,6 di fonte regionale) l’intervento regionale mira a promuovere l’immagine della Regione, con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici italiani ed esteri, nonché a migliorare la qualità offerta, nel rispetto della sostenibilità economica e ambientale delle risorse turistiche venete. Le cifre più significative sono stanziate per realizzare azioni a favore di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico (7,2 milioni), per promuovere in Italia e all’estero l’immagine del turismo veneto (3,9 milioni) e per iniziative di valorizzazione e marketing turistico (1,7 milioni); alle amministrazioni provinciali, inoltre verranno trasferiti 4 milioni per il finanziamento delle funzioni in materia di informazione, accoglienza turistica e promozione locale.

LA MACRO-AREA “TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE” (1.337,1 milioni complessivi, di cui 171,4 di fonte regionale) include tutti gli interventi riguardanti la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, in un’ottica di sviluppo sostenibile e nel rispetto
dell’individuo.
Nel settore denominato Ciclo integrato delle acque (46,7 milioni complessivi, di cui 15,5 di fonte regionale) gli interventi principali riguarderanno la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, mediante appositi trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (28,4 milioni), nonché l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, la ricarica di falde sotterranee e acquifere e l’ammodernamento delle reti idriche pubbliche (12,6 milioni).
Per quanto concerne l’Edilizia speciale pubblica (26 milioni complessivi, di cui 8,3 di fonte regionale) annoto 13,4 milioni di fonte statale per realizzare interventi di prevenzione del rischio sismico; ma anche 8,3 milioni di fonte regionale per iniziative ed opere di particolare interesse ed urgenza, nonché 2,4 milioni trasferiti alle amministrazioni pubbliche per interventi infrastrutturali connessi alla riduzione del rischio sismico.
Il fondamentale settore della Mobilità regionale (759,1 milioni complessivi, di cui 51,5 di fonte regionale) è caratterizzato dall’azzeramento dei trasferimenti “Bassanini” e da un quadro normativo molto incerto. Nel 2013, come detto all’inizio, il TPL nel suo complesso verrà finanziato mediante trasferimenti dal “Fondo statale per il finanziamento del t.p.l.” (a sua volta finanziato dalle compartecipazioni alle accise sulla benzina e sul gasolio, che fino all’anno scorso spettavano alle Regioni, e dal Fondo per il TPL istituito con DL 98/2011).
La Regione Veneto ripartirà i 386 di tale fondo tra TPL automobilistico e lagunare (264,8 milioni) e TPL ferroviario (121,2 milioni). Quanto agli interventi strutturali nella viabilità regionale, sono previsti 182,9 milioni per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta. Segnalo inoltre 11 milioni per la realizzazione, la manutenzione e il funzionamento di linee navigabili e 1,3 milioni per l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune.
Nel settore denominato Politiche per l’ecologia (70,5 milioni complessivi, di cui 20 di fonte regionale) le azioni regionali, in linea con gli indirizzi forniti dalla Comunità europea, sono volte alla prevenzione e al risanamento dell’ambiente rispetto a tutte le possibili forme di inquinamento (acustico, luminoso, elettromagnetico e derivante da emissioni di sostanze inquinanti). Segnalo, tra gli interventi finanziati nel 2013: 26,4 milioni per il POR FESR 2007-2013 Asse 3 “Ambiente e valorizzazione del territorio” (quota comunitaria e statale), a cui si aggiungono 1,6 milioni di cofinanziamento regionale; 14,3 milioni a finanziamento statale dedicati al Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo al sito di Porto Marghera; 3,3 milioni per interventi regionali finalizzati ad attività di bonifica e ripristino aziendale.
La Protezione civile fruirà di complessivi 51,8 milioni (di cui 2,2 di fonte regionale). In questo settore segnalo, tra i trasferimenti statali finalizzati ad interventi urgenti di ripristino a seguito di calamità naturali, 31,6 milioni dedicati ad interventi conseguenti a calamità riconosciute con ordinanze di Protezione civile e 8,4 milioni quali trasferimenti a valere sul Fondo Regionale di Protezione civile.
Di notevole rilevanza gli interventi pianificati nei settori della Tutela del territorio (132 milioni complessivi, di cui 73,7 di fonte regionale) e della Salvaguardia di Venezia (250,8 milioni). Si interverrà per risolvere in maniera strutturale problematiche emerse durante l’alluvione del 2010; tali azioni richiederanno impegni finanziari notevoli, che troveranno copertura attraverso finanziamenti statali e regionali. Segnalo, tra gli altri, circa 30 milioni destinati a vario titolo alla difesa del suolo e per la riduzione del rischio idrogeologico; 25 milioni di fonte regionale interesseranno il Piano straordinario di interventi a seguito della citata alluvione del novembre 2010, a cui andranno ad aggiungersi interventi con medesime finalità finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; con 17,6 milioni si opereranno interventi di difesa idrogeologica, di difesa fito-sanitaria e di miglioramento, ricostruzione e compensazione boschiva; con 10,8 milioni si interverrà per ridurre il rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio veneto; gli enti di gestione di parchi naturali beneficeranno di 4,5 milioni per spese di funzionamento; altri 4 milioni andranno ai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione degli impianti.

LA MACRO-AREA “ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE” (31,7 milioni complessivi, di cui 16,9 di fonte regionale) comprende, sul versante delle relazioni istituzionali, tutte le azioni volte a favorire i rapporti con enti locali, comunità montane e associazioni tra Comuni; sul versante della solidarietà internazionale comprende invece azioni a favore di popolazioni colpite da gravi calamità naturali o da situazioni straordinarie di crisi. Ricomprende inoltre gli interventi volti a tutelare i diritti umani, la cultura di pace, le pari opportunità.
Quanto alle Relazioni istituzionali (15,6 milioni complessivi, di cui 13,3 di fonte regionale) si segnalano: 3,7 milioni agli Enti Locali per l’esercizio di funzioni conferite; 2,3 milioni per l’attuazione degli interventi previsti dall’Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento al fine di favorire la cooperazione tra i territori confinanti; 1,7 milioni a favore delle Comunità montane; 1,85 milioni per le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e le fusioni di Comuni.
Nel settore della Solidarietà internazionale (16 milioni complessivi, di cui 3,5 di fonte regionale) vanno annotati 8,7 milioni per il POR FESR 2007-2013 ASSE 5 “Azioni di Cooperazione” (quota comunitaria e statale, cui vanno aggiunti circa 0,5 milioni di cofinanziamento regionale) e 1,1 milioni per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo.

Per ultima, L’AREA “SPESE TECNICHE E DI FUNZIONAMENTO” (956,4 milioni complessivi, di cui 631 di fonte regionale) comprende quei settori che non sono riconducibili alle aree precedentemente analizzate, ovvero:
organi istituzionali (53,4 milioni, di cui 53,2 di fonte regionale);
risorse umane e strumentali (222,9 milioni, di cui 220,2 di fonte regionale);
oneri finanziari (85,6 milioni di fonte regionale);
rimborsi e partite compensative dell’entrata (303,9 milioni, di cui 260,2 di fonte regionale);
Fondo per lo sviluppo e la coesione e Fondi comunitari (290,4 milioni, di cui 11,6 di fonte regionale).

Per quanto riguarda il procedimento istruttorio, ritengo doveroso sottolineare come tutte le commissioni abbiano svolto un esame approfondito della “manovra regionale 2013”, sia per quanto concerne gli articoli del progetto di legge finanziaria impattanti nelle materie di loro competenza, sia relativamente alla dotazione finanziaria delle unità previsionali di base del bilancio afferenti ai settori interessati.
Le proposte emendative licenziate dalle commissioni sono state esaminate con grande attenzione nella seduta del 26 febbraio 2013 dalla Prima Commissione, che ha recepito, per entrambi i progetti di legge, gran parte di quelle pervenute; ciò ha comportato, nel caso della legge finanziaria, l’implementazione dell’articolato con specifiche disposizioni in materia di certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, di edilizia residenziale pubblica, di trasporto pubblico, nonché di recupero a fini abitativi degli edifici esistenti in zona agricola.
Relativamente alla legge di bilancio, infine, sono state accolte alcune modifiche a saldo zero delle originarie dotazioni di linee di spesa afferenti al settore primario.
La Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai due progetti di legge, approvandoli a maggioranza.

Sul PDL 327 relativo alla “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV, UDC, IDV e Federazione della Sinistra veneta- PRC.

Sul PDL 328 relativo al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015” hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV, UDC, IDV e Federazione della Sinistra veneta- PRC.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
lo scorso anno avevo iniziato la mia relazione affermando che l’iter di approvazione del bilancio di previsione e della legge finanziaria regionale per il 2012 sarebbe rimasto contrassegnato dal ricorso all’istituto dell’esercizio provvisorio, un evento negativo eccezionale nella storia della Regione Veneto, verificatosi la volta precedente nell’ormai lontano 1978. Oggi, a pochi mesi di distanza da quella dichiarazione, sono costretto a prendere nuovamente atto dell’inefficienza politico-amministrativa della Giunta regionale, incapace ancora una volta di rispettare i tempi previsti, che non sono stati decisi dal Governo di Roma, sono stati decisi in quest’Aula all’unanimità, in sede di approvazione dello Statuto regionale. Ancora una volta, la Regione Veneto batte un record negativo e si classifica tra le ultime Regioni italiane per i tempi di approvazione del bilancio. Sembra quasi che lo slogan, scelto dal Presidente Zaia durante la sua campagna elettorale - ormai sembra passato mezzo secolo - gli si rivolti contro come una maledizione: siamo spesso ultimi e non primi in Veneto!
Il mio auspicio che le nuove norme statutarie, volte a garantire efficienza al sistema Veneto, non venissero immediatamente disattese, purtroppo è rimasto inascoltato. Badate, colleghi, non è questione di puntiglio, non è neanche questione di mera applicazione di una regola che pure abbiamo condiviso in sede statutaria: arrivare sempre in ritardo significa mettere in difficoltà tutto il sistema, significa dare meno certezze alle imprese che hanno a che fare con la Regione, significa mettere in difficoltà i lavoratori in attesa di un contratto, che può essere rinnovato di anno in anno, o le associazioni che attendono una convenzione e vogliono capire se le poste di bilancio sono adeguate perché quella convenzione si possa in qualche modo realizzare. Il costante ritardo dell’Amministrazione regionale lo paghiamo in termini di immagine, di efficienza, ma indirettamente lo pagano anche i cittadini del Veneto. Se ci troviamo il 6 marzo 2013 a iniziare la discussione su finanziaria e bilancio, lo dobbiamo all’incapacità della maggioranza Lega Nord-PDL di trovare risposte ai problemi del Veneto. Lo dico da tempo: il sogno è finito; domenica 24 e lunedì 25 febbraio gli elettori veneti hanno in qualche modo espresso anche un giudizio sull’amministrazione guidata dal Presidente Zaia: non si perdono 800.000 voti rispetto alle precedenti elezioni politiche e circa metà dei consensi, in termini percentuali, rispetto alle regionali 2010, senza chiedersi se e quanto abbia inciso l’attività politica svolta in questo territorio. Io credo che provare a rispondere a queste domande sarebbe cosa buona e utile. Quel voto interroga tutti, anche noi dell’opposizione. Ci deve essere un’assunzione di responsabilità da parte di tutti. Assistiamo invece alla pratica dello scarica barile, all’interno della coalizione e dei partiti di maggioranza. Di ciò che accade dentro la Lega Nord e l’alleanza di centrodestra non intendo occuparmi; preferisco ricordare che la situazione in cui ci troviamo è principalmente il risultato dei disastri provocati dal Governo Berlusconi - di cui è stato ministro il Presidente Zaia - che non ha saputo fronteggiare la crisi economica e ne ha addirittura negato a lungo l’esistenza. Io resto convinto di questo, che se avessimo avuto la percezione di ciò che stava accadendo nel periodo tra il 2008 e il 2011, forse ci saremmo attrezzati in maniera diversa: vale per qualsiasi famiglia, vale per qualsiasi impresa. Dire la verità sulla situazione reale dei conti pubblici, sull’andamento della nostra economia, era il presupposto necessario per non trovarsi ad affrontare a mani nude la situazione di crisi.... Ricordo una dichiarazione pazzesca del Ministro Tremonti, che aveva parlato di crisi psicologica, come se gli italiani credessero di essere in crisi ma non lo fossero.
Attenzione, perché ora il campanello d’allarme è suonato forte e chiaro, anche rispetto alla situazione della nostra Regione: non si può perseverare nell’irresponsabilità, dando motivazioni futili e letture superficiali al segnale che il recente risultato elettorale vi ha dato e ci ha dato. E il monito vale anche per questo bilancio, perché si devono scegliere con la massima ponderazione le priorità. L’avevamo detto nelle Commissioni, all’inizio di questa sessione di bilancio, l’abbiamo detto più volte all’assessore Ciambetti.
La Regione si trova negli ultimi anni di fronte a un drastico taglio di risorse, iniziato con il Governo Berlusconi, e proseguito con il Governo Monti. Io credo che sarebbe buona cosa fare una scelta radicale rispetto al bilancio 2013. Ciò che si deve fare in queste situazioni è azzerare le “poste”, ridefinendo le priorità di allocazione. Una spending review vera, perché sono convinto che nessuno di noi sa veramente come viene speso ogni euro del bilancio. Quella era la strada da intraprendere: si dovevano scegliere con la massima ponderazione le priorità, i settori e i soggetti destinatari di sostegno. Prendiamo atto, invece, che ciò non è avvenuto, e assistiamo a un allarmante arretramento in settori considerati - ma solo a parole - strategici. È il caso della Funzione Obiettivo “Sviluppo del sistema produttivo delle piccole e medie imprese”: le risorse, già ridotte nel biennio 2010-2012 del 43,4 per cento, saranno ulteriormente decurtate del 30,4 per cento nel 2013! Non ha avuto sorte migliore il settore del commercio, che fa segnare un -23,6 per cento.
Quando il Governo Monti ha pensato al risanamento dei conti pubblici ma non si è posto l’obiettivo prioritario di far ripartire lo sviluppo, è stato da più parti criticato, ma ora il centrodestra che governa il Veneto non sta facendo la stessa cosa con il bilancio regionale? Anche chi ha dato un giudizio positivo sull’azione di risanamento del Governo Monti, non può non riconoscere che in termini di equità e soprattutto in termini di rilancio dello sviluppo siamo ancora al palo. Attenzione a non fare la stessa cosa nel Veneto. E non è solo un problema di decurtazione dei fondi. Da più parti, durante le audizioni in Commissione Bilancio, abbiamo ascoltato le parole delle associazioni di categoria e tutte, in maniera più o meno diretta, hanno posto il tema dell’inefficienza con la quale sono stati utilizzati e distribuiti i fondi. Non è solo un problema di quante risorse mettiamo nei vari capitoli di spesa. Noi scriviamo le cifre nel bilancio; come queste poi si traducono in atti concreti a favore del sistema della piccola e media impresa, ce lo vengono a spiegare le aziende o i rappresentanti delle associazioni di categoria, e molte volte ci segnalano che i soldi ci sono ma non vengono impiegati in modo tale da produrre gli effetti sperati. Per esempio, non si possono sperperare risorse aiutando imprese decotte, non aiutiamo quelle imprese, non aiutiamo il lavoro in quell’area e al massimo rinviamo ciò che sta comunque avvenendo. Ma soprattutto la Regione non può più ritardare i tempi di pagamento. Anche questo dobbiamo dircelo con estrema franchezza: ho visto che alcuni colleghi, anche della maggioranza, hanno posto questo tema, su cui noi non abbiamo dubbi o incertezze: da qualunque parte proverrà una proposta seria per accelerare i tempi in cui la Regione paga le imprese, noi garantiremo l’appoggio, perché non può essere che la Regione diventi uno dei fattori di crisi, come abbiamo più volte denunciato negli atti ispettivi, in particolar modo sui pagamenti da parte delle aziende socio-sanitarie e ospedaliere.
Se per lo sviluppo economico la proposta di bilancio è inadeguata, va ancora peggio per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico: nel 2007-2008 erano stati inseriti più di 20 milioni di euro. Alcune azioni realizzate con quei fondi, le avevamo condivise; penso al sostegno alle amministrazioni locali per sistemi di sicurezza da realizzare in alcune aree difficili del nostro territorio, penso al sostegno dato alle forze di Polizia, in alcuni casi, se non ricordo male, anche con contributi diretti per la realizzazione e sistemazione di caserme: ora siamo passati a zero. Assessori e consiglieri della Lega e del PDL, spiegatelo bene ai vostri elettori e ai militanti dei vostri partiti che sul tema della sicurezza siete passati dalla tolleranza zero alla priorità zero, zero assoluto. La sicurezza era un cavallo di battaglia del centrodestra, ma ora il cavallo è completamente azzoppato: nel biennio scorso la riduzione dei fondi era stata del 97,4 per cento e oggi siamo giunti al sostanziale azzeramento. Le amministrazioni comunali e le Forze dell’Ordine sono lasciate sole nell’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa. Non lo dico solo io, lo dicono Biasin, Fancincani e Moscardi: le tre persone che avevamo nominato nella scuola regionale veneta per la sicurezza e la Polizia locale hanno mandato una lettera a tutti i Consiglieri, in cui scrivono: “Risulta incomprensibile come l’assessore Giorgetti abbia prima istituito l’agenzia, senza poi non partecipare ad alcun Consiglio di programmazione, benché Consigliere delegato dalla Giunta, mettendo sin da subito in grande difficoltà l’attività dell’ente in quanto privo della linea dell’Assessorato”. Pongono il tema dell’azzeramento dei fondi e si sono dimessi tutti e tre. La scuola di Polizia Locale è ingloriosamente avviata alla chiusura.
Altro tema, il trasporto pubblico locale, in sofferenza grave specialmente su rotaia. I disagi sopportati quotidianamente da centinaia di migliaia di pendolari non fanno più notizia. Vedete, io l’ho detto più volte provocatoriamente sui giornali, ma sinceramente mi sento di rifarla anche in questa sede una proposta: ciascuno di noi si prenda l’impegno di partire dal comune più distante della sua Provincia e proviamo, in una giornata qualsiasi, a raggiungere con mezzo pubblico su gomma o su rotaia la sede regionale, per iniziare i lavori alle nove, l’ora di inizio degli uffici, o alle otto - se preferite - l’ora di inizio del lavoro nelle fabbriche. Proviamo a farlo una volta perché forse, se ci mettiamo nelle stesse condizioni delle migliaia e migliaia di pendolari di questa Regione, riusciamo a capire meglio che cosa non funziona. Mancano anche in questo bilancio almeno 15 milioni di euro per garantire standard di qualità accettabili. Quanto all’orario cadenzato, più volte annunciato dall’assessore Chisso, si calcola che manchino almeno otto milioni di euro per consentirne l’introduzione in coincidenza del cambio di orari estivo. Va completato l’SMFR. In Emilia Romagna e in Lombardia il sistema metropolitano ferroviario regionale, per quanto carente, esiste. Ma c’è anche in Campania. Io chiedo perché in questa in questa Regione non siamo ancora riusciti a realizzarlo, perché non lo consideriamo tutti insieme una priorità. Abbiamo anche dato un’occhiata ai bilanci delle altre Regioni: non è vero quello che è stato sostenuto nel dibattito in Commissione, che le altre Regioni si affidano solo al trasferimento di risorse dello Stato. Non è vero: non lo è in Lombardia, non lo è in Emilia-Romagna, dove le Regioni stanziano risorse proprie, in aggiunta a quanto lo Stato trasferisce dal livello nazionale. Mi domando perché la stessa cosa non possiamo farla anche in Veneto. Sappiamo che in questi anni il bilancio è una coperta corta, o la tiri da una parte o la tiri dall’altra, ma è il momento di fare delle scelte. Dobbiamo potenziare il mezzo pubblico, su gomma e rotaia, magari rinunciando a qualche nuova strada. È anche la scelta di un diverso modello di sviluppo: io ritengo che il recente voto degli italiani e dei veneti ci interroghi anche su questo.
Sul fronte degli interventi sociali ancora una sfilza di zeri nei capitoli di bilancio destinati al sostegno delle persone che versano in condizioni di povertà estrema. Il Partito Democratico ha fatto una proposta, il consigliere Sinigaglia in particolar modo l’ha lanciata e perorata: creare un fondo per le emergenze sociali, che non sono le stesse di vent’anni fa o di dieci anni fa, e neanche di cinque! Si tratta di persone che non sono abituate alla povertà estrema e quindi la vivono anche in maniera più umiliante e difficile, e non comprendere che quei capitoli non possono restare vuoti, l’ho detto anche all’assessore Ciambetti, è un segno di insensibilità verso chi sta vivendo una fase difficilissima della propria vita.
Zero risorse sulla povertà estrema, zero per i senza fissa dimora, zero alle vittime della tratta significa disattenzione alle persone più deboli ma anche, e questo mi preoccupa persino di più, disattenzione alle associazioni che si occupano degli ultimi. Se queste associazioni non svolgessero le loro funzioni, vivremmo in una Regione più povera e più debole e ogni servizio costerebbe dieci volte di più; di questo dobbiamo essere coscienti e dobbiamo ringraziare la rete associativa del terzo settore, così ricco in questa Regione; ma ringraziarlo significa anche essere attenti quando si costruisce il bilancio. Volontariato e terzo settore sono la nostra ricchezza, sono la peculiarità del nostro Veneto, ma troppe volte vengono ignorati e rimangono inascoltate le loro richieste. Aggiungo anche un tema, che mi è caro, che seguo personalmente da lungo tempo: la condizione penitenziaria. Sono sempre stato convinto che bisogna applicare fino in fondo l’articolo 27 della Costituzione che dice che i luoghi di espiazione della pena devono essere luoghi di reinserimento e di riabilitazione della persona, perché altrimenti chi esce dal carcere fa peggio di quello che ha fatto per entrarci. Credo che in quei luoghi si misuri la qualità del vivere civile di questa Regione. Andate a fare una visita al carcere di Padova, il Due Palazzi, ma non al carcere penale in cui vanno tutti - lì si vedono le bellissime attività delle cooperative sociali, i panettoni e i libri rilegati - andiamo al carcere circondariale, vediamo come vivono i detenuti e poi interroghiamoci se non abbia ha senso ripristinare quelle pur minime risorse che aiutano a rendere il carcere un luogo di riabilitazione.
Altra materia che dobbiamo affrontare in questo bilancio è la promozione dei “saperi”, che passa attraverso il sostegno al sistema dell’istruzione, della formazione e del diritto allo studio. Denunciamo la mancanza di finanziamenti destinati agli interventi strutturali e infrastrutturali, nonostante l’impellente necessità di manutenzione e messa in sicurezza delle nostre scuole. Certo, questi interventi competono in primo luogo alle province, ma c’è un problema di carenza di risorse: ogni due, tre anni si deve prevedere un aiuto regionale per sostenere le amministrazioni provinciali nella realizzazione di opere di manutenzione degli edifici scolastici.
Un grande problema è quello relativo al pagamento degli enti di formazione professionale, costretti ad anticipare somme ingenti per gli stipendi del personale docente e non docente. La difficoltà non deriva tanto dallo stanziamento nel bilancio di competenza, quanto dalla cassa. Sulla questione c’è stata addirittura una presa di posizione unanime della Sesta Commissione, riportata dal collega Cenci in Commissione Bilancio. In attesa di una soluzione definitiva, si provveda almeno a ristorare gli enti dei costi sostenuti per pagare gli interessi sui prestiti bancari. Diamo almeno questo segnale, perché se va in malora il sistema della formazione professionale di questa Regione non ne veniamo fuori dalla crisi, o nella migliore delle ipotesi, ne verremo fuori più tardi degli altri.
Riguardo al diritto allo studio dobbiamo prendere come termini di paragone le Regioni confinanti, che intervengono lì dove lo Stato non interviene, perché ritengono che le borse di studio siano una priorità da finanziare, una condizione necessaria per creare occupazione.
Sul versante dei diritti e delle pari opportunità, evidenzio che la Giunta regionale ha “dimenticato” di accantonare nei fondi speciali le risorse necessarie a finanziare le leggi in corso di approvazione per contrastare la drammatica piaga sociale della violenza sulle donne. Tra breve arriverà in Aula una proposta di legge unificata che abbiamo predisposto insieme al consigliere Padrin: credo che varrebbe la pena, all’interno di questo bilancio, trovare le risorse necessarie; così come non ci si può “dimenticare” - uso ancora questo eufemismo - della legge già approvata dal Consiglio regionale per contrastare le mafie e diffondere la cultura della legalità.
In materia di tutela del territorio, a fronte dei buoni propositi di risolvere in maniera strutturale le problematiche evidenziate dall’alluvione del 2010, le risorse stanziate ammontano a 132 milioni di euro, 83 in meno del 2010, 38 in meno rispetto all’anno scorso.
Si potrebbe continuare a lungo snocciolando le deprimenti cifre di questo bilancio. Ma preferisco fermarmi qui, per passare a considerazioni di carattere più generale. Innanzitutto rilevo che la capacità d’indebitamento della nostra Regione si è pressoché azzerata. Badate che questa è la cosa drammatica che fa la differenza tra Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, perché la nostra esaurita capacità di contrarre mutui non consente alcun margine di manovra, e questo accade proprio quando ci sarebbe più bisogno di fare investimenti per rilanciare il sistema Veneto. Non possiamo dare la colpa al destino cinico e baro. Questo è accaduto perché sono state fatte precise scelte negli anni passati. Io non dimentico certo le responsabilità della precedente Giunta, guidata dal Presidente Galan, che rinunciando all’applicazione dell’addizionale Irpef anche sui redditi più elevati, ha sottratto al bilancio circa mezzo miliardo di euro in tre anni, inibendo oltretutto il meccanismo virtuoso che collega le entrate strutturali alla possibilità di aumentare la spesa d’investimento. Ma quella scelta è stata riconfermata dalla Giunta Zaia: le responsabilità, pertanto, sono le medesime, così come la maggioranza Lega-PDL, che le ha avallate.
E nel frattempo continuiamo a sborsare milioni di euro per pagare penali connesse alla ricontrattazione dei mutui (+5 milioni nel capitolo 80356) e i flussi differenziali, conseguenti a stipulazioni di strumenti finanziari derivati (capitolo 101309), dove complessivamente, dal 2009 al 2012, gli azzardi ci sono già costati oltre 31 milioni di euro! A questi errori si assomma uno sforzo insufficiente di razionalizzazione e riduzione dei costi di apparati considerati per lo più carrozzoni clientelari. Attraverso la presentazione di un emendamento alla legge finanziaria richiameremo la Giunta regionale ad onorare questo impegno.
Prima di concludere non posso tacere delle indagini della magistratura che in qualche modo si intersecano con le vicende politiche e amministrative regionali. Qualcosa è successo in questi anni: c’è stato l’arresto di un importante dirigente della Regione che si occupava della riscossione dei bolli auto. C’è stato un altro arresto, apparentemente minore: un tecnico del Genio Civile, colto in flagrante mentre intascava una tangente per accelerare i pagamenti di alcune ditte che svolgono i lavori post-alluvione 2010. C’è un’indagine in corso sugli appalti per la fornitura del calore nelle strutture sanitarie. La più recente e preoccupante è l’inchiesta che coinvolge i vertici dell’impresa Mantovani, il colosso veneto delle opere pubbliche.
Si tratta di questioni che c’entrano - eccome! - con il bilancio e l’Amministrazione regionale. Se un funzionario intasca denaro per accelerare i pagamenti di un’impresa nel settore delle opere pubbliche, vuole dire che si è creato uno spazio che non ci deve essere, perché le imprese vanno pagate tutte velocemente, secondo un ordine e tempi stabiliti con criteri generali, validi per tutti. Ma ci dobbiamo interrogare pure in merito alle inchieste che fanno intravedere evasione ed elusione fiscale, sperpero di danaro pubblico e anche peggio. Ovviamente l’aula del Consiglio regionale non è un’aula di Tribunale, non è compito nostro attribuire responsabilità che spetta alla magistratura accertare. Ma è opportuno e doveroso attivare una Commissione consiliare speciale che faccia luce sugli aspetti amministrativi di queste vicende. Nulla in contrario alla costituzione di un’analoga Commissione d’Inchiesta della Giunta, con la quale è anzi auspicabile una collaborazione.
Prima di passare alle conclusioni politiche, desidero soffermarmi su due aspetti, che hanno profondamente modificato negli ultimi anni il valore e il significato della discussione in Consiglio regionale sulla legge finanziaria e di bilancio.
Prima considerazione: la discussione politica avviene ancora e solamente sugli stanziamenti di competenza, mentre la cassa viene considerata una sorta di corollario tecnico, ma in realtà, come ho dimostrato in questa mia relazione parlando della formazione professionale e del sistema d’impresa, le dinamiche del patto di stabilità rendono il bilancio di competenza poco più che virtuale, di fronte alla concretezza delle decisioni che altri, non il Consiglio, prendono sugli stanziamenti di cassa. E questo è un problema politico.
Seconda considerazione: se il Consiglio regionale rimane formalmente l’organo competente ad operare variazioni di bilancio, attraverso nuove leggi, è altrettanto evidente il notevole ampliamento, rispetto al passato dei casi in cui la Giunta regionale può deliberare variazioni e ridefinire priorità di spesa fissate in sede di approvazione della legge di bilancio. Poco meno di quattro mesi fa, in occasione dell’assestamento di bilancio 2012, segnalavo come a ben guardare il vero assestamento non fosse stato sottoposto al voto dell’Aula. Infatti, la Giunta regionale aveva già operato oltre 20 milioni di euro di spostamenti “discrezionali”, senza contare le movimentazioni “tecniche” di varia natura (circa 32 milioni di euro). Quindi un flusso di risorse superiore a quello che abbiamo discusso nell’assestamento di bilancio.
Concludo con alcune valutazioni strettamente politiche. Alle elezioni regionali 2010 Lega Nord e PDL avevano raccolto quasi il 62 per cento dei consensi. Tre anni dopo, alle elezioni politiche del 24-25 febbraio scorso il 68 per cento degli elettori veneti non ha votato i partiti della coalizione che sostiene la Giunta Zaia, e il dato in termini assoluti è ancor più pesante che in termini percentuali, perché alle politiche del 2013 hanno votato 400.000 elettori in più rispetto alle regionali del 2010. Credo che la maggioranza, a partire dal Presidente della Regione si dovrebbe interrogare in maniera non superficiale sulla delusione che ha prodotto con il suo operato. Ma il tema non riguarda solo la maggioranza, riguarda anche l’opposizione, perché se il 68 per cento degli elettori veneti non ha votato per Lega e PDL, c’è un 55 per cento che non ha votato per le forze che oggi sono in minoranza in questo Consiglio. Ecco, io credo che dobbiamo utilizzare questo voto per aprire tra di noi una riflessione: o entriamo in sintonia con il Veneto e cerchiamo di interrogarci tutti sulle prospettive di questa Regione, o non saremo noi a rappresentarla in futuro.
In occasione del “giro di boa” di metà legislatura ho affermato pubblicamente che la Giunta regionale ha perso tutti i treni che sono passati, mentre altri stanno dimostrando la volontà di raccogliere le sfide. Ne cito una per tutte: la discussione sulle province, che in Consiglio regionale del Veneto si è tenuta come se nulla stesse accadendo in Italia. Da noi il centrodestra ha scelto la pura conservazione. Ci siamo accorti di cosa sta facendo Crocetta in Sicilia? Ci prova, pur tra molte difficoltà.
Facciamo altri esempi: i servizi di pubblica utilità. Possibile che questa Regione non possa ambire a realizzare quello che già c’è in altre Regioni: il biglietto unico regionale, per esempio, o un’azienda unica del trasporto pubblico locale? Abbiamo decine e decine di aziende che si occupano della gestione dell’acqua, decine di aziende che si occupano della gestione dei rifiuti. E dove andiamo con 581 comuni nel Veneto? La sfida è la fusione tra i Comuni, ma sono stanziate risorse talmente irrisorie che non saranno mai considerate un incentivo. La città metropolitana: vogliamo ricordare la posizione che è stata assunta? Non modifichiamo mai nulla, questo è il grande problema di questa Regione: non stiamo dietro alla parte più dinamica del Veneto per idee, capacità amministrative e imprenditoriali. So qual è la soluzione magica che una parte della maggioranza ha in testa: trattenersi il 75 per cento delle tasse. Noi dell’opposizione, in maniera molto più prosaica e concreta, chiediamo l’attuazione dell’articolo 15 dello Statuto regionale: c’è un emendamento del consigliere Reolon che va in questa direzione, vi sfidiamo a dare corpo al principio di autonomia contenuto nello Statuto della Regione Veneto, che siamo in grado di applicare qui e ora, che determiniamo noi. È un invito a tutti a impiegare bene questi ultimi due anni di legislatura. Dobbiamo tirare fuori qualche idea nuova, dobbiamo trovare la forza per cambiare, perché fuori c’è una crisi economica che quasi ogni giorno miete una vittima, un artigiano, un imprenditore o un disoccupato che non ce la fa più. Mi preoccupano gli ammortizzatori sociali, che si esauriranno a maggio-giugno; mi preoccupano le 60.000 posizioni lavorative in meno; mi preoccupano i dati di Unioncamere che ci dicono che a fine anno 155.000 veneti saranno senza lavoro, 136.000 le persone neoassunte a fronte di 197.500 che hanno perso il posto. Nell’ultima seduta del Consiglio regionale dedicata agli atti ispettivi, tre quarti delle interrogazioni riguardavano crisi aziendali! Non possiamo permetterci di perder tempo, non possiamo stare qui due anni come se nulla stesse accadendo, dobbiamo dare qualche segnale di comprensione di quello che succede intorno a noi nel Veneto reale.
Alla Giunta regionale e alla maggioranza che la sostiene dico - a nome del Partito Democratico e delle altre forze di opposizione - che di una cosa potete stare certi: non staremo sulla sponda del fiume, perché non sarebbe nell’interesse dei cittadini veneti. Presenteremo e sosterremo le nostre proposte, le nostre idee per un progetto di nuovo Veneto, cominciando da questa legge finanziaria e di bilancio.”

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 2 - Legge finanziaria.
1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.
2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.
3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:
a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce;
c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;
e) gli importi dei fondi speciali.
4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.
5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l’oggetto dell’iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d’investimento.
6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.”.

Note all’articolo 2
- Per il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 39/2001 vedi nota all’articolo 1.

- Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 20 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d’investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.
2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell’esercizio restano ferme l’assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l’iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell’esercizio successivo.
3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell’esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.”.

Note all’articolo 4
- Il testo dell’art. 117 del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:
“117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto.
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.”.

- Il testo dell’art. 9, comma 3-ter, del decreto legge n. 185/2008 è il seguente:
“Art. 9.  Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
3-ter.  La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità:
a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.”.

Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 è il seguente:
“Art. 8  Ulteriori tributi regionali
1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all’articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all’articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all’articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all’articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.”.

Note all’articolo 6
- Il testo dell’art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000 è il seguente:
“63.  Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli.
2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.”.

- Il testo dell’art. 60 del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:
“Art. 60  Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335 se si tratta di autoveicoli, o da euro 41 ad euro 168 se si tratta di motoveicoli.”.

Nota all’articolo 8
- Il testo dell’art. 4, comma 3-sexies, del decreto legge n. 95/2012, è il seguente:
“Art. 4  Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche
3-sexies.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l’individuazione delle attività connesse esclusivamente all’esercizio di funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l’attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.”.

Nota all’articolo 9
- Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 1/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 21 - Contributo straordinario al Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone.
1. Per l’organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione del Veneto e per la promozione di studi, ricerche ed iniziative in materia di formazione e informazione per la protezione civile, ai sensi e per le finalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 “Adesione alla costituzione del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio 2009 un contributo straordinario di euro 50.000,00 al Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone.
2. Abrogato.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2009, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0119 “Ricerche Studi e Piani di Prevenzione della Protezione Civile” del bilancio di previsione 2009.”.

Nota all’articolo 11
- Il testo dell’art. 7 della legge n. 223/1991 è il seguente:
“Art. 7  Indennità di mobilità
1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L’indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento .
3. L’indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all’aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell’età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
4. L’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’articolo 4.
5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell’indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all’articolo 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell’indennità di mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all’articolo 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell’ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l’impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell’età pensionabile, l’indennità di mobilità è prolungata fino a quest’ultima data. La misura dell’indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell’ottanta per cento .
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l’indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991  dalle società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.A. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) si prescinde dal requisito dell’anzianità contributiva; l’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni .
8. L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell’indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti .
10. Per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità spetta l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l’intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L’indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l’indennità prevista dal presente articolo è a carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all’articolo 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall’articolo 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui all’articolo 9, comma 3.
14. E’ abrogato l’articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l’equilibrio di tali gestioni.”.

Nota all’articolo 13
- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 23/2012 è il seguente:
“Art. 9 - Schede di dotazione ospedaliera.
1. La Giunta regionale adegua, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, sentita la competente commissione consiliare, che esprime parere obbligatorio , le schede di dotazione ospedaliera, di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 “Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia sanitaria” e successive modificazioni e all’articolo 14 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998” e successive modificazioni, alle disposizioni previste dal presente PSSR. Le schede definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle aziende ULSS, dell’Istituto oncologico veneto (IOV), delle aziende ospedaliere e delle strutture private accreditate, indicano l’ammontare dei posti letto per aree omogenee e le unità operative autonome, specificando la tipologia di struttura in unità complessa e semplice a valenza dipartimentale e il setting ordinario, diurno o ambulatoriale, intendendosi per ordinario il ricovero organizzato sulle ventiquattro ore.
2. La Giunta regionale ridefinisce la rete dei presidi di emergenza-urgenza in modo da garantire a tutti i cittadini, compresi quelli residenti nei territori lagunari, montani e a bassa densità di popolazione, un accesso in tempi garantiti a soccorsi adeguati, secondo i criteri definiti nell’allegato A, paragrafo 3.2.4.
3. La specificità della Provincia di Belluno, così come previsto dall’articolo 15 dello Statuto, nelle schede di dotazione ospedaliera di cui al comma 1 si attua riconoscendo l’organizzazione policentrica a rete ed il suo integrale finanziamento, tenendo espressamente conto dei maggiori costi da ciò derivanti.
4. È abrogato il comma 7 dell’articolo 14 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5
5. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali in contrasto con il presente articolo.”.

Nota all’articolo 14
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 37/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 - Durata.
1. La presente legge rimane in vigore fino al 31 dicembre 2014.”.

Note all’articolo 16
- Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 2/2003 è il seguente:
“Art. 16 - Consulta dei veneti nel mondo.
4. È istituita la Consulta dei veneti nel mondo di seguito denominata Consulta.
5. La Consulta è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale, o dall’Assessore delegato.
6. La Consulta è composta:
a) dal Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato;
b) da un rappresentante per ciascun comitato o federazione all’estero, di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c);
c) da cinque rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a);
d) da un rappresentante designato rispettivamente dall’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) del Veneto, dall’Unione regionale province venete (URPV), dall’Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);
e) da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;
f) da un rappresentante designato dalle Università del Veneto;
g) da un rappresentante designato dai patronati sindacali operanti in Italia a favore dei veneti nel mondo.
7. La Consulta è convocata almeno una volta all’anno e ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del programma annuale di cui all’articolo 14.
8. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione degli organismi interessati, e restano in carica fino a sei mesi dopo la scadenza della Giunta regionale; qualora le designazioni di cui al comma 3 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, se ne prescinde.
9. La Consulta, nella prima riunione, elegge al proprio interno un Vicepresidente scelto tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
7. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura amministrativa regionale competente nella materia, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’attività della Consulta, nonché alle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti, qualora non sia già previsto il rimborso da parte dell’ente di appartenenza.”.

- Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 2/2003 è il seguente:
“Art. 18 - Associazionismo.
1. La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 residenti all’estero o nel Veneto, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell’identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.
2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:
a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano da almeno tre anni a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1;
b) dei circoli dei soggetti di cui all’articolo 1 aventi sedi all’estero che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni;
c) dei comitati o delle federazioni all’estero che svolgano attività da almeno tre anni  e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato. 
3. Le associazioni, i circoli e i comitati o le federazioni all’estero già iscritti nei registri regionali ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per i veneti nel mondo” e successive modificazioni, sono iscritti di diritto nei registri previsti al comma 2.
4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri regionali per le iniziative di cui alla presente legge.
4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sostenere i comitati e le federazioni di circoli di cui alla lettera c) del comma 2, mediante contributi per le spese di gestione, da assegnare sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi presentati da tali organismi.”.

Nota all’articolo 17
- Il testo dell’art. 51 della legge regionale n. 7/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 51 - Interventi culturali nell’ambito di accordi di programma con enti locali.
1. Nelle more dell’applicazione della nuova disciplina in materia di attività culturali, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 1999 a partecipare ad accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali fino all’importo complessivo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 70226).”.

Nota all’articolo 21
- Il testo dell’art. 101 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.
1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all’articolo 97  ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.
2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.
2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera.
2 ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni. 
2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni. 
2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l’intervento ammissibile a finanziamento.
2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:
a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;
b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all’aperto;
c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.
2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:
a) le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo;
b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;
c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;
d) la tipologia delle spese ammissibili;
e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;
f) le modalità di rendicontazione;
g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.
2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d’uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.
2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”.
2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.
2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:
a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l’area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;
b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.
2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1.
2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l’individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l’eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al comma 1
.”.

Note all’articolo 22
- Il testo dell’art. 23 della legge regionale n. 5/2001 è il seguente:
“Art. 23 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.
1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.
3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l’applicazione della regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall’Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.

- Il testo dell’art. 55 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:
“Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.
1. Il presente capo disciplina l’incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46.
2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all’export.
3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.
4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.
5. Alla Giunta regionale è demandata, per gli interventi di cui al presente capo, sentita la competente commissione consiliare, la ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi confluiti nel fondo unico regionale di cui al comma 3. La competente commissione consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorso inutilmente tale termine si procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.
6. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.
7. Fino all’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.
7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.
7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all’u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle PMI”.
7 quater. Per l’attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5.
7 quinquies. É istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all’articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.
7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all’u.p.b. U0056 “Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane.”.
7 septies. Per l’attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2 o all’articolo 26, comma 5.”.

- La legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 reca disposizioni in materia di “Costituzione della Veneto Sviluppo SpA.”.

Note all’articolo 26
- Il testo dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 è il seguente:
“12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell’interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.
5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.
6. L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
8. [abrogato].
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.”.

- Il testo dell’art. 44, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011 è il seguente:
“Art. 44  Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
3. Fatto salvo l’obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l’autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.”.

- Il testo dell’art. 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:
“272. Impianti e attività in deroga.
1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all’articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l’insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l’uso di tali combustibili nella parte III II, dell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell’elenco della parte I dell’allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell’elenco, l’autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell’articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L’autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell’allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all’articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.”.

Nota all’articolo 30
- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 19/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 10 - Attività complementari
1. L’imprenditore agricolo munito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 dell’articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall’azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:
a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell’azienda in cui si svolge la attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 1.000 mq”;
b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa configurarsi, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo;
1 bis. Nel caso in cui l’imprenditore agricolo di cui al comma 1 eserciti l’impresa agricola in forma di società semplice, l’impresa commerciale di vendita al dettaglio di prodotti di complemento può assumere la forma di società in nome collettivo, a condizione che i soci di quest’ultima e le rispettive quote di partecipazione siano gli stessi della società semplice che esercita esclusivamente attività agricola.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 il comune competente per territorio rilascia la relativa autorizzazione commerciale qualora prevista dalla normativa vigente in materia.
3. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta l’elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1.”.

Note all’articolo 31
- Il testo dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 227/2001 è il seguente:
“2. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno.
6. Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate.”.

- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 52/1978 è il seguente:
“Art. 14
1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. 
2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.
3. I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell’uomo, conservano la classificazione a bosco.
4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.
5. Per coltura legnosa specializzata si intende l’impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.
6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico.
7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.
8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.
8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.
8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all’articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela.
8 quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.”.

- Il testo dell’art. 35 della legge regionale n. 52/1978 è il seguente:
“Art. 35
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 la Giunta regionale promuove e attua le attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale nonché l’elaborazione delle statistiche e delle cartografie forestali.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i piani regionali connessi alla pianificazione e gestione forestale e alla difesa idrogeologica.”.

Nota all’articolo 33
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 4/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Interventi di edilizia sostenibile e linee guida.
1. Ai fini della presente legge s’intende per interventi di edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come bioedilizia, edilizia naturale, edilizia ecologica, edilizia bio-etico-compatibile, edilizia bio-ecologica, gli interventi di edilizia pubblica o privata che siano caratterizzati dai seguenti requisiti:
a) favoriscano il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
b) garantiscano il benessere, la salute e l’igiene dei fruitori;
c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del suolo;
d) privilegino l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico;
e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, la Giunta regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui l’amministrazione regionale basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini dell’ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale prevista dalla presente legge, della graduazione dei contributi stanziati e dell’attribuzione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui all’articolo 4 bis, nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di cui all’articolo 5. Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per l’elaborazione e l’integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali.
3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilità dell’intervento in base all’elaborazione di una corrispondente scala di prestazione qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di valutazione dell’intervento stesso.
4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che fanno riferimento:
a) alla qualità dell’ambiente esterno;
b) al consumo di risorse;
c) ai carichi ambientali;
d) alla qualità dei servizi forniti;
e) alla qualità della gestione dell’intervento e degli impianti;
f) all’accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto.”.

Nota all’articolo 34
- Il testo dell’art. 44 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 44 - Edificabilità.
1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all’imprenditore agricolo titolare di un’azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione all’anagrafe regionale nell’ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;
b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 “Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” “ e successive modificazioni;
c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.
2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere degli animali.
2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole”, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.
3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall’ispettorato regionale dell’agricoltura (IRA) e contiene in particolare:
a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;
b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l’azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;
c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l’azienda agricola, con l’indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell’azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.
3 bis. Al fine di garantire l’insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l’approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l’approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3. La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” certifichi l’esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:
a) per l’ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l’INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;
a bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l’ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell’esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;
b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell’azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l’INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;
c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio.
5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.
5 bis. Al fine di garantire completezza all’offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.
6. La realizzazione di serre fisse è consentita all’imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell’individuazione di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.
6 bis. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l’installazione delle serre tunnel di cui al presente comma.
7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.
7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.
8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell’unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell’intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4.
9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.
10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6.”.

Nota all’articolo 35
- Il testo dell’art. 39 della legge regionale n. 1/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 39 - Azioni a salvaguardia delle risorse idriche.
1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 83, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni, i canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento. I relativi proventi sono introitati nella upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico”.
2. I proventi derivanti dall’incremento di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) nella misura del 60 per cento, al finanziamento degli interventi da realizzare, in tutto il territorio regionale, per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini”);
b) nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare, nelle aree interessate dal prelievo, per l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti (upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”).
b bis) la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare una quota dei fondi di cui alla lettera b), fino ad un massimo del 5 per cento, per far fronte ad oneri derivanti dalle attività connesse alle concessioni demaniali e per finanziare ricerche finalizzate alla difesa del suolo da realizzare attraverso istituti universitari (upb U0114 “Azioni per l’impiego delle risorse idriche”).
2 bis. Ai proventi di cui al comma 1 non si applica il comma 3 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni. 
3. Gli interventi oggetto di finanziamento ai sensi del comma 2 sono determinati annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Se la commissione consiliare non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, il parere si intende reso in senso favorevole. Le relative risorse sono allocate nelle upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e di bacini” e upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”, nelle quali confluiscono i proventi introitati ai sensi del comma 1.”.

Note all’articolo 36
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Autorizzazione all’attività di noleggio.
1. L’attività di noleggio è soggetta ad autorizzazione.
2. L’autorizzazione costituisce titolo per lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio e per l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio della medesima.
3. Gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per l’attività di noleggio nella Regione del Veneto, ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.”.

- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 3/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici.
1. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” sono abrogati.
2. Abrogato.
3. Abrogato.”.

- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 46/1994 è il seguente:
“Art. 1 - Autoservizi atipici.
1. Gli autoservizi atipici sono caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari e frequenze prestabilite e sono rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio.
2. La prestazione del servizio è collegata alla preventiva stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto per il quale non è riconosciuto il carattere di pubblica utilità da parte degli enti competenti. L’onere del trasporto è a totale carico del committente.
3. I servizi possono essere esercitati solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti.
4. I servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente, che per tale attività sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio.
4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi trent’anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici.
5. Gli enti competenti, in deroga al contingentamento determinato dal Consiglio regionale, possono rilasciare autorizzazioni al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus, effettuati con veicoli di colorazione gialla con la scritta “scuolabus” ovvero di “veicoli speciali adibiti esclusivamente al trasporto disabili”, dotati di idoneo equipaggiamento.”.

- Il testo dell’art. 19 della legge regionale n. 11/2009 è il seguente:
“Art. 19 - Disposizioni transitorie.
1. Le imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio si adeguano alle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Al fine di cui al comma 1 l’impresa presenta, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 al comune competente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il comune, entro i successivi sessanta giorni, provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio.
3. Le autorizzazioni all’attività di noleggio rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al comma 1, salvo il caso in cui il mancato rilascio della nuova autorizzazione dipenda dall’inerzia del comune. Le medesime autorizzazioni cessano comunque di avere efficacia decorsi duecentoquaranta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. omissis”.

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 11/2009 è il seguente:
“Art. 8 - Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus.
1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di seguito denominato Registro.
2. Nel Registro sono annotati i dati forniti dal comune competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 ed in particolare:
a) la denominazione dell’impresa che svolge attività di noleggio;
b) l’indicazione del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di noleggio;
c) gli estremi dell’autorizzazione e il comune che ha provveduto al rilascio della medesima;
d) il numero di autobus in dotazione;
e) l’eventuale svolgimento dell’attività di noleggio a livello internazionale.
3. Al Registro è assicurata adeguata pubblicità anche mediante strumenti telematici.
4. La gestione dei dati annotati nel Registro è effettuata in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di statistica ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.
5. L’iscrizione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio nel Registro non costituisce condizione di efficacia dell’autorizzazione medesima.
6. La revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 18, comporta la cancellazione dell’impresa dal Registro.”.

- Il testo dell’art. 1, comma 4 bis, della legge regionale n. 46/1994 è il seguente:
“Art. 1 - Autoservizi atipici.
4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi venti anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici e, a decorrere dal quindicesimo anno dalla prima immatricolazione, per l’utilizzo dell’autobus è versato alla Giunta regionale un contributo annuale di euro 500,00. Sono esentati dal versamento del contributo gli enti e le associazioni che svolgono attività senza finalità di lucro. I proventi derivanti dalla riscossione del contributo annuale sono introitati nell’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 e sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico (upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale”).”.

Nota all’articolo 37
- Il testo dell’art. 16 bis del decreto legge n. 95/2012 è il seguente:
“Art. 16-bis  Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale
1. A decorrere dall’anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L’aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l’equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione e dell’accisa sulla benzina, per l’anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell’articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell’articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un’offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all’adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell’infrastruttura, previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell’anno precedente. Per l’anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.
6.  Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell’andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall’Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l’ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell’eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
c) le verifiche sull’attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l’eventuale nomina di commissari ad acta.”.

Nota all’articolo 39
- Il testo dell’art. 21, comma 1, della legge regionale n. 13/2012 è il seguente:
“Art. 21 - Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto interessi concessi alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato nell’ambito del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72, sono convertiti in contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato.”.

Note all’articolo 40
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:
“Art. 2 - Definizione di lavori pubblici di interesse regionale.
1. Sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.
2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie:
a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:
1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;
2) alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;
3) a enti dipendenti dalla Regione
4) omissis 
5) ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell’articolo 25 della presente legge;
b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti ad uno dei seguenti soggetti:
1) agli enti locali;
2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;
3) agli organismi di diritto pubblico;
4) ai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
c) i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;
d) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione.
d bis) lavori di competenza delle autorità d’ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d’ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima; 
d ter) i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale.
3. Sono altresì lavori pubblici di competenza regionale quelli dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta regionale, nonché i lavori pubblici di cui all’articolo 60, comma 2, una volta inclusi nel programma triennale di cui all’articolo 4 in quanto ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Regione.”.

- Il testo dell’art. 53, comma 7, della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:
“Art. 53 - Modalità dell’intervento regionale
7. L’elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la Giunta regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.”.

Nota all’articolo 41
- Il testo dell’art. 35 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 35 - Disposizioni finanziarie.
1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge la Regione è tenuta a riversare l’importo introitato dai proventi delle tasse di concessione regionale alle amministrazioni provinciali nella misura minima del cinquanta per cento, a partire dall’esercizio 1999.
2. Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni attribuite in materia di pesca.
3. Le Province riservano una parte degli introiti prevedibili, fino al limite del dieci per cento, in favore dei soggetti individuati nei regolamenti provinciali per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell’ambiente acquatico.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:
- capitolo n. 75204 “Quota da corrispondere alle province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca”;
- capitolo n. 75206 “Interventi della Regione in favore della pesca e dell’acquacoltura”.”.

Nota all’articolo 43
- Il testo dell’art. 39 della legge regionale n. 2/2007 è il seguente:
“Art. 39 - Fondo di rotazione per l’attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.
1. È istituito presso la società finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti di enti pubblici e di soggetti privati finalizzati all’attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004 e pubblicato nel BUR 21 dicembre 2004, n. 130. 
2. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente commissione consiliare, le modalità operative.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2007.”.

Nota all’articolo 44
- Il testo dell’art. 39 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 39 - Ammontare del tributo.
1. L’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dall’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato ai sensi del medesimo articolo 3.
2. L’ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, è fissato nel modo seguente:
a) euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
b) euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
c) euro 10,33 per rifiuti speciali non pericolosi;
d) euro 20,66 per i rifiuti speciali pericolosi;
e) euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorché conferiti in discariche per rifiuti speciali.
3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell’ammontare fissato dal comma 2 i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) gli scarti e i sovvalli di impianti ove vengono svolte operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo n. 22/1997, nonché le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica per rifiuti urbani;
c) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;
d) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto;
d bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il periodo dell’anno compreso fra il 1 ottobre e il 30 aprile.
4. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, le condizioni alle quali al tributo speciale per il deposito in discarica è applicata una riduzione una volta conseguiti gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati, rispettivamente, nella misura del sessantacinque per cento e del cinquanta per cento, da parte del comune produttore dei rifiuti medesimi. Ai fini dell’individuazione delle suddette percentuali di raccolta differenziata sono considerati i seguenti elementi:
a) l’attivazione delle raccolte differenziate e della raccolta multimateriale, fondamentali ai fini del recupero;
b) l’attivazione delle raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto degli scarti;
c) ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento.
4 bis. Per i comuni interessati da rilevante presenza turistica, il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata deve tener conto, al fine della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica, dell’incidenza del flusso turistico sulla quantità dei rifiuti urbani effettivamente prodotti
.
5. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 4 è certificato annualmente dall’Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all’articolo 5 della presente legge.
6. Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di:
a) stoccaggio come definito all’articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22/1997;
b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.
7. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la ricopertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi.
8. In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione di rifiuti già presenti nel sito, ai sensi dell’articolo 34, i rifiuti utilizzati per la bonifica non sono assoggettati al pagamento del tributo, purché il soggetto che effettua la bonifica sia diverso da colui che ha cagionato l’inquinamento ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997.”.

4. Strutture di riferimento

Art.  1. Direzione risorse finanziarie
Art.  2. Direzione bilancio
Art.  3. Direzione bilancio
Art.  4. Direzione ragioneria
Art.  5. Direzione risorse finanziarie
Art.  6. Segreteria regionale per il bilancio
Art.  7. Segreteria regionale per il bilancio
Art.  8. Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie
Art.  9. Unità di progetto sicurezza urbana e polizia locale
Art. 10. Direzione demanio, patrimonio e sedi
Art. 11. Direzione edilizia abitativa, Direzione lavoro e Direzione servizi sociali
Art. 12. Direzione lavoro
Art. 13. Unità di progetto programmazione risorse finanziarie ssr
Art. 14. Direzione formazione
Art. 15. Direzione attività culturali e spettacolo
Art. 16. Unità di progetto flussi migratori
Art. 17. Direzione attività culturali e spettacolo
Art. 18. Direzione attività culturali e spettacolo
Art. 19. Direzione attività culturali e spettacolo
Art. 20. Direzione turismo
Art. 21. Direzione turismo
Art. 22. Direzione industria e artigianato
Art. 23. Direzione lavoro
Art. 24. Direzione industria e artigianato
Art. 25. Direzione industria e artigianato
Art. 26. Direzione competitività sistemi agroalimentari
Art. 27. Direzione competitività sistemi agroalimentari
Art. 28. Direzione competitività sistemi agroalimentari
Art. 29. Direzione competitività sistemi agroalimentari
Art. 30. Direzione agroambiente
Art. 31. Unità di progetto foreste e parchi
Art. 32. Unità di progetto caccia e pesca
Art. 33. Direzione lavori pubblici
Art. 34. Direzione pianificazione territoriale strategica
Art. 35. Direzione difesa del suolo
Art. 36. Direzione mobilità
Art. 37. Direzione mobilità
Art. 38. Direzione mobilità
Art. 39. Unità di progetto edilizia abitativa
Art. 40. Direzione lavori pubblici
Art. 41. Unità di progetto caccia e pesca
Art. 42. Direzione difesa del suolo
Art. 43. Direzione tutela ambiente
Art. 44. Direzione tutela ambiente

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