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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 128 del 29 settembre 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1145 del 19 settembre 2023

Molluschi Bivalvi Vivi destinati all'immissione sul mercato: approvazione delle procedure per il campionamento e del modello di protocollo concordato con gli operatori del settore alimentare (OSA) o organizzazioni che li rappresentano, ai sensi del Titolo V del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Integrazione della D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 e della D.G.R. n. 1722 del 19 novembre 2018. Assegnazione del finanziamento per eseguire il "Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale" alle Aziende U.L.S.S. e all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe).

Note per la trasparenza

Con il presente atto si approvano le procedure regionali per il campionamento ufficiale dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) ad integrazione della D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 e della D.G.R. n. 1722 del 19 novembre 2018. Contestualmente si approva il modello di protocollo per i controlli ufficiali e quelli effettuati dagli operatori del settore alimentare (OSA), o dalle organizzazioni che li rappresentano, per acquisire i dati relativi alla situazione igienico sanitaria nelle zone di produzione e stabulazione dei MBV, ai sensi del Titolo V del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione. Inoltre si assegna alle Aziende U.L.S.S. interessate, Autorità Competenti Locali (ACL), un finanziamento complessivo pari ad euro 127.000,00 (centoventisettemila/00) per l’esecuzione dei campioni ufficiali con l’utilizzo di imbarcazioni e attrezzature messe a disposizione dagli OSA, o dalle organizzazioni che li rappresentano, da imputare al capitolo di spesa U60014. Contestualmente si assegna all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Legnaro e alle Aziende U.L.S.S. del Veneto un finanziamento dell’importo massimo di euro 100.000,00, con copertura sulla Linea di spesa GSA 2023 n.0122 denominata “Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale” da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero, finalizzato all'esecuzione del campionamento e delle analisi per il monitoraggio di contaminanti nella filiera agroalimentare regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 (di seguito “Regolamento”) stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, tra cui i Molluschi Bivalvi Vivi (MBV), al fine di garantirne la salubrità a tutela della salute dei consumatori e in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento, in particolare al Titolo V, prevede che i MBV destinati all’immissione sul mercato siano raccolti in determinate zone, classificate dall’Autorità Competente, e detta prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali relativamente a tali zone.

La suddetta classificazione sanitaria avviene, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento, in base agli esiti dell’indagine sanitaria e di una serie di analisi condotte, nell'ambito di un piano di campionamento, su un numero statisticamente significativo di campioni di MBV atte ad escludere la presenza di potenziali fonti di inquinamento e di contaminazione di diversa origine (tra cui quella microbiologica, chimica, fisica, biotossicologica).

Il Piano di campionamento dev’essere istituito ed eseguito dall'Autorità Competente in osservanza delle “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”, di cui all’Intesa Stato-Regioni (rep. Atti n. 79/CSR dell’8 luglio 2010) recepita con D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011.  

A seguito della prima classificazione delle zone, l'Autorità Competente deve provvedere periodicamente al "riesame" della classificazione delle zone nelle quali ha autorizzato la raccolta dei MBV, sulla base degli esiti di un Piano di monitoraggio conforme alle citate Linee guida e alle Linee guida comunitarie “Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627”.

La D.G.R. n. 870/2011 ha stabilito, in conformità alle Linee Guida nazionali e comunitarie, la durata massima triennale del periodo di riesame e fornito indicazioni per l’esecuzione del piano di monitoraggio.

Con D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021 si è provveduto all’ultima classificazione delle zone sulla base dei dati del triennio 2018-2020. Le Autorità Competenti Locali (ACL) stanno dunque procedendo ad eseguire il programma di monitoraggio delle zone classificate nel 2021, al fine di riesaminare la suddetta classificazione alla fine dell’anno 2023 sulla base degli esiti dei campioni di monitoraggio.

Si precisa che il campionamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/627, concerne oltre alla qualità microbiologica, la presenza di biotossine marine e di contaminanti chimici nei MBV nonché il plancton tossico nelle acque e può essere effettuato, anche in conformità alle Linee guida comunitarie “Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good Practice: Technical Application” tramite diverse procedure.

In particolare, oltre alla procedura ordinaria di campionamento (prelievo diretto del campione da parte dell’ACL) e alla procedura di campionamento di MBV per la ricerca di biotossine marine attraverso l’uso della “resta marcata” o dei “sacchetti premarcati”, nella fase pandemica e post pandemica è emersa la necessità di utilizzare anche altre procedure che non prevedano la presenza fisica di personale dell’AC nella fase del prelievo delle matrici da analizzare.

Durante la pandemia da SARS-CoV 2, invero, nell’impossibilità da parte dell’ACL di eseguire personalmente i campioni, dato il divieto di stare a stretto contatto nelle imbarcazioni degli operatori del settore alimentare (OSA) e la mancanza di attrezzature proprie per eseguire i prelievi, le ACL hanno provveduto a formare gli OSA per l’esecuzione dei prelievi di acqua e MBV e la relativa consegna al punto di sbarco, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, successivamente abrogato. I campionamenti eseguiti dagli OSA formati, durante la pandemia, hanno consentito di continuare ad acquisire i dati per il monitoraggio delle zone. Nel contempo gli OSA hanno acquisito la competenza per la corretta esecuzione del prelievo, verificata dall’ACL. 

Nella successiva fase di transizione e di riassetto post emergenza a seguito della pandemia, al fine di consentire alle ACL il riallineamento attraverso il recupero dei campioni per concludere i piani di monitoraggio propedeutici alla riclassificazione delle zone, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), ha elaborato una nuova procedura, di transizione, per il campionamento ufficiale di MBV e di acqua che prevede la collaborazione con gli OSA, opportunamente formati e supervisionati, in conformità a quanto previsto nel Titolo V del Regolamento 2019/627. Tale procedura, con la relativa modulistica, è descritta negli Allegati A e A1 al presente provvedimento, relativo alle "procedure regionali per il campionamento ufficiale dei MBV e di acqua", di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La procedura di transizione è stata sviluppata nell’ambito del progetto “FEAMP - misura 1.26 – Innovazione, Proposta di un sistema informativo integrato per la gestione delle aree di raccolta dei molluschi ed applicazione di nuovi sistemi per il controllo delle fioriture algali tossiche in Regione Veneto”, in cui il personale dell’IZSVe, in collaborazione con alcuni OSA, le ACL e le AC interessate hanno valutato che l’utilizzo della procedura di campionamento con contestuale videoripresa geo riferita possa essere utilizzata per il prelievo di tutte le tipologie di matrici come procedura di campionamento ufficiale nella fase di transizione, quando non sia possibile utilizzare le altre procedure di campionamento ufficiale ordinarie.

La procedura di campionamento ufficiale di transizione si aggiunge, dunque, alle altre procedure di campionamento ufficiale (prelievo diretto del campione da parte dell’ACL e campionamento da parte dell’OSA di resta premarcata) e può essere adottata, riportandone la motivazione sul verbale di campionamento, ogni volta che non vi sia la possibilità per il personale dell’ACL di eseguire o visionare personalmente il prelievo stando a bordo di un’imbarcazione nei pressi del “punto fisso di campionamento” stabilito.

Si evidenzia che gli OSA che, nell’ambito della procedura di transizione, eseguono il prelievo e il trasporto di MBV e acqua nell’ambito dei campionamenti ufficiali devono essere adeguatamente formati e sottoposti a supervisione diretta in presenza da parte dell’ACL due volte all’anno per il campionamento di acqua e due volte all’anno per il campionamento di molluschi. L’ACL deve tenere registrazione delle attività di supervisione degli OSA e, qualora sospetti o abbia evidenza di situazioni che possano inficiare l’esecuzione o l’esito delle analisi, deve procedere ad eseguire direttamente il campionamento.

A tal proposito si prende atto che la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria con le note prot. n. 342494 del 16/06/2023 e prot n. 343771 del 27/06/2023 ha già fornito indicazioni alle ACL e agli OSA per iniziare le attività propedeutiche necessarie all’applicazione della procedura di transizione.

Al fine di garantire che il personale dell’ACL effettui i controlli ufficiali con la procedura ordinaria di campionamento, considerato che, ad oggi, le ACL non sono dotate di imbarcazioni e attrezzature adeguate per effettuare i campionamenti autonomamente, si ritiene necessario favorire la collaborazione tra le ACL e gli OSA, o le organizzazioni che li rappresentano, e fornire indicazioni utili in tal senso alle Aziende U.L.S.S.

Si ritiene infatti che, nell’ambito della procedura di campionamento ordinaria, gli OSA, o le organizzazioni che li rappresentano, possano mettere a disposizione la propria attrezzatura per i prelievi e la propria imbarcazione per il trasporto del personale dell’ACL al punto di campionamento, sulla base di specifici contratti di servizio stipulati con l’Azienda U.L.S.S. territorialmente competente.

Ciò detto, si incarica il Direttore della Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di individuare i criteri per uniformare la determinazione del corrispettivo della prestazione di servizio/trasporto del personale delle ACL da parte degli operatori o delle associazioni che li rappresentano.  Ai fini della conclusione del piano di monitoraggio nelle zone classificate per la riclassificazione triennale, le ACL interessate hanno reso noto alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria (Autorità Competente Regionale) che, delle 90 zone classificate di cui alla D.G.R. n. 200/2021 (54 in laguna, 16 long line in mare, 20 su fondale in mare), è necessario eseguire entro la fine dell’anno 2023 rispettivamente i seguenti campioni di MBV per le analisi microbiologiche:

  • da parte dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 “Serenissima”: 165 campioni in laguna, 23 long line in mare e 23 su fondale in mare;
  • da parte dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”: 10 campioni long line in mare e 36 su fondale in mare;
  • da parte dell’Azienda U.L.S.S. n. 5 “Polesana”: 154 campioni in laguna, 49 long line in mare e 49 su fondale in mare.

Tenuto conto che i periodi di raccolta di alcuni MBV potrebbero essere irregolari e discontinui, il numero complessivo di campioni da eseguire potrebbe essere inferiore a quanto sopra riportato anche in relazione ai Piani di monitoraggio elaborati dalle ACL “caso per caso” ai sensi dell’art. 61, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/627.

A copertura dei costi che le Aziende U.L.S.S. interessate dovranno sostenere per l’esecuzione delle procedure di campionamento che prevedono la collaborazione degli OSA per il trasporto del personale delle ACL si prevede un finanziamento complessivo per l’anno 2023 di euro 127.000,00 (centoventisettemila/00) per eseguire i prelievi di MBV e di acqua, a valere sul capitolo di spesa U60014 “Spesa Sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 2017/625 (D.LGS. 19/11/2008, N.194 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.LGS. 02/02/2021, N.32)” del Bilancio Regionale 2023-2025, anno 2023 che presenta sufficiente disponibilità; detto finanziamento è da assegnarsi a favore dei beneficiari indicati nell'Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con L.R. n. 19 del 25/10/2016 “Istituzione dell’ente di governance della sanità veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero. Disposizioni per l’individuazione dei nuovo ambiti territoriali delle Aziende Ulss” è stata istituita “Azienda Zero” alla quale è attribuita, fra le funzioni, la gestione dei flussi di cassa attinenti al contributo del fabbisogno sanitario regionale (art. 1, comma 2, lett. b), pertanto il finanziamento di cui al presente provvedimento sarà erogato tramite Azienda Zero.

A partire da gennaio 2024 le attività ufficiali di campionamento saranno finanziate da ciascuna Azienda U.L.S.S. interessata con gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al D.lgs. n. 32 del 2 febbraio 2021, per la quota di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a).

Al fine di completare il piano di monitoraggio delle zone classificate e determinare in merito alla classificazione, la riclassificazione, all’apertura o alla chiusura delle zone, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2019/627, le ACL possono prendere in considerazione i controlli effettuati dagli OSA o dalle organizzazioni che li rappresentano unicamente se il laboratorio che esegue le analisi è designato dalle Autorità Competenti e il campionamento e le analisi sono effettuati in conformità ad un protocollo concordato.

Per tale ragione si propone di approvare il modello di protocollo e la relativa modulistica, di cui agli Allegati B e B1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Si incarica altresì il Direttore della Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria di designare con proprio atto i laboratori che eseguono le analisi sui campioni prelevati dagli OSA, o dalle organizzazioni che li rappresentano, di cui l’Autorità Competente possa tener conto. 

Tenuto conto delle difficoltà, nella fase pandemica e nella fase immediatamente post pandemica, nel rispettare la frequenza di campionamento ufficiale prevista dai piani di monitoraggio e dalla suddetta D.G.R. n. 870/2011, saranno presi in considerazione, ai fini della riclassificazione, anche i dati ottenuti da campioni eseguiti a partire dall’ultimo trimestre dell’anno 2020. Inoltre al termine del primo anno di monitoraggio delle zone classificate successivamente alla fine del triennio 2021-2023 si propone di rivalutare gli esiti anche ai fini di una eventuale riclassificazione annuale delle stesse. 

Va poi menzionato che il Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, che abroga il Regolamento (CE) n. 1881/2006, prevede, all'art.8, che siano raccolti, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, dati relativi ai monitoraggi, come indicati dalle Raccomandazioni della Commissione, della presenza di contaminanti negli alimenti nonchè le indagini intraprese e le fonti pertinenti individuate come pure i progressi compiuti nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione e prevede altresì che siano comunicati all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)  i dati di occorrenza raccolti sui contaminanti.

Al fine di consentire alle ACL di eseguire i campionamenti per monitorare la presenza di contaminanti e all'IZSVe di eseguire le relative analisi, alla luce di quanto finora esposto, con il presente atto si propone di finanziare l’intervento di spesa relativo alle attività correlate al monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale per l’esercizio corrente. La copertura finanziaria è a carico dei Finanziamenti della GSA dell’esercizio 2023, previsti per la linea di spesa n. 0122 “Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale”, afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 denominato "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA. L.R. 14.09.1994, n. 55 art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n. 118 – L.R. 25/10/2016, n. 19)" – di cui al D.D.R. Area Sanità e Sociale n. 30/2023, All. A, di esecuzione della D.G.R. n. 151/2023, del Bilancio Regionale 2023-2025, anno 2023 che presenta sufficiente disponibilità, per l’importo complessivo di euro 100.000,00 (centomila/00) da assegnare a favore dei beneficiari indicati nell'Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale finanziamento verrà erogato ai beneficiari per il tramite di Azienda Zero, responsabile della GSA ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 19/2016, alla quale sono già state trasferite tutte le risorse relative ai finanziamenti della GSA 2023, con Decreti del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR nn. 23 e 24 del 03 aprile 2023 e n. 30 del 10 maggio 2023.

Le attività di campionamento per monitorare la presenza di contaminanti e le relative analisi, relative al finanziamento di cui sopra dovranno concludersi entro il 30/09/2024.

Azienda Zero provvederà all’erogazione del finanziamento complessivo di euro 100.000,00 (centomila/00) ai beneficiari indicati, secondo con le seguenti modalità:

  • acconto del 70%, a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
  • saldo pari al massimo del 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione, entro il 30/11/2024, di una relazione sull’attività svolta corredata dal rendiconto delle spese sostenute.

L’Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento si propone alla giunta regionale di approvare le procedure regionali per il campionamento ufficiale delle zone di produzione e stabulazione dei MBV contenute nell’Allegato A al presente provvedimento ed il modello di protocollo operativo, contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento, con le relative modulistiche di cui agli Allegati A1 e B1, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) 853/2004 e s.m.i. che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.i. che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/915 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e abroga il Regolamento (CE) n. 1881/2006;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/624 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero” e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2022 - “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la L.R. n. 31 del 23/12/2022 - “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la L.R. n. 32 del 23/12/2022 - “Bilancio di Previsione 2023 – 2025”;

VISTA l’Intesa Stato - Regioni rep. Atti n. 79/CSR dell’8 luglio 2010, recepita, con integrazioni, dalla D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 avente ad oggetto “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTA la linea guida “Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good Practice: Technical Application” prodotta dal EU Working Group on Toxin-producing Phytoplankton Monitoring in Bivalve Mollusc Harvesting Areas, edizione novembre 2019;

VISTA la linea guida comunitaria “Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627” della Comunità Europea - edizione settembre 2021;

VISTA la D.G.R. n. 2432 dell’1 agosto 2006 “Molluschi bivalvi vivi: DGRV n. 3366/2004 e sue integrazioni e modifiche. Approvazione progetto molluschicoltura anni 2006-2008; approvazione Linee guida regionali di riordino del sistema di sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale Geomolluschi. Impegno di spesa”;

VISTA la D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTA la D.G.R. n. 1722 del 17 novembre 2018 “Molluschi bivalvi vivi destinati all’immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-2017 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili delle zone di produzione classificate: integrazione D.G.R. 21 giugno 2011, n. 870”;

VISTA la D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021 “Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum (vongola verace). Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8 giugno 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D.G.R. n. 839 del 22 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 796 del 5 luglio 2022 avente ad oggetto: “Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all’immissione in commercio: modifica e ridefinizione delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione e relativa classificazione prevista dalla D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021”;

VISTA la D.G.R. n. 151 del 24 febbraio 2023 "Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2023 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.";

VISTA la D.G.R. n. 60 del 26.01.2023 ad oggetto “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 30 del 31/03/2023;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR nn. 23 e 24 del 03 aprile 2023 e n. 30 del 10 maggio 2023;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e s.m.i.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, quale integrazione della D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 e della D.G.R. n. 1722 del 19 novembre 2018, le procedure per il campionamento delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e la relativa modulistica, contenute negli Allegati A e A1 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
  3. di approvare il modello di protocollo operativo concordato tra operatori del settore alimentare (OSA) e Autorità Competente (AC) e la relativa modulistica, contenuti negli Allegati B e B1 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
  4. di stabilire che le Autorità competenti prendano in considerazione, ai fini della riclassificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, anche i dati ottenuti dai campioni eseguiti a partire dall’ultimo trimestre dell’anno 2020;
  5. di determinare un finanziamento complessivo per l’anno 2023 di euro 127.000,00 (centoventisettemila/00) per l’esecuzione dei campioni ufficiali con l’utilizzo di imbarcazioni e attrezzature messe a disposizione dagli OSA, o dalle organizzazioni che li rappresentano, a valere sul capitolo di spesa n. 060014, denominato “Spesa Sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 2017/625 (D.LGS. 19/11/2008, N.194 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.LGS. 02/02/2021, N.32)” del Bilancio Regionale 2023-2025, anno 2023 che presenta sufficiente disponibilità;
  6. di assegnare il finanziamento di cui al precedente punto 5. per l’esecuzione dei campioni ufficiali ai beneficiari indicati nell'Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  7. di dare atto che la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 5. ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  8. di stabilire che a partire da gennaio 2024 le attività ufficiali di campionamento dei MBV saranno finanziate da ciascuna Azienda U.L.S.S. interessata con gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al D.lgs. n. 32 del 2 febbraio 2021, per la quota di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a);
  9. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento, compreso l'impegno di spesa, incaricando nello specifico il Direttore dell’U.O. Sicurezza Alimentare di assicurare la più ampia attuazione della presente deliberazione compresa l'individuazione dei criteri per uniformare la determinazione del corrispettivo della prestazione di servizio/trasporto del personale delle ACL da parte degli operatori o delle associazioni che li rappresentano;
  10. di incaricare il Direttore della U.O. Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, di disporre con proprio atto le eventuali modifiche e integrazioni necessarie di carattere tecnico e non sostanziale alle procedure di cui all’Allegato A al presente provvedimento; 
  11. di incaricare il Direttore dell’U.O. Sicurezza Alimentare di designare, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2019/627, i laboratori che eseguono le analisi dei campioni prelevati dagli operatori del settore alimentare, o dalle associazioni che li rappresentano, secondo il protocollo concordato di cui all’ Allegato B al presente provvedimento; 
  12. di assegnare l’importo massimo di € 100.000,00 (centomila/00) per l'esecuzione dei monitoraggi di contaminanti sul territorio regionale ai beneficiari indicati in Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con copertura finanziaria a carico delle risorse, già erogate ad Azienda Zero, di cui alla Linea di Spesa GSA 2023 n. 0122 “Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale”, afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, denominato "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA. L.R. 14.09.1994, n. 55 art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n. 118 – L.R. 25/10/2016, n. 19)" – di cui al D.D.R. Area Sanità e Sociale n. 30/2023, All. A, di esecuzione della D.G.R. n. 151/2023, del Bilancio Regionale 2023-2025, anno 2023 che presenta sufficiente disponibilità; 
  13. di disporre che le attività di cui al punto 12. dovranno concludersi entro il 30/09/2024;
  14. di disporre che Azienda Zero provveda all’erogazione del finanziamento di cui al punto 12., assegnato ai beneficiari indicati in Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'esecuzione dei monatoraggi di contaminanti sul territorio regionale, con le seguenti modalità:
    • acconto del 70%, a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
    • saldo pari al massimo del 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione, entro il 30/11/2024, di una relazione sull’attività svolta corredata dal rendiconto delle spese sostenute;
  15. di trasmettere il presente atto ad Azienda Zero, alle Aziende U.L.S.S. del Veneto e all'IZSVe per le attività di competenza;
  16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  17. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1145_23_AllegatoA_512732.pdf
Dgr_1145_23_AllegatoB_512732.pdf
Dgr_1145_23_AllegatoC_512732.pdf

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