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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1141 del 19 settembre 2023
Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. in qualità di organismo in house ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e definizione dei parametri di confronto.
Con il presente provvedimento si approva la metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e si definiscono i parametri di confronto.
L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Francesco Calzavara, riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 4 luglio 2023, n. 14, la Regione del Veneto ha rivisto il modulo organizzativo di cui si è avvalsa per attuare le proprie politiche a favore del territorio, prevedendo un riordino degli strumenti regionali in materia di accesso al credito e di agevolazioni alle imprese e una riorganizzazione di Veneto Sviluppo S.p.A. tale da consentire alle società da essa controllate di ricevere affidamenti diretti in regime in house providing.
In particolare, con la citata legge regionale si è provveduto al riordino del gruppo Veneto Sviluppo S.p.A. e della società Veneto Innovazione S.p.A., attribuendo a Veneto Sviluppo S.p.A. anche il ruolo di holding di partecipazioni regionali e facendo della seconda una società in house controllata dalla prima e dedicata, fra l’altro, alle attività di finanza agevolata. A tal fine, Veneto Sviluppo S.p.A. è stata autorizzata a trasferire a Veneto Innovazione S.p.A. (di seguito anche “Società") il ramo d’azienda afferente alla gestione degli strumenti finanziari regionali.
Veneto Innovazione S.p.A., società in regime di “in house providing”, partecipata al 100% dalla Regione, il cui scopo sociale è promuovere e potenziare iniziative per lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto, una volta dotata del nuovo ramo d’azienda, amplierà le attività esercitate, che ricomprenderanno anche la progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti regionali di finanza agevolata.
La Società provvederà, pertanto, a gestire, in forma accentrata e coordinata, sia gli strumenti di finanza agevolata già esistenti che i nuovi strumenti agevolati di ingegneria finanziaria che la Regione introdurrà a sostegno delle imprese, anche a valere sulle risorse rinvenienti dal PR FESR 2021-2027, nonché a supportare le strutture regionali attraverso l’assistenza e la consulenza tecnica in materia di gestione degli incentivi a favore delle imprese. La Società svolgerà, altresì, attività di analisi, progettazione, realizzazione e gestione di servizi e progetti di trasformazione digitale in attuazione delle strategie regionali nonché attività di comunicazione e di promozione delle iniziative della Giunta regionale.
La riorganizzazione in atto concentra, quindi, le attività di gestione della finanza agevolata regionale in Veneto Innovazione S.p.A., che soddisfa i requisiti del regime di “in house providing” codificati dalle normative europee e nazionali in materia di appalti e concessioni e da quella italiana di riordino delle norme relative alle società a partecipazione pubblica (D.lgs n. 175/2016), e inserisce la Società in un gruppo controllato da una holding a totale partecipazione regionale, a propria volta soggetta al “controllo analogo” della Regione che, per il tramite della società holding, esercita il “controllo analogo” anche sulla controllata Veneto Innovazione S.p.A.
A tal proposito, l’art. 3 bis della L.R. n. 45/1988, introdotto dall’art. 11 della citata L.R. n. 14/2023, al comma 1, prevede che i rapporti tra la Società e la Regione per lo svolgimento delle attività di propria competenza, tra cui la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di finanziamenti agevolati e di altri benefici comunque denominati, siano disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Inoltre, l’art. 3 ter della L.R. n. 45/1988, introdotto dall’art. 12 della suddetta L.R. n. 14/2023, prevede che la Giunta regionale stabilisca i criteri per la determinazione dei compensi spettanti a Veneto Innovazione S.p.A. nel rispetto della normativa nazionale ed europea, tenendo conto dell’effettiva operatività dei fondi gestiti dalla stessa. Tali compensi sono a carico delle disponibilità dei fondi gestiti dalla Società, salvo il caso di attività che non operano a valere su fondi regionali, per le quali i corrispettivi sono stabiliti nelle relative convenzioni.
In tale contesto, l’art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 stabilisce le condizioni in presenza delle quali un organismo può essere qualificato in house, mentre l’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023 fissa le condizioni che legittimano l’affidamento diretto di lavori, servizi o forniture a società in house. La società è qualificabile in house quando sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
L’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023, ai commi 1 e 2, prevede che una società in house possa ricevere legittimamente l’affidamento diretto di un servizio se risultano rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 7, il quale fissa il presupposto necessario della valutazione della congruità economica della prestazione. In particolare, il predetto art. 7, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che, ai fini dell’affidamento diretto di prestazioni strumentali (servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali. C.d.S. sez. V, n. 3766/2009 e n. 5149/2014), le stazioni appaltanti adottino un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi in termini di economicità della prestazione, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
Ciò posto, a seguito della lettura combinata dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, si è evidenziata l’opportunità di individuare, ai fini della valutazione della congruità economica della prestazione, una metodologia di comparazione dei costi/corrispettivi comune alle diverse Strutture regionali che affidano servizi a Veneto Innovazione S.p.A. La complessità della metodologia di valutazione della congruità deriva principalmente dalla necessità di individuare specifici parametri di confronto in relazione alle diverse tipologie di attività da affidare alla Società. A tal fine, sono state classificate le prestazioni strumentali che possono essere affidate a Veneto Innovazione S.p.A. nelle seguenti due macro-tipologie, per ciascuna delle quali sono stati definiti i parametri di confronto per la valutazione della congruità economica della prestazione:
L’Allegato A al presente provvedimento contiene la metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. in qualità di organismo in house ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e la definizione dei parametri di confronto riferiti alle attività di cui ai precedenti punti 1 e 2.
L’offerta economica di Veneto Innovazione S.p.A. alla Regione deve ricomprendere sia i costi diretti che quelli indiretti. Per costi diretti s'intendono gli oneri che possono essere direttamente connessi alle attività specifiche della gestione degli affidamenti, ove sia dimostrato il legame diretto con le attività stesse. Per costi indiretti s'intendono tutti gli oneri e le spese sostenuti dalla Società che non possono essere considerati come direttamente e immediatamente connessi alla specifica realizzazione delle attività previste dagli affidamenti.
Considerata la natura strumentale dei servizi affidabili a Veneto Innovazione S.p.A., il corrispettivo previsto per le prestazioni economiche svolte nell’ambito della convenzione di affidamento è calcolato al netto di IVA, ove dovuta, e dovrà coprire tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalla Società per le attività previste dalla convenzione. Pertanto, la Regione, nel valutare la congruità economica della prestazione tiene conto dei seguenti principi fondamentali (si veda Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 64 /2021/PAR):
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l’approvazione della “Metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. in qualità di organismo in house ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e definizione dei parametri di confronto”, a cui le Strutture regionali dovranno attenersi per gli affidamenti diretti alla Società, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
La metodologia approvata con il presente provvedimento potrà essere adeguata in esito ad ulteriori procedure comparative o a seguito di sopraggiunti elementi che ne richiedano la revisione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
VISTE le L.R. 3 maggio 1975, n. 47; 6 settembre 1988, n. 45 e 4 luglio 2023, n. 14;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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