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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 764 del 29 giugno 2022
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 7.949,7 kWp nel Comune di Montagnana. Richiedente: VRD 28.2 S.r.l.. Articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Con il presente provvedimento si autorizza VRD 28.2 S.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza 7.949,7 kWp nel Comune di Montagnana (PD), nonché alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell’impianto di produzione alla Rete Elettrica del Distributore, autorizzando contestualmente e-distribuzione S.p.A. all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione. Procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 e ss. mm. e ii..
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito all’allora Sezione Energia (ora U.O. Energia della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia) la competenza in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti fotovoltaici.
Con nota registrata al protocollo regionale n. 574438 del 9 dicembre 2021, la società VRD 28.2 S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia da fonte rinnovabile della potenza di 8.022,3 kWp (successivamente ridotto a 7.949,7 kWp), da ubicarsi nel Comune di Montagnana (PD), versando altresì gli oneri istruttori previsti ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.
L’impianto sarà realizzato nel Comune di Montagnana (PD), all’interno della zona produttiva che si sviluppa a nord della Strada Regionale 10, per una superficie captante di circa 3,72 ha su circa 10,57 ha di superficie complessivamente occupata dall’impianto. Il sedime interessato dall’intervento di installazione del campo fotovoltaico (impianto di produzione) è identificato sul Catasto Terreni del Comune di Montagnana (PD) al foglio 36, particelle nn. 163, 268, 269, 407, 408, 409, 651 parte, 779, 794, 799, 802, 806, 810, 812, 830 parte, 838, 848, 918, 921, 923, 965, 967, 978, 1144, 1146 e 1148, mentre l’elettrodotto di collegamento interessa, sempre sul Catasto Terreni del Comune di Montagnana (PD) al foglio 45, la particella n. 546 oltre a strade pubbliche e sul catasto del comune di Casale di Scodosia (PD), al foglio 7 la particella n. 457 oltre a strade pubbliche.
L’impianto fotovoltaico a terra di VRD 28.2 S.r.l., così come presentato in istanza di autorizzazione, avrà le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive:
Propedeutica alla costruzione dei suddetti campi fotovoltaici, vi è la riduzione di superficie boscata di circa 2,47 ha. Verrà mantenuta intatta la porzione di soprassuolo arboreo a più elevata valenza ambientale, posta nella parte nord-est dell’area di intervento.
L’area su cui verrà installato l’impianto fotovoltaico risulta nella disponibilità del Proponente tramite Atto costitutivo di diritto di superficie, Repertorio n. 5675 e Raccolta n. 3865, registrato in Agenzia delle Entrate di Ancona il 30 novembre 2021 fra la società VSE S.r.l., proprietaria dei terreni e la società VRD 28.2. Per quanto riguarda la realizzazione dell’elettrodotto, il proponente ha dichiarato, all’atto dell’istanza, di volersi avvalere del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
L’impianto di rete per la connessione e gli interventi sulla rete esistente saranno realizzati in proprio dal proponente, in conformità al preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. TICA n. T0738290 e accettazione in ACCETTAZIONE_STMG_VRD28.2_R0 del 7 giugno 2021, ai sensi dell’art. 30 del TICA.
L’impianto sarà allacciato alla rete di distribuzione, tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce mediante la nuova linea MT a 20 kV alla cabina primaria esistente “CASALE SCODOSIA”, con un'estensione di circa 4.900 metri, costituita da una terna di cavi con posa sotterranea per la connessione dell'impianto fotovoltaico.
Per quanto attiene alla Destinazione Urbanistica, il P.I. del Comune di Montagnana classifica l’area di impianto come “Zona D – zona produttiva di espansione”, “zona F – area a servizi generali e speciali” e “zona parcheggi”. Una porzione dell’area è soggetta a tutela paesaggistica secondo quanto previsto dall’art. 142, comma 1, lett. g) del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), in quanto individuata come “territorio ricoperto da boschi” come definito dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 34/2018. L’area non è direttamente interessata dalla presenza di vincoli di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004.
In merito alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, la società VRD 28.2 S.r.l. ha reso dichiarazione, ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, nella quale dichiara che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, c.d. Aree Non Idonee, come definite dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013.
Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale dell’intervento di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997, all’atto dell’istanza, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata relazione tecnica ai sensi della D.G.R. 1400/2017, che ha trovato riscontro nell’istruttoria svolta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, come riportato nella nota prot. n. 193483 del 29 aprile 2022.
Conseguentemente all’istanza, con nota protocollo n. 587386 del 16 dicembre 2021 il Direttore della U.O. Energia ha comunicato alla società VRD 28.2 S.r.l. ed agli Enti interessati l’avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, e contestualmente ha indetto la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della L. 241/1990, con contestuale invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società coinvolte nel procedimento ad esaminare il progetto per l’espressione del parere di competenza entro il termine di 45 giorni dalla data di avvio del procedimento.
Il progetto e la documentazione correlata presentata dalla Società richiedente, Allegato A “Elaborati di progetto” in formato digitale al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, sono stati pubblicati sul sito web dedicato della Regione del Veneto.
Nel termine perentorio di 15 giorni stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-bis, sono pervenute, da parte delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel procedimento, le seguenti richieste di integrazioni:
Con note protocollo n. 2308 del 04 gennaio 2022, n. 32985 del 25 gennaio 2022 e n. 58826 del 09 febbraio 2022, il Direttore della U.O. Energia ha richiesto a VRD 28.2 S.r.l. alcune integrazioni documentali, sospendendo di fatto i termini del procedimento fino all’acquisizione delle stesse, in forma completa.
Con note registrate al protocollo regionale nn. 2221 e 2022 del 04 gennaio 2022 la società VRD 28.2 S.r.l., ha inviato riscontro alla nota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
Con nota acquisita al protocollo regionale n. 113652 dell’11 marzo 2022, la società VRD 28.2 S.r.l. ha chiesto la proroga di 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa di cui alle note succitate, alla quale è seguita la nota della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, prot. n. 123205 del 17 marzo 2022, di accoglimento della richiesta, pertanto il nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa è stato rinviato al giorno 10 aprile 2022.
Alle richieste di integrazioni la Società proponente ha risposto, in modo esaustivo, con nota registrata al protocollo regionale n. 155756 del 05 aprile 2022. In particolare VRD 28.2 S.r.l.:
Nel frattempo, con nota registrata al protocollo n. 3844 del 05 gennaio 2022 è stata data comunicazione ai soggetti interessati, sulla base dei dati forniti dal proponente con il Piano particellare di esproprio, dell’avvio del procedimento preordinato all’asservimento, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., dei beni immobili interessati dalla costruzione delle opere di connessione dell’impianto alla rete elettrica, sui quali, con il provvedimento autorizzatorio si provvederà all’apposizione del vincolo preordinato alla servitù di elettrodotto e sarà dichiarata la pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs n. 387/2003. Riscontrata l’avvenuta consegna della nota inviata e trascorsi i 30 giorni per presentare le osservazioni al progetto dai soggetti privati titolari di diritti sulle aree interessate dal collegamento alla rete di distribuzione, ad oggi non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito.
Con nota protocollo n. 162036 del 7 aprile 2022, il Direttore della U.O. Energia ha informato le Amministrazioni ed i soggetti coinvolti nel procedimento che il termine perentorio entro il quale devono rendere le proprie determinazioni previste dalla lettera f) della comunicazione di indizione della Conferenza di servizi decisoria scade il giorno 01 maggio 2022.
In sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri e determinazioni nei termini di legge, da parte delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 2, lettera c) del citato articolo 14-bis della L. 241/1990:
1) parere contrario per l’intervento in previsione sui mappali 269, 651, 794, 830, 965, 967, 978, Fg. 36 del Comune di Montagnana (superficie boscata); 2) parere favorevole con prescrizioni per l’intervento in previsione sui mappali esclusi dal parere di cui al punto 1);
Inoltre sono stati acquisiti i seguenti pareri pervenuti oltre il termine del 01 maggio 2022, indicato nella nota protocollo n. 162036 del 7 aprile 2022:
Al termine della Conferenza di Servizi asincrona, visti i pareri pervenuti e con particolare riguardo al parere contrario per l'intervento sull’area boscata (mappali 269, 651, 794, 830, 965, 967, 978, Fg. 36 del Comune di Montagnana) reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, poiché la Soprintendenza ha evidenziato l’insuperabilità del dissenso, in quanto necessitato da norme cogenti che escludono valutazioni discrezionali, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, con nota prot. n. 199127 del 03 maggio 2022, ha richiesto alla società VRD 28.2 S.r.l. di esprimere entro 10 giorni dalla ricezione della nota succitata la propria volontà in ordine alla conclusione del procedimento autorizzativo riguardante l’eventuale riconfigurazione planimetrica dell’impianto e la riduzione della relativa potenza, escludendo l’uso dell’area oggetto di tutela. I termini sono stati pertanto sospesi fino alla ricezione di quanto sopra richiesto al proponente.
Con nota registrata al protocollo regionale n. 218155 del 12 maggio 2022 la società VRD 28.2 S.r.l. ha inviato le proprie controdeduzioni sostenendo che le recenti modifiche normative intervenute con il Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, possano far ritenere il parere contrario della Soprintendenza non vincolante e pertanto superabile.
Infatti successivamente alla data del parere rilasciato dalla Soprintendenza, sono entrate in vigore alcune norme finalizzate a favorire la diffusione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica (Legge 34/2022 e D.L. 50/2022); in particolare la Legge 27 aprile 2022, n. 34 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, entrata in vigore in data 29 aprile 2022, all'art.12, c.3 amplia la casistica di aree idonee prevista dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199, prevedendo tra queste le aree non interessate dalla presenza di vincoli di cui alla Parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 20, comma 8, lett. C-ter, D.Lgs. 199/2021), nelle quali rientra il caso di specie. L'area oggetto di autorizzazione si configura infatti come area idonea in quanto zona definita produttiva dal PRG ed interessata solamente da vincoli di legge di cui alla parte terza del D. Lgs. 42/2004 a cui si applica l'art. 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 199/2021, che prevede che, per le aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica (Soprintendenza) si esprime con parere obbligatorio, ma non vincolante.
Alla luce delle modifiche normative soprarichiamate ed entrate in vigore in data 29 aprile 2022 (successivamente al parere rilasciato dalla Soprintendenza), la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, con nota registrata al protocollo regionale n. 223096 del 16 maggio 2022, ha convocato la riunione della Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, in forma simultanea ed in modalità sincrona ed ha contestualmente chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ed al Comune di Montagnana di essere presenti in sede di Conferenza di servizi simultanea al fine di valutare i pareri espressi alla luce delle modifiche normative intervenute in parola.
Nella seduta della Conferenza di Servizi, in data 26 maggio 2022, l'atto di dissenso della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, ribadito dalla stessa Soprintendenza anche in tale seduta, alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa (Legge 27 aprile 2022, n. 34 e Decreto Legge, 17 maggio 2022, n. 50) è stato ritenuto obbligatorio, ma non vincolante, come confermato anche dalla stessa Soprintendenza. Valutata quindi la prevalenza degli interessi generali legati ad assicurare la produzione di energia da fonti rinnovabili e considerato che la sottrazione di valori paesaggistici viene compensata dalle misure previste dalla Direzione Regionale – U.O. Servizi Forestali, come riportato nel verbale della Conferenza di Servizi, conservato agli atti della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, sulla base dei pareri resi positivi per la maggioranza, è stato dato atto che l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 viene assorbita nell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
La suddetta Conferenza di Servizi, vista la maggioranza di pareri favorevoli espressi dai presenti al rilascio dell'autorizzazione, con il solo parere contrario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, si è conclusa con l’espressione di parere favorevole, dando atto che per le Amministrazioni che non erano presenti e non hanno espresso motivato dissenso, il parere equivale ad assenso senza condizioni ai sensi del comma 7, art. 14-ter della L. 241/1990, come da verbale conservato agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia ed inviato, con nota protocollo n. 245095 del 30 maggio 2022, a VRD 28.2 S.r.l., alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Società coinvolte.
L'importo della fidejussione di cui all'allegato A della D.G.R. 22 febbraio 2012, n. 253, nella quale si stabilisce che "L'importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel "Piano di ripristino", comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento.", risulta pari a euro 441.451,91 (quattrocentoquarantumilaquattrocentocinquantuno/91), così come indicato nel Piano di ripristino (elaborato R-PR_VRD28.2_R0).
La struttura competente ha provveduto in data 13 dicembre 2021 ad effettuare, tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno (BDNA), la richiesta ai fini della verifica di cui all’art. 87, c. 1 del D. Lgs. 159/2011, protocollo n. PR_MIUTG_Ingresso_0340447_20211213.
Tuttavia alla data odierna non è pervenuta risposta dalla BDNA in relazione alla predetta richiesta di verifica di cui all’art. 87, comma 1 del D. Lgs. 159/2011.
Pertanto, ai fini dell'adozione entro i termini procedimentali del presente provvedimento, si è ritenuto di chiedere alla Società VRD 28.2 S.r.l., ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs.159/2011, l'autocertificazione in materia di antimafia di cui all’art. 89 del citato decreto legislativo; le autocertificazioni rese dai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia sono state acquisite al protocollo regionale n. 278378 del 21 giugno 2022. Conseguentemente, il presente provvedimento viene adottato sotto condizione risolutiva, ovvero l'atto autorizzativo in questione verrà revocato in caso di esito positivo delle verifiche in corso presso la BDNA.
Alla luce dell’istruttoria condotta dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia sulla base della documentazione agli atti della struttura stessa, viste le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi, dando atto che l’autorizzazione paesaggistica è compresa nell’Autorizzazione Unica e constatata l’esclusione dalla verifica di assoggettabilità a V.I.A., considerato che non risultano elementi ostativi al progetto di costruzione delle opere in argomento così come presentato dal richiedente, la struttura competente propone di autorizzare la società VRD 28.2 S.r.l. alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto fotovoltaico della potenza di 7.949,7 kWp nel Comune di Montagnana (PD) al foglio 36 del Catasto Terreni di detto comune, particelle nn. 163, 268, 269, 407, 408, 409, 651 parte, 779, 794, 799, 802, 806, 810, 812, 830 parte, 838, 848, 918, 921, 923, 965, 967, 978, 1144, 1146 e 1148 in conformità alla richiesta presentata in data 09 dicembre 2021 e agli elaborati di progetto come riportati nell’Allegato A su supporto digitale al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, i cui contenuti sono precisati nell’elenco di cui all’Allegato A1, procedendo contestualmente ad autorizzare la stessa società alla costruzione delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell’impianto di produzione alla Rete Elettrica del Distributore ed e-distribuzione S.p.A all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni risultanti dalla fase istruttoria di cui all’Allegato B “Prescrizioni”, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
VISTO il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm. e ii.”;
VISTA la L. 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
VISTA la L. 27 aprile 2022, n. 34 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
VISTO il D.L.17 maggio 2022, n. 50, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 26 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 in materia di garanzie per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 dell’8 maggio 2018 sulle procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1064 del 31 luglio 2018 sulle Linee guida in materia di Conferenza di servizi a seguito del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia e trasmesso agli interessati con nota del Direttore della U.O. Energia protocollo n. 245095 del 30 maggio 2022;
delibera
Allegato A (omissis)
(seguono allegati)
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