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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 756 del 21 giugno 2022
Concessioni di aree del mare territoriale nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia a scopo di acquacoltura. Determinazioni.
Con il presente provvedimento le concessioni di aree del mare territoriale nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia a scopo di acquacoltura in favore delle imprese ittiche, conservano la propria validità fino al sesto mese successivo alla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale con il quale verranno definite le AZA e disciplinati i nuovi criteri per il rilascio delle concessioni di cui trattasi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.
L'Assessore Cristiano Corazzari, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.
L’articolo 105, comma 2, lettera l), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che sono conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.
In relazione a tale conferimento di funzioni, l’articolo 100, comma 2, lettera e), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, stabilisce che la Giunta regionale svolge, tra le altre, le funzioni di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 454 del 1 marzo 2002, ha approvato la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, demandando e confermando in capo alle Unità periferiche del Genio Civile, i compiti di ricevimento delle istanze di concessione, di istruttoria tecnico-amministrativa, di emanazione dei provvedimenti di concessione, di applicazione dei canoni concessori anche, per le competenti Unità periferiche, nel settore del demanio marittimo.
Nella fascia costiera prospiciente il Veneto molte aree del demanio marittimo sono state date in concessione a imprese ittiche allo scopo di esercitare l’attività produttiva di acquacoltura, in relazione ad un importante consolidamento di un segmento produttivo di filiera (molluschicoltura cosiddetta "off-shore") di sicuro interesse nel contesto socio-economico regionale.
In relazione a quanto sopra, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2948 del 25 settembre 2007, ha stabilito specifiche disposizioni integrative in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime a scopo di pesca e di acquacoltura negli spazi del mare territoriale. Tali disposizioni sono state successivamente modificate e integrate con deliberazione n. 1754 del 1 luglio 2008 e con deliberazione n. 412 del 24 febbraio 2009. Le disposizioni stabilite con D.G.R. n. 2948 del 25 settembre 2007, così come modificate con D.G.R. n. 1754 del 1 luglio 2008 e con D.G.R. n. 412 del 24 febbraio 2009, sono così riassumibili:
Le concessioni di aree del mare territoriale a scopo di acquacoltura sono state rilasciate dagli Uffici del Genio Civile in favore delle imprese ittiche di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, con provvedimenti diversi assunti ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione e sulla base dei criteri e degli indirizzi approvati con la citata D.G.R. n. 2948 del 25 settembre 2007, così come modificata con D.G.R. n. 1754 del 1 luglio 2008 e con D.G.R. n. 412 del 24 febbraio 2009.
A seguito dell’intervenuta disciplina statale in materia, in particolare con l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 291, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha modificato l’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. n. 25/2010, la Giunta regionale con D.G.R. n. 225 dell’11 marzo 2014 ha preso atto della proroga del termine delle concessioni demaniali marittime ad uso acquacoltura al 31 dicembre 2020.
Successivamente, per effetto dell’articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall’articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, è stato disposto che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, termine da ultimo prorogato al 31 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221.
Pertanto le concessioni in scadenza nel periodo considerato dal citato articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e s.m.i. mantengono pienamente la loro efficacia e validità fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022).
Del tema della durata delle concessioni si discuterà anche a breve in occasione dell’iniziativa denominata “Stati Generali della Pesca”, promossa dalla Regione del Veneto.
Infatti, l’iniziativa “Stati Generali della Pesca”, approvata con D.G.R. n. 58 del 25 gennaio 2022 e articolata su quattro giornate di convegno che si terranno dal 5 al 8 luglio 2022, sarà volta a definire le nuove linee strategiche regionali finalizzate ad ottimizzare le risorse che verranno messe a disposizione dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) per il nuovo periodo di programmazione 2021-2027, nonché a delineare le linee strategiche e le attività gestionali per il comparto della pesca professionale, dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti ittici nel Veneto.
In particolare, con riferimento alle questioni riguardanti la tematica delle concessioni demaniali dell’acquacoltura, strettamente connesse alla programmazione e alle linee strategiche oggetto di discussione nell'iniziativa degli Stati Generali della Pesca, di cui la Regione del Veneto è promotrice, assume particolare rilievo la definizione delle AZA "Allocated Zones for Acquaculture" nei compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia e l'aggiornamento dei criteri per il rilascio delle concessioni marittime a scopo di acquacoltura in accordo con le Capitanerie di Porto di Chioggia e di Venezia e con gli Uffici Regionali del Genio Civile di Rovigo e di Venezia. Infatti, in esito alla necessaria e propedeutica attività tecnica, è prevista la predisposizione di un provvedimento da sottoporre alla Giunta Regionale per la definizione dei nuovi criteri per il rinnovo e il rilascio delle concessioni marittime a scopo di acquacoltura in sostituzione delle citate DGR n. 2948 del 25 settembre 2007, n. 1754 del 1 luglio 2008 e n. 412 del 24 febbraio 2009.
A questo proposito, risulta opportuno evidenziare fin d'ora che la definizione e l'istituzione delle AZA nei compartimenti marittimi del Veneto costituiscono un processo che le Strutture regionali competenti stanno attuando in base ai criteri e alle linee guida elaborate da ISPRA e riportate nel Documento "Marino G., Petochi T., Cardia F. (2020). "Assegnazione di Zone Marine per l'Acquacoltura (AZA). Guida Tecnica", 214 p., Documenti Tecnici ISPRA 2020", redatto in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo".
In relazione a quanto sopra, risulta opportuno che l'adozione dei provvedimenti di rinnovo di concessioni sia posticipata in data successiva alla definizione delle AZA e dei nuovi criteri di rilascio delle stesse.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si ritiene, pertanto, che le concessioni in scadenza alla data del 29 giugno 2022 ai sensi del citato art. 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, siano prorogate fino al sesto mese successivo alla data di adozione del suddetto provvedimento della Giunta regionale con il quale verranno definite le AZA e disciplinati i nuovi criteri per il rinnovo e il rilascio delle concessioni di cui trattasi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, anche in considerazione del fatto che, l’eventuale mancata proroga delle concessioni in argomento, comporterebbe un grave danno all’economia dell’intera zona, con conseguenti problemi occupazionali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
VISTO l’articolo 1, comma 291 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n.201;
VISTO l’articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall’articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
VISTO l’articolo 1, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221;
VISTA la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la D.G.R. n. 454 del 1 marzo 2002;
VISTA la D.G.R. n. 2948 del 25 settembre 2007;
VISTA la D.G.R. n. 1754 del 1 luglio 2008;
VISTA la D.G.R. n. 412 del 24 febbraio 2009;
VISTA la D.G.R. n. 225 dell’11 marzo 2014;
VISTA la D.G.R. n. 1432 del 26 ottobre 2020;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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