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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 06 maggio 2022


Materia: Mostre, manifestazioni e convegni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 26 aprile 2022

Approvazione dei nuovi criteri per la presentazione e la valutazione delle richieste di inserimento nel Programma Regionale per la Promozione dei Grandi Eventi. Art. 18, comma 3, L.R. n. 7 del 23.02.2016. Deliberazione/CR n. 35 del 29 marzo 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione Consiliare, si approva la nuova disciplina dei criteri per la presentazione e la valutazione delle richieste di inserimento nel Programma Regionale per la Promozione dei Grandi Eventi, conseguentemente alla modifica dell’art. 18 della L.R. n. 7 del 23.02.2016.

Il Vicepresidente Elisa De Berti per il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, la Regione «definisce e sostiene un programma di iniziative inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale» e, in virtù di ciò, «individua con propri atti gli eventi e manifestazioni che […] si qualificano come Grandi Eventi della programmazione regionale». Il succitato articolo prevede, inoltre, che «la Giunta Regionale:

a) approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;

b) approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica tempestivamente alla competente Commissione consiliare;

c) trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell’anno precedente.».

L’art. 12 della L.R. n. 241/1990 e s.m.i., inoltre, dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e Enti Pubblici e Privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

I contributi relativi all’art. 18 della L.R. n. 7/2016 vengono erogati, per ciascun anno finanziario, a seguito di un’istruttoria effettuata dagli uffici della competente Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi: le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle richieste fanno attualmente riferimento a quanto approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 2.02.2021.

Con L. R. n. 8 del 22.03.2022 è stata approvata dal Consiglio Regionale la modifica all’art. 18 della L.R. n. 7/2016, volta ad accelerare il procedimento di inserimento delle iniziative nel programma regionale, pur mantenendo in capo alla Commissione consiliare competente la possibilità di esprimersi in ordine alle modalità procedurali e ai criteri puntuali per il riconoscimento ed il finanziamento dei Grandi Eventi stessi.

In tal senso atto prodromico, ma al tempo stesso centrale, è quello oggetto del presente provvedimento, di puntuale definizione dei suddetti elementi: modalità procedurali di presentazione delle iniziative e criteri di ammissione e finanziamento delle stesse.

I criteri posti alla base del presente atto, si richiamano a quelli oggetto di approvazione con la succitata DGR 85/2021, innovandoli, laddove ora si fa esplicito riferimento, per quanto riguarda la qualità dell’iniziativa, anche al profilo della sostenibilità economico-finanziaria del progetto ed alla rilevanza a livello comunicativo dello stesso.

Vengono poi, alla luce della esperienza applicativa precedentemente maturata, meglio precisate e dettagliate le modalità di presentazione della domanda e della documentazione da allegarsi, con particolare riferimento alla indicazione di un quadro economico della iniziativa, nonché della rendicontazione delle spese sostenute, anche con una specifica disciplina relativa alla rimodulazione del contributo in ipotesi di spese consuntivate inferiori a quelle preventivate.

Restano escluse dall’applicazione del presente provvedimento le diverse iniziative che l’Amministrazione regionale ritiene, d’ufficio, di promuovere ed inserire nell’ambito della programmazione regionale dei Grandi Eventi, in quanto ex se rispondenti alle finalità previste dalla normativa soprarichiamata.

La nuova disciplina trova applicazione anche per le istanze già presentate, per le quali non si è concluso il procedimento istruttorio.

Si demanda a successivi atti del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, l’assunzione dei conseguenti impegni di spesa per le iniziative che verranno così inserite nel Programma.

Al medesimo Direttore si demanda, infine, l’aggiornamento dei modelli per le istanze di richiesta di inserimento, finanziamento e liquidazione delle iniziative, alla luce della disciplina ora oggetto di adozione.

In data 14.04.2022 la Sesta Commissione Consiliare ha espresso con 15 voti favorevoli parere positivo, senza modifiche, in merito  alla Deliberazione/CR n. 35 del 29 marzo 2022: si rende quindi ora necessario approvare la nuova disciplina dei criteri, modalità procedurali e tempistiche per la presentazione e valutazione delle richieste presentate da parte di Enti, Istituzioni pubbliche o private, Associazioni senza fini di lucro, Fondazioni e Società, volte all’inserimento di iniziative nell’Elenco dei Grandi Eventi della programmazione regionale, come da allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’art 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTO l’art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 “Legge di stabilità regionale 2016”, come modificata in data 15.03.2022 dalla L.R. n. 8 del 22.03.2022;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20.12.2021 “Bilancio di previsione 2022 – 2024”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 2.02.2021 “Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. (Legge Regionale n. 7/2016 art. 18, comma 3). Approvazione criteri, per la presentazione e valutazioni delle richieste e modelli di istanze”;

VISTA la Deliberazione/CR n. 35 del 29.03.2022 “Approvazione dei nuovi criteri per la presentazione e la valutazione delle richieste di inserimento nel Programma Regionale per la Promozione dei Grandi Eventi. Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare. Art. 18, comma 3, L.R. n. 7 del 23.02.2016.”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione del Consiglio Regionale del Veneto in data 14.04.2022 agli atti della  Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi,;

VISTO l’art. 18 “Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi”, comma 3, della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 “Legge di stabilità regionale 2016”

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare la disciplina dei criteri, modalità procedurali e tempistiche per la presentazione e valutazione delle richieste presentate da parte di Enti, Istituzioni pubbliche o private, Associazioni senza fini di lucro, Fondazioni e Società, volte all’inserimento di iniziative nell’Elenco dei Grandi Eventi della programmazione regionale, come da allegato A al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di escludere dall’applicazione del presente provvedimento le diverse iniziative che l’Amministrazione regionale riterrà d’ufficio, in quanto ex se rispondenti alle finalità previste dalla normativa soprarichiamata, di promuovere ed inserire nell’ambito della programmazione regionale dei Grandi Eventi;
  4. di applicare la nuova disciplina anche alle istanze presentate precedentemente alla adozione del presente provvedimento, per le quali non si sia concluso il relativo procedimento istruttorio da parte della struttura regionale competente per materia;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, struttura regionale competente per materia, dell’esecuzione del presente atto, ivi compreso il conseguente aggiornamento dei modelli per le istanze di richiesta di inserimento, finanziamento e liquidazione delle iniziative;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2 e dell’art. 27 del D. Lgs 14.03.20213, n. 33;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_459_22_AllegatoA_475575.pdf

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