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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 01 aprile 2022


Materia: Mostre, manifestazioni e convegni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 22 marzo 2022

Contributi per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale - L.R. 8 settembre 1978, n. 49. Approvazione nuovi criteri e modalità di presentazione delle richieste.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva nuovi criteri e modalità di presentazione delle richieste di contributo per l’organizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale, a valere sulla L.R. n. 49/1978, che sostituiscono quelli attualmente vigenti e approvati con DGR n. 347 del 23/03/2021.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 “Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, concernente contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale” prevede l’erogazione da parte della Giunta regionale di contributi per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purché attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell’Ente Regione.

Tali contributi vengono erogati annualmente, a seguito di un’istruttoria effettuata dagli uffici della competente Direzione regionale Beni Attività Culturali e Sport. Le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle richieste fanno riferimento a quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 23/03/2021.

L’art. 12 della Legge n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

Allo scopo di dare piena attuazione a quanto stabilito dalla normativa citata e per una più efficace azione regionale in tale ambito, con la DGR n. 347 del 23/03/2021 si è profondamente innovato il procedimento di ammissibilità e valutazione delle istanze rispetto a quanto previsto negli anni precedenti. Nel corso dell’anno 2021 si è sperimentato pertanto il risultato di quanto disposto in tale ambito e si sono verificate alcune situazioni che, pur confermando valide le considerazioni di principio che hanno ispirato i criteri approvati nel 2021, determinano la necessità di aggiustamenti di carattere tecnico che si propone di valutare con il presente atto.

La rivisitazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle richieste di contributo a valere sulla L.R. n. 49/1978 che si propone con il presente provvedimento riguarda in particolare: la fase della valutazione dei progetti, con riferimento alla ridefinizione, sulla scorta dell’analisi dell’esperienza del 2021, di alcuni punteggi da assegnare e del punteggio minimo che deve ottenere il progetto per essere ammesso a contributo;

la fase della rendicontazione che viene semplificata per rendere più agevoli gli adempimenti per i soggetti beneficiari dei contributi regionali. Sono stati inoltre specificati alcuni aspetti più prettamente tecnici che riguardano la non ammissibilità di spese per compensi da erogare a soggetti aventi la legale rappresentanza dell'Associazione richiedente e l'obbligo di rendicontare spese al netto di IVA qualora la stessa possa essere portata in detrazione dal soggetto beneficiario del contributo regionale. 

Le richieste di contributo risultate ammissibili saranno valutate, sulla base dei criteri di valutazione di cui all’oggetto, da un apposito Nucleo di valutazione nominato con proprio atto dal Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport. Al termine delle procedure di valutazione, verrà definita una graduatoria secondo l’ordine decrescente di punteggio dei progetti. La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria e della proposta di graduatoria formulata dalla Direzione regionale competente, provvederà con proprio atto all’approvazione della graduatoria e alla concessione dei contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.

Con il presente provvedimento, quindi, si propongono all’approvazione della Giunta regionale, nuovi criteri di valutazione e nuove modalità di presentazione delle richieste di contributo che soggetti pubblici e privati possono presentare all’attenzione dell’Amministrazione regionale, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  che sostituiscono i criteri e le modalità di presentazione vigenti, approvati con DGR n. 347 del 23/03/2021.

I criteri approvati dal presente provvedimento saranno utilizzati per la valutazione di tutte le domande che potranno essere oggetto di contributo nell’anno 2022 e seguenti. Le richieste già pervenute alla data di approvazione del presente provvedimento, formulate secondo le modalità precedentemente previste, saranno oggetto di integrazione di istruttoria da parte del competente Ufficio della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, mediante apposite comunicazioni da parte dei soggetti richiedenti, al fine di poter disporre di tutti gli elementi necessari per la valutazione ai fini del contributo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 08.09.1978 n. 49;

VISTA la Legge n. 241/1990, in particolare l’art. 12;

VISTA la DGR n. 347 del 23/03/2021;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA la Legge regionale n. 34 del 15/12/2021 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la Legge regionale n. 35 del 17/12/2021 “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la Legge regionale n. 36 del 20/12/2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la deliberazione n. 1821 del 23/12/2021 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale;

VISTA la deliberazione n. 42 del 25/01/2022 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO l’art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
     
  2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le “Modalità di presentazione e criteri per la valutazione delle richieste di contributo - Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono le disposizioni di cui alla DGR n. 347 del 23/03/2021;
     
  3. di dare atto che, per le attività riferite all'anno 2022, i critei di valutazione di cui al presente provvedimento saranno utilizzati per la valutazione anche delle richieste già pervenute alla data di approvazione del presente atto e potranno essere oggetto di integrazione di istruttoria da parte del competente Ufficio della Direzione Beni Attività Cuturali e Sport, al fine di poter disporre di tutti gli elementi necessari per la valutazione; 
     
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente provvedimento e di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente atto, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
     
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
     
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_292_22_AllegatoA_473308.pdf

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