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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 07 gennaio 2022


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1759 del 15 dicembre 2021

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte Costituzionale (R.G. 66/2021), ex art. 127 Cost., dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 19 e 20 della Legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27, recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente'" pubblicata nel BUR n. 128, del 24 settembre 2021.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale (R.G. 66/2021) relativo alla legge regionale 21 settembre 2021, n. 27, con riferimento agli artt. 1, 9, 19 e 20.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 22 novembre 2021 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 19 e 20 della Legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27, recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente’" pubblicata nel BUR n. 128, del 24 settembre 2021.

In primo luogo, è stato impugnato l’art. 1 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27, rubricato “Disposizioni in materia di condono edilizio”, che ha introdotto il comma 1 bis nel corpo dell’art. 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21, il quale statuisce che: “La Regione può, altresì, destinare l'incremento dell'oblazione di cui al comma 1:

a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"", nonché per le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale n. 14 del 2017. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalità di assegnazione del contributo”.

In particolare, nel ricorso si sostiene che la disposizione di legge regionale eccederebbe le competenze riconosciute alle regioni in materia di condono edilizio, risultando essa invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento penale di cui all’articolo 117, secondo comma lettera l) della Costituzione.

Ha, poi, formato oggetto di impugnazione l’art. 9 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27, rubricato “Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento”, il quale dispone che: “1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi”.

La norma regionale, a giudizio dell’Avvocatura erariale, si porrebbe in contrasto con l’art. 30 del Codice dei contratti, da qualificarsi quale norma interposta, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

E’ stato, inoltre, censurato l’art. 19 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 “Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”, ove prevede che possano essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi.

La disposizione in parola, secondo quanto prospettato nel ricorso, innoverebbe, in modo irragionevole, il regime precedentemente dettato dalla Regione a tutela dei beni paesaggistici vincolati ex lege, determinando un abbassamento della tutela, in tal modo violando gli articoli 3 e 9 della Costituzione.

Infine, ha formato oggetto di impugnazione l’art. 20 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 rubricato “Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale”, il quale dispone che:1. Le strutture della Giunta regionale, territorialmente competenti alla effettuazione degli interventi funzionali alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua di competenza regionale, hanno titolo ad eseguire, direttamente o mediante i soggetti affidatari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93, 96 e 97 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", gli interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell'alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di valutazione di incidenza ambientale su parere reso ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" nonché ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia forestale sul territorio, ove l'area di intervento sia configurabile come boscata ai sensi del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"" ed in conformità alle specifiche tecniche ed ambientali definite dal Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018 "Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale - DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017", pubblicata sul BUR n. 9 del 23 gennaio 2018.”

La disposizione di legge regionale, secondo quanto asserito nel motivo di impugnazione, violerebbe la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio di cui all’articolo 117, secondo comma lett. s) della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma lett. m) della Costituzione nonché la potestà regolamentare dello Stato nelle materie di legislazione esclusiva, ex art. 117, sesto comma, della Costituzione.

Invero le disposizioni di legge regionale risultano rispettose del dettato costituzionale, ragion per cui è necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne riconoscere la legittimità.

Si ritiene pertanto opportuno autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 19 e 20 della Legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27, recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente’" pubblicata nel BUR n. 128, del 24 settembre 2021, affidando l’incarico anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Giacomo Quarneti dell’Avvocatura regionale e all’avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Alberico II, 33.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

visto l'art. 2, comma 2, lett. m) L.R. 31.12.2012, n. 54;

vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;

visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;

vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale.ù

delibera

  1. di autorizzare l’Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio (R.G. 66/2021) proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 19 e 20 della Legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27, recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente’" pubblicata nel BUR n. 128, del 24 settembre 2021, affidando il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Giacomo Quarneti dell’Avvocatura regionale e all’avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Alberico II, 33;
  1. di dare atto che le spese di patrocinio e di domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili a favore degli avvocati del libero foro secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocatura regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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