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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 1 del 04 gennaio 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1829 del 23 dicembre 2021

Autorizzazione provvisoria all'erogazione agli enti del SSR dei finanziamenti indistinti per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2022 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale autorizza, in via provvisoria, l'erogazione agli enti del SSR dei finanziamenti indistinti per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2022, da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1237 del 14 settembre 2021, la Giunta regionale ha assegnato agli enti del SSR della Regione del Veneto le risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021 definite dalle Intese della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 152/CSR/2021 e ss.mm.ii., n. 153/CSR/2021 e n. 154/CSR/2021 del 04 agosto 2021, in continuità con i criteri definiti dalla DGR n. 333 del 26 marzo 2019 e ss.mm.ii..

Il periodo considerato dalla precitata deliberazione n. 1237/2021 per la ripartizione agli enti del SSR delle risorse del fondo sanitario regionale, si conclude al 31/12 del corrente esercizio. Conseguentemente, nelle more dell'approvazione degli atti statali di riparto alle regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN dell'esercizio 2022, occorre autorizzare in via provvisoria l'erogazione agli enti del SSR delle risorse per finanziamenti indistinti previste per il prossimo esercizio.

A questo proposito occorre considerare che il Consiglio Regionale ha recentemente approvato la L.R. 15 dicembre 2021, n. 34 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022", la L.R. 17 dicembre 2021, n. 35 recante "Legge di stabilità regionale 2022", nonchè la L.R. 20 dicembre 2021, n. 36 recante "Bilancio di previsione 2022-2024" . A tale riguardo, in un apposito paragrafo della nota integrativa della predetta L.R. 36/2021, è specificato il perimetro sanitario che espone anche il contesto economico-finanziario di riferimento per la gestione sanitaria da effettuare in particolare nell'esercizio 2022. Tale contesto è caratterizzato dall’estrema incertezza generata dall’evolversi dell’emergenza sanitaria per COVID-19 e dal relativo impatto in termini di fabbisogno di spesa.

Il quadro di riferimento per la predisposizione del riparto del FSR dell’esercizio 2022 e seguente, sconta evidentemente le medesime incertezze che caratterizzano il quadro sopra descritto. E’ prevedibile che nel 2022 la gestione sanitaria continuerà comunque ad essere impegnata contemporaneamente sia sul fronte della prosecuzione delle attività per fronteggiare e superare la situazione emergenziale - peraltro ulteriormente prorogata al 31 marzo 2022 - sia su quello del ripristino del livello “normale” di attività per l’erogazione dei LEA. 

La proiezione di tale ipotesi sia sul piano di bilancio sia su quello della programmazione dei fabbisogni e destinazione delle risorse sanitarie, necessita di elementi sufficientemente attendibili per prevedere non solo l’incidenza che avranno sulla gestione sanitaria 2022 i costi della gestione emergenziale rispetto a quella "normale", ma soprattutto sull’entità e modalità del loro finanziamento, ovvero quanto a carico del livello del finanziamento dei fabbisogni standard e quanto eventualmente vincolato a specifiche misure di finanziamento integrative della spesa sanitaria legata all’emergenza.

In tale contesto, pertanto, il budget di risorse disponibili per la gestione sanitaria 2022-2024, specificamente per quanto riguarda quelle da iscrivere nel perimetro sanitario, è stato inizialmente parametrato al livello del finanziamento disposto dai provvedimenti statali di riparto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021, ripartito con la precitata deliberazione della Giunta regionale n. 1237/2021.

Pertanto, al fine di consentire l’avvio della gestione sanitaria dell’esercizio 2022, con il presente provvedimento si propone di autorizzare in via provvisoria l’erogazione agli enti del SSR - da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b) - delle risorse necessarie per finanziare su base mensile l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in esercizio 2022, fino all’approvazione del provvedimento di riparto per l'esercizio 2022, e comunque entro il limite massimo dell’importo assegnato con DGR n. 1237/2021 a ciascun ente del SSR, a titolo di finanziamento indistinto per l’erogazione dei LEA dell'esercizio 2021.

Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, provvederà con propri atti alla gestione contabile sul bilancio di previsione del prossimo esercizio, intesa come impegno e liquidazione preordinata al trasferimento delle risorse ad Azienda Zero, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati nel corso dell’esercizio 2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  • Visto il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68;
  • Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
  • Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
  • Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
  • Vista la L.R. 15 dicembre 2021, n. 34;
  • Vista la L.R. 17 dicembre 2021, n. 35;
  • Vista la L.R. 20 dicembre 2021, n. 36;
  • Vista la DGR 26 marzo 2019, n. 333 e ss.mm.ii.;
  • Vista la DGR 14 settembre 2021, n. 1237;

delibera

  1. di dare atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di autorizzare in via provvisoria l’erogazione agli enti del SSR - da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b) - delle risorse necessarie per finanziare su base mensile l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in esercizio 2022, fino all’approvazione del relativo provvedimento regionale di riparto per l'esercizio 2022, e comunque entro il limite massimo dell’importo assegnato con DGR n. 1237/2021 a ciascun ente del SSR, a titolo di finanziamento indistinto per l’erogazione dei LEA dell'esercizio 2021;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR di provvedere con propri atti alla gestione contabile sul bilancio di previsione del prossimo esercizio, intesa come impegno e liquidazione preordinata al trasferimento delle risorse ad Azienda Zero, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati nel corso dell’esercizio 2022, previa delega da parte dei Direttori competenti della loro gestione finanziaria;
  4.  di dare atto che l’assegnazione agli enti del SSR delle risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2022 e seguente, sarà effettuata con successiva apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare ai sensi dell’art. 41 comma 1 della L.R. 5/2001;
  5. di dare atto che la spesa di cui si avvia l'impegno con il presente atto non ha natura di debito commerciale;
  6. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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