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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1781 del 15 dicembre 2021
Presa d'atto del residuo del Fondo regionale di disponibilità anno 2020 e determinazione del Fondo regionale di disponibilità anno 2021. Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, del 31 marzo 2020 e smi, art. 45 e Accordo Integrativo Regionale ex DGR n. 1386 del 12 ottobre 2021, art. 45.
Con il presente provvedimento, in attuazione della normativa in oggetto, si intende prendere atto del residuo del Fondo regionale di disponibilità anno 2020 nonché determinare il Fondo regionale di disponibilità a valere per l’anno 2021 degli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e delle altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, fornendo le conseguenti indicazioni operative alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e l’Istituto Oncologico Veneto (IOV).
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020 e smi, all’art. 45 dispone che, allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell’ambito del SSN dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l’ampliamento orario di incarico, venga istituita una indennità di disponibilità connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista sanitario ambulatoriale (biologi, chimici, psicologi) convenzionato con il SSN.
Tale indennità è erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato - con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende - che nell’anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 42.
Gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e i professionisti presentano, entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l’incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro.
La Regione, successivamente, procede annualmente alla costituzione di un Fondo di disponibilità stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, in euro 0,39 (zero/39) per ora di attività relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti a tempo indeterminato, alla determinazione della quota oraria - ai fini dell’individuazione dell’emolumento aggiuntivo della quota oraria - che viene assegnata dalle Aziende ai soli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti aventi titolo - e alla ripartizione dello stesso tra le Aziende sulla base del numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti aventi titolo all’indennità.
Successivamente in materia, la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), con note protocolli n. 739 e n. 858 del 2020, protocolli n. 187, n. 200, n. 425 e n. 623 del 2021, ha fornito assistenza alle pubbliche amministrazioni per il tramite di pareri di carattere generale, in risposta ai quesiti posti dalle stesse, in ordine alla corretta applicazione della clausola contrattuale in argomento.
Il recente Accordo Integrativo Regionale (AIR) di cui alla DGR n. 1386 del 12 ottobre 2021 ha integrato la disciplina nazionale con ulteriori indicazioni in merito alle modalità attuative dell’istituto prendendo atto dei pareri di SISAC e disciplinando, altresì, gli adempimenti di competenza degli Enti coinvolti e quelli facenti capo agli specialisti ambulatoriali interni, ai veterinari e ai professionisti come di seguito riportato:
«1. Ai sensi dell’art. 45 dell’ACN vigente, al fine di incentivare i SAI, i Veterinari e i Professionisti all’esclusività di rapporto di lavoro in ambito del SSN, è stata prevista una indennità di disponibilità, erogata come emolumento aggiuntivo alla quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell’anno non svolgano attività libero professionale, anche in altra Regione, escluso quanto indicato all’art. 42 dell’ACN vigente (Libera professione intra-moenia).
2. L’indennità è corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari ed ai professionisti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende Sanitarie.
3. Per la determinazione dell’importo dell’emolumento aggiuntivo della quota oraria (comma 2, art. 45), viene costituito un Fondo annuo regionale stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda Sanitaria, in euro 0,39/ora di attività svolte e retribuite relative all’anno solare precedente all’erogazione dell’indennità. Ai sensi del comma 5 del citato art. 45, ogni anno la Regione determina la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende Sanitarie ai SAI, ai Veterinari e ai Professionisti aventi diritto.
4. Il Fondo annuo regionale viene ripartito annualmente sulla base del numero delle ore di incarico complessivamente attivate a livello regionale relative al precedente anno solare dei SAI, dei Veterinari e dei Professionisti aventi titolo. La quota oraria è calcolata nel limite massimo di euro 8,60/ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali dell’Azienda Sanitaria.
5. Ai fini dell’erogazione entro il 15 gennaio di ogni anno, il SAI, il Veterinario e il Professionista deve presentare all’Azienda Sanitaria presso la quale è incaricato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro. Per il solo anno 2020 il termine di presentazione della dichiarazione sostituiva di atto notorio viene posticipato al 1° ottobre 2020 specificando che i richiedenti dovranno presentare detta dichiarazione all’Azienda presso la quale detengono un incarico precisando di non aver svolto a far data dal 31/03/2020 (data di entrata in vigore del nuovo Accordo) e di non svolgere attività libero professionale (fatto salvo quanto previsto dall’art. 42 dell’ACN) e fino al 31/12/2020 (Nota SISAC prot. n. 361 del 7/04/2020).
6. L’indennità non è riconosciuta ai SAI, ai Veterinari e ai Professionisti assegnatari di incarichi in corso anno (ovvero nell’anno di erogazione dell’indennità).
7. Il venir meno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo o la mancata accettazione del completamento orario ai sensi del comma 2 dell’art. 20 dell’ACN vigente, fatto salvo quanto previsto all’art. 28 del presente AIR, decade il diritto di percepire l’indennità di disponibilità e dovrà essere recuperato quanto corrisposto nell’anno.
8. Non hanno diritto alla indennità coloro che fruiscono della riduzione dell’orario di incarico ai sensi del comma 5 dell’art. 31 dell’ACN vigente e coloro che fruiscono dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP).
9. Il SAI, il Veterinario e il Professionista sono obbligati a comunicare entro 15 giorni a tutte le Aziende Sanitarie (anche fuori Regione), presso le quali prestano servizio, tutte le variazioni di orario (riduzione oraria, rinuncia all’aumento orario) o di fruizione dell’APP (art. 54 dell’ACN vigente) che comportano la perdita del diritto all’indennità di disponibilità, con restituzione di quanto già corrisposto nell’anno, nonché a comunicare l'eventuale successivo incremento di orario di incarico, ex articoli 20 e 21 dell’ACN vigente, che comporta il riconoscimento dall’anno successivo del diritto all’indennità previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 45 dell’ACN vigente da presentare entro il 15 gennaio di ogni anno.
10. Le predette variazioni di orario di incarico, che incidono sulla perdita oppure sulla riattivazione dell’indennità di disponibilità, devono essere oggetto di costante e puntuale comunicazione anche fra le Aziende Sanitarie interessate in quanto producono effetto su tutti gli incarichi ricoperti dal SAI, dal Veterinario e dal Professionista nelle diverse Aziende Sanitarie e di informazione al Comitato Zonale.
11. Ai sensi degli articoli 43, comma 8 e 44, comma 7 dell’ACN vigente, le quote eventualmente non assegnate ai sensi dell’art. 45, vanno ad integrare le rispettive risorse destinate alle PPI di cui all’art. 41, comma 4.
12. Si rinvia al Decreto regionale del Direttore dell’U.O. Cure primarie e Strutture socio sanitarie territoriali n. 27 del 6/11/2020 per le disposizioni applicative del trattamento economico ai sensi dell’ACN vigente.»
Tutto ciò premesso, si declina quanto segue.
Fondo di disponibilità anno 2020
A seguito della DGR n. 892 del 30 giugno 2021 di costituzione del Fondo di disponibilità anno 2020, le Aziende Sanitarie/Ospedaliere e l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) hanno erogato, secondo le indicazioni regionali (nota prot. n. 347534 del 4 agosto 2021), l’indennità agli specialisti ambulatoriali interni, ai veterinari e ai professionisti aventi titolo ai sensi dell’art. 45 dell’ACN vigente.
A seguito di approfondimenti si è proceduto ad aggiornare il metodo di ripartizione del Fondo tra le Aziende Sanitarie/Ospedaliere e lo IOV sulla base del numero delle ore di incarico relative all’anno solare precedente degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti in modo tale che il totale ripartito coincida con il totale del Fondo. Tale ripartizione, pertanto, sostituisce quella inserita nella tabella dell’Allegato A) della citata DGR n. 892/2021 precisando che ciò non comporta alcun effetto sulla consistenza del Fondo approvato e sulla quota oraria determinata.
Preso atto che il Fondo in questione è pari a euro 427.269,13, rapportato a 9 mesi (periodo 31/03/2020 - data di entrata in vigore dell’ACN - 31/12/2020), che l’indennità erogata dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e dallo IOV agli aventi titolo è pari a euro 419.759,79, le risorse non assegnate risultano pari a euro 7.561,10 di cui all’Allegato A) del presente atto, parte integrante ed essenziale dello stesso.
Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere e lo IOV provvederanno ai sensi dell’art. 43, comma 8 e dell’art. 44, comma 7 dell’ACN vigente, ad integrare con tali risorse non assegnate rispettivamente il Fondo aziendale Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) degli specialisti ambulatoriali e veterinari e Fondo aziendale P.P.I. dei soli psicologi.
Fondo di disponibilità anno 2021
La Regione del Veneto con nota prot. n. 347534 del 4 agosto 2021 ha chiesto alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e allo IOV di trasmettere al fine della costituzione del Fondo regionale di disponibilità a valere per l’anno 2021 i seguenti dati:
Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere e lo IOV, sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro pervenute entro il 15 gennaio 2021, hanno comunicato i dati richiesti (note aziendali agli atti degli uffici competenti).
Sulla scorta dei dati pervenuti, ai sensi dei commi 4-5-6 dell’art. 45 dell’ACN vigente e del comma 3 dell’art. 45 dell’AIR 2021, la Regione ha provveduto:
Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere e lo IOV, una volta corrisposta l’indennità di cui trattasi, dovranno comunicare alla Regione il totale delle ore di incarico 2020 degli aventi titolo e il totale dell’indennità ad essi erogata al fine di rilevare le eventuali risorse residue del Fondo 2021.
Le eventuali risorse residue del Fondo 2021 andranno a confluire nel Fondo aziendale Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) degli specialisti ambulatoriali e veterinari, ai sensi dell’art. 43, comma 8, e nel Fondo aziendale P.P.I. dei soli psicologi, ai sensi dell’art. 44, comma 7 dell’ACN vigente e ai sensi del comma 11 dell’AIR 2021.
Ciò premesso, con il presente provvedimento, si propone:
- per il Fondo di disponibilità anno 2020
- per il Fondo di disponibilità anno 2021
I costi derivanti dall’erogazione dell’indennità di disponibilità sono a carico dei bilanci aziendali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepiti in data 31 marzo 2020 e in data 20 giugno 2021;
VISTE le note di SISAC protocolli n. 739 e n. 858 del 2020, protocolli n. 187, n. 200, n. 425 e n. 623 del 2021;
VISTA la DGR n. 892 del 30/06/2021;
VISTO l’Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGR n. 1386 del 12 ottobre 2021;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
delibera
(seguono allegati)
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