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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 1 del 04 gennaio 2022


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1771 del 15 dicembre 2021

Approvazione in via definitiva della consistenza del Fondo risorse decentrate del comparto, delle risorse a valere sul bilancio regionale da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, nonché del Fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2021, relativi al personale della Giunta regionale.

Note per la trasparenza

L’Amministrazione regionale procede all’approvazione in via definitiva del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l’anno 2021, anche sulla scorta dell’adozione del piano triennale di razionalizzazione della spesa, approvato con DGR n. 716 dell’8 giugno 2021. Contestualmente, si vanno a determinare le risorse, a valere sul bilancio regionale, da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 21.05.2018. Da ultimo, si va ad approvare in via definitiva anche la consistenza del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta Regionale del Veneto per l’anno 2021.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con il presente provvedimento si intende approvare, in via definitiva, la consistenza del fondo per le risorse economiche destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché quello per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta Regionale, relativi entrambi all’anno 2021.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale, costituita dalla componente denominata Fondo risorse decentrate del personale del comparto della Giunta Regionale e da quella rappresentata dall’ammontare delle risorse stanziate a bilancio a favore delle Posizioni Organizzative, è oggi regolata dal CCNL comparto delle Funzioni Locali – triennio 2016-2018, approvato in via definitiva il 21 maggio 2018, il quale ha introdotto molteplici novità nella costruzione e quantificazione del fondo rispetto al previgente quadro normativo e contrattuale.

In aggiunta a tali previsioni contrattuali, la determinazione del fondo stesso deve tener conto, con riguardo alla sua componente stabile, anche dell’obiettivo della armonizzazione del trattamento economico del personale transitato dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre province del Veneto disciplinato dall’articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017.

Sul punto, la corretta applicazione dell’adeguamento economico è stata disposta, già a partire dall’annualità 2018 dalla DGR n. 820 dell’11 giugno 2019 la quale ha recepito, da un lato il contenuto della relazione tecnico-illustrativa al DPCM dell’8 maggio 2019, dall’altro le indicazioni formulate dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto in sede di parifica del rendiconto 2018.

A partire dal 2018, pertanto, oltre agli interventi di carattere normativo nazionale (art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010; art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015; art. 22, comma 3, D.Lgs n. 75/2017; art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017) e regionale (art. 12 della L.R. n. 11/2010; art. 27, comma 4, della L.R. n. 14/2016) si è andato a sovrapporre quanto disposto in tema di costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dal nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni Locali ed in particolar modo dall’art. 67 dello stesso.

Anzitutto questo precisa che “…a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative… …l’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”.

Assume rilievo anche la previsione del successivo comma 2 dell’articolo 67 CCNL ed in particolar modo le lettere a) e b) dello stesso che, in base alla dichiarazione congiunta posta in calce al contratto in argomento, consentono un incremento del fondo anche oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017.

Nello specifico, in base alla lettera a), l’importo di cui al comma 1 può essere stabilmente incrementato “…di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”.

In base alla lettera b), l’importo di cui al comma 1 può essere stabilmente incrementato “… di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”.

Tali incrementi, già disposti e stanziati tra le risorse stabili del fondo 2020 ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 67 CCNL lettera a) e b), vanno considerati consolidati e quindi confermati anche per l’attuale annualità e per quelle future.

Utilizzando la possibilità concessa dall’articolo 15, comma 7, CCNL del 21.05.2018, l’amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo, approvato con DGR n. 134 del 14 febbraio 2020, con il quale si è disposta la riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate a partire dall’annualità 2020.

Tale operazione, che come detto consiste in un trasferimento di risorse quantificate in € 91.443,00 dalla componente destinata al finanziamento delle posizioni organizzative a favore della parte stabile del Fondo risorse decentrate, garantisce l’invarianza del saldo algebrico complessivo, secondo le previsioni di cui all’articolo 67, comma 7 del CCNL del 21.5.2018 e quindi il doveroso rispetto dell’articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 (cd. tetto 2016).

Il fondo di cui al più volte citato articolo 67 continua, inoltre, ad essere alimentabile dalle risorse variabili derivanti, ad esempio, dai risparmi sul lavoro straordinario, dai risparmi sull’utilizzo della componente stabile del fondo dell’anno precedente e dai risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa di cui all’art. 16 del D.L. n. 98/2011.

Da un punto di vista procedimentale, con il presente provvedimento si va anzitutto a definire la componente stabile del fondo definitivo per l’annualità 2021, includendo tutte le voci che la compongono.

Si procede, poi, a determinare la componente legata al finanziamento delle posizioni organizzative, i cui trattamenti di posizione e di risultato, ancorché di fatto assoggettati unitamente al Fondo risorse decentrate ai medesimi vincoli di finanza pubblica, sono corrisposti a carico del bilancio regionale ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018.

Sulla base di tali presupposti, la Giunta regionale, con propria precedente DGR n. 882 del 30 giugno 2021, ha approvato, in via provvisoria, la consistenza del Fondo risorse decentrate per il personale del comparto della Giunta regionale per l’anno 2021 nonché quella delle risorse, a valere sul bilancio regionale, da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative.

Con il medesimo provvedimento è stata approvata altresì la determinazione in via provvisoria della consistenza del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta regionale sempre per l’anno 2021.

Essendo stato formalmente approvato, con DGR n. 716 dell’8 giugno 2021, il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2020-2022, nonché il resoconto dei risparmi consuntivi relativi all’anno 2020, sulla base di quanto formalmente certificato dal competente Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendo che una quota pari a complessivi € 980.000,00 possa andare ad incrementare la parte variabile del fondo per l’anno 2021, con il presente provvedimento è possibile procedere con l’approvazione del fondo definitivo per la corrente annualità.

Un ulteriore elemento che avrebbe consentito di procedere ad un incremento delle disponibilità finanziarie sui fondi, è dato dall’applicazione dell’articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e dalle indicazioni contenute nel D.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni”.

Più nello specifico, il D.L. n. 34/2019 prevede che “…il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

Tuttavia, sulla base delle proiezioni al 31 dicembre 2021, viene esclusa la possibilità di rientrare nelle condizioni per l’applicazione della norma.

Da ultimo, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020 si è provveduto ad implementare le risorse di natura variabile del Fondo risorse decentrate con il valore dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati durante l’anno 2020 in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID per un ammontare complessivo pari ad € 291.305,00.

Tali somme sono state appostate, come previsto dalla normativa appena citata, previa certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti la cui attestazione n. 93 del 2.12.2021 è stata acquisita agli atti.

Si dà atto sin d’ora che un eventuale chiarimento ministeriale o di altro soggetto deputato a fornire chiarimenti o interpretazioni che dovesse intervenire nei mesi a venire, escludendo le Funzioni Locali dagli enti destinatari della norma, determinerà l’eliminazione dei risparmi in argomento dalla parte variabile del fondo 2021 e il blocco del loro utilizzo in sede di saldo della produttività con la mensilità di maggio 2022.

Il fondo a favore del personale del comparto viene quantificato, sulla scorta dei parametri analiticamente riportati nella tabella riprodotta nell’Allegato A al presente provvedimento, parte integrante dello stesso, nell’importo complessivo di € 24.524.320,21.

Tale importo comprende la quota, tecnicamente e formalmente esterna al fondo e gravante sul bilancio dell’ente, di € 7.518.577,61 che, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, andrà a remunerare le componenti di posizione e di risultato degli incarichi di Posizione Organizzativa.

Per quanto riguarda, invece, il valore complessivo delle risorse destinate nell’anno 2021 alla retribuzione di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale, esso viene invece definito in complessivi € 8.390.897,42.

L’analitica determinazione del fondo in argomento è riassunta nell’Allegato B al presente atto, anch’esso parte integrante del medesimo.

Entrambi i fondi saranno successivamente incrementati delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione del personale, quali le “Quote di incentivo per Funzioni Tecniche” di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, i “Compensi agli Avvocati” di cui all’art. 9 del D.Lgs. 114/2014, nonché il finanziamento derivante da trasferimenti statali e/o comunitari, la cui esatta determinazione è possibile solo a consuntivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 01.04.1999;

VISTO il CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 22.01.2004;

VISTO il CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018;

VISTO il CCNL della Dirigenza delle Funzioni Locali del 17.12.2020;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010;

VISTO il D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011;

VISTO il D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 75/2017;

VISTO l’art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTO l’art. 12 della L.R. n. 11/2010;

VISTO l’art. 27, comma 4, della L.R. n. 14/2016;

VISTA la DGR n. 984 del 29 giugno 2016;

VISTA la DGR n. 2114 del 23 dicembre 2016;

VISTA la DGR n. 1682 del 24 ottobre 2017;

VISTA la DGR n. 1522 del 22 ottobre 2018;

VISTA la DGR n. 2032 del 28 dicembre 2018;

VISTA la DGR n. 641 del 21 maggio 2019;

VISTA la DGR n. 820 dell’11 giugno 2019;

VISTA la DGR n. 1712 del 15 dicembre 2020;

VISTA la DGR n. 716 dell’8 giugno 2021;

VISTA la DGR n. 882 del 30 giugno 2021;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria Generale della Programmazione;

delibera

  1. di richiamare, approvandole integralmente, le premesse al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
  2. di approvare, in via definitiva, la consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto della Giunta Regionale nell’importo complessivo di € 24.524.320,21, così come analiticamente riprodotto nell’Allegato A al presente atto, quale parte integrante dello stesso;
  3. di determinare in complessivi € 7.518.577,61 la quota parte del suddetto fondo, tecnicamente e formalmente esterna allo stesso in quanto gravante sul bilancio dell’ente che, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, andrà a remunerare le componenti di posizione e di risultato degli incarichi di Posizione Organizzativa;
  4. di approvare in via definitiva il fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale per l’anno 2021, confermando l’importo già indicato in via provvisoria con la succitata DGR n. 882 del 30 giugno 2021, pari a complessivi € 8.390.897,42, così come analiticamente riprodotto nell’Allegato B al presente atto, anch’esso parte integrante del medesimo;
  5. di determinare in € 24.524.320,21 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa relativamente al fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto e di confermare in € 8.390.897,42 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa relativamente al fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, trovando copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli dal numero 103005 al numero 103075 del Bilancio di previsione 2021-2023 ed il successivo accantonamento nel Fondo Pluriennale Vincolato con imputazione all’esercizio 2022 delle quote relative alla componente accessoria premiale;
  6. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
  7. pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1771_21_AllegatoA_465944.pdf
Dgr_1771_21_AllegatoB_465944.pdf

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