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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 174 del 21 dicembre 2021


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1727 del 09 dicembre 2021

Conferma di iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto dell'Associazione denominata: "E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS" - Sezione di Vicenza, con sede a Vicenza, Via Mantovani n.41, ai sensi dell'art. 9, della legge regionale n.60 del 28 dicembre1993.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede alla conferma di iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto dell’Associazione in oggetto indicata.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con propria legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d’affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell’art. 9 della legge regionale sopra citata, i soggetti che sono già iscritti all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche, ogni tre anni devono richiedere, qualora interessati, la conferma dell’iscrizione, pena la cancellazione automatica dall’Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa legge regionale e dalla circolare regionale di cui sopra.

In data 29 settembre 2021 l'Associazione E.N.P.A. ONLUS – Sezione di Vicenza, tramite la Presidente pro-tempore, ha presentato opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2021-2024 (protocollo regionale n.431793).

Dalla documentazione presentata si evince inoltre che lo Statuto di E.N.P.A. ONLUS è stato modificato con rogito notarile e presentato agli uffici competenti per la registrazione. La Presidente Nazionale dichiara, altresì, che, attualmente, il nuovo Statuto "…è sottoposto a condizione sospensiva che decade con l’iscrizione di ENPA nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore".

L’atto di iscrizione del nuovo Statuto presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore comporterà, qualora vi fossero modifiche sostanziali dello Statuto stesso, la decadenza di validità del presente provvedimento e l’obbligo di ripresentazione, da parte di E.N.P.A. - Sezione di Vicenza, di nuova istanza di iscrizione, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993.

Tutta la documentazione sopra indicata è conservata agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

Tutto ciò premesso, si ritiene di procedere alla conferma dell'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata: "E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS" - Sezione di Vicenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la circolare del Presidente della Giunta regionale n.11 del 10 maggio 1994 “L.R. 28 dicembre 1993, n.60”;

VISTA la D.G.R. n.1245 del 21 agosto 2018 di conferma di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2018-2021;

VISTA la D.G.R. n.571 del 04 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n.715 dell’8 giugno 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D.G.R. n.839 del 22 giugno 2021 ”Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre, per i motivi indicati in premessa, la conferma dell’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n.60 del 28 dicembre 1993, dell’Associazione denominata: ”E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS” – Sezione di Vicenza, con sede a Vicenza, Via Mantovani n.41;
  3. di dare atto che la presente conferma di iscrizione dell’Associazione di cui al punto 2. decadrà qualora vi fossero modifiche sostanziali nel nuovo Statuto nazionale di E.N.P.A. e comporterà l’obbligo di ripresentazione di nuova istanza di iscrizione;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare l’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all’esecuzione del presente provvedimento;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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