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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29 novembre 2021
Espressione dell'intesa regionale per il rilascio dell'autorizzazione all'aumento della capacità di rigassificazione del terminale off shore sito presso Porto Levante (RO) della società Terminale GNL Adriatico S.r.l., ai sensi dell'art. 46 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all’articolo 46 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del rilascio alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., da parte dello Stato, dell'autorizzazione all’aumento da otto a nove miliardi di Smc/anno della capacità di rigassificazione del terminale off shore sito presso la località di Porto Levante (RO).
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L’articolo 46 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede che “Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Le autorizzazioni concernenti detti impianti, pertanto, sono rilasciate all’esito di un procedimento unico in conferenza di servizi, di competenza dello Stato, nel corso del quale sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza, nonché delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell’intervento, compresi, ove richiesti, il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e i provvedimenti in materia ambientale di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Con riferimento al riparto delle competenze sopra delineato si precisa che con decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, la competenza di cui trattasi è stata attribuita al nuovo Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assunto la nuova denominazione di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
All’esito della fase istruttoria del citato procedimento statale, dunque, il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito “MiTE”), competente per materia, trasmette alla Regione interessata apposita comunicazione nella quale attesta l’espressione della posizione di tutti gli Enti e Amministrazioni convocati in Conferenza di Servizi chiedendo l’intesa regionale sopra richiamata.
L’intesa prevista dal legislatore statale, in assenza di specifiche competenze regionali, è circoscritta alla valutazione in merito alla rispondenza dell’emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore, nonché alla compatibilità degli interventi con la disciplina regionale di riferimento in materia di programmazione urbanistica, pianificazione energetica e tutela ambientale.
La valenza strategico programmatoria della succitata intesa è altresì confermata dal fatto che la stessa viene espressa dall'organo di governo con deliberazione di Giunta regionale, così come evidenziato dalla nota del Segretario Generale della Programmazione del 30 maggio 2018, prot. n. 201460.
Con riferimento al procedimento in oggetto, la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con sede legale in Milano, Via Santa Radegonda 8, in data 16 dicembre 2020 ha presentato all’allora competente Ministero dello Sviluppo Economico un’istanza volta ad ottenere, ai sensi della normativa statale sopra citata, l’autorizzazione all’aumento da otto a nove miliardi di Smc/anno della capacità autorizzata di rigassificazione del terminale off shore per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto già in esercizio nel Mare Adriatico settentrionale sito al largo della località di Porto Levante, nella Provincia di Rovigo.
L'impianto è appoggiato sul fondale marino a una profondità di circa 29 metri, a una distanza di circa 15 chilometri dal punto di approdo a terra della condotta e a una distanza minima di circa 12 chilometri dalla costa, a Nord-Est di Porto Viro (RO).
Nell’ambito della struttura a gravità sono alloggiati due serbatoi per il GNL aventi capacità di 125.000 m3 ciascuno; sulla sua copertura sono installati gli equipaggiamenti di rigassificazione e tutte le utilities necessarie per il funzionamento e la gestione dell'impianto. Il GNL, trasportato a pressione atmosferica e ad una temperatura di -162 °C da navi metaniere, viene inviato alla rete di terra una volta riportato in fase gassosa. Il gas è quindi inviato, per mezzo di un gasdotto di diametro 30" e di lunghezza pari a circa 40 chilometri, alla stazione di misura ubicata nel Comune di Cavarzere (VE) e poi alla rete nazionale gasdotti.
Sulla base della documentazione allegata all’istanza, l’implementazione del progetto di aumento della capacità di rigassificazione non comporta modifiche strutturali, impiantistiche o di processo rispetto all’attuale configurazione dell’impianto in quanto l’aumento richiesto, già compatibile con le attuali caratteristiche tecniche e operative del terminale, sarà ottenuto mediante un’ottimizzazione del regime di funzionamento dello stesso. Le principali differenze tra il regime operativo attuale e quello di progetto, saranno:
L’aumento della portata di rigassificazione comporterà, inoltre, un incremento dei volumi di GNL approvvigionati via nave, con conseguente aumento del numero annuo di navi metaniere che attraccheranno e scaricheranno al terminale.
In relazione al citato procedimento il Ministero, con nota n. 3950 del 9 febbraio 2021, sentita la Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ha richiesto alla società istante di presentare richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di integrare conseguentemente l’istanza in oggetto.
In data 12 aprile 2021 la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha provveduto ad integrare l’istanza come richiesto, comunicando l’avvenuta presentazione al competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.
Con nota del 28 aprile 2021, prot. n. 13128, quindi, il MiTE comunicava l’avvio del procedimento di cui trattasi e indiceva una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990 fra gli Enti e le Amministrazioni interessati, comunicando altresì la contestuale sospensione dei termini procedimentali in attesa delle determinazioni riferite al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale sopra citato.
Con successiva nota del 13 settembre 2021, prot. n. 27523, il MiTE ha comunicato la riattivazione dei termini del procedimento rappresentando che la competente Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo con proprio provvedimento n. 297 del 18 agosto 2021 ha disposto l’esclusione del progetto di cui trattasi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali indicate dalla Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica VIA/VAS n. 313 del 5 agosto 2021:
Si precisa che, nell’ambito del suddetto procedimento di verifica, la Regione del Veneto, con nota prot. ministeriale 70494/U del 3 agosto 2021, ha già espresso, tramite la Direzione Ambiente, le seguenti osservazioni, entrambe accolte dalla Sottocommissione VIA e oggetto delle precitate specifiche condizioni ambientali apposte al procedimento:
Con la citata nota del 13 settembre 2021 il MiTE invitava quindi gli Enti e le Amministrazioni convocati nell’ambito della conferenza di servizi ad esprimere il parere di competenza, rappresentando la necessità di provvedere con separato e autonomo procedimento all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell’impianto a seguito delle modifiche progettuali in oggetto ed evidenziando che a tale data risultavano già pervenute le seguenti comunicazioni:
Ciò premesso, con riferimento al procedimento in conferenza di servizi di cui trattasi, con nota prot. n. 473763 del 18 ottobre 2021 della Segreteria Generale della Programmazione, l’Amministrazione regionale ha individuato quale rappresentante unico della Regione del Veneto il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, avviando in pari data, con nota prot. n. 473772, un percorso endoprocedimentale di consultazione delle Strutture regionali competenti in materia di tutela e sicurezza del territorio e dell’ambiente, infrastrutture, trasporti e demanio, politiche economiche, programmazione e gestione ittica ed energia ai fini dell’espressione del parere di propria competenza.
Nel corso della suddetta fase di consultazione delle Strutture regionali sono stati acquisiti i seguenti pareri:
A tal riguardo, si rappresenta che la Direzione Affari legislativi, su richiesta della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, con nota del 17 novembre u.s., prot. n. 540021, ha evidenziato la tassatività del modulo procedimentale di cui all’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, che prevede espressamente che “l’espressione della volontà delle amministrazioni sia acquisita nell’ambito della (conferenza di servizi) stessa, compreso un’eventuale dissenso che deve risultare pertinente e motivato”. La medesima posizione è stata altresì ribadita dal MiTE in data 22 novembre 2021 con nota prot. n. 35025. Analogamente, la Direzione Affari legislativi, in relazione all’espressione dell’intesa di cui all’articolo 46 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, ha chiarito che “la stessa costituisce espressione di un potere politico-amministrativo regionale che rientra nell’ambito del principio di leale collaborazione fra Stato e regione per la codeterminazione dell’atto, principio che non sembra possibile dilatare fino a prevedere condizionamenti”.
All’esito della descritta fase di consultazione delle Strutture regionali interessate, pertanto, ribaditi i contenuti già espressi dalla Regione del Veneto nel corso della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, come risultanti dalla determinazione della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo n. 297 del 18 agosto 2021, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, con nota del 18 novembre 2021, prot. n. 542320, ha comunicato al MiTE l’assenza di elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto.
Con successiva nota del 19 novembre 2021, prot. n. 34830, (prot. reg. n. 545317 del 22 novembre 2021) il MiTE ha quindi comunicato l’avvio del distinto e autonomo procedimento di aggiornamento dell’Autorizzazione integrata ambientale.
Con nota citata del 19 novembre u.s. il MiTE ha altresì comunicato la conclusione della fase di acquisizione dei pareri in conferenza di servizi da parte di tutti gli Enti e Amministrazioni convocati, rappresentando le seguenti comunicazioni:
Il MiTE, da ultimo, preso atto delle comunicazioni sopra citate, con predetta nota del 22 novembre 2021 (prot. reg. n. 547817 del 23 novembre 2021) ha comunicato la conclusione positiva dell’istruttoria procedimentale, attestando l'acquisizione di tutti i pareri positivi da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo, richiedendo nel contempo l’intesa regionale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159.
Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, preso atto della citata comunicazione conclusiva positiva della fase istruttoria trasmessa dal MiTE, competente per l'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all’articolo 46 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati, dando atto che permangono esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse nel corso del procedimento in argomento.
Resta inteso che la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge n. 241 del 1990 dovrà dare atto che tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate, ed evidenziate dagli Enti e dalle Amministrazioni coinvolti, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ed in particolare l’articolo 46;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55;
VISTE le note del Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 13128 del 28 aprile 2021 e prot. n. 27523 del 13 settembre 2021, rispettivamente di convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990 in forma semplificata e in modalità asincrona e di riattivazione dei termini del medesimo procedimento a seguito di definizione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;
VISTE le note del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 473763 e prot. n. 473772 del 18 ottobre 2021;
VISTE le note della Direzione Pianificazione Territoriale, prot. n. 484571 del 22 ottobre 2021; della Direzione Infrastrutture e Trasporti, prot. n. 484606 del 22 ottobre 2021; della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, prot. n. 484732 del 22 ottobre 2021, della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, prot. n. 508322 del 4 novembre 2021;
PRESO ATTO della nota della Direzione Affari legislativi prot. n. 540021 del 17 novembre 2021;
VISTA la nota della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese prot. n. 542320 del 18 novembre 2021,
VISTE le note del Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 34830 del 19 novembre 2021 e prot. n. 35025 del 22 novembre 2021, concernenti la conclusione positiva della fase istruttoria in conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona del procedimento instaurato ad istanza della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. per il rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione all’aumento da otto a nove miliardi di Smc/anno della capacità autorizzata di rigassificazione del terminale off shore per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto sito nel Mare Adriatico settentrionale al largo della località di Porto Levante;
VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
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