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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 157 del 23 novembre 2021


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 11 novembre 2021

Adozione del programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato anno 2021-2022 (art. 4 della LR 3 agosto 2001 n.16).

Note per la trasparenza

Con l’approvazione del programma degli interventi in tema di collocamento mirato, la Giunta regionale stabilisce le modalità di impiego delle risorse disponibili nel Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, per l’anno 2021.

L'Assessore Roberto Marcato per l'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

La Legge regionale 3 agosto 2001 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS” all’art. 4 prevede che, annualmente, la Giunta regionale predisponga un programma finalizzato a favorire l’occupazione delle persone con disabilità sulla base dei dati espressi dal mercato del lavoro, tenendo conto della professionalità delle persone con disabilità in ricerca di lavoro e dell’esito delle programmazioni precedenti.

Nell’ultima programmazione relativa agli anni 2020-2021, approvata con DGR n. 1125 del 6 agosto 2020, si sono confermati gli interventi già avviati negli anni precedenti e si sono introdotte delle nuove misure di politica attiva del lavoro. Con tale ultimo programma, sostanzialmente si è completata la previsione di attuazione delle politiche del lavoro che, comunemente, sono indicate come le più idonee per condurre al lavoro le persone disoccupate. In particolare, si è cercato di favorire lo svolgimento di politiche che prevedono la partecipazione diretta delle persone con disabilità, quali la formazione professionale e l’attività di accompagnamento. A causa, tuttavia, della situazione pandemica e della crisi produttiva e occupazionale che ne è derivata, si è potuto attuare il piano solo parzialmente. Alcune misure, infatti, non hanno esplicato le potenzialità loro insite, le richieste di agevolazione e di accesso ai servizi sono state limitate e non si è potuto, conseguentemente, sperimentare l’efficacia delle nuove misure introdotte.  

La programmazione del presente anno è rivolta - come molte delle programmazioni che sono adottate in questo periodo - a recuperare le posizioni e i livelli di servizio che sussistevano prima della pandemia.

Le risorse a disposizione del programma in approvazione, dopo la flessione registrata nel 2020, sono già ritornate ai valori del 2019 e constano di 11.700.000,00 euro. Si precisa che l’entità delle risorse disponibili, cioè la capienza del Fondo, corrisponde alla somma dei versamenti effettuati dai datori di lavoro nel corrente anno a fronte di provvedimenti di esonero parziale dall’obbligo di assunzione di personale con disabilità. Tali datori di lavoro, invece di assumere un lavoratore con disabilità, hanno versato al Fondo regionale un contributo, basato sul numero delle posizioni lavorative esonerate, moltiplicato per i giorni lavorativi per i quali non si è proceduto all’assunzione. Si tratta, complessivamente, di circa 1.400 posti di lavoro esonerati.

Con tali risorse si possono realizzare unicamente interventi finalizzati all’inserimento lavorativo e con la presente programmazione si è ritenuto, pertanto, di non introdurre nuove tipologie di intervento, ma si è preferito operare per un consolidamento delle misure già esistenti, previste nelle precedenti programmazioni. Il nuovo programma è stato sviluppato nel rispetto dei seguenti principi: semplificazione di accesso alle misure, correzione delle procedure risultate eccessivamente onerose, supporto alle politiche attive promosse dalla Regione a favore dell’occupazione dei cittadini veneti.

Nel concetto di adattamento del posto di lavoro si sono ricomprese le soluzioni, non solo strumentali, che possono essere state valutate dalle strutture competenti, essenziali per avviare e consolidare l’inserimento al lavoro, per mantenere in essere i rapporti di lavoro ed evitare licenziamenti per inidoneità alla mansione nonché per consentire la partecipazione delle persone con disabilità alle azioni di politica del lavoro finalizzate all’inserimento al lavoro.

Si è ritenuto di adottare una soluzione per assicurare a tutti i datori di lavoro l’accesso alle misure agevolative, qualsiasi sia la tipologia o la percentuale di invalidità del lavoratore con disabilità assunto.

Sul programma degli interventi per l’anno 2021-2022 è stata sentita, come prevede la normativa, la Commissione regionale per la gestione del Fondo, nella quale sono pariteticamente rappresentate le associazioni di categoria dei datori di lavoro, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni delle persone con disabilità. Il programma è stato oggetto di confronto tra le Parti, che hanno presentato proprie proposte e osservazioni. Il programma (Allegato A alla presente deliberazione) è stato, pertanto, elaborato e condiviso con le suddette parti sociali e rappresentanti del mondo della disabilità, che si sono espressi con parere favorevole nella seduta del 5 novembre 2021.

Con il presente provvedimento, inoltre, si incarica il direttore della Direzione Lavoro - nell’ipotesi in cui risultino versate dai datori di lavoro sul capitolo E7949 del bilancio regionale maggiori risorse rispetto a quelle già accertate a Bilancio e previste nel piano - ad impegnare dette risorse entro il 2021, rimodulando il budget previsto per le singole azioni nel programma allegato, al fine di conseguire il pareggio di bilancio.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di approvare l’Allegato A “Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2020-2021”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68;
  • Vista la Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16 come modificata dalla Legge regionale 27 luglio 2020 n. 31;
  • Visto il D.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 151;
  • Vista la DGR n. 1788 del 7.11.2017;
  • Vista la DGR n. 1507 del 16.10.2018;
  • Vista la DGR n. 1206 del 14 agosto 2019;
  • Vista la DGR n. 1125 del 6 agosto 2020;
  • Vista la DGR n. 1785 del 20 dicembre 2020;
  • Vista la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”; Visto il D.lgs. n. 118/2011, modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
  • Vista la L.R. n. 41 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
  • Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione  n. 1 del 08/01/2021 di approvazione del “Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;
  • Viste le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023, approvate con DGR n. 30 del 19/01/2021;
  • Visto l’art. 2, co 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A “Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2021-2022”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di determinare in complessivi € 11.700.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Lavoro entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo numero 023030 “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (Art. 14, L. 12/03/1999 n. 68 – L.R. 03/08/2001 n. 16 – art. 34, L.R. 13/03/2009 n. 3)” del bilancio di previsione 2021-2022, con imputazione all’anno 2021 e nei limiti di copertura di cassa presente nel capitolo E/7949;
  4. di stabilire che, nel limite massimo di € 10.700.000,00, sarà assunto dal direttore della Direzione Lavoro un provvedimento di trasferimento a favore dell’Ente strumentale Veneto Lavoro per finanziare tutte le azioni previste nel programma, ad eccezione della misura con cui si è previsto di finanziare gli Interventi per la partecipazione di studenti disabili al secondo ciclo di istruzione di cui al punto successivo;
  5. di stabilire che, nel limite di € 1.000.000,00, saranno impegnate le risorse necessarie per il riconoscimento dei benefici previsti alla linea 3 in collaborazione con la Direzione Formazione e Istruzione;
  6. di dare atto che la spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  7. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente provvedimento, ivi compresi gli impegni di spesa, i provvedimenti esecutivi necessari a rendere efficaci gli interventi nonché le eventuali rimodulazioni delle voci di spesa del programma così come meglio esplicitato in premessa;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1576_21_AllegatoA_463158.pdf

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