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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1327 del 28 settembre 2021
Disposizioni sanitarie per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2021/2022.
La Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1136 prevede, tra le altre cose, che gli Stati Membri, sulla base degli esiti del monitoraggio della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, possano vietare, nelle aree ad alto rischio del proprio territorio, l’utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi quali richiami vivi per l’esercizio dell’attività venatoria. Con dispositivo prot. n. 0019716-18/08/2021-DGSAF, il Ministero della Salute ha demandato alle Regioni la possibilità di derogare al predetto divieto di utilizzo dei richiami nelle zone a rischio. Alla luce di quanto precede, con il presente provvedimento vengono stabilite le disposizioni sanitarie per l’utilizzo dei predetti richiami vivi in Veneto nella stagione venatoria 2021/2022.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.
L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.
L’influenza aviaria (IA) costituisce la principale patologia dell’avifauna domestica e selvatica; nel corso dell’ultimo decennio, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (e veneto in particolare) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI), e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all’economia territoriale. Il Veneto ha particolarmente risentito delle gravi conseguenze economiche legate alle passate epidemie di influenza aviaria; a tal riguardo basti pensare che, unitamente alla Regione Lombardia, nella Regione del Veneto viene prodotto il 65% del patrimonio avicolo nazionale.
Va evidenziato che i focolai di influenza aviaria comportano una serie di misure che, oltre all'abbattimento dei capi negli allevamenti nelle aree di restrizione, prevedono la messa in atto di divieti alle movimentazioni che si ripercuotono sull'intero settore produttivo, compresi gli incubatoi, i mangimifici e gli impianti di macellazione e trasformazione, con blocchi alle esportazioni da parte di paesi extra UE; blocchi che spesso vengono prolungati ben oltre i limiti previsti dagli accordi sanitari internazionali.
La Regione del Veneto è considerata territorio particolarmente a rischio per influenza aviaria: infatti è una regione situata in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell’avifauna selvatica, ed in particolare degli anatidi (specie reservoir di virus influenzali); inoltre, la particolare conformazione geofisica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d’acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili e, quindi, una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici. Inoltre, il territorio regionale è caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, i quali rappresentano le principali specie avicole colpite dall’influenza aviaria.
A livello nazionale, al fine di ridurre il rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali aviari, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario, con Ordinanza del 21/04/2021, confermare e rafforzare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con Ordinanza del Ministro della Salute 26/08/2005, e successive modificazioni, relativa a “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”.
Ciò premesso, va precisato che le misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali aviari sul territorio nazionale vengono via via modificate e aggiornate sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla malattia e degli aggiornamenti tecnico-scientifici forniti dagli Enti preposti.
Tra questi ultimi, l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) a partire dal 2017 ha pubblicato diversi pareri scientifici nei quali è stato valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE e sono stati analizzati i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati membri e le misure che essi assumono per ridurne al minimo la diffusione, sottolineando, in particolare, che al fine di aumentare la biosicurezza, gli allevatori avicoli e i detentori di pollame devono adottare opportune misure di gestione tese ad evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro.
Per quanto concerne, poi, la normativa europea in materia di biosicurezze avicole, la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1136 della Commissione del 10/08/2018 prevede che gli Stati Membri individuino le aree del territorio nazionale che sono particolarmente a rischio di introduzione e diffusione dei virus dell’HPAI nelle aziende e monitorino, costantemente, la situazione epidemiologica per stabilire, nelle predette aree, l’applicazione di misure di biosicurezza e riduzione del rischio.
Tale Decisione, all’art. 4, prevede che gli Stati Membri, sulla base degli esiti del monitoraggio della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, vietino, nelle aree ad alto rischio, una serie di attività, tra le quali, l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi per l’esercizio dell’attività venatoria, salvo se utilizzati nel quadro di un programma di sorveglianza dell’IA.
A seguito di quanto sopra, il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAF n. 21498 del 3/09/2018, ha formalizzato il “Protocollo Operativo per l’utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria”, recepito in Veneto con DGR n. 1301 del 10/09/2018.
Nel corso 2019 è stato, inoltre, siglato l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), con il quale sono state formalizzate le “Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione”, definite zone "A", e le “Zone ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione”, definite zone "B" per IA ad alta patogenicità. L’elenco dei Comuni compresi in tali Zone è stato, infine, formalizzato con nota ministeriale prot. n. DGSAF 0029049-P-20/11/2019. L’Accordo in parola è stato recepito in Regione del Veneto con DGR n. 623 del 19/05/2020.
Tra le altre cose, il summenzionato Accordo prevede che il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica e sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA) , istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), possa vietare l’utilizzo dei richiami vivi dell’ordine degli Anseriformi e Caradriformi nelle Zone A e B.
In applicazione della suddetta disposizione, in relazione alla situazione epidemiologica esistente a livello nazionale, a partire da fine 2020 (provvedimento Dirigenziale prot. n. 23822 del 4/11/2020) il Ministero della Salute ha disposto la sospensione nell’attività venatoria dell’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nelle zone a rischio del territorio nazionale; tale misura è stata quindi riconfermata e prorogata con note ministeriali prot. n. 13412 del 31/05/2021 e prot. n. 14477 del 14/06/2021.
Da ultimo, con nota prot. n. 0019716-18/08/2021-DGSAF, il Ministero della Salute, acquisito il parere del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria (CRN-IA), ha disposto che "le Regioni, dopo un’accurata analisi del rischio che tenga conto delle aree di rischio (Zone A e B dell’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2019), della densità degli allevamenti avicoli e delle specie allevate nonché delle caratteristiche dei virus influenzali circostanti, possano consentire l’uso di richiami vivi durante la stagione delle migrazioni invernali", previo rispetto di alcune condizioni indicate nel dispositivo, tra le quali l’applicazione del succitato “Protocollo operativo” del 2018 e l’effettuazione di controlli sanitari regolari (sorveglianza) negli animali.
La medesima nota prevede che le Regioni, di concerto con l’IZS competente sul territorio e sentito il CRN-IA, predispongano un piano di sorveglianza dei virus influenzali aviari su un campione di unità rappresentativo della popolazione dei volatili da richiamo e delle zone impiegate per l’attività venatoria.
Da evidenziare, infine, che il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29/01/2021 e recepito in Regione del Veneto con DGR n. 640 del 20/05/2021, nell'ottica della One health strategy, tra le varie azioni prevede che la sorveglianza veterinaria (in tutte le fasi) possa offrire il proprio contributo ai fini di una sorveglianza integrata uomo-animale mediante l'individuazione delle situazioni che possono comportare un maggior rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali, in modo da poter applicare adeguate misure preventive di biosicurezza, monitoraggio e controllo sulla diffusione degli agenti infettivi. Tra le categorie a rischio, il provvedimento ministeriale n. 0019716-18/08/2021-DGSAF individua anche i detentori di volatili, inclusi i richiami vivi, i quali, pertanto, devono essere soggetti ad un apposito sistema di sorveglianza da parte dei Servizi di Igiene Pubblica delle Aziende Sanitarie.
Premesso tutto quanto precede, la competente Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in coordinamento con la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, ha avviato un’interlocuzione con il CNR-IA al fine di valutare la possibilità e le modalità di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anatidi e Caradriformi nel territorio della Regione del Veneto nella stagione venatoria 2021/2022 (di cui al Calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 972 del 13/07/2021), nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dalla vigente normativa sanitaria, salvaguardando la filiera produttiva avicola veneta.
Successivamente alla suddetta interlocuzione, la suddetta Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, con nota prot. n. 417075 del 22/09/21, ha richiesto al CRN-IA un parere ufficiale in merito alle condizioni sulla base delle quali consentire l’utilizzo dei richiami vivi sul territorio regionale, nonché le indicazioni tecniche per la stesura del piano di sorveglianza dei virus influenzali, previsto dalla nota ministeriale prot. n. 0019716-18/08/2021.
Di conseguenza, con nota prot. n. 0008357/2021 del 27/09/2021, agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, il CRN-IA ha trasmesso il “Parere uso dei richiami vivi dell’ordine degli Anseriformi e Caradriformi a scopi venatori in Veneto” (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che potrà essere modificato sulla base dell’aggiornamento della situazione epidemiologica e delle valutazioni del rischio fornite dal CRN-IA.
Il parere del CRN-IA precisa, in particolare, quanto di seguito specificato:
- l'uso dei richiami vivi deve essere precluso nelle Zone B;
- per quanto concerne le Zone A, le condizioni previste dalla citata nota ministeriale del 18/08/2021 sono prevalentemente assicurate nell’ambito dell’utilizzo dei richiami vivi in postazioni fisse, in cui gli animali non vengono spostati per l’intera stagione venatoria.
Detto parere specifica inoltre:
- le condizioni per consentire l'utilizzo, in Zone A, dei richiami in modalità "mobile" (cioè di richiami vivi che vengono spostati durante la stagione di caccia tra il luogo di detenzione degli animali e il luogo di caccia);
- la necessità di assicurare il monitoraggio della circolazione dei virus influenzali aviari e una stretta sorveglianza dei siti di utilizzo dei richiami vivi.
Si approvano altresì quali parti integranti al presente provvedimento:
- l’Allegato B, "Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli anatidi e dei caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2021/2022;
- l'Allegato C concernente la “Modulistica per l’istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami per la stagione 2021/2022”, modulistica già a suo tempo modificata con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 171 del 19/08/2020 ai sensi della DGR 1078/2019, alla luce delle intervenute disposizioni nazionali concernenti gli obblighi di registrazione dei detentori di richiami nella Banca dati Nazionale, e qui aggiornata alle disposizioni approvate con il presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 01/08/2008, prorogata e modificata, da ultimo, con Ordinanza del Ministro della Salute 21/04/2021;
VISTO l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25/07/2019);
VISTA la DGR n. 623 del 19/05/2020;
VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1136 della Commissione del 10/08/2018;
VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 21498 del 3/09/2018, “Protocollo Operativo per l’utilizzo di uccelli da richiamo degli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria”, recepito in Regione del Veneto con DGR n. 1301 del 10/09/2018;
VISTO il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), recepito in Regione del Veneto con DGR n. 640 del 20/05/2021;
VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0019716-18/08/2021-DGSAF;
RICHIAMATA la DGR n. 2429 del 08/08/2008;
RICHIAMATE le DGR n. 2058 del 07/07/2009, n. 2095 del 03/08/2010, n. 1366 del 03/08/2011, n. 1637 del 31/07/2012, n. 1286 del 16/07/2013, n. 1372 del 28/07/2014 e n. 952 del 28/07/2015;
RICHIAMATA la Legge n. 157/1992, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 31, c. 1 lettera h);
RICHIAMATO l'articolo 2 c.1 e l'Allegato C della L.R. n. 50/1993;
RICHIAMATO il vigente ordinamento in materia di Polizia veterinaria;
VISTO l'art. 2, c. 2 della L.R. n. 54/2012;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33;
VISTA la DGR n. 1278 del 09/08/2016, avente ad oggetto "Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria (Decisione 2005/734/CE e ss.mm.ii; Dispositivo dirigenziale del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 14.12.2015). Autorizzazione e disposizioni esecutive per la stagione venatoria 2016/2017";
VISTA la DGR n. 972 del 13/07/2021 con cui è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022;
VISTO il Parere del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria presso l'IZSVe, prot. n. 0008357/2021 del 27/09/2021;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alle premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento;
delibera
(seguono allegati)
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