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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1247 del 14 settembre 2021
Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" - articolo 7. Determinazione dell'indennità del revisore unico.
Con il presente provvedimento la Giunta regionale dà attuazione al comma 3 dell’articolo 7 della LR n. 31/2001, stabilendo l’indennità annua lorda onnicomprensiva del revisore unico dell'Agenzia veneta per i pagamenti.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001, ha istituito l’Agenzia veneta per i pagamenti. L’articolo 7 della medesima legge prevede che le funzioni di revisore dei conti dell’Agenzia siano svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.
Il Presidente del Consiglio regionale, con decreto n. 8 del 6 aprile 2021, ha pertanto provveduto alla nomina del revisore dei conti effettivo e del revisore supplente dell’Agenzia veneta per i pagamenti. Con note prot. n. 7866 e n. 7868 del 12/05/2021, il Consiglio Regionale del Veneto - Servizio attività e rapporti istituzionali - ha trasmesso all’Agenzia e alla Direzione agroalimentare, copia del citato decreto di nomina del Revisore dei conti dell’Agenzia e del suo supplente, con la specificazione nella lettera di accompagnamento che il revisore supplente nominato non ha accettato tale incarico.
Sulla base del comma 3 dell’articolo 7 della LR n. 31/2001, al revisore dei conti spetta un’indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione e che non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
Al riguardo, si segnala che la legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” prevede all'art. 40, comma 3, che “ a norma dell’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 l’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, salve eventuali variazioni in conseguenza di provvedimenti legislativi statali.”
Il trattamento economico annuo dei Direttori generali di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale è stato deliberato con una recente DGR n. 160 del 09 febbraio 2021, e fissato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 in euro 154.937,06, annui con possibilità di maggiorazione fino al venti per cento dello stesso ed integrazione legate alla premialità dell'attività svolta.
Pertanto, in relazione alle funzioni poste in capo al revisore unico dell’Agenzia veneta per i pagamenti, come definite dall’articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 31/2001 (controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Agenzia, effettuazione di verifiche trimestrali di cassa, redazione della relazione esplicativa al bilancio e della relazione al rendiconto generale, verifica della regolarità gestionale), sulla base delle disposizioni di legge, si propone alla Giunta regionale di stabilire la relativa indennità annua lorda omnicomprensiva nella percentuale del 70% di quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie, precisando altresì che, ai sensi di quanto previsto dalla LR n. 31/2001, non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
Per quanto riguarda il Revisore supplente, si propone che l’Agenzia, nella sua autonomia, possa determinare l’eventuale compenso del Revisore supplente, in misura proporzionale all’attività svolta in sostituzione del Revisore unico, entro il limite massimo dell’indennità prevista per il Revisore medesimo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti";
VISTA la legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
VISTO l’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 09 febbraio 2021 "Approvazione del nuovo schema contrattuale di prestazione d'opera dei Direttori Generali di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 8 del 6 aprile 2021"Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA). Nomina del revisore dei conti e del revisore supplente";
delibera
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