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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 105 del 03 agosto 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 20 luglio 2021

Approvazione dello schema di "Accordo di Programma" dell'impresa Acciaierie di Verona S.p.A. e autorizzazione alla relativa sottoscrizione. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 09/12/2014 e ss.mm.ii. Art. 15 della Legge n. 214 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si approva l'Accordo di Programma relativo alla proposta di Contratto di Sviluppo per la tutela ambientale presentato dall'impresa Acciaierie di Verona S.p.A. ex Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 09/12/2014 e ss.mm.ii., prevedendo un cofinanziamento regionale per l’importo di € 100.000,00= a valere sulle risorse di cui al capitolo n. 100069 “Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)”.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il Contratto di Sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’art. 43 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge n. 133 del 06/08/2008, rappresenta uno dei principali strumenti agevolativi dedicati al sostegno di programmi d’investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. La normativa che regola tale strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure d’accesso e una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

La procedura vigente, fissata con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) del 09/12/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29/01/2015), stabilisce le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17/06/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26/06/2014), prorogate fino al 31/12/2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 02/07/2020.

Ai sensi dell’art. 4, co. 1, del medesimo decreto, i Contratti di Sviluppo possono avere ad oggetto anche la realizzazione - su iniziativa di una o più imprese - di un programma di sviluppo per la tutela ambientale riguardante un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale come individuati nel Titolo IV.

L’art. 4, co. 6, del predetto decreto prevede altresì che specifici Accordi di Programma - sottoscritti dal MISE e dalle Regioni, dagli Enti Pubblici, dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) nonché dalle imprese interessate - possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono. Il medesimo decreto ministeriale prevede, tra altro, la possibilità che le Regioni possano cofinanziare i succitati Contratti di Sviluppo.

Le agevolazioni di cui al Titolo IV del citato D.M. del 09/12/2014 (Progetti relativi a investimenti produttivi per i Programmi di Sviluppo per la Tutela Ambientale) possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento per la tutela ambientale diretti a perseguire le seguenti finalità: a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione; b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea; c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore; d) ottenere una maggiore efficienza energetica (da intendersi come la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione della misura, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico).

Ciascun progetto d’investimento dev’essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nel territorio nazionale.

A tal proposito, la ditta Acciaierie di Verona S.p.A. (attiva nel settore siderurgico e più in particolare nella produzione di acciaio, ferro e ferroleghe: CODICE ATECO 24.10.00) ha presentato in data 05/02/2020 ad Invitalia - in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo - una proposta di programma di sviluppo per la tutela ambientale denominata “Susteel - Sustainable Steel”, finalizzata ad aumentare la sostenibilità ambientale del sito produttivo di Verona ed oggetto di un recente e significato progetto di ammodernamento degli impianti, attuato nel contesto di un piano complessivo di ristrutturazione aziendale denominato “Masterplan”. Detta istanza è prodromica alla sottoscrizione di un Accordo di programma ex art. 4, co. 6, del D.M. del 09/12/2014 al fine di sostenere gli investimenti proposti dall’impresa in oggetto.

Con PEC del 19/02/2020 Invitalia ha trasmesso la suddetta istanza e i relativi allegati a Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio. In seguito, con nota acquisita al protocollo MISE n. 101294 del 03/04/2020, Invitalia ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della suddetta proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai Contratti di Sviluppo.

Il programma di sviluppo per la tutela ambientale proposto da Acciaierie di Verona S.p.A. comporta un investimento complessivo di € 27.959.000,67 e risulta articolato nei seguenti n. 3 interventi: Progetto n. 1: copertura del parco rottame (progetto di investimento per l’ampliamento del parco rottame coperto); Progetto n. 2: ammodernamento dell’impianto di aspirazione; Progetto n. 3: sistema di trasporto billette da colata continua a laminatoio.

Il primo progetto prevede l’ampliamento dell’attuale parco rottame con realizzazione di una nuova campata coperta in adiacenza a quella esistente, con i seguenti benefici ambientali e di miglioramento dell’efficienza energetica:

  1. innalzamento del livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa oltre il livello richiesto dalle relative norme dell’Unione europea;
  2. contenimento delle possibili emissioni di polveri e dilavamenti ad opera degli eventi meteorici derivanti dalla metodologia di stoccaggio del rottame. La nuova copertura del parco rottame consentirà infatti di depositare il materiale al di sotto di un’area coperta impedendo possibili emissioni polverose e dilavamento del materiale per eventi meteorici con possibile percolazione di sostanze inquinanti al suolo;
  3. riduzione delle movimentazioni di rottame all’aperto, con conseguente beneficio sia in termini di rumore che di emissioni di polvere durante le relative operazioni;
  4. riduzione delle emissioni sonore. Infatti le operazioni di movimentazione saranno eseguite nell’area coperta dal nuovo capannone che avrà pareti e copertura in pannelli fonoassorbenti;
  5. riduzione delle movimentazioni del rottame su gomma a favore dell’utilizzo di carri ferroviari, con conseguente riduzione del traffico di mezzi pesanti da/per lo stabilimento e miglioramento della viabilità cittadina.

Il Progetto n. 2 si prefigge invece il potenziamento dell’impianto di aspirazione fumi dell’acciaieria al fine di migliorare ulteriormente la captazione delle emissioni gassose prodotte dai forni di fusione e le emissioni di polveri dell’area di evacuazione delle scorie. L’aumento della capacità aspirante dell’impianto posto a servizio dell’acciaieria sarà ottenuto attraverso l’installazione di un nuovo filtro a maniche, tre ventilatori, un camino di emissione e un sistema di estrazione e stoccaggio delle polveri (in sostituzione delle strutture esistenti). Questa soluzione genererà una capacità aspirante complessiva di 2.000.000 m3 /h. invece degli attuali 1.200.000 m3 /h.

In termini di benefici ambientali e di miglioramento dell’efficienza energetica conseguibili, l’intervento mira a: 1) ridurre le emissioni diffuse che possono fuoriuscire dalle aperture delle strutture produttive; 2) ridurre i consumi energetici attraverso la sostituzione dei motori elettrici ed il conseguente impiego di macchine ad alta efficienza dotati di inverter nonché l’adozione di giranti a profilo alare; 3) ridurre le emissioni acustiche grazie alla predisposizione di incapsulamenti e pannellature capaci di limitare le emissioni acustiche.

Nello specifico la normativa di settore cui fare riferimento è la seguente: “Best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions for iron and steel production” (Decisione di esecuzione della Commissione n. 2012/135/EU del 28/02/2012).

Il Progetto n. 3 riguarda la realizzazione di un sistema intermedio tra il forno ed il laminatoio, tale da consentire il trasferimento in continuo delle billette calde dall’impianto di colata in continuo dell’acciaieria verso il forno di preriscaldo del laminatoio. Si tratta di una soluzione diretta a conseguire un risparmio energetico equivalente alla quantità di metano da utilizzare per il preriscaldo di una parte delle billette nel forno del laminatoio, con conseguente innalzamento del livello di tutela ambientale come previsto dall’art. 28 del citato DM 09/12/2014.

Con nota prot. interno 2021 - 0031481/U del 09/04/2021 (pervenuta con prot. 178425 del 19/04/2021 ed acquisita agli atti dell’allora Direzione Ambiente, oggi Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) l’Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV ha espresso parere favorevole in merito alle soluzioni progettuali proposte dalla ditta Acciaierie di Verona S.p.A. formulando osservazioni e prescrizioni in fase esecutiva.

Alla luce di quanto sopra, si ravvisa la valenza ambientale dell’iniziativa proposta dalla ditta Acciaierie di Verona S.p.A. ex Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 09/12/2014 e ss.mm.ii., in quanto diretta a contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale dello stabilimento produttivo sito in Verona attraverso interventi mirati alla minimizzazione degli inquinanti immessi in atmosfera nelle diverse fasi del ciclo produttivo ed alla diminuzione dei consumi energetici dello stesso, con evidenti benefici per i territori interessati.

Si approva pertanto - in allegato al presente provvedimento (Allegato A) - lo schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e la ditta Acciaierie di Verona S.p.A. per il sostegno economico al programma di sviluppo per la tutela ambientale presentato dalla medesima Impresa ai sensi del citato DM del 09/12/2014 e s.m.i.

L’iniziativa è peraltro coerente con il dettato dell’art. 15 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., il quale prevede la possibilità per le PP.AA. di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse.

Si evidenzia, in particolare, che l’Accordo predetto prevede, a fronte di un investimento complessivo di € 27.959.000,67, una agevolazione concedibile (inclusiva degli oneri di gestione) di complessivi € 10.793.007,63 - dei quali € 10.693.007,63 a carico del MISE e € 100.000,00 a carico di Regione del Veneto.

Proprio al fine di dare operatività all’iniziativa proposta da Acciaierie di Verona S.p.A., si autorizza dunque il cofinanziamento regionale della stessa, determinando in € 100.000,000 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - entro il corrente esercizio - disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100069 “Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)” del bilancio 2021.

Si precisa al riguardo che l’importo a carico di Regione del Veneto verrà trasferito al Ministero dello Sviluppo Economico in unica soluzione, entro il 31/12/2021. 

Si conferisce mandato al Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio alla sottoscrizione - per conto della Regione del Veneto - dell’Accordo di Programma di cui all’Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO l’art. 15 della Legge n. 214 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- VISTO l'art. 43 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06/08/2008 relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

- VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 09/12/2014 recante "Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del Decreto Legge n. 112/2008" e ss.mm.ii. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29/01/2015);

- RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17/06/2014 (in particolare, il Capo III, Sezione 4, Sezione 7, concernente “Aiuti per la tutela dell’ambiente”), prorogato fino al 31/12/2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 02/07/2020;

- VISTA la proposta denominata “Susteel – Sustainable Steel”, presentata dalla ditta Acciaierie di Verona S.p.A. in data 05/02/2020 ad Invitalia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo;

- RICHIAMATA la circolare 25/05/2015, n. 39257 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di Sviluppo;

- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2012/135/EU del 28/02/2012;

- VISTO il parere favorevole con osservazioni/prescrizioni in fase esecutiva (prot. interno 2021 - 0031481/U del 09/04/2021) espresso dall’Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.AV.) in relazione al progetto di Acciaierie di Verona S.p.A., pervenuto con prot. 178425 del 19/04/2021 ed acquisito agli atti dell’allora Direzione Ambiente (oggi Direzione Ambiente e Transizione Ecologica);  

- VISTO lo schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e la ditta Acciaierie di Verona S.p.A per il sostegno economico al programma di sviluppo per la tutela ambientale presentato dalla stessa ai sensi del decreto del MISE del 09/12/2014 e s.m.i. (Allegato A);

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

  1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  1. di riconoscere la valenza ambientale della proposta di Contratto di Sviluppo per la tutela ambientale presentata dell'impresa Acciaierie di Verona S.p.A. e trasmessa in data 19/02/2020 dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) in qualità di soggetto gestore di tale tipologia di strumenti agevolativi per conto del Ministero dello Sviluppo Economico;
  1. di dare atto che il programma di investimenti in cui si articola la proposta di Acciaierie di Verona S.p.A. si prefigge l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale dello stabilimento produttivo della Ditta proponente, sito in Verona, attraverso interventi mirati alla minimizzazione degli inquinanti immessi in atmosfera nelle diverse fasi del ciclo produttivo ed alla diminuzione dei consumi energetici dello stesso, in linea con le finalità di tutela ambientale perseguite dall’Amministrazione regionale;
  1. di approvare, quale Allegato A al presente provvedimento, lo schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e Acciaierie di Verona S.p.A. per il sostegno economico al programma di sviluppo per la tutela ambientale presentato dalla medesima Impresa ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 09/12/2014 e ss.mm.ii. recante “Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’art. 43 del decreto-legge n. 112/2008”;
  1. di dare atto che in relazione alla proposta di Contratto di Sviluppo per la Tutela Ambientale presentata da Acciaierie di Verona S.p.A. è stato acquisito agli atti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica con prot. 178425 del 19/04/2021 il parere favorevole (con osservazioni/prescrizioni in fase esecutiva) espresso dall’Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - A.R.P.AV. (prot. interno 2021 - 0031481/U del 09/04/2021);
  1. di determinare in € 100.000,000 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a titolo di cofinanziamento regionale dell’iniziativa in oggetto, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - entro il corrente esercizio - disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100069 “Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)” del bilancio 2021;
  1. di dare atto che la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, a cui è stato assegnato il succitato capitolo di spesa n. 100069, ha attestato che lo stesso presenta sufficiente capienza;
  1. di conferire mandato al Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio alla sottoscrizione, per conto della Regione del Veneto, l'Accordo di Programma di cui al punto 4);
  1. di incaricare la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso dell’esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_990_21_AllegatoA_454036.pdf

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